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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/12/1983 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sorgia Katia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mariano
Comense (CO), Via G. Carducci n. 29, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Campobello di Licata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione, ovvero PRENDERNE ATTO
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
2) La casa familiare, sita in Seregno, Via Niccolò Machiavelli n. 12, formalmente intestata solo alla signora ma che questa riconosce essere bene comune, in ragione del 50% ciascuno dei due Pt_2
pagina 1 di 4 coniugi, avendo entrambi contribuito con sostanze proprie al relativo acquisto ed al pagamento del mutuo su di esso gravante, nonché ai finanziamenti contratti per il relativo arredamento e per la relativa ristrutturazione, e che l'intestazione a sé per il 50% del marito è puramente fiduciaria, è già stata posta in vendita;
3) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, continuerà ad essere abitata ed utilizzata da entrambi i coniugi, impregnandosi gli stessi a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo, dovendo condividere gli spazi;
4) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, tutto quanto l'arreda e correda rimane in uso ad entrambi i coniugi, che si impegnano a collaborare e trovare di volta in volta un accordo amichevole per il relativo utilizzo;
5) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, i coniugi continueranno in via paritetica a onorare le rate mensili dei finanziamenti contratti per i relativi acquisto, ristrutturazione e arredo, come di seguito dettagliate:
- per rata mutuo acquisto immobile di circa € 485,00 mensili CP_1
- per rata mutuo ristrutturazione immobile di circa € 289,00 mensili CP_1
- per rata finanziamento NI Credit di circa € 71,00 mensili
- per rata finanziamento NI Credit di circa € 203,00 mensili
- per rata finanziamento Findomestic di circa € 917,00 mensili
- per rata finanziamento Santander mediante cessione del quinto dello stipendio del signor di Pt_1
€206,00 mensili circa;
6) Con il ricavato della vendita dell'immobile, i coniugi si impegnano ad estinguere i finanziamenti elencati in premessa, ovvero:
1) mutuo bancario per acquisto casa, intestato a e Parte_1 Parte_2 erogato da per l'importo iniziale di € 120.000,00 in linea capitale;
CP_2
2) mutuo bancario per ristrutturazione casa, intestato a e Persona_1 Parte_2
erogato da per l'importo iniziale di € 60.000,00 in linea capitale;
[...] CP_2
3) finanziamento erogato da Findomestic Gruppo BNP Paribas, intestato a e Controparte_3 con garante, per l'acquisto dei mobili e per la ristrutturazione della casa Parte_1 coniugale, per l'importo iniziale di € 65.855,00 in linea capitale;
4) finanziamento erogato da NI Credit, intestato a per la realizzazione Parte_1 della scala della casa coniugale, per l'importo iniziale di € 10.57,18 in linea capitale;
5) finanziamento erogato da NI Credit, intestato a per la ristrutturazione Parte_1 della casa coniugale, per l'importo iniziale di € 3.094,70 in linea capitale;
6) finanziamento erogato da Santander Consumer Bank, intestato a ed onorato Parte_1 mediante cessione del quinto, per la realizzazione del box della casa coniugale, per l'importo iniziale di
€ 17.304,00 in linea capitale;
nonché:
- il saldo negativo del conto corrente bancario comune;
- le spese di mediazione immobiliare;
- le spese del professionista incaricato per pratiche catastali ed urbanistiche necessarie per la vendita del bene;
- le spese legali per la presente procedura;
il saldo residuo sarà diviso tra i due coniugi in ragione del 50% ciascuno;
pagina 2 di 4 7) I beni che arredano e corredano l'immobile coniugale – ad esclusione di quelli strettamente personali
- , ove l'acquirente non intendesse acquistarli in tutto o in parte, saranno divisi tra i coniugi sulla scorta di accordi che verranno direttamente conclusi tra i medesimi, fermo restando che l'onere e le spese di sgombero, deposito ed eventuale smaltimento, occorrenti per adempiere all'obbligo di consegnare l'immobile libero alla data del rogito, grava su entrambi i coniugi in via paritetica;
sono invece a carico esclusivo di ciascun coniuge le spese di asportazione e trasporto dei beni che, secondo gli accordi che saranno dagli stessi conclusi, ognuno prenderà per sé;
8) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà ad Persona_2 abitare nella casa coniugale, presso la quale continuerà altresì ad avere residenza anagrafica, fintanto che la stessa non sarà venduta a terzi;
una volta venduta si trasferirà altrove insieme al padre, ove porterà la propria residenza;
9) Fino a quanto la figlia non sarà economicamente indipendente, sarà il padre in via Persona_2 esclusiva a provvedere al suo mantenimento ordinario e straordinario;
10) Entrambi i coniugi, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa in relazione al proprio mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 04/08/2006 a Campobello di Licata (AG);
- Dall'unione è nata il [...], oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
-i coniugi entro la data fissata per la trattazione scritta del presente procedimento (17/12/2024) hanno depositato note personalmente sottoscritte nelle quali hanno confermato la volontà di separarsi e le richieste di cui al ricorso;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 25/10/2024 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Campobello di Licata (AG), per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte I anno 2006);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/12/1983 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sorgia Katia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mariano
Comense (CO), Via G. Carducci n. 29, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Campobello di Licata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione, ovvero PRENDERNE ATTO
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
2) La casa familiare, sita in Seregno, Via Niccolò Machiavelli n. 12, formalmente intestata solo alla signora ma che questa riconosce essere bene comune, in ragione del 50% ciascuno dei due Pt_2
pagina 1 di 4 coniugi, avendo entrambi contribuito con sostanze proprie al relativo acquisto ed al pagamento del mutuo su di esso gravante, nonché ai finanziamenti contratti per il relativo arredamento e per la relativa ristrutturazione, e che l'intestazione a sé per il 50% del marito è puramente fiduciaria, è già stata posta in vendita;
3) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, continuerà ad essere abitata ed utilizzata da entrambi i coniugi, impregnandosi gli stessi a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo, dovendo condividere gli spazi;
4) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, tutto quanto l'arreda e correda rimane in uso ad entrambi i coniugi, che si impegnano a collaborare e trovare di volta in volta un accordo amichevole per il relativo utilizzo;
5) Fintanto che l'abitazione coniugale non sarà venduta a terzi, i coniugi continueranno in via paritetica a onorare le rate mensili dei finanziamenti contratti per i relativi acquisto, ristrutturazione e arredo, come di seguito dettagliate:
- per rata mutuo acquisto immobile di circa € 485,00 mensili CP_1
- per rata mutuo ristrutturazione immobile di circa € 289,00 mensili CP_1
- per rata finanziamento NI Credit di circa € 71,00 mensili
- per rata finanziamento NI Credit di circa € 203,00 mensili
- per rata finanziamento Findomestic di circa € 917,00 mensili
- per rata finanziamento Santander mediante cessione del quinto dello stipendio del signor di Pt_1
€206,00 mensili circa;
6) Con il ricavato della vendita dell'immobile, i coniugi si impegnano ad estinguere i finanziamenti elencati in premessa, ovvero:
1) mutuo bancario per acquisto casa, intestato a e Parte_1 Parte_2 erogato da per l'importo iniziale di € 120.000,00 in linea capitale;
CP_2
2) mutuo bancario per ristrutturazione casa, intestato a e Persona_1 Parte_2
erogato da per l'importo iniziale di € 60.000,00 in linea capitale;
[...] CP_2
3) finanziamento erogato da Findomestic Gruppo BNP Paribas, intestato a e Controparte_3 con garante, per l'acquisto dei mobili e per la ristrutturazione della casa Parte_1 coniugale, per l'importo iniziale di € 65.855,00 in linea capitale;
4) finanziamento erogato da NI Credit, intestato a per la realizzazione Parte_1 della scala della casa coniugale, per l'importo iniziale di € 10.57,18 in linea capitale;
5) finanziamento erogato da NI Credit, intestato a per la ristrutturazione Parte_1 della casa coniugale, per l'importo iniziale di € 3.094,70 in linea capitale;
6) finanziamento erogato da Santander Consumer Bank, intestato a ed onorato Parte_1 mediante cessione del quinto, per la realizzazione del box della casa coniugale, per l'importo iniziale di
€ 17.304,00 in linea capitale;
nonché:
- il saldo negativo del conto corrente bancario comune;
- le spese di mediazione immobiliare;
- le spese del professionista incaricato per pratiche catastali ed urbanistiche necessarie per la vendita del bene;
- le spese legali per la presente procedura;
il saldo residuo sarà diviso tra i due coniugi in ragione del 50% ciascuno;
pagina 2 di 4 7) I beni che arredano e corredano l'immobile coniugale – ad esclusione di quelli strettamente personali
- , ove l'acquirente non intendesse acquistarli in tutto o in parte, saranno divisi tra i coniugi sulla scorta di accordi che verranno direttamente conclusi tra i medesimi, fermo restando che l'onere e le spese di sgombero, deposito ed eventuale smaltimento, occorrenti per adempiere all'obbligo di consegnare l'immobile libero alla data del rogito, grava su entrambi i coniugi in via paritetica;
sono invece a carico esclusivo di ciascun coniuge le spese di asportazione e trasporto dei beni che, secondo gli accordi che saranno dagli stessi conclusi, ognuno prenderà per sé;
8) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà ad Persona_2 abitare nella casa coniugale, presso la quale continuerà altresì ad avere residenza anagrafica, fintanto che la stessa non sarà venduta a terzi;
una volta venduta si trasferirà altrove insieme al padre, ove porterà la propria residenza;
9) Fino a quanto la figlia non sarà economicamente indipendente, sarà il padre in via Persona_2 esclusiva a provvedere al suo mantenimento ordinario e straordinario;
10) Entrambi i coniugi, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa in relazione al proprio mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 04/08/2006 a Campobello di Licata (AG);
- Dall'unione è nata il [...], oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
-i coniugi entro la data fissata per la trattazione scritta del presente procedimento (17/12/2024) hanno depositato note personalmente sottoscritte nelle quali hanno confermato la volontà di separarsi e le richieste di cui al ricorso;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 25/10/2024 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Parte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Campobello di Licata (AG), per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte I anno 2006);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
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