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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 649/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17 agosto 2021, da
Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Roma, via IV
[...] P.IVA_1
Novembre, 144, in persona del legale rappresentante pro-tempore per il , Pt_2 giuste delibere C.A. n. 154 del 25.2.1998, n. 232 del 1.7.1999 (art. 16), T_
e del Presidente - C.S. n. 9 del 24.2.2010, con gli avv.ti Paquale Schiavulli (pec:
e (pec: Email_1 Parte_3
, Email_2
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore, Dott. rappresentata e difesa in virtù di delega apposta Controparte_2 su foglio separato e della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica presso lo studio dell'Avv. Mariolina Rossano (pec:
), Email_3
1 appellata/appellante incidentale
nonché
Controparte_3
appellato contumace
, Controparte_4
appellata contumace
nonché contro
(c.f. ), rappresentato e difeso come da Controparte_5 C.F._1 procura a margine della memoria di costituzione in riassunzione dagli avv.ti Folco
Trabalza (pec: e Barbara Burla (pec. Email_4
, Email_5
appellato nonché
(c.f. , rappresentato e difeso in virtù di CP_6 C.F._2 procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione nel proc. civ. n. 60/18 r.r.
Tribunale di Vicenza – sez. lavoro - dall'Avv. Alessandro Zanotto e dall'Avv.
Claudio Pretin (pec: , Email_6
appellato
nonché
(c.f. , in persona del suo Controparte_7 P.IVA_3 procuratore ad negotia dott. giusta procura speciale Controparte_8
n. 95917/11664 Rep./Att. Notaio di Bologna, corr. in Bologna Via Per_1
Stalingrado, 45 rapp.ta e dif.sa per mandato allegato alla memoria di costituzione n riassunzione dall'avv. G. Renzo Villanova (pec:
, Email_7
appellata
2 nonché
(c.f. e p.i. ), già Controparte_9 P.IVA_4 denominata fino al 16.5.18, Controparte_10 con sede in Roma Via Guido d'Arezzo 14 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Amministratore delegato dr. rappresentata e difesa CP_11 dall'avvocato per procura separata depositata all'interno del fascicolo telematico di primo grado che viene nuovamente depositata contestualmente e separatamente rispetto al presente atto dall'avv. Paolo Todeschini (pec:
, Email_8
appellata/appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza n. 316/2021 d.d. 15.07.2021, notificata in data 22.07.2021.-
In punto: azione di regresso.-
CONCLUSIONI
INAIL:
NEL MERITO: In parziale riforma della sentenza n. 316/2021 del 15-7-2021 del
Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro,
1) Dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 316/2012 del Tribunale di
Vicenza nei confronti ora in capo alla procedura di cui alla Controparte_1 liquidazione giudiziale, con riserva di espressa insinuazione nella relativa procedura e con la precisazione che l'esecuzione della pronuncia avverrà solo nell'ipotesi di ritorno in bonis della società fallita;
2) Previo accertamento delle responsabilità nei confronti dei chiamati in causa nel giudio di appello, (da intendersi domanda di accertamento nei confronti delle procedure liquidatorie e ) riformarsi Controparte_1 Controparte_12 sul punto la sentenza di primo grado e accogliere il formulato appello e, di conseguenza, condannarsi in proprio, in proprio e Controparte_13 CP_6
in proprio, come meglio indicati in epigrafe, a pagare all' - Controparte_5 T_
Sede di Vicenza in via tra loro solidale, la somma di Euro 16.949,73 o quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi di legge sulla somma rivalutata dalla data dei
3 singoli esborsi per le indennità di temporanea assoluta e per danno biologico.
Confermarsi per il resto l'impugnata sentenza;
Trattandosi di credito di valore tale somma dovrà essere rivalutata dalla data dei singoli esborsi fino al saldo, con espressa richiesta dell'applicazione degli interessi legali sulle somme rivalutate secondo la disposizione di cui all'art. 1284, 4 comma cod. civ. (come introdotto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162) dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
3) accogliere il formulato appello in punto regolazione delle spese e, di conseguenza, riformare la sentenza sul punto relativamente a tutte le parti convenute e chiamate, dichiarando l' non tenuto al pagamento nei loro confronti. Con spese, diritti e T_ onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre alle spese generali. In particolare, spese comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (Cass.
S.U. 3592/2023 pubbl. 6/2/2023; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl.
14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22, TAR Piemonte sez. II, 6 ottobre 2017 n.
1104, TAR Emilia-Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151);
4) Spese, diritti e compensi del giudizio per regolamento di competenza avanti la Corte di Cassazione, come al punto precedente;
5) Con espressa domanda di condanna alla restituzione di qualsiasi somma che l' T_ abbia dovuto pagare in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Con LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 358/2024 DELLA CP_1
la procedura di Liquidazione Giudiziale della in persona del Curatore, Controparte_1 dott. , come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni così come rassegnate dalla nella memoria difensiva Controparte_1 depositata, cui integralmente si riporta.
1. Rigettare l'appello introdotto dall in quanto infondato in fatto ed in diritto come T_ dedotto dalla e dalla sua compagnia assicuratrice nelle rispettive CP_1 Parte_4 comparse di costituzione;
2. Riformare la sentenza per quanto dedotto sub I e, in ogni caso, per quanto sub
II, in accoglimento dei motivi specifici.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
4
Controparte_5
1)dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 316/2018, T_ del 15 luglio 2021, pubblicata in pari data, resa a definizione della causa di primo grado rubricata al R.G. n. 60/2018 , per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) in ogni caso , ripropone le eccezioni e le domande, sia di merito che istruttorie, già Controparte_5 spiegate in primo grado ed assorbite, ovvero non accolte dalla sentenza del Tribunale di Vicenza;
3 ) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio.
: CP_6
La difesa dell'arch. si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta CP_6 depositata il 22.12.2022 e alle conclusioni formulate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Controparte_7
Si ribadiscono, pertanto, le conclusioni così come formulate in sede di memoria di costituzione d datata 20/12/2022, e che si hanno qui per Controparte_7 trascritte, ferma la richiesta in principalità, di darsi atto che l'arch. non ha CP_6 riproposto in questa sede, nei confronti di le domande afferenti Controparte_7 il rapporto assicurativo e dirette ad essere manlevato e tenuto indenne dalla medesima per ogni conseguenza negativa che dovesse derivargli dai fatti di cui è causa.
Si riportano, quindi, con i dovuti adattamenti derivanti da quanto ora osservato ed emerso dopo la costituzione delle parti, le conclusioni di Controparte_7
“Rifiutato il contraddittorio su ogni domanda nuova,
1) darsi atto che, costituendosi nel presente grado di giudizio, l'arch. CP_6 non ha riproposto nei confronti di le domande relative al Controparte_7 rapporto assicurativo e dirette ad essere manlevato e tenuto indenne dalla stessa, con conseguente rinuncia alle stesse e con ogni conseguenza di legge;
2) in subordine, rigettarsi l'appello e ogni domanda dell'appellante, formulati nei confronti dell'arch.
, perché infondati in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettarsi ogni CP_6 domanda che si ritenesse essere stata implicitamente formulata nel presente grado di giudizio dall'arch. nei confronti di CP_6 Controparte_7
5 3) in ulteriore subordine, rigettarsi ogni domanda che si ritenesse essere stata implicitamente formulata nel presente grado di giudizio dall'arch. nei confronti CP_6 di perché infondata in fatto e in diritto, anche per inoperatività Controparte_7 della polizza;
4) in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi:
a) che si ritenesse l'arch. aver implicitamente formulato, nei confronti di CP_6
le domande dirette ad essere manlevato e tenuto indenne da Controparte_7 ogni conseguenza negativa dell'arch. , di ogni eventuale domanda diretta ad CP_6 essere manlevato e tenuto indenne in relazione ad eventuali somme che egli fosse tenuto a pagare e/o ad eventuali conseguenze negative che egli dovesse subire,
b) di ritenuta responsabilità dello stesso arch. per i fatti in discussione, CP_6
c) di sua conseguente condanna al pagamento di somme in favore di T_
d) di ritenuta operatività della garanzia assicurativa;
in tale ipotesi, accertarsi e dichiararsi tenuta a manlevare il predetto professionista Controparte_7 esclusivamente nei limiti di polizza e per la sola quota di danno direttamente e personalmente ad egli imputabile, con esclusione, tra l'altro, di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti e con esclusione altresì, delle franchigie e degli scoperti pattuiti;
5) spese di lite in ogni caso rifuse.
Controparte_9
1. In accoglimento dell'appello incidentale motivo n. 1, in totale riforma della Cont sentenza di primo grado respingersi le domande dell' verso olar per T_
Cont mancanza di prova circa la dinamica del sinistro e della responsabilità di olar.
2. In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale motivo n. 1, in riforma della sentenza di primo grado, accertarsi e determinarsi la misura percentuale della colpa del danneggiato e conseguentemente ridursi proporzionalmente quanto all' spettante. T_
3. 3. In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale motivo n. 2, respingersi le domande dell' per non essere provato l'ammontare del danno T_ civilisticamente dovuto al danneggiato e per non essersi tenuto conto
6 dell'ammontare stesso;
in subordine, contenersi quanto dovuto all' nei limiti T_ dell'ammontare del danno civilistico.
4. 4. In ogni caso: tenersi conto dei limiti di polizza e escludersi la solidarietà di
[...] con altri;
in subordine, per l'ipotesi di una eventuale corresponsabilità in CP_1 solido di con altre parti con obbligo di manleva a carico di si CP_1 Parte_4 chiede l'accertamento della misura delle rispettive responsabilità e la condanna delle altre parti alla manleva in proporzione alle rispettive quote di corresponsabilità.
5. Compenso giudiziale e spese di I e II grado, con rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA, rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata il giudice di primo grado:
• accoglieva la domanda di regresso dell' nei confronti di parte datoriale T_
condannandola al pagamento della somma in capitale di € Controparte_1
16.949,73, oltre rivalutazione e interessi;
• condannava a manlevare Controparte_9 CP_1 per quanto condannata a rifondere all' (con esclusione del ristoro
[...] T_ delle spese di lite);
• condannava al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1 dell' (pari ad € 6.000,00 oltre accessori); T_
• condannava l' alla rifusione delle spese di lite a favore di T_ CP_12
,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_14 [...]
(pari ad € 3.000,00 ciascuna oltre Controparte_15 accessori).
Il giudice berico prima sospendeva la causa ex art 295 c.p.c. (per pregiudizialità rispetto al procedimento penale a carico di , Controparte_13 CP_5
, per lesioni colpose aggravate, in accoglimento
[...] CP_6 dell'istanza proposta da e e riassunta la causa Controparte_1 Controparte_3
a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17848/2020, decideva nel merito come da dispositivo (omettendo di pronunciare sulla domanda proposta nei confronti nonché sulle spese dell'incidente di Controparte_13 regolamento di competenza innanzi alla Suprema Corte).
7 In particolare, in parte motiva:
• confermava l'esclusiva responsabilità di come da precedente Controparte_1 sentenza (relativa alla responsabilità civile in ordine all'infortunio) n.
490/2018 (nella quale veniva qualificata come effettiva datrice di lavoro e responsabile del controllo della sicurezza dei propri operai) nella causazione dell'infortunio subito il 30.7.2010 da , precipitato al Persona_2 suolo mentre eseguiva lavori inerenti all'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio, a causa dello sfondamento di un lucernaio;
• evidenziava che l'assenza di responsabilità (rectius carenza di legittimazione passiva) - in ordine alla posizione di e del Controparte_12 suo amministratore nonché del coordinatore per la Controparte_5 progettazione e per l'esecuzione dell'opera arch. - deriva CP_6 dal “passaggio in giudicato” delle relative statuizioni contenute nella precedente sentenza 490/2018 intervenuta tra l'infortunato e tutti i chiamati;
• rimarcava che la posizione del coordinatore arch. non era CP_6 stata nemmeno indicata dalle società coinvolte nel giudizio e che, comunque, non è rinvenibile alcuna censura al suo comportamento;
• sottolineava - per quanto riguarda il patteggiamento intervenuto tra tutti i convenuti (eccetto la per la quale il procedimento è ancora Controparte_1 in corso) - il difetto di accertamento di colpevolezza ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p..
2. Impugna la sentenza l' formulando due distinti motivi di appello e T_ domandando, in caso di accoglimento del primo motivo di appello sull'estensione della responsabilità ai fini del regresso, di procedere alla rivalutazione del credito
(di valore) sul quale dovrà essere disposto anche il pagamento degli interessi legali.
2.1. Con un primo articolato motivo contesta le conclusioni alle quali è giunta la sentenza nella parte in cui ha limitato l'accoglimento dell'azione di regresso alla sola convenuta insistendo per l'estensione della pretesa anche CP_16 ai convenuti (legale rappresentante di Controparte_13 CP_17
[..
[...] (committente dei lavori),
[...] Controparte_18 Controparte_5
(amministratore delegato della committente) nonché (quale CP_6 coordinatore della progettazione e coordinatore per l'esecuzione).
In particolare, deduce che:
• nel motivare il Tribunale si sarebbe limitato a richiamarsi alla precedente sentenza n. 490/2018, emessa a conclusione di una causa instaurata con il ricorso proposto dall'infortunato , il quale aveva chiesto Persona_2 il risarcimento del c.d. danno differenziale subito nel medesimo sinistro;
• nel precedente procedimento, che pur aveva visto coinvolte tutte le altre parti presenti anche nell'odierna causa, l' era rimasto estraneo e T_ dunque la precedente sentenza non è opponibile ai sensi dell'art. 2909 c.c.;
• il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nel non ritenere responsabile dell'infortunio de quo anche il (legale Controparte_13 rappresentante di , il quale era presente in cantiere al CP_1 momento dell'infortunio e che ha anche assunto la funzione di direttore tecnico, oltre ad aver acquistato i birilli di plastica utilizzati per le protezioni dei lucernari, da uno dei quali lo era precipitato al suolo;
Per_2
• la responsabilità di e di nonché di Controparte_18 Controparte_5
deriva dal fatto di non aver predisposto gli accorgimenti CP_6 idonei a garantire la sicurezza nel cantiere, indipendentemente dal soggetto che gli aveva conferito detti incarichi, e ciò in base agli artt. 91 e 92 del
Dlgs. n. 81/2008; evidenzia sul punto che il giudice berico avrebbe dovuto dare rilevanza, nella sua decisione, anche alla sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento penale, quale elemento di prova a carico dei convenuti, laddove la committente aveva. pacificamente, la disponibilità dei luoghi ed essendoci dunque interferenza nell'attività.
2.2. Con il secondo motivo di appello si duole del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese sotto un duplice profilo:
a) all'accoglimento del gravame consegue la riforma della sentenza con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese
9 relative alla fase di regolamento di competenza svoltasi avanti la Corte di
Cassazione;
b) per violazione, comunque, del principio di soccombenza e causalità in relazione all'erronea condanna alla refusione delle spese di lite dell'assicuratore di cioè CP_16 Controparte_15 che era da questa chiamata in causa ai fini della manleva.
[...]
3. Nel costituirsi in giudizio e svolgono Controparte_1 Controparte_13 appello incidentale formulando due distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo di appello lamentano che il giudice avrebbe dovuto accertare l'insussistenza di responsabilità per l'infortunio in questione, non essendone stata provata la dinamica nonché la mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a provare l'avvenuta messa in sicurezza del cantiere.
3.2. Con il secondo motivo si dolgono dell'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha esteso la manleva della compagnia assicuratrice
[...]
anche alle spese di lite tutte “peraltro inspiegabilmente Controparte_19 poste a suo carico pur non avendo la stessa convenuto nessuno dei resistenti in giudizio”.
Evidenziano che il motivo è già stato accolto dalla Corte di Appello di Venezia con la s.n. 705/2021 (causa parallela di risarcimento dei danni proposta dall'infortunato ). Persona_2
4. Si è costituita compagnia assicuratrice di Controparte_19
con memoria e appello incidentale. CP_16
Ha sostenuto:
a) che il primo giudice avrebbe dovuto respingere le domande nei confronti della propria assicurata per mancanza di prova della dinamica dell'infortunio;
b) che la sentenza è errata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto all' automaticamente il rimborso di quanto versato all'infortunato, T_ senza che fosse stato accertato il limite del risarcimento dovuto in concreto all'infortunato secondo i criteri civilistici, risarcimento nella fattispecie non provato, e senza tenere conto del limite stessa;
10 c) che comunque, in subordine, avrebbe dovuto considerare il concorso di colpa dell'infortunato e/o ripartirei rapporti interni le responsabilità fra i resistenti
5. Si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_18 dell'appello, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., per manifesta infondatezza e per mancanza di specificità dei motivi di gravame.
Nel merito evidenzia che il capo di sentenza che ha dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva è irrevocabile, per effetto del giudicato riflesso della sentenza n. 490/2018 ex art. 2909 c.c..
Insiste comunque per l'esclusione della propria responsabilità siccome nello svolgimento dell'appalto la agiva in piena autonomia. Controparte_1
6. Si è costituito il quale, rilevato che il capo della sentenza con Controparte_5 cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di è Controparte_18 passato in giudicato, ha sostenuto che, conseguentemente, si è formato il giudicato anche in ordine al suo difetto di legittimazione passiva quale consigliere di tale società.
Ha, in ogni caso, dedotto la mancanza di prova della dinamica del sinistro.
Eccepisce, poi che l' è decaduta dall'azione di regresso nei suoi confronti, T_ essendo ormai trascorsi tre anni dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11
7. Si è costituito eccependo che il capo di sentenza che ha CP_6 escluso la sua responsabilità è passato in giudicato, per effetto del giudicato riflesso della sentenza n. 490/2018 ex art. 2909 c.c..
Evidenzia che l' nel richiedere l'accertamento della responsabilità del T_ sinistro occorso al lavoratore non si è nemmeno curata di depositare il P.S.C. da lui redatto, limitandosi a riportare alcuni passaggi dei P.O.S. di Controparte_1
e erroneamente attribuiti alla sua persona e che comunque la Controparte_18 sua responsabilità è stata esclusa anche dalla sentenza n. 705/2021 della Corte di Appello di Venezia.
In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello dell' insiste T_ nell'accoglimento delle conclusioni formulate in primo Grado.
11 8. Si è costituita quale compagnia assicuratrice di Controparte_7 CP_6
deducendo che non solo il risulta estraneo ad ogni
[...] CP_6 responsabilità in ordine all'accaduto, ma che, in ogni caso, quand'anche si andasse di diverso avviso sul punto, la polizza invocata è del tutto inoperante nel caso de quo perché stipulata in data 01.08.2010 (quindi 2 giorni dopo l'occorso).
Ha eccepito che l'appello principale non investe il capo di sentenza che riguarda quest'ultimo e quindi l'accertamento dell'esclusione della sua responsabilità è passato in giudicato.
Ha sostenuto che è passato in giudicato anche il capo sulle spese di lite.
Ha anche eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c., in quanto
[...]
non ha indicato in maniera specifica perché non dovrebbe essere ritenuta CP_1 responsabile dell'infortunio occorso allo . Per_2
9. All'esito dell'udienza del 1° gennaio 2024 la Corte formulava proposta conciliativa alla quale aderivano tutte le parti eccetto Controparte_4
10. All'udienza del 19 settembre 2024, il Collegio attesa la dichiarazione di liquidazione giudiziale della dichiarava l'interruzione del processo. CP_1
11. Rendendosi necessaria la prosecuzione del giudizio, l' con ricorso del T_
15.10.2024 riassumeva il giudizio anche nei confronti di posta Controparte_12 in liquidazione.
12. Radicatosi il contradditorio le parti si riportavano alle rispettive conclusioni. eccepiva che l' chiedeva il Controparte_9 T_ riconoscimento di interessi commerciali ex art. 1284, comma 4, dalla data dei singoli pagamenti al saldo non richiesti nel ricorso introduttivo di primo grado.
L' eccepiva la tardività dell'appello incidentale proposto da T_ Controparte_1 siccome integralmente soccombente in primo grado.
e restavano contumaci. Controparte_4 Controparte_13
13. Tentata invano la conciliazione la causa è stata decisa nelle modalità ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di giudicato nei confronti dell' delle statuizioni contenute nella sentenza n. 490/2018 del Tribunale T_
12 di Vicenza, Sezione Lavoro, nei confronti di (ora Controparte_20
, e è infondata. CP_4 Controparte_5 CP_6
Sul punto la giurisprudenza ha stabilito (cfr. Cass. n. 2853/2025) che
“quand'anche tra le parti originarie fosse stata definitivamente accertata
l'insussistenza del credito oggetto di surroga, sulla base di una pronuncia di rigetto, con efficacia di giudicato, della domanda risarcitoria proposta dal lavoratore infortunato nei confronti del terzo responsabile ex art. 2049 cod. civ., tale accertamento, in quanto non effettuato nel contraddittorio dell'istituto assicuratore non avrebbe avuto alcuna efficacia nei confronti dell'istituto medesimo” nonché (cfr.
Cass. n. 8101/2020) “il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare
“efficacia riflessa” nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio, b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene di negare un'efficacia diretta del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., stante la pacifica autonomia dei giudizi e l'assenza di contradditorio dell'istituto assicuratore con conseguente inefficacia nei confronti dell'istituto medesimo.
15. Gli appelli incidentali tardivi svolti da e da Controparte_1 [...] non sono inammissibili per non essere stati proposti in Controparte_9 termini laddove l'accoglimento del secondo motivo di appello principale è idoneo a mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza anche a danno degli appellanti incidentali.
Il solo appello incidentale svolto da (punto n. 23) è peraltro Controparte_1 parzialmente fondato esclusivamente in ordine al motivo subordinato che non involge la domanda principale di regresso svolta dall'Istituto.
Quello svolto da è inammissibile per Controparte_9 difetto di allegazione e comunque infondato (punto n. 24).
13 16. L'appello principale svolto dall' in relazione alla responsabilità concorrente T_ di tutti gli appellati (oltre a quella già accertata di parte datoriale Controparte_1 posta in discussione con gli appelli incidentali) è fondato
Il motivo relativo alla ripartizione delle spese di lite di primo grado è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione.
17. Con particolare riferimento alla posizione di in liquidazione Controparte_12 giudiziale (già ), la giurisprudenza, con orientamento unanime e CP_20 costante, ha evidenziato la responsabilità del committente o del sub committente che mantenga la disponibilità dell'ambiente di lavoro, che affidi lavori “all'interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici o subappaltatrici, per i danni derivanti al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub appalto,
a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 D.Lgs 626/94, sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente/datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo (cfr. Cass. n. 12465/2020; Cass. n.
5419/2019) “In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità delle società committente e appaltatrice per la morte di un dipendente della subappaltatrice - conseguente alla caduta da un modulo per la
14 realizzazione di un forno di verniciatura, posto all'altezza di quattro metri, per il mancato "fermo" delle indossate misure di sicurezza -, senza vagliare l'eventuale efficienza eziologica dell'omessa richiesta, da parte delle suddette società, di allineamento delle discrasie esistenti tra il piano di sicurezza e coordinamento della committente - che prevedeva idonea impalcatura o ponteggio o altra misura tecnica che consentisse l'aggancio delle funi e cinture di sicurezza - e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla subappaltatrice, che contemplava, invece, solo funi disposte a croce con funzione di protezione”. (Cass. n. 9178/2023).
In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale sicché grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili.
Anche la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. laddove è imposta ai sensi del comma 2° che l'applicazione della pena è esclusa qualora debba pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova da cui il giudice di merito può desumere la responsabilità del datore di lavoro.
Nel caso di specie, la commessa per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico era curata da (già ) che aveva subappaltato Controparte_12 CP_20 dei lavori a e che nell'esecuzione dell'appalto operavano CP_1 congiuntamente lavoratori della e della . CP_4 CP_1
La aveva la giuridica disponibilità dei luoghi di cantiere. CP_18
In conseguenza di quanto sopra lo a seguito degli accertamenti eseguiti CP_21 ha contestato alla la violazione degli artt. 96 e 97 Controparte_20 evidenziando che nel piano operativo di sicurezza “è identificato un generico rischio di “caduta dall'alto” e come misure di prevenzione riporta estratti di articoli di legge che genericamente prendono in considerazione varie tipologie di sistemi di prevenzione;
quindi non vi sono identificati i rischi (pericolo di caduta dalla copertura
e attraverso la stessa per sfondamento dei lucernai) e non è stato descritto quali sistemi dovevano essere messi in atto per eliminarli.
Alla luce delle considerazioni che precedono consegue la responsabilità di
[...] che ha mantenuto la giuridica disponibilità dei luoghi di lavoro per CP_12
15 i danni derivanti al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro.
18. In merito alla responsabilità di in qualità di rappresentante Controparte_3 legale, amministratore unico e responsabile tecnico della e CP_1 CP_5
, amministratore della e responsabile della sicurezza (ora
[...] CP_20
la giurisprudenza ha affermato che il legale rappresentante Controparte_12 della società è preposto alla gestione della società e come tale obbligato a garantire la sicurezza sul lavoro;
risponde, dunque, solidalmente con la società stessa in sede di regresso nei confronti dell'istituto previdenziale ove si accerti la responsabilità la responsabilità nell'accadimento dell'infortunio (Cass. n.
38882/2021)
L'azione di regresso spettante all' ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, T_ artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio;
dunque, anche il legale rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale (Cass. n. 10373/2021).
Nel caso di specie, risulta manifesta violazione delle norme poste a tutela a tutela della sicurezza da parte dei rispettivi rappresentati legali responsabili ai fini delle obbligazioni civilistiche per cui è causa.
19. Con particolare riferimento alla responsabilità del CP_6 coordinatore per la progettazione e la sicurezza dalla documentazione in atti si rileva la mancata verifica dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza, il mancato utilizzo da parte dei lavoratori in quota delle imbracature.
In conseguenza di quanto sopra lo a seguito degli accertamenti eseguiti CP_21 ha contestato al la violazione degli artt. 91 e 92 del D.Lgs CP_6
81/2008 evidenziando che “il coordinatore per l'esecuzione non ha verificato
l'idoneità dei piani operativi di sicurezza presentati dalle due ditte operanti in
16 cantiere. Dall'esame della documentazione risulta che nessuna delle figure coinvolte
a vario titolo nella progettazione della sicurezza ha dato indicazioni corrette e specifiche per mettere in atto un sistema sicuro per poter accedere alla copertura dove dovevano essere eseguiti i lavori. La misura messa in atto, delimitazione parziale di alcuni lucernai, non era idonea a salvaguardare i lavoratori contro il rischio di caduta. E' inoltre da sottolineare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel corso della propria attività di verifica in cantiere non ha segnalato alle imprese che la situazione in cui i lavoratori si trovavano ad operare era rischiosa.
“L'azione di regresso dell' esperibile non solo nei confronti del titolare del T_ rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza” (Cass. n. 375/2023).
“In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza
(POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi” (Cass.
2845/2020).
Nel caso di specie, emerge la mancata verifica, controllo ed attivazione da parte del delle misure di sicurezza non avendo mai segnalato criticità nel CP_6 cantiere per cui è causa.
17 Co 20. Con particolare riferimento alla responsabilità della Controparte_1 liquidazione giudiziale questo Collegio, ex art. 118 disp. att. c.p.c., nel confermare il capo dell'impugnata sentenza, condivide integralmente le motivazioni della decisione di questa Corte di Appello n. 705/2021 (irrevocabile):
“ l'inadempimento di al proprio obbligo di sicurezza risulta dagli atti, senza CP_1 necessità di acquisire ulteriori prove costituende. 1 Lo ha contestato a CP_21 CP_1 la violazione: - dell'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. 81/2008 che prevede: “1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …. g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”; - dell'art. 146 d.lgs. 81/2008 che prevede: “1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio”. In particolare, dalle sommarie informazioni assunte dai lavoratori presenti in cantiere al momento dell'infortunio (doc. 5 ss. del fascicolo ) emerge che non ha Per_2 CP_1 installato, attorno ai lucernai, parapetti o altro tipo di protezione che potesse evitare la caduta dei lavoratori per sfondamento dei lucernai medesimi, ma si è limitata a delimitare la zona con del nastro adesivo e a posizionare dei non meglio precisati paletti
(v. dichiarazioni di e ). Peraltro, è emerso che, poiché Be Tes_1 Testimone_2
Solar non disponeva di paletti in numero sufficiente, solo alcuni lucernai sono stati delimitati con paletti e nastro bicolore (v. dichiarazioni di Testimone_3
). Ancorché nessuno abbia visto l'esatta dinamica dell'infortunio, tuttavia i
[...] colleghi di lavoro hanno dichiarato di aver visto che il cannello con cui lavorava Per_2 fuoriusciva da un lucernaio e così, insospettiti, si sono avvicinati e hanno constatato che tale lucernaio era sfondato e che sul pavimento sottostante giaceva lo (v. Per_2 sommarie dichiarazioni in atti, spec. quelle di e di CP_22 Testimone_3
). Del resto, lo ha reso dichiarazioni compatibili con quelle dei
[...] Per_2 colleghi, affermando che, mentre, nello svolgimento delle sue mansioni, si stava rialzando da una posizione accovacciata, ha perso l'equilibrio e ha messo inavvertitamente il piede su un lucernaio, cadendo nel vuoto sottostante. La descritta situazione dei luoghi è confermata dal verbale di accertamento redatto dallo (doc. CP_21
3 ), da cui emerge che i lucernai (chiamati “cupolini”) erano in vetroresina non Per_2 calpestabile (“in tale situazione, ogni cupolino è assimilabile ad un'apertura sul vuoto in
18 quanto ricoperto da materiale (vetroresina) non calpestabile” doc. 3, pag. 6) e che solo alcuni lucernai erano “delimitati” con paletti (“ che in alcuni casi erano caduti”, doc. 3 pag. 6) e nastro bicolore. Lo ha ritenuto che “tale misura, parzialmente messa in CP_21 atto, non rispecchia quanto previsto dalla norma che prevede l'adozione di parapetto normale con tavola fermapiede a delimitazione di ciascun cupolino ovvero la copertura degli stessi con tavolame solidamente fissato”. Ed invero, l'art. 146 d.lgs. 81/2008, rubricato “Difesa delle aperture”, prevede: “1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio”. In base alla valutazione complessiva degli elementi che precedono, il Collegio ritiene provato che lo
è caduto attraverso un lucernaio pericoloso che non ha messo in Per_2 CP_1 sicurezza, quantomeno colposamente”.
21. Alla luce delle considerazioni che precedono questa Corte evidenzia la manifesta violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte della società datrice di lavoro, della società committente, dei rispettivi rappresentanti legali nonché del coordinatore per la progettazione e la sicurezza.
22. Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c. avendo l' nel ricorso ex art. 414 c.p.c. chiesto T_ il ristoro dei soli interessi legali.
Si tratta di due regimi diversi le cui relative domande sono soggette alle preclusioni del rito ed al divieto di nova in appello di cui all'art. 345 comma 1°
c.p.c..
23. L'appello incidentale subordinato in ordine alla regolamentazione delle spese di lite svolto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_23
è fondato.
[...]
La Corte richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della sentenza di questa Corte di Appello n. 705/2021 cit. (irrevocabile) trattandosi della stessa polizza assicurativa per infortunio sul lavoro e azione di regresso (in quel T_ caso operante nei rapporti con il lavoratore infortunato , in Persona_2 questo caso con l' : La pretesa dell'assicurata di essere manlevata T_ CP_1 dalla propria assicurazione di quanto la medesima è tenuta a CP_9 CP_1 corrispondere al danneggiato ….. anche per le spese di lite liquidate in favore di
19 quest'ultimo (entro il limite del massimale di polizza), risulta fondata alla luce della corretta interpretazione dell'art. 1917, comma 1, c.c., secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso anche da questo Collegio: v. Cass. 24159/18:
“In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento
l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza.”; v. altresì Cass. 20322/12; Cass. 5242/2004). Invero, non è stato specificamente dedotto che, in concreto, l'importo complessivo che è CP_1 tenuta a corrispondere …. a titolo di risarcimento, spese di lite e accessori superi il massimale della polizza stipulata da con L'assetto negoziale CP_1 CP_9 intercorrente tra le parti è, del resto, coerente con il citato art. 1917 c.c., in quanto
l'art. 12 della polizza, rubricato “oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi”, è chiaro nel ricomprendere nella nozione di “risarcimento” oggetto di manleva assicurativa il capitale, gli interessi e, in particolare, le “spese” che
l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile, al danneggiato.
Sicché la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha escluso dalla manleva di le spese di lite che è tenuta a corrispondere al CP_9 CP_1 danneggiato . Per_2 va allora condannata a tenere indenne Controparte_23 [...]
di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere Controparte_1 all' a tale titolo. T_
24. L'appello incidentale di è inammissibile e Controparte_9 comunque infondato nel merito laddove la memoria di costituzione prima e l'appello incidentale poi sono privi di allegazione alcuna sulle circostanze che porterebbero ad una riduzione della responsabilità datoriale per concorso di colpa del lavoratore e/o sui criteri per ripartite le rispettive responsabilità nei rapporti interni.
25. Va confermata la statuizione relativa alle spese di lite di primo grado fra T_
e (ora ). Controparte_1 Controparte_1
26. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni rappresentati dalla difficoltà a ricostruire i termini della vicenda nonché dalla circostanza che tutte parti avevano aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Corte (eccetto in Controparte_4
20 liquidazione giudiziale) per compensare integralmente fra tutte le altre parti le spese di lite del primo grado di giudizio, del regolamento di competenza innanzi alla Suprema Corte definito con ordinanza n. 17848/2020 nonché del presente grado di giudizio.
27. La sentenza costituisce titolo per la restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall' a titolo di spese legali di primo grado a favore di T_ [...]
, CP_12 Controparte_5 CP_6 Controparte_14 [...] non risultando prova dell'intervenuta esecuzione Controparte_15 del relativo capo della sentenza.
28. Per il rigetto integrale dell'appello incidentale proposto da
[...] deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali Controparte_23 richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in parziale accoglimento dell'appello principale di nonché in parziale accoglimento dell'appello incidentale di T_ [...]
e in parziale riforma dell'impugnata Controparte_1 sentenza - così decide:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di Controparte_4
, e
[...] Controparte_13 CP_6 CP_5
nella causazione dell'infortunio occorso a in
[...] Persona_2 ordine all'azione di regresso per cui è causa di cui al capo 1) della sentenza di primo grado;
2) per l'effetto estende a favore dell' la condanna a carico di T_ CP_1
(ora ) a titolo di azione di regresso di
[...] Controparte_1 cui al capo 2) della sentenza di primo grado a , Controparte_13
e , in solido fra loro e con CP_6 Controparte_5 CP_1
(ora ), nell'importo attualizzato pari a €
[...] Controparte_1
28.248,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) conferma la statuizione di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite fra e (ora ) T_ Controparte_1 Controparte_1
21 e condanna a tenere indenne Controparte_23 [...]
di quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere Controparte_1 all' a tale titolo;
T_
4) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_23
[...]
5) compensa integralmente fra tutte le altre parti le spese di lite del primo grado di giudizio nonché del regolamento di competenza innanzi alla
Suprema Corte definito con ordinanza n. 17848/2020;
6) compensa fra tutte le parti le spese di giudizio del presente grado di giudizio;
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale Controparte_23 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 17.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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