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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8193 /2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.8193/2024 promosso con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 8.7.2024 da
, con l'avv. D'Agostini Annalisa, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. D'Agostini Annalisa, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“pronunciarsi sentenza declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19.6.2010 tra i sigg.ri ed Parte_1 Controparte_1
in ST (PD) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ST al n.
14 parte II serie A anno 2010, ordinandosi all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e correttezza e con l'obbligo di comunicare tempestivamente l'uno all'altro il nuovo indirizzo di residenza.
1 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 presso la madre nell'abitazione familiare sita in ST (PD), via Vittorio Veneto, 15;
3. Il padre, sig. , potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le visite Parte_1 Per_1
che verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da ritenersi minime: - visite infrasettimanali: tre sere alla settimana dalle ore 18,30 alle ore
22,00 quando il padre riporterà la figlia dalla madre dopo cena, con almeno un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre;
- weekend: a weekend alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 21,00, dopo cena;
- vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
- Natale: si precisa che relativamente al giorno di Natale di ogni anno, la figlia trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo con conseguente pernotto con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare la mattina seguente con il genitore in turno di responsabilità; - Pasqua: la minore trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare il martedì seguente con il genitore in turno di responsabilità; - le feste di compleanno di Per_1
verranno trascorse con entrambi i genitori i quali decideranno di comune accordo le persone da invitare;
I coniugi convengono che durante il periodo di vacanza che trascorreranno con la figlia ciascun genitore si assumerà tutte le relative spese (viaggio, pernottamento presso strutture alberghiere, svago ecc.).
4. Il sig. si impegna ed obbliga a versare alla madre per il mantenimento Parte_1 della figlia un contributo mensile di € 250,00, somma rivalutabile annualmente ed Per_1
automaticamente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso e che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente conto corrente intestato alla sig.ra . I genitori si faranno carico del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova datato 17.01.2017, che i coniugi si danno atto di ben conoscere e che, comunque, i medesimi hanno sottoscritto per presa visione ed espressa accettazione, contestualmente al ricorso introduttivo (doc. 21).
5. L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori che si impegna sin d'ora a sottoscrivere e a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale documentazione necessaria ad avere accesso al predetto assegno unico universale nei termini sopra concordati. Eventuali altri benefici fiscali saranno percepiti
2 dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'accordo pertanto che ciascun coniuge esprime già ora il relativo consenso a formulare ogni richiesta e/o istanza del caso, qualora dovesse essere necessaria la presentazione di una domanda congiunta.
6. L'abitazione familiare con i relativi arredi e corredi sita in ST (PD), via Vittorio
Veneto, 15, di proprietà della sig.ra , viene assegnata alla medesima. CP_1
7. I coniugi prestano il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale della figlia. I coniugi convengono che eventuali soggiorni all'estero della figlia dovranno essere preventivamente concordati tra i medesimi.
8. Nulla a titolo di assegno di divorzio per i coniugi”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 19.6.2010 Parte_1 Controparte_1
in ST (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 14, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 1.10.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.915/2024 pubblicata in data 9.12.2024, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 18.6.2024 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 18.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della figlia minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 19.6.2010 in ST (PD) e
[...] Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.14 anno 2010 del Comune di ST
(PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
4
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.8193/2024 promosso con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 8.7.2024 da
, con l'avv. D'Agostini Annalisa, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. D'Agostini Annalisa, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“pronunciarsi sentenza declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19.6.2010 tra i sigg.ri ed Parte_1 Controparte_1
in ST (PD) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ST al n.
14 parte II serie A anno 2010, ordinandosi all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e correttezza e con l'obbligo di comunicare tempestivamente l'uno all'altro il nuovo indirizzo di residenza.
1 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 presso la madre nell'abitazione familiare sita in ST (PD), via Vittorio Veneto, 15;
3. Il padre, sig. , potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le visite Parte_1 Per_1
che verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da ritenersi minime: - visite infrasettimanali: tre sere alla settimana dalle ore 18,30 alle ore
22,00 quando il padre riporterà la figlia dalla madre dopo cena, con almeno un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre;
- weekend: a weekend alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 21,00, dopo cena;
- vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
- Natale: si precisa che relativamente al giorno di Natale di ogni anno, la figlia trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo con conseguente pernotto con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare la mattina seguente con il genitore in turno di responsabilità; - Pasqua: la minore trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare il martedì seguente con il genitore in turno di responsabilità; - le feste di compleanno di Per_1
verranno trascorse con entrambi i genitori i quali decideranno di comune accordo le persone da invitare;
I coniugi convengono che durante il periodo di vacanza che trascorreranno con la figlia ciascun genitore si assumerà tutte le relative spese (viaggio, pernottamento presso strutture alberghiere, svago ecc.).
4. Il sig. si impegna ed obbliga a versare alla madre per il mantenimento Parte_1 della figlia un contributo mensile di € 250,00, somma rivalutabile annualmente ed Per_1
automaticamente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso e che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente conto corrente intestato alla sig.ra . I genitori si faranno carico del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova datato 17.01.2017, che i coniugi si danno atto di ben conoscere e che, comunque, i medesimi hanno sottoscritto per presa visione ed espressa accettazione, contestualmente al ricorso introduttivo (doc. 21).
5. L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori che si impegna sin d'ora a sottoscrivere e a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale documentazione necessaria ad avere accesso al predetto assegno unico universale nei termini sopra concordati. Eventuali altri benefici fiscali saranno percepiti
2 dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'accordo pertanto che ciascun coniuge esprime già ora il relativo consenso a formulare ogni richiesta e/o istanza del caso, qualora dovesse essere necessaria la presentazione di una domanda congiunta.
6. L'abitazione familiare con i relativi arredi e corredi sita in ST (PD), via Vittorio
Veneto, 15, di proprietà della sig.ra , viene assegnata alla medesima. CP_1
7. I coniugi prestano il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale della figlia. I coniugi convengono che eventuali soggiorni all'estero della figlia dovranno essere preventivamente concordati tra i medesimi.
8. Nulla a titolo di assegno di divorzio per i coniugi”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 19.6.2010 Parte_1 Controparte_1
in ST (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 14, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 1.10.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.915/2024 pubblicata in data 9.12.2024, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 18.6.2024 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 18.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della figlia minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 19.6.2010 in ST (PD) e
[...] Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.14 anno 2010 del Comune di ST
(PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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