TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16089 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Roberta D'Angelo e C.F._1
Giovanni D'Angelo, rappresentanti e difensori;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Carmelita Gianfrancesca Morreale;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da verbale di udienza del 28/3/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2023, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , a Terrasini (PA) il 14/9/2021, ha CP_1
chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito e l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle un assegno di mantenimento di
€ 500,00 mensili. Infine, con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1 Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alle domande di separazione e divorzio, ma contestando il ricorso quanto al resto.
Sentite le parti all'udienza del 27/6/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha disposto il rinvio chiesto dalle parti per tentare di addivenire ad un accordo.
Con ordinanza del 20/1/2025 il Giudice delegato, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“pronuncia della separazione personale delle parti;
rinuncia alla domanda di addebito formulata da
obbligo a carico di di corrispondere un assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento mensile di € 100,00 in favore di , soggetto a rivalutazione Parte_1 secondo gli indici ISTAT”.
Quindi, all'udienza del 28 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta.
Pertanto, sulla base di quanto chiesto, la causa è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione, alle condizioni sopra indicate, accettate dalle parti.
Il giudizio deve peraltro proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Terrasini (PA) il 14/9/2021 tra , nata Parte_1
a Palermo il 18/9/1990, e , nato a [...] l'[...], trascritto CP_1 negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 52, parte II, serie A, anno 2021, alle condizioni accettate dalle parti e riportate in parte motiva;
2 • dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Terrasini (Pa) al n. 52, p. II, serie A, dell'anno 2021).
Palermo, camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16089 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Roberta D'Angelo e C.F._1
Giovanni D'Angelo, rappresentanti e difensori;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Carmelita Gianfrancesca Morreale;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da verbale di udienza del 28/3/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2023, , premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , a Terrasini (PA) il 14/9/2021, ha CP_1
chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito e l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle un assegno di mantenimento di
€ 500,00 mensili. Infine, con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1 Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alle domande di separazione e divorzio, ma contestando il ricorso quanto al resto.
Sentite le parti all'udienza del 27/6/2024 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha disposto il rinvio chiesto dalle parti per tentare di addivenire ad un accordo.
Con ordinanza del 20/1/2025 il Giudice delegato, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“pronuncia della separazione personale delle parti;
rinuncia alla domanda di addebito formulata da
obbligo a carico di di corrispondere un assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento mensile di € 100,00 in favore di , soggetto a rivalutazione Parte_1 secondo gli indici ISTAT”.
Quindi, all'udienza del 28 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta.
Pertanto, sulla base di quanto chiesto, la causa è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione, alle condizioni sopra indicate, accettate dalle parti.
Il giudizio deve peraltro proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Terrasini (PA) il 14/9/2021 tra , nata Parte_1
a Palermo il 18/9/1990, e , nato a [...] l'[...], trascritto CP_1 negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 52, parte II, serie A, anno 2021, alle condizioni accettate dalle parti e riportate in parte motiva;
2 • dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Terrasini (Pa) al n. 52, p. II, serie A, dell'anno 2021).
Palermo, camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3