Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 2062/2024 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.2062 del R.G.C. 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'11.02.2025, promossa da
a socio unico, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Parte_1
Rappresentante pro-tempore, sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Verri Parte_2
e Biagio Martella;
– OPPONENTE –
CONTRO in forma abbreviata “ ”, in persona Controparte_1 CP_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia;
– OPPOSTA – avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, depositato in data
25.03.2024, la società a socio unico ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2024, R.G. 8271/2023, emesso da questo Tribunale in data
01.02.2024, con il quale le era stato ingiunto “di pagare …, per le causali di cui in ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di € 103.732,98, gli interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese ed in €
2.000,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge”, [cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo notificato], in favore della
[...] quale cessionaria dei crediti vantati dalla per il Controparte_1 Controparte_3 prospettato mancato pagamento dei crediti di impresa di quest'ultima e risultanti dalle fatture n.
230, 365, 1353, 1354, 1454, 1953, 1954, 2061, 3099, 3100, 4775, 5295, 7131, 7132, 7566, 7864,
9221, 9864, 9865, 11446, 11447, 11852, 13490, 13491, 14267, 14385/2023, tutte scadute al
30.06.2023, unitamente ai documenti di trasporto sottoscritti dalla società destinataria.
1
Commerciale, qui opposto, non sussistendone i presupposti di legge;
B. Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese monitorie accolte dal decreto ingiuntivo
n. 159/2024 - R.G. n. 8271/2023 del Tribunale Ordinario di Lecce - Sezione Commerciale e/o accertare e dichiarare la non debenza e/o l'inesigibilità delle somme oggetto del predetto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, anche con riferimento alle spese di lite, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto ad alcun titolo, ragione o causa da parte della società Parte_1
a socio unico nei confronti della società , per tutti i motivi
[...] Controparte_1 indicati nel presente atto;
C. Condannare, in ogni caso, la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
In fatto l'opponente ha dedotto: di essere rivenditrice all'ingrosso di prodotti di genere alimentare e non alimentare nonché concessionaria per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto dei marchi
“Dimeglio Supermercati”, “Sidis” e “Maxisidis”; di promuovere la realizzazione di una rete di supermercati con la medesima linea avvalendosi di rivenditori specializzati, autonomi ed indipendenti rispetto alla propria organizzazione ma vincolati commercialmente ad
[... approvvigionarsi dalla medesima;
di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società
per la fornitura di merce varia;
che l'anzidetta società aveva ceduto, in virtù di un CP_3 rapporto di factoring, i propri crediti in favore della società ; di aver Controparte_1 puntualmente provveduto al pagamento di tutte le forniture ricevute nel corso degli anni, senza mai ricevere contestazione alcuna;
che la società non solo aveva effettuato le proprie CP_3 consegne con notevole ritardo rispetto ai termini pattuiti ma numerose forniture, inoltre, contenevano merce danneggiata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini effettuati;
di aver prontamente contestato detta circostanza alla società venditrice;
che entrambe le società avevano deciso di avviare delle verifiche in merito a quanto lamentato previa sospensione del pagamento di quanto dovuto dalla società a socio unico, Parte_1 quantomeno sino all'esito di tali attività; che, sebbene avesse da tempo avviato le opportune verifiche interne per accertare l'effettiva esistenza, esigibilità ed esatta quantificazione dell'asserito credito vantato dalla società , anche al fine di programmare poi un incontro tra le CP_3 parti per risolvere bonariamente ogni possibile motivo di controversia, in data 6.02.2024, inaspettatamente, aveva ricevuto in notifica, a mezzo PEC, il decreto ingiuntivo opposto.
La società ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_1 ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha instato per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione
2 sussistendone i presupposti risultando l'opposizione avversaria non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito rigettare l'opposizione per cui è causa, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto improponibili, inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero condannare la CF con sede in Surbo ( LE) Via Zona Industriale Parte_3 P.IVA_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. residente in [...]
(Le) Via XXIV Maggio 18, al pagamento del complessivo importo Euro 103.732,980 in linea capitale oltre interessi di ritardato pagamento ex art. 4 e ss. D.Lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo effettivo o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre, ed articolare mezzi di prova nei termini ex art. 171 ter c.p.c. Con vittoria di compensi difensivi” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
[... L'opposta ha dedotto in fatto: di essere cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla
, per la somma di euro 103.732,98; che la società le aveva ceduto il CP_3 Controparte_3
5.07.2023, a titolo oneroso, i crediti vantati nei confronti della a socio unico Parte_1
e derivanti dalle forniture di beni regolarmente eseguite;
che la cessione era stata comunicata alla debitrice ceduta il 12.7.2023; che, contestualmente alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, le era pervenuta la comunicazione dell'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi a fronte di un passivo di euro 7.693.150,37 di cui euro 6.103.904,01 solo verso i fornitori nel cui elenco era stata inserita l'odierna opposta per l'intero credito azionato;
che il credito azionato era portato dalle fatture registrate nei libri contabili della cedente e della debitrice ceduta e corredate dai documenti di trasporto tutti sottoscritti dalla destinataria;
che ciascuna fattura riportava analiticamente il riferimento all'ordine, il numero di DDT, la merce consegnata, la quantità ed il relativo prezzo;
che la a maggio 2023, e quindi a distanza di oltre Parte_1 un mese dalla esecuzione dell'ultima fornitura, si era limitata a contestare genericamente asseriti inadempimenti della chiedendo, peraltro, la disponibilità della cedente a valutare piani CP_4 di rientro dilazionato del consistente debito;
che l'opponente aveva accettato le fatture ricevute e sottoscritto senza riserve o contestazioni i documenti di trasporto registrandole nella propria contabilità per come risultava dall'elenco creditori e dalla situazione patrimoniale e finanziaria al
29.02.2024 prodotti nel contesto della procedura di composizione negoziata della crisi.
Con ordinanza resa il 2 ottobre 2024 il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo in favore dell'opposta.
La causa, istruita con produzione documentale, all'esito dell'udienza cartolare dell' 11 febbraio
2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali
In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione
(cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla
3 validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del
24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni
Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Tanto premesso in diritto, nel caso in scrutinio, l'opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento in forza della seguente documentazione: fatture, cessione di credito, notifica a mezzo pec della cessione di credito, documenti di trasporto sottoscritti dalla destinataria, estratti autentici del
4 Registro Vendite della , assolvendo, quindi, in quanto creditrice, all'onere probatorio CP_3 posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e già nel giudizio monitorio.
Oltretutto, contestualmente alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo era pervenuta la comunicazione dell'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi a fronte di un passivo di euro 7.693.150,37 di cui euro 6.103.904,01 solo verso i fornitori nel cui elenco era inserita l'odierna opposta per l'intero credito azionato.
Ciò posto, a fronte dell'inadempimento allegato dalla Controparte_1
occorre passare in rassegna le contestazioni sollevate dall'opponente.
[...]
Innanzitutto occorre rilevare che la non ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 contrattuale con la ma ha semplicemente e genericamente dedotto che con Controparte_3 riferimento alle sole ultime forniture, da cui il credito azionato, ha unilateralmente sospeso il pagamento essendosi verificati ritardi nelle consegne ovvero essendo state effettuate forniture di merce “danneggiata, scaduta e comunque non commercializzabile” o per importi non pattuiti al momento degli ordini.
Le deduzioni di parte opponente in ordine a presunti inadempimenti della non Controparte_3 sono supportate da alcun riscontro probatorio. Risulta per tabulas, di contro, che la odierna opponente ha accettato le fatture ricevute – e sottoscritto senza riserve o contestazioni i documenti di trasporto – registrandole nella propria contabilità per come risulta dall'elenco creditori e dalla situazione patrimoniale e finanziaria al 29.02.2024 prodotti nel contesto della procedura di composizione negoziata della crisi.
Par d'uopo rammentare difatti che la fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, bensì costituisce piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un negozio corrispondente, quando risulta accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Di alcun tenore probatorio è la comunicazione 22.05.2023 indirizzata dalla odierna opponente alla cedente a distanza di oltre un mese dall'emissione delle ultime fatture e dalle ultime CP_4 consegne, con cui, in riscontro ai solleciti di pagamento ricevuti, affermava genericamente “di aver avviato le necessarie verifiche circa l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni poste a Vs carico, nonché circa l'effettiva esistenza ed esigibilità dell'asserito credito da Voi indicato e l'esatta quantificazione dello stesso” chiedendo, peraltro, “la disponibilità a valutare la formalizzazione di un eventuale piano di dilazionamento del debito nella misura in cui lo stesso dovesse risultare certo, liquido ed esigibile all'esito delle predette verifiche”. L'opponente non ha infatti neppure dedotto quale sia stato l'esito delle verifiche asseritamente avviate circa l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni poste a carico delle Parte_4 né vi è prova di alcun accordo volto a dilazionare il debito.
[...]
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con integrale conferma - anche in punto di spese della fase monitoria nella misura ivi liquidata - del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione dei principi di diritto tutti sopra enunciati deve altresì essere confermata la pronuncia di rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'opponente e reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni, già resa dallo scrivente Giudice con l'ordinanza istruttoria
5 depositata in data 02.10.2024, intendendosi in ogni caso integralmente richiamate anche le motivazioni ivi esposte.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 2062/2024 R.G., così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna la socio unico a rifondere all'opposta le spese di lite Parte_1 che quantifica in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce in data 12 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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