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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5699/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 5699/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATTANZIO Parte_1 C.F._1
GIACOMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LATTANZIO GIACOMO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONACCI Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CHIARA e dell'avv. DE PALMA FURIO ( ) VIA PRESSO C.F._2
AVV.MARIA CHIARA ANTONACCI, VIA VOLTURNO 21 SAN SEVERO;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N 21 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. ANTONACCI
MARIA CHIARA
ANDREEV C/O (C.F. Controparte_2 Controparte_1
, P.IVA_1
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Ciò posto, non è superfluo rammentare che, con atto di citazione in appello, ha Parte_1 convenuto in giudizio l , e impugnando la CP_3 Controparte_1 Controparte_4 sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola,
n. 165/2017, depositata in data 28.04.2017.
1.In fatto, nel giudizio di primo grado, , ha esposto che il giorno 14.10.2014, alle ore Parte_1
19:00 circa, l'autovettura VW tg. BS79E, di sua proprietà (assicurata estera CP_5
), alla cui guida vi era nel mentre percorreva Via Atessa, Controparte_6 Persona_1 pagina 1 di 9 direzione Cerignola, veniva attinta dall'autovettura Fiat PA, tg. BP5956BK, assicurata con compagnia estera bulgara di proprietà di , ma condotta da CP_7 Controparte_4
, il quale percorrendo Via Atessa e giunto all'intersezione con Via Santuario Madonna di Per_2
Ripalta, non concedeva la dovuta precedenza, pur in presenza di apposita segnaletica. L'attore riferiva, altresì, che il conducente dell'autovettura di sua proprietà non riusciva ad evitare l'impatto; e a causa dell'urto avvenuto tra la parte anteriore dell'autovettura Fiat PA e la parte laterale sinistra dell'autovettura VW LF, terminava la sua corsa contro un muretto di cemento sito sul lato destro della Via Santuario Madonna di Ripalta.
Parte attrice chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la responsabilità, a titolo di colpa, nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura Fiat PA;
nonché condannare l' nella CP_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 11.188,79 (di cui euro
8.351,46 per danni materiali;
euro 500,00 per fermo tecnico;
euro 1.837,79 per IVA al 22%; euro
500,00 per spese di assistenza nella fase stragiudiziale), a titolo di risarcimento del danno materiale subito.
L , costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente la domanda Controparte_8 attorea, chiedendone quindi il rigetto, con vittoria di spese.
Il convenuto , non costituitosi, benché ritualmente citato, è stato dichiarato Controparte_4 contumace.
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnico - quantificativa, è stato definito con sentenza n. 165/2017 R.G. n.
1658/15, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, il quale ha dichiarato la pari responsabilità di entrambe le parti nella causazione del sinistro, accogliendo parzialmente la domanda attorea e condannando la convenuta al pagamento di euro 3.063,53, a titolo di risarcimento per danni materiali;
ha altresì dichiarato compensate tra le parti delle spese di giudizio, comprese quelle di CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire, con insufficienza e in modo errato le dichiarazioni rese dall'unico teste, , Testimone_1 durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 18.05.2016; rilevando, invece, come il teste avrebbe confermato la dinamica narrata nell'atto introduttivo, anche in merito alla sua condotta di guida circa il tentativo di evitare l'impatto, circostanza che troverebbe conforto anche nella ricostruita dinamica dell'incidente da parte del CTU. A tal fine, l'appellante ha lamentato anche la mancata valutazione critica da parte del GdP nel disattendere le risultanze del parere espresso nella CTU circa la sostanziale compatibilità della dinamica esposta da parte attrice con i danni evidenziati dai veicoli.
Infine, parte appellante ha evidenziato anche la sottoscrizione del modello C.A.I. da parte di entrambi i conducenti.
Sul quantum, parte appellante ha domandato la rideterminazione della quantificazione in ordine al danno subito dalla sua autovettura in euro 6.127,07, per danni materiali. Infine, parte appellante ha lamentato come il Giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato circa la compensazione anche in ordine alle spese non ripetibili.
Parte appellante ha dunque concluso chiedendo: “Accogliere la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dal sig.
e per l'effetto, previo accertamento esclusivo di responsabilità, a titolo di colpa, del Parte_1
pagina 2 di 9 conducente del veicolo targato BP5956BK, di proprietà del convenuto, sig. , Controparte_4 nella causazione del sinistro avvenuto in data 14.10.2014, condannare il convenuto, Controparte_1
, al pagamento dell'ulteriore somma pari ad euro 3.063,53 (come accertata dal perito
[...]
, il tutto nei limiti del Giudice adito e compreso nello scaglione tra euro 1.100,00 ed Persona_3 euro 5.200,00, con contestuale rideterminazione delle competenze liquidate nel giudizio di primo grado, come da nota spese depositata all'udienza del 17.2.17. In via subordinata, si chiede di accertare la responsabilità del conducente di parte convenuta con percentuale maggioritaria, con rideterminazione delle competenze liquidate nel giudizio di primo grado. In via ancora subordinata, si chiede in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, di rideterminare le competenze e spese come da nota depositata nel giudizio di primo grado. In via gradata, in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, compensare le spese di giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l' , ha chiesto il rigetto dell'appello con CP_3 Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Parte convenuta, , benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 05.12.2024 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.11.2024 – la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
********
2.Orbene, si passa ad esaminare, nel merito, l'appello e considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
Nel merito, l'appello è infondato e va disatteso confermando la sentenza di primo grado per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette come la fattispecie in questione attenga alla materia dei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti e la natura extracontrattuale della responsabilità pone a carico della parte che intenda ottenere una pronuncia con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla controparte ed il relativo risarcimento del danno, l'onere di provare il fatto costitutivo, il danno subito ed il nesso causale tra il primo ed il secondo.
Va aggiunto che in subiecta materia, il legislatore ha anche previsto una presunzione di corresponsabilità, disciplinata dall'art. 2054 co. 2 c.c., che attenua il predetto rigore probatorio ordinariamente previsto a carico del solo soggetto che agisce in giudizio in forza della generale pagina 3 di 9 previsione di cui all'art. 2697 c.c., di modo che in caso di raggiungimento della prova del verificarsi del sinistro ad opera di parte attrice, la detta presunzione deve sempre e comunque trovare applicazione ove non venga fornita la prova della responsabilità esclusiva o prevalente della controparte.
La detta presunzione presuppone che parte attrice dia comunque dimostrazione del fatto, del danno e del nesso causale, elementi tutti indispensabili per poter ritenere provato il verificarsi del sinistro che costituisce presupposto imprescindibile di operatività della richiamata presunzione di corresponsabilità.
Ciò posto, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, si deve affermare che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, co. 2 c.c.
Ne consegue che la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Difatti, sul conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che abbia arrecato a cose o persone un danno derivante dalla circolazione del veicolo, incombe l'onere di provare di aver tenuto una condotta idonea ad impedire la verificazione dell'evento, ovvero di aver assunto una condotta che gli abbia consentito di attuare tutte le manovre di emergenza necessarie ed opportune volte a evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr., Cass. civ., sent. n. 21056/2004; Cass. civ., sent. n. 20814/2004). Muovendo da tali considerazioni, parte appellante aveva pertanto l'onere di provare, nel corso del primo grado di giudizio, i detti presupposti al fine di vedere riconosciuta la responsabilità del veicolo antagonista per ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo e della compagnia garante per la r.c. al risarcimento dei danni dedotti in atti.
Tanto premesso, in primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico testimone che ha assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito una dichiarazione alquanto sommaria.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa gli elementi rilevanti la fattispecie invocata (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1
18.05.2016, ha fornito la seguente dichiarazione: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto verso la metà di ottobre 2014 ore 18:30 – 19:00 mi trovavo a Cerignola lungo via Santuario Madonna di
Ripalta e seguivo, a bordo della mia auto, la VW LF bianca. La LF percorreva via Santuario
Madonna di Ripalta in direzione Cerignola quando giunta all'altezza dell'intersezione con via Atessa, veniva urtata da un'autovettura Fiat PA di colore grigio che proveniva da via Atessa ossia da una strada posta a sinistra rispetto al senso di marcia della LF. L'urto avveniva tra la parte anteriore della Fiat PA e la parte laterale sinistra della LF. Dopo l'urto, la LF andava ad urtare contro un muretto di cemento posto alla destra di via Santuario Madonna di Ripalta con la sua parte anteriore e in particolare con la sua parte anteriore destra. Non ricordo se vi era segnaletica stradale pagina 4 di 9 all'intersezione ove + avvenuto il sinistro. Immediatamente mi fermavo per prestare i primi soccorsi ed avvicinandomi notavo che a bordo di entrambi i veicoli incidentati vi erano solo i conducenti di sesso maschile. Fino a quando sono rimasto sul posto, circa 10 – 15 minuti, non sono intervenute autorità anche perché i due conducenti si stavano mettendo d'accordo. Penso che a seguito dell'urto e fino a quando sono rimasto sul posto, solo la Fiat PA veniva spostata al fine di liberare la strada e consentire la circolazione, mentre la LF è rimasta contro il muretto. Ricordo che la LF riportava danni alla portiera laterale sinistra, nonché al paraurti e cofano anteriore, fanali;
notavo altresì che
l'airbag era scoppiato e dal motore fuoriusciva liquido. Riconosco dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice che mi vengono mostrate l'autovettura VW LF coinvolta nel sinistro ed i relativi danni.
Preciso che rispetto al primo urto tra i veicoli, il muretto di cemento si trovava a pochi metri sulla destra della strada. Non ho notato se il muretto di cemento armato si fosse danneggiato a seguito dell'urto. Io seguivo a pochi metri la LF che mi precedeva. Preciso, infine, che la LF ha tentato di evitare l'impatto sterzando a destra ma invano poiché la Fiat PA si immetteva sulla strada improvvisamente”.
Di tale testimonianza, parte appellante ritiene sia fondamentale ai fini della riconducibilità dell'esclusiva responsabilità, nell'occorso sinistro, al conducente l'autovettura antagonista e della sua sussistenza.
Ciò posto, pur risultando provato l'impatto tra le due autovetture, non sono invece emersi in corso di causa sufficienti elementi probatori per l'esatta graduazione delle colpe: la dinamica dell'incidente descritta dal teste escusso non consente, infatti, di constatare ed asserire che il conducente dell'autovettura di parte attrice abbia effettivamente posto in essere manovre di emergenza, laddove l'impatto, così come accertato, tra le due autovetture non può accordarsi con una deviazione di emergenza da parte del conducente di parte attrice.
D'altronde, il teste si limita in modo assai generico a riferire circa la presumibile condotta del conducente l'autoveicolo Fiat PA, non fornendo altrettanto alcuna indicazione e descrizione specifica sulla condotta del conducente di parte attrice.
Il teste riferisce solamente “che la LF ha tentato di evitare l'impatto sterzando a destra ma invano poiché la Fiat PA si immetteva sulla strada improvvisamente”, ma nulla aggiunge in ordine alla dinamica del sinistro ed in particolare alla condotta di guida della parte attrice in rapporto alle regole di prudenza e diligenza di cui al vigente C.d.S.
Peraltro, come accertato dal Gdp, la riferita circostanza da parte del teste attoreo che il veicolo LF a seguito dell'impatto riportava la rottura dell'airbag appare piuttosto un elemento compatibile con una velocità dello stesso veicolo attoreo non adeguata allo stato dei luoghi, ossia ad un incrocio.
Ancora, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa molti elementi rilevanti ai fini della graduazione delle colpe dei conducenti e per valutare la stessa attendibilità delle sue affermazioni: lo stesso in maniera replicata e meccanica dichiara di aver visto il presunto conducente danneggiante impegnare l'intersezione, asserendo, tra le altre cose, di non essere in grado di riferire con certezza quale fosse la segnaletica presente sul luogo del sinistro (elemento su cui parte attrice insiste, non fornendone, tuttavia, alcuna prova a sostegno), né indica che distanza si trovasse dal veicolo danneggiato al momento del sinistro.
In definitiva, il teste non indica né descrive la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta ai fini del superamento di presunzione della corresponsabilità.
pagina 5 di 9 Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dall'unico testimone di parte attrice riferisca di una dinamica generica, superficiale dell'accaduto, che non permette di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti. Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni ai mezzi coinvolti a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato, in sede testimoniale, che la vittima del sinistro stradale avesse assunto una condotta prudente, improntata al rispetto delle norme del C.d.S.
Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice riferisca in modo generico e superficiale, non permettendo di ritenere provato una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Va sottolineato, inoltre, come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione delle rispettive condotte oggetto di causa, non fornendo i dettagli sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento.
A conferma di un quadro istruttorio propedeutico al rigetto milita anche la doglianza di parte appellante per cui il Gdp avrebbe dovuto fornire una valutazione critica per giustificare una decisione contrastante col parere del CTU espresso durante il giudizio di primo grado, giova rammentare che la relazione del
CTU “non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass.,
Ord. n. 196317/2020).
Sul punto, parte appellante sostiene che l'espletata CTU confermi l'accaduto sinistro in favore del medesimo, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia valutato criticamente l'elaborato peritale.
Ad abundantiam, sulla relazione di CTU è necessario svolgere delle opportune osservazioni fermo restando che appare corretto affermare che i quesiti posti al CTU non possono essere utilizzati per sopperire o colmare le carenze e le omissioni in ordine agli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte.
Difatti, nella relazione peritale presentata dal CTU, Dott. p.i. viene precisato (vd. Persona_3 pag. 18 della relazione peritale, in fascicolo di primo grado) che al momento del sopralluogo il veicolo
VW LF, di proprietà della parte attrice, “non poteva essere ispezionato in quanto venduto per esportazione all'estero”. Ancora, nella relazione peritale, viene altresì precisato ed accertato che il conducente l'autoveicolo di parte attorea avrebbe percorso la Via Santuario Maria SS. di Ripalta e sarebbe giunto all'urto a una velocità pari a 50 km/h; invece, la Fiat – PA, veicolo di proprietà di pagina 6 di 9 parte convenuta, sarebbe giunta all'intersezione ove avrebbe dovuto dare l'eventuale precedenza a una velocità pari a 20 - 28 km/h. Inoltre, il CTU, a pag. 21 della relazione peritale, precisa che “a valle della lunga disamina che precede, propongo la più plausibile sequenza di fatti che ricostruisce
l'incidente non con lesioni ai due conducenti”. E, infine, a pag. 22 della suddetta relazione, precisa:” questa relazione avrebbe potuto essere molto più breve, se non fosse stato necessario ripercorrere e analizzare le tesi avanzate dalla parte civile e incessantemente riproposte nel primo grado di giudizio.
Sono tesi che, nel loro complesso, tracciano un quadro non plausibile degli eventi, ma che – estratte dalla situazione e prese per una – hanno talvolta una loro coerenza”.
Ciò sottolinea la mancata possibilità di ritenere provata una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, più precisamente di dimostrare una condotta diligente dell'attore nel caso che ci occupa;
peraltro, nella relazione peritale nulla si asserisce circa la graduazione della responsabilità colpevole dei conducenti i veicoli incidentati.
Quanto valutato non consente, difatti, a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ancora, sul modello CAI versato in atti da parte attrice, pur effettivamente sottoscritto dal danneggiante e non solo dal danneggiato, non può comunque costituire elemento probatorio;
sul punto, occorre rilevare che “l'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade – come nel caso di specie – quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata”, (cfr., Cass. Civ. sez. III, 20/02/2018,
n.4010).
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del 50% in favore dell'appellante.
Occorre ulteriormente rammentare, difatti, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, dello scontro tra veicoli e introduce la presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
In definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
pagina 7 di 9 Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato e confrontato le dichiarazioni in narrativa e la deposizione testimoniale, concludendo per la carenza di riscontri probatori in ordine alla condotta diligente e prudente tenuta dall'odierna appellante.
La valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, merita, pertanto, di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie. Ne consegue che all'esito della ricostruzione dei fatti esposti, deve ritenersi confermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 50%; la detta valutazione trova giustificazione nell'assenza di prove in grado di dimostrare la diversa dinamica dell'evento richiesta dall'appellante e il rispetto delle norme del C.d.S., nonché dei criteri di diligenza e prudenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal GdP e con assorbimento di tutto quanto non ulteriormente esaminato in ordine agli ulteriori motivi di appello da dichiararsi assorbiti -, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie di cui il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del
50% in favore di parte appellante.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
3.Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate
(nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata.
4.Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
2) per l'effetto, condanna a rimborsare l' , la Parte_1 Controparte_8 somma € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, pagina 8 di 9 comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 5699/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATTANZIO Parte_1 C.F._1
GIACOMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LATTANZIO GIACOMO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONACCI Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CHIARA e dell'avv. DE PALMA FURIO ( ) VIA PRESSO C.F._2
AVV.MARIA CHIARA ANTONACCI, VIA VOLTURNO 21 SAN SEVERO;
elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N 21 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. ANTONACCI
MARIA CHIARA
ANDREEV C/O (C.F. Controparte_2 Controparte_1
, P.IVA_1
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Ciò posto, non è superfluo rammentare che, con atto di citazione in appello, ha Parte_1 convenuto in giudizio l , e impugnando la CP_3 Controparte_1 Controparte_4 sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola,
n. 165/2017, depositata in data 28.04.2017.
1.In fatto, nel giudizio di primo grado, , ha esposto che il giorno 14.10.2014, alle ore Parte_1
19:00 circa, l'autovettura VW tg. BS79E, di sua proprietà (assicurata estera CP_5
), alla cui guida vi era nel mentre percorreva Via Atessa, Controparte_6 Persona_1 pagina 1 di 9 direzione Cerignola, veniva attinta dall'autovettura Fiat PA, tg. BP5956BK, assicurata con compagnia estera bulgara di proprietà di , ma condotta da CP_7 Controparte_4
, il quale percorrendo Via Atessa e giunto all'intersezione con Via Santuario Madonna di Per_2
Ripalta, non concedeva la dovuta precedenza, pur in presenza di apposita segnaletica. L'attore riferiva, altresì, che il conducente dell'autovettura di sua proprietà non riusciva ad evitare l'impatto; e a causa dell'urto avvenuto tra la parte anteriore dell'autovettura Fiat PA e la parte laterale sinistra dell'autovettura VW LF, terminava la sua corsa contro un muretto di cemento sito sul lato destro della Via Santuario Madonna di Ripalta.
Parte attrice chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la responsabilità, a titolo di colpa, nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura Fiat PA;
nonché condannare l' nella CP_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 11.188,79 (di cui euro
8.351,46 per danni materiali;
euro 500,00 per fermo tecnico;
euro 1.837,79 per IVA al 22%; euro
500,00 per spese di assistenza nella fase stragiudiziale), a titolo di risarcimento del danno materiale subito.
L , costituendosi in giudizio, ha contestato integralmente la domanda Controparte_8 attorea, chiedendone quindi il rigetto, con vittoria di spese.
Il convenuto , non costituitosi, benché ritualmente citato, è stato dichiarato Controparte_4 contumace.
Il giudizio di primo grado consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnico - quantificativa, è stato definito con sentenza n. 165/2017 R.G. n.
1658/15, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, il quale ha dichiarato la pari responsabilità di entrambe le parti nella causazione del sinistro, accogliendo parzialmente la domanda attorea e condannando la convenuta al pagamento di euro 3.063,53, a titolo di risarcimento per danni materiali;
ha altresì dichiarato compensate tra le parti delle spese di giudizio, comprese quelle di CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 impugnata.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto come il Giudice di prime cure abbia valutato e motivato, a suo dire, con insufficienza e in modo errato le dichiarazioni rese dall'unico teste, , Testimone_1 durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 18.05.2016; rilevando, invece, come il teste avrebbe confermato la dinamica narrata nell'atto introduttivo, anche in merito alla sua condotta di guida circa il tentativo di evitare l'impatto, circostanza che troverebbe conforto anche nella ricostruita dinamica dell'incidente da parte del CTU. A tal fine, l'appellante ha lamentato anche la mancata valutazione critica da parte del GdP nel disattendere le risultanze del parere espresso nella CTU circa la sostanziale compatibilità della dinamica esposta da parte attrice con i danni evidenziati dai veicoli.
Infine, parte appellante ha evidenziato anche la sottoscrizione del modello C.A.I. da parte di entrambi i conducenti.
Sul quantum, parte appellante ha domandato la rideterminazione della quantificazione in ordine al danno subito dalla sua autovettura in euro 6.127,07, per danni materiali. Infine, parte appellante ha lamentato come il Giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato circa la compensazione anche in ordine alle spese non ripetibili.
Parte appellante ha dunque concluso chiedendo: “Accogliere la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accogliere la domanda di risarcimento danni subiti dal sig.
e per l'effetto, previo accertamento esclusivo di responsabilità, a titolo di colpa, del Parte_1
pagina 2 di 9 conducente del veicolo targato BP5956BK, di proprietà del convenuto, sig. , Controparte_4 nella causazione del sinistro avvenuto in data 14.10.2014, condannare il convenuto, Controparte_1
, al pagamento dell'ulteriore somma pari ad euro 3.063,53 (come accertata dal perito
[...]
, il tutto nei limiti del Giudice adito e compreso nello scaglione tra euro 1.100,00 ed Persona_3 euro 5.200,00, con contestuale rideterminazione delle competenze liquidate nel giudizio di primo grado, come da nota spese depositata all'udienza del 17.2.17. In via subordinata, si chiede di accertare la responsabilità del conducente di parte convenuta con percentuale maggioritaria, con rideterminazione delle competenze liquidate nel giudizio di primo grado. In via ancora subordinata, si chiede in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, di rideterminare le competenze e spese come da nota depositata nel giudizio di primo grado. In via gradata, in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, compensare le spese di giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l' , ha chiesto il rigetto dell'appello con CP_3 Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Parte convenuta, , benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 05.12.2024 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.11.2024 – la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
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2.Orbene, si passa ad esaminare, nel merito, l'appello e considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, con conseguente assorbimento di tutto quanto non esplicitamente trattato.
Nel merito, l'appello è infondato e va disatteso confermando la sentenza di primo grado per le ragioni che si vanno ad esporre.
Si premette come la fattispecie in questione attenga alla materia dei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti e la natura extracontrattuale della responsabilità pone a carico della parte che intenda ottenere una pronuncia con attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla controparte ed il relativo risarcimento del danno, l'onere di provare il fatto costitutivo, il danno subito ed il nesso causale tra il primo ed il secondo.
Va aggiunto che in subiecta materia, il legislatore ha anche previsto una presunzione di corresponsabilità, disciplinata dall'art. 2054 co. 2 c.c., che attenua il predetto rigore probatorio ordinariamente previsto a carico del solo soggetto che agisce in giudizio in forza della generale pagina 3 di 9 previsione di cui all'art. 2697 c.c., di modo che in caso di raggiungimento della prova del verificarsi del sinistro ad opera di parte attrice, la detta presunzione deve sempre e comunque trovare applicazione ove non venga fornita la prova della responsabilità esclusiva o prevalente della controparte.
La detta presunzione presuppone che parte attrice dia comunque dimostrazione del fatto, del danno e del nesso causale, elementi tutti indispensabili per poter ritenere provato il verificarsi del sinistro che costituisce presupposto imprescindibile di operatività della richiamata presunzione di corresponsabilità.
Ciò posto, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, si deve affermare che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, co. 2 c.c.
Ne consegue che la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie.
Difatti, sul conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che abbia arrecato a cose o persone un danno derivante dalla circolazione del veicolo, incombe l'onere di provare di aver tenuto una condotta idonea ad impedire la verificazione dell'evento, ovvero di aver assunto una condotta che gli abbia consentito di attuare tutte le manovre di emergenza necessarie ed opportune volte a evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr., Cass. civ., sent. n. 21056/2004; Cass. civ., sent. n. 20814/2004). Muovendo da tali considerazioni, parte appellante aveva pertanto l'onere di provare, nel corso del primo grado di giudizio, i detti presupposti al fine di vedere riconosciuta la responsabilità del veicolo antagonista per ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultimo e della compagnia garante per la r.c. al risarcimento dei danni dedotti in atti.
Tanto premesso, in primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico testimone che ha assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito una dichiarazione alquanto sommaria.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa gli elementi rilevanti la fattispecie invocata (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1
18.05.2016, ha fornito la seguente dichiarazione: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto verso la metà di ottobre 2014 ore 18:30 – 19:00 mi trovavo a Cerignola lungo via Santuario Madonna di
Ripalta e seguivo, a bordo della mia auto, la VW LF bianca. La LF percorreva via Santuario
Madonna di Ripalta in direzione Cerignola quando giunta all'altezza dell'intersezione con via Atessa, veniva urtata da un'autovettura Fiat PA di colore grigio che proveniva da via Atessa ossia da una strada posta a sinistra rispetto al senso di marcia della LF. L'urto avveniva tra la parte anteriore della Fiat PA e la parte laterale sinistra della LF. Dopo l'urto, la LF andava ad urtare contro un muretto di cemento posto alla destra di via Santuario Madonna di Ripalta con la sua parte anteriore e in particolare con la sua parte anteriore destra. Non ricordo se vi era segnaletica stradale pagina 4 di 9 all'intersezione ove + avvenuto il sinistro. Immediatamente mi fermavo per prestare i primi soccorsi ed avvicinandomi notavo che a bordo di entrambi i veicoli incidentati vi erano solo i conducenti di sesso maschile. Fino a quando sono rimasto sul posto, circa 10 – 15 minuti, non sono intervenute autorità anche perché i due conducenti si stavano mettendo d'accordo. Penso che a seguito dell'urto e fino a quando sono rimasto sul posto, solo la Fiat PA veniva spostata al fine di liberare la strada e consentire la circolazione, mentre la LF è rimasta contro il muretto. Ricordo che la LF riportava danni alla portiera laterale sinistra, nonché al paraurti e cofano anteriore, fanali;
notavo altresì che
l'airbag era scoppiato e dal motore fuoriusciva liquido. Riconosco dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice che mi vengono mostrate l'autovettura VW LF coinvolta nel sinistro ed i relativi danni.
Preciso che rispetto al primo urto tra i veicoli, il muretto di cemento si trovava a pochi metri sulla destra della strada. Non ho notato se il muretto di cemento armato si fosse danneggiato a seguito dell'urto. Io seguivo a pochi metri la LF che mi precedeva. Preciso, infine, che la LF ha tentato di evitare l'impatto sterzando a destra ma invano poiché la Fiat PA si immetteva sulla strada improvvisamente”.
Di tale testimonianza, parte appellante ritiene sia fondamentale ai fini della riconducibilità dell'esclusiva responsabilità, nell'occorso sinistro, al conducente l'autovettura antagonista e della sua sussistenza.
Ciò posto, pur risultando provato l'impatto tra le due autovetture, non sono invece emersi in corso di causa sufficienti elementi probatori per l'esatta graduazione delle colpe: la dinamica dell'incidente descritta dal teste escusso non consente, infatti, di constatare ed asserire che il conducente dell'autovettura di parte attrice abbia effettivamente posto in essere manovre di emergenza, laddove l'impatto, così come accertato, tra le due autovetture non può accordarsi con una deviazione di emergenza da parte del conducente di parte attrice.
D'altronde, il teste si limita in modo assai generico a riferire circa la presumibile condotta del conducente l'autoveicolo Fiat PA, non fornendo altrettanto alcuna indicazione e descrizione specifica sulla condotta del conducente di parte attrice.
Il teste riferisce solamente “che la LF ha tentato di evitare l'impatto sterzando a destra ma invano poiché la Fiat PA si immetteva sulla strada improvvisamente”, ma nulla aggiunge in ordine alla dinamica del sinistro ed in particolare alla condotta di guida della parte attrice in rapporto alle regole di prudenza e diligenza di cui al vigente C.d.S.
Peraltro, come accertato dal Gdp, la riferita circostanza da parte del teste attoreo che il veicolo LF a seguito dell'impatto riportava la rottura dell'airbag appare piuttosto un elemento compatibile con una velocità dello stesso veicolo attoreo non adeguata allo stato dei luoghi, ossia ad un incrocio.
Ancora, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa molti elementi rilevanti ai fini della graduazione delle colpe dei conducenti e per valutare la stessa attendibilità delle sue affermazioni: lo stesso in maniera replicata e meccanica dichiara di aver visto il presunto conducente danneggiante impegnare l'intersezione, asserendo, tra le altre cose, di non essere in grado di riferire con certezza quale fosse la segnaletica presente sul luogo del sinistro (elemento su cui parte attrice insiste, non fornendone, tuttavia, alcuna prova a sostegno), né indica che distanza si trovasse dal veicolo danneggiato al momento del sinistro.
In definitiva, il teste non indica né descrive la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta ai fini del superamento di presunzione della corresponsabilità.
pagina 5 di 9 Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dall'unico testimone di parte attrice riferisca di una dinamica generica, superficiale dell'accaduto, che non permette di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti. Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni ai mezzi coinvolti a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato, in sede testimoniale, che la vittima del sinistro stradale avesse assunto una condotta prudente, improntata al rispetto delle norme del C.d.S.
Non può non rivelarsi, dunque, come la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice riferisca in modo generico e superficiale, non permettendo di ritenere provato una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Va sottolineato, inoltre, come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione delle rispettive condotte oggetto di causa, non fornendo i dettagli sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento.
A conferma di un quadro istruttorio propedeutico al rigetto milita anche la doglianza di parte appellante per cui il Gdp avrebbe dovuto fornire una valutazione critica per giustificare una decisione contrastante col parere del CTU espresso durante il giudizio di primo grado, giova rammentare che la relazione del
CTU “non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass.,
Ord. n. 196317/2020).
Sul punto, parte appellante sostiene che l'espletata CTU confermi l'accaduto sinistro in favore del medesimo, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia valutato criticamente l'elaborato peritale.
Ad abundantiam, sulla relazione di CTU è necessario svolgere delle opportune osservazioni fermo restando che appare corretto affermare che i quesiti posti al CTU non possono essere utilizzati per sopperire o colmare le carenze e le omissioni in ordine agli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte.
Difatti, nella relazione peritale presentata dal CTU, Dott. p.i. viene precisato (vd. Persona_3 pag. 18 della relazione peritale, in fascicolo di primo grado) che al momento del sopralluogo il veicolo
VW LF, di proprietà della parte attrice, “non poteva essere ispezionato in quanto venduto per esportazione all'estero”. Ancora, nella relazione peritale, viene altresì precisato ed accertato che il conducente l'autoveicolo di parte attorea avrebbe percorso la Via Santuario Maria SS. di Ripalta e sarebbe giunto all'urto a una velocità pari a 50 km/h; invece, la Fiat – PA, veicolo di proprietà di pagina 6 di 9 parte convenuta, sarebbe giunta all'intersezione ove avrebbe dovuto dare l'eventuale precedenza a una velocità pari a 20 - 28 km/h. Inoltre, il CTU, a pag. 21 della relazione peritale, precisa che “a valle della lunga disamina che precede, propongo la più plausibile sequenza di fatti che ricostruisce
l'incidente non con lesioni ai due conducenti”. E, infine, a pag. 22 della suddetta relazione, precisa:” questa relazione avrebbe potuto essere molto più breve, se non fosse stato necessario ripercorrere e analizzare le tesi avanzate dalla parte civile e incessantemente riproposte nel primo grado di giudizio.
Sono tesi che, nel loro complesso, tracciano un quadro non plausibile degli eventi, ma che – estratte dalla situazione e prese per una – hanno talvolta una loro coerenza”.
Ciò sottolinea la mancata possibilità di ritenere provata una specifica responsabilità del veicolo antagonista in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, più precisamente di dimostrare una condotta diligente dell'attore nel caso che ci occupa;
peraltro, nella relazione peritale nulla si asserisce circa la graduazione della responsabilità colpevole dei conducenti i veicoli incidentati.
Quanto valutato non consente, difatti, a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ancora, sul modello CAI versato in atti da parte attrice, pur effettivamente sottoscritto dal danneggiante e non solo dal danneggiato, non può comunque costituire elemento probatorio;
sul punto, occorre rilevare che “l'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade – come nel caso di specie – quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata”, (cfr., Cass. Civ. sez. III, 20/02/2018,
n.4010).
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del 50% in favore dell'appellante.
Occorre ulteriormente rammentare, difatti, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, dello scontro tra veicoli e introduce la presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
In definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
pagina 7 di 9 Dunque, è da ritenersi infondata qualsivoglia censura mossa nei riguardi delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di primo grado, che correttamente ha valutato e confrontato le dichiarazioni in narrativa e la deposizione testimoniale, concludendo per la carenza di riscontri probatori in ordine alla condotta diligente e prudente tenuta dall'odierna appellante.
La valutazione del giudice di primo grado secondo cui la causa del sinistro è da ascrivere alla colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte nel sinistro, merita, pertanto, di essere pienamente condivisa, proprio all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie. Ne consegue che all'esito della ricostruzione dei fatti esposti, deve ritenersi confermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro di cui è causa nella misura del 50%; la detta valutazione trova giustificazione nell'assenza di prove in grado di dimostrare la diversa dinamica dell'evento richiesta dall'appellante e il rispetto delle norme del C.d.S., nonché dei criteri di diligenza e prudenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal GdP e con assorbimento di tutto quanto non ulteriormente esaminato in ordine agli ulteriori motivi di appello da dichiararsi assorbiti -, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie di cui il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta o una responsabilità concorrente inferiore alla misura del
50% in favore di parte appellante.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
3.Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate
(nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata.
4.Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
2) per l'effetto, condanna a rimborsare l' , la Parte_1 Controparte_8 somma € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, pagina 8 di 9 comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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