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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 655/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23/04/2025, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Michelangelo Gentile, presso il cui studio in Fasano
(BR), via Piave n. 48 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) in Controparte_1 C.F._2 qualità di amministratore di sostegno di , CP_2
(C.F.: , Controparte_3 C.F._3
DELL' , Controparte_4 C.F._4
DELL' (C.F.: ), CP_5 C.F._5
DELL' (C.F.: ), Controparte_6 CodiceFiscale_6
DELL' (C.F.: ), Parte_2 C.F._7
DELL' (C.F.: ), Parte_3 C.F._8
DELL' , Parte_4 C.F._9
1 DELL' (C.F.: ), Parte_5 C.F._10
) e Parte_6 C.F._11 Parte_7
(C.F.: , tutti in qualità di Eredi di
[...] C.F._12
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Campa;
CP_2
APPELLATI
Parte_8
APPELLATA CONTUMACE
(C.F.: ), rappresentato Controparte_7 C.F._13
e difeso dall' avv. Stefano Vinale, presso il cui studio in Fasano
(BR), via Roma 273/a, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
; Controparte_8
APPELLATA CONTUMACE
in persona del Controparte_9
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marrazza, presso il cui studio in Brindisi, via Cirillo n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
DELL' (C.F.: , Controparte_3 C.F._3 appresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Mormandi, presso il cui studio in Casarano (LE), via Trebbia n. 1, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto CP_2 in giudizio gli odierni convenuti perché fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da . Ha riferito CP_2 che nel novembre 2006 e hanno depositato Parte_6 Per_1 ricorso presso il Tribunale di Brindisi per l'interdizione della zia
, riferendo che la stessa sarebbe stata affetta da morbo di CP_2
Alzheimer e che, dunque, non sarebbe stata in grado di provvedere alla cura dei propri interessi economici;
nel corso del giudizio si è costituito , fratello di il quale si è opposto alla CP_10 CP_2 dichiarazione di interdizione e, in subordine, ha manifestato la propria volontà di rivestire la carica di tutore;
l'attore ha riferito che già in data 15 novembre 2002 la non sarebbe stata pienamente CP_2 capace di intendere e volere, che originariamente il suo patrimonio ammontava a 816.629,17 euro e che, prima che fosse nominato
l'amministratore di sostegno e, precisamente, in data 5 gennaio 2007, sarebbero state compiute dalla alcune operazioni di CP_2 disinvestimento, trasferimento di titoli e denaro, con conseguente transito delle somme originariamente detenute presso CP_8 in un conto cointestato con il fratello presso altro istituto di CP_10 credito, ovvero;
a seguito di tali Controparte_9 operazioni, il saldo di tale conto sarebbe stato pari a 842.974,38 euro, di cui 31.723,25 euro di titolarità esclusiva di e CP_2
811.251,13 euro cointestati con il fratello. Il Tribunale, previo espletamento di una c.t.u. medico-legale, ha disposto in data 24
3 maggio 2007 la nomina di un tutore provvisorio, individuato nella persona dell'avv. il quale, successivamente, ha Controparte_7 formulato istanza di autorizzazione alla divisione delle somme presenti sui conti cointestati. Già in data 18 ottobre 2007, tuttavia,
e hanno richiesto alla banca Parte_6 Per_1 [...]
di astenersi dal disporre delle somme presenti sul Controparte_9 conto al fine di effettuare degli ulteriori accertamenti peritali per quantificare il patrimonio di tale richiesta è stata CP_2 rigettata e, successivamente, è stata riformulata dal tutore il CP_7 quale, previo esperimento di una c.t.u. affidata al dott. Per_2 avrebbe rilevato una sola anomalia in un giroconto con bonifico intestato a e , effettuato in data 25 gennaio 2007, CP_2 CP_10 di 260.159,14 euro, del quale non sarebbe possibile determinare la relativa movimentazione e destinazione. A seguito di ulteriori accertamenti, tuttavia, l'avv. avrebbe concluso per l'esclusione CP_7 di qualsiasi irregolarità, ritenendo che la volontà di fosse CP_2 quella di estinguere i suoi rapporti presso e di CP_8 accendere un conto cointestato al fratello presso MPS. In data 17 luglio 2008 è stato nominato quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato figlio di , e Persona_3 CP_10
ha agito sia in sede penale che civile per accertare le Parte_6 anomalie riguardanti la cointestazione dei conti;
il procedimento penale si è poi estinto per morte di , unico indagato;
i CP_10 suoi figli e avrebbero accettato Persona_3 Parte_1
l'eredità. L'attore ha, dunque, agito in questo giudizio perché fosse dichiarata la nullità o annullabilità per incapacità di intendere e volere di ex art. 428 c.c. delle operazioni di trasferimento, CP_2 disinvestimento e cointestazione compiute il 5 gennaio 2007; perché fosse accertata l'esclusiva titolarità di delle somme CP_2 attualmente presenti sul conto cointestato;
per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato nella somma di 405.625,56 euro. Ha chiesto, inoltre, che fosse accertata la responsabilità di la quale, pur CP_8 consapevole che le somme movimentate provenivano da titoli di
4 – figlia premorta di – prima Persona_4 CP_2 dell'espletamento dell'operazione non avrebbe richiesto la documentazione necessaria e, pur essendo stata informata circa lo stato di incapacità di , avrebbe agito senza la diligenza CP_2 richiesta dall'art. 1176 c.c.; perché fosse accertata la responsabilità anche di MPS che, al momento dell'operazione di divisione al 50%, non avrebbe informato , nonché del tutore provvisorio CP_2
e dell'amministratore di sostegno i quali CP_7 Persona_3 avrebbero omesso di tutelare il patrimonio della beneficiaria. In subordine, infine, ha chiesto la ripetizione delle somme ingiustamente sottratte a o il pagamento di una somma in suo favore a CP_2 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, con conseguente risarcimento dei danni quantificato in complessivi 520.255,55 euro, di cui 405.625,56 euro per danno emergente, 64.629,99 per lucro cessante e 50.000,00 a titolo di danno morale, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_8
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda,
[...] riferendo che avrebbe dato esecuzione alle disposizioni impartite dalla propria cliente con lettera del 5 gennaio 2007, chiarendo che non si sarebbe trattato di un'operazione anomala, atteso che la scelta dei clienti di cambiare istituto di credito è del tutto comune;
ha riferito che al momento dell'operazione non vi era alcuna sentenza di interdizione della e che, dunque, non poteva essere a CP_2 conoscenza dei procedimenti in corso finalizzati all'accertamento di una sua eventuale incapacità di intendere e volere. Ha chiesto, dunque, il rigetto delle domande formulate dall'attore; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (nota di trattazione scritta depositata in data 9 settembre 2021). CP_7
costituendosi in giudizio, ha confermato di essere stato tutore
[...] provvisorio di ed ha chiarito che all'epoca della CP_2 redazione dell'inventario dei beni (relazione dell'8 giugno 2007) emersero delle somme di esclusiva titolarità della e delle somme CP_2
5 cointestate con il fratello . Ha riferito che per meglio tutelare i CP_10 beni della beneficiaria formulò istanza al Tribunale per essere autorizzato alla divisione delle somme, chiedendo contestualmente a
di produrre la documentazione attestante l'origine dei CP_10 rapporti cointestati, mai pervenuta;
in seguito, il Tribunale lo autorizzò a nominare un consulente bancario per la ricostruzione dei rapporti intestati o cointestati alla Ha riferito, dunque, di aver CP_2 agito correttamente atteso che la richiesta di divisione delle somme sarebbe stata formulata in esecuzione di quanto previsto dall'art.
1298 c.c. e, inoltre, che essendo pendente un giudizio finalizzato all'interdizione della non avrebbe potuto intraprendere azioni CP_2 giudiziarie ulteriori finalizzate all'accertamento della eventuale maggiore consistenza dell'attivo patrimoniale. Ha chiesto, dunque, di dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
in subordine, di accertare l'avvenuta prescrizione del diritto e, nel merito, di rigettare la domanda formulata, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. costituendosi in giudizio, Persona_3 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di pagamento della somma di 405.625,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di 114.629,99 euro per danni non patrimoniali, riferendo che non sarebbe tenuto al pagamento di tale importo atteso che il padre, , avrebbe redatto CP_10 testamento olografo, pubblicato a ministero del Notaio con il Per_5 quale sarebbe stata nominata erede universale di tutti i suoi beni la sorella . Ha chiarito, dunque, che non sarebbe formalmente Pt_6 erede di , in quanto, pur avendo originariamente CP_10 accettato l'eredità quando ancora non era a conoscenza del testamento, una volta pubblicato lo stesso sarebbe stato totalmente pretermesso dall'eredità e non avrebbe agito in riduzione per farsi riconoscere la propria quota di legittima. Nel merito, ha riferito che non sarebbe stata fornita alcuna prova dell'incapacità di CP_2 al momento in cui furono effettuate le operazioni bancarie descritte dell'attore; per ciò che riguarda le responsabilità contestate nella
6 qualifica di amministratore di sostegno, ha eccepito la nullità della vocatio in ius poiché a suo dire parte attrice avrebbe dovuto citarlo nella duplice qualifica di erede ed amministratore di sostegno;
nel merito, in ordine a tale contestazione, ha riferito di aver svolto compiutamente i compiti che gli erano stati attribuiti al momento della nomina, di non aver compiuto alcun atto pregiudizievole sul patrimonio della e di essere stato sostituito solo per il conflitto CP_2 di interessi che era insorto a seguito dell'instaurazione dei procedimenti contro il padre . Ha chiesto, dunque, di dichiarare CP_10 il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare la domanda formulata, con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari. costituendosi in giudizio, Parte_1 preliminarmente ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento richiesto da parte attrice. Nel merito, ha riferito che in ordine all'accertamento della titolarità delle somme, l'attore non avrebbe fornito la probatio diabolica di cui all'art. 948 c.c., chiarendo che gli ingenti importi custoditi nel conto erano, invece, di titolarità di , imprenditore agricolo, che li avrebbe dati con fiducia CP_10 alla sorella ed alla figlia ( , premorta a ) Persona_4 CP_2 perché li custodissero;
a conferma di tale ricostruzione, vi sarebbero anche delle dichiarazioni rese da innanzi al Giudice Persona_3
Tutelare all'udienza del 14 aprile 2011, in cui egli avrebbe riferito di aver consegnato alla alcune somme, pari a circa Persona_4 cinquecentomila/seicentomila euro, che aveva percepito “in nero” per il suo lavoro di commerciante di verdura. Ha poi dedotto che CP_2 sarebbe stata pienamente capace di intendere e volere e che la
[...] cointestazione del conto con il fratello dovrebbe essere intesa CP_10 come donazione indiretta in suo favore. Ha chiesto, dunque, preliminarmente di dichiarare la prescrizione del diritto;
nel merito, di rigettare la domanda dell'attore, con vittoria di spese.
[...]
, costituendosi in giudizio, ha dedotto la sua Controparte_9 estraneità rispetto alle operazioni di disinvestimento che sarebbero state compiute presso che sarebbe l'unica competente CP_8
a compiere gli adempimenti burocratici contestati da parte attrice;
ha
7 chiarito, inoltre, che la divisione della proprietà cointestata sarebbe stata disposta dal giudice tutelare su richiesta del tutore provvisorio
e che, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di CP_7 informare personalmente la atteso che gli obblighi di CP_2 comunicazione devono essere assolti da MPS nei confronti dell'amministratore. La richiesta di divisione, inoltre, appariva lecita atteso che in caso di cointestazione le parti di ciascun intestatario si presumono uguali al 50% se non risulta diversamente. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. l'istituto di credito ha rilevato che parte attrice avrebbe compiuto un errore di calcolo e che, dunque, il danno emergente presuntivamente subito sarebbe pari a 392.625,56 euro, atteso che un importo di 26.000,00 euro sarebbe stato conteggiato due volte. Ha chiesto, dunque, il rigetto delle domande, con vittoria di spese. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, con l'escussione di testi e con
l'espletamento di una c.t.u. medico-legale finalizzata a stabilire se alla data del 5 gennaio 2007 fosse capace di intendere e CP_2 volere. All'udienza del 12 novembre 2019, constatato il decesso di
è stata dichiarata l'interruzione del giudizio. Con Persona_3 atto del 13 dicembre 2019, l'attore ha chiesto la riassunzione del giudizio e, pertanto, si è costituita in qualità di Parte_8 erede testamentaria di Rinviata per la discussione Persona_3 orale all'odierna udienza, celebratasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle parti di una nota scritta che fa luogo della loro comparizione in udienza”
Con sentenza n. 776/2022, pubblicata il 01.06.2022, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvedeva: accoglieva parzialmente la domanda formulata da parte attrice e dichiarava l'annullamento ex art. 428 c.c. delle operazioni di disinvestimento, estinzione di rapporti e trasferimento di denaro effettuate da presso nel gennaio CP_2 Controparte_8
2007; per l'effetto, condannava alla restituzione in favore Parte_1 di della somma di 392.625,56 euro, oltre interessi sino al CP_2
8 soddisfo;
accertava la responsabilità da inadempimento ex art. 1218
c.c. di e di (in qualità di Controparte_8 Persona_3 amministratore di sostegno di e, per l'effetto, CP_2 condannava e quale erede di Controparte_8 Parte_8
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Persona_3 CP_2 della somma equitativamente determinata di 30.000,00 euro,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni;
condannava in qualità di amministratore di Controparte_1 sostegno di al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
(da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_7 antistatario) e di in persona Controparte_9 del legale rappresentante p.t., che liquidava nell'importo di 2.738,00 euro ciascuno, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
condannava e Parte_8 Parte_1 CP_8
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al
[...] pagamento in favore di in qualità di Controparte_1 amministratore di sostegno di delle spese di lite che CP_2 liquidava nell'importo di 2.738,00 euro ciascuno, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e in Parte_8 Parte_1 Controparte_8 solido tra loro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Nel giudizio si costituivano Controparte_7 Controparte_1 quale amministratore di sostegno della sig.ra e CP_2 [...]
, concludendo per il rigetto Controparte_9 dell'appello.
Questa Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata chiesta dall'appellante e ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fissava l'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il dedotto decesso della sig.ra CP_2
9 Gli eredi della sig.ra hanno chiesto disporsi la CP_2 prosecuzione del giudizio al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni, istanze ed eccezioni tutte già formulate in atti da Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dai convenuti (quale amministratore di CP_1 sostegno dell'originaria attrice), da MPS e dai ricorrenti in riassunzione.
Secondo tali parti, l'appellante non avrebbe tempestivamente depositato le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna relative alla notificazione dell'atto di impugnazione, con la conseguenza – a loro dire – che non sarebbe possibile verificare la tempestività dell'appello né la regolarità della vocatio in ius degli appellati.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti e dal comportamento processuale delle parti risulta, infatti, che l'appello è stato ritualmente notificato e che la verifica della sua tempestività non incontra alcun impedimento, essendo l'atto certamente pervenuto a tutti i destinatari nei termini di legge.
Giova evidenziare come gli stessi appellati si siano regolarmente costituiti, circostanza che, secondo consolidato orientamento della
Corte di Cassazione – maturato nel vigore del regime processuale anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 – comporta la sanatoria di qualsiasi irregolarità eventualmente verificatasi nella fase di notificazione dell'impugnazione.
La regolare instaurazione del contraddittorio, infatti, dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., impedendo ogni declaratoria di improcedibilità collegata al
10 mancato deposito contestuale delle ricevute di accettazione e consegna della PEC.
La circostanza è resa ancor più evidente dal contenuto della comparsa di costituzione dell'avv. il quale riferisce di avere ricevuto l'atto CP_7 di appello in data 29 luglio 2022, cioè nel medesimo giorno indicato nella relata di notificazione presente in atti.
Tale dato, proveniente da una delle parti destinatarie dell'impugnazione, consente di accertare in modo inequivoco la data di perfezionamento della notificazione, dato che nessun appellato ha mai allegato di aver ricevuto la comunicazione in una data diversa o successiva, né tantomeno ha eccepito la tardività della proposizione dell'appello.
È ulteriormente significativo che la difesa dell'originaria parte attrice, nella propria comparsa di costituzione, non abbia sollevato alcuna contestazione sulla tempestività dell'impugnazione, elemento che conferma che la notificazione dell'atto fosse stata conosciuta e ricevuta nei termini di legge.
In questo contesto, risulta evidente come la questione relativa alla mancata produzione immediata delle ricevute PEC non possa incidere sulla procedibilità dell'impugnazione, sia perché la legge processuale applicabile al giudizio introdotto nel luglio 2022 non richiedeva il deposito dei file originali in formato .eml o .msg – obbligo introdotto solo in epoca successiva dalla riforma Cartabia e dal correttivo del
2024 –, sia perché, in ottemperanza alle indicazioni della Corte,
l'appellante ha comunque provveduto al deposito delle ricevute PEC in formato PDF con attestazione di conformità, forma pienamente idonea alla prova della notificazione nel quadro normativo precedente.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la notificazione dell'appello è stata regolarmente eseguita, che la sua data è certa, che eventuali irregolarità formali sono state integralmente sanate dalla costituzione delle parti appellate e che la prova della notificazione è stata ritualmente acquisita agli atti su richiesta della stessa Corte. Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità deve essere integralmente
11 rigettata, essendo l'impugnazione pienamente ammissibile e procedibile.
Va ulteriormente esaminata, sempre in via preliminare, l'eccezione con cui l'appellante contesta la legittimazione attiva dei soggetti che hanno riassunto il giudizio.
L'eccezione è infondata.
I riassumenti hanno dichiarato sin dal ricorso ex art. 305 c.p.c. di agire quali eredi di richiamando il proprio rapporto di parentela CP_2 con la de cuius.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella fase di riassunzione è sufficiente l'allegazione della qualità successoria, poiché l'onere di fornire prova della titolarità ereditaria nasce solo in presenza di una contestazione specifica e circostanziata, fondata su concreti elementi idonei a mettere in discussione l'allegazione dell'attore (Cass. Civile 11276/2018).
Nel caso di specie l'appellante, al momento della costituzione nel giudizio riassunto, non ha formulato alcuna contestazione qualificata, limitandosi a sostenere in modo generico che i ricorrenti non avessero prodotto “documenti di stato civile”.
Una simile affermazione, priva di qualsiasi indicazione circa l'esistenza di un diverso titolo successorio o l'inesistenza del rapporto parentale, non integra né una contestazione specifica né un'eccezione di merito, e non è idonea a far scattare l'onere di immediata produzione di documenti ulteriori.
A ciò si aggiunge che la stessa appellante, in più atti processuali depositati sia in primo che in secondo grado, ha fatto proprio il contenuto del ricorso per interdizione del 2006 proposto da Parte_6
e da , richiamandolo espressamente e valorizzando
[...] Per_1 gli stati di famiglia storici allegati a quel ricorso.
In tale atto si afferma chiaramente che è sorella della Parte_6 de cuius e che è figlio della stessa dunque nipote Per_1 Pt_6 della de cuius per rappresentazione.
Il richiamo e l'utilizzo di tali documenti da parte dell'appellante valgono come riconoscimento processuale del rapporto di parentela,
12 incompatibile con la successiva negazione della qualità ereditaria dei riassumenti.
La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, riconosce valore probatorio alla condotta processuale incompatibile con la negazione del diritto altrui, che può costituire fonte autonoma di prova della titolarità del diritto azionato (Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza 16/02/2016, n. 2951
e quindi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006; id. Sez. 2,
Sentenza n. 4381 del 23/02/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del
30/10/2009; id. Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 15/12/2010).
È altresì infondata la deduzione secondo cui i documenti prodotti dai riassumenti sarebbero tardivi o inutilizzabili poiché non allegati al ricorso di riassunzione. Nessuna norma prevede una decadenza di tal fatta: la riassunzione non introduce un nuovo giudizio, ma consente la prosecuzione di quello interrotto, e non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
La prova della qualità ereditaria attiene al merito e può essere fornita nel corso del processo, anche mediante documenti non allegati al ricorso introduttivo.
Le produzioni effettuate dai riassumenti costituiscono risposta immediata e proporzionata alla contestazione generica sollevata dall'appellante e rientrano nel principio di acquisizione probatoria.
Va poi considerato che il provvedimento del Tribunale di Brindisi del
26 maggio 2025, adottato nel procedimento cautelare di sequestro giudiziario relativo ai beni relitti da ha riconosciuto il CP_2 fumus boni iuris della qualità ereditaria di Parte_6 affermando che, in assenza di eredi di grado anteriore, la stessa è chiamata alla successione della de cuius ex art. 572 c.c., in quanto nipote per rappresentazione.
Tale valutazione cautelare, pur non vincolante, costituisce un ulteriore elemento obiettivo che smentisce la tesi dell'appellante.
Deve, inoltre, escludersi che la produzione – avvenuta in udienza nel
2025 – di un testamento olografo del 2006, con cui l'appellante si afferma designata quale erede universale, possa incidere sulla legittimazione dei riassumenti.
13 L'allegazione del testamento integra eccezione di merito nuova e tardiva, che avrebbe dovuto essere proposta nella prima difesa utile, e non può essere introdotta a processo maturo, tanto più alla luce della circostanza, pacifica, che l'appellante ne aveva disponibilità sin dalla pubblicazione avvenuta nel gennaio 2025.
In ogni caso, la validità del testamento risulta contestata in punto di genuinità della sottoscrizione e di capacità della testatrice alla data del
24 settembre 2006; contestazione corroborata tanto dal provvedimento cautelare richiamato quanto dalle anomalie grafiche segnalate nel parere depositato dalla difesa avversa che, per quanto non costituente perizia giurata, confermano la necessità di approfondimenti tecnici che non possono trovare soluzione nell'ambito del presente giudizio.
In assenza di un accertamento definitivo, il testamento non può essere utilizzato per negare la qualità ereditaria dei riassumenti né per attribuire all'appellante la qualità di unica erede.
Per le medesime ragioni deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione, fondata sul supposto testamento, con cui l'appellante deduce l'estinzione dell'obbligazione per confusione ex art. 1253 c.c.
L'effetto estintivo presuppone la certezza e definitività dell'unione nella stessa persona delle posizioni di creditore e debitore del medesimo rapporto. Tale condizione difetta nel caso di specie, giacché: il titolo successorio dell'appellante è oggetto di contestazione ed è sub iudice; il patrimonio ereditario è attualmente autonomo, sottoposto a sequestro e non confuso con quello personale dell'appellante; il creditore non è la persona fisica di ma CP_2 la massa ereditaria, centro di imputazione distinto che sopravvive alla morte della de cuius.
Pertanto, nessuna confusione può configurarsi neppure in astratto.
In conclusione, la qualità ereditaria dei riassumenti è stata correttamente allegata, non è mai stata specificamente contestata, risulta confermata dalla documentazione e dalla stessa condotta processuale dell'appellante ed è ulteriormente sorretta dai riscontri provenienti dal procedimento cautelare.
14 Le eccezioni formulate sul punto dall'appellante sono tardive, giuridicamente infondate e contraddittorie.
Nel merito.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Il Giudice di Primo Grado non ha preso in alcuna considerazione la circostanza contestata da con riferimento alla mancanza di prova circa la Parte_1 effettiva titolarità e la provenienza delle cospicue somme in capo alla sig.ra – Carenza di motivazione”, l'appellante censura la CP_2 decisione del Tribunale per non aver considerato l'asserita mancanza di prova sulla titolarità originaria delle ingenti somme – pari ad oltre
800.000 euro – formalmente riferibili a e alla figlia CP_2 premorta L'appellante sostiene che tali somme non Persona_4 potessero ragionevolmente provenire né dalla modesta pensione di
(circa 700 euro mensili), né dallo stipendio di insegnante CP_2 della figlia. Deduce che gran parte delle disponibilità finanziarie sarebbero riconducibili al fratello imprenditore CP_10 agricolo, il quale avrebbe consegnato ingenti importi alla sorella e alla nipote affinché li custodissero e investissero in suo nome;
richiama in particolare le dichiarazioni rese da innanzi al Giudice Persona_3
Tutelare il 14 aprile 2011, secondo cui egli e il padre avrebbero affidato alla cugina nel corso degli anni, somme pari Persona_4
a circa 500.000/600.000 euro provenienti dalla loro attività commerciale. Richiama inoltre la testimonianza di Testimone_1 che avrebbe confermato la capacità economica di CP_10 nonché il suo forte legame affettivo con la sorella, che avrebbe dato luogo – a detta dell'appellante – a un'attribuzione liberale mediante cointestazione dei titoli.
L'appellante contesta, quindi, che le somme oggetto delle operazioni del 5 gennaio 2007 fossero di esclusiva titolarità di CP_2 sostenendo che la cointestazione con il fratello dovesse qualificarsi come donazione indiretta, pienamente valida, con animus donandi desumibile sia dalla relazione familiare sia dalla gestione fiduciaria del patrimonio da parte di Deduce infine che il Persona_4
Tribunale avrebbe omesso completamente di motivare sulla
15 provenienza delle somme, ignorando tanto le deposizioni raccolte quanto la documentazione prodotta.
La censura non merita accoglimento poiché muove da una ricostruzione dei fatti del tutto ipotetica, non provata e già puntualmente disattesa dal primo giudice con motivazione congrua, logica e correttamente ancorata agli elementi istruttori.
In primo luogo, l'assunto secondo cui la massa di denaro sarebbe stata costituita da somme “versate in nero” da e dal figlio CP_10 alla cugina perché le investisse Per_3 Persona_4 fiduciariamente, è una mera allegazione priva di riscontro documentale o contabile, non suffragata da un principio di prova scritta e fondata sulla sola deposizione di un parente interessato
( , peraltro resa nell'ambito del giudizio tutelare e Persona_3 priva di ogni verifica circa l'effettiva esistenza, entità, destinazione e provenienza delle somme indicate.
La cospicuità delle somme che si assumono trasferite (500/600 mila euro “in nero”) e la totale assenza di riscontri oggettivi rendono tali allegazioni intrinsecamente inattendibili, oltre che inidonee, ex art. 2697 c.c., a far ritenere dimostrata un'operazione fiduciaria di tale portata.
È invece pacifico – ed emerge chiaramente dalla TU contabile acquisita dal giudice tutelare e dalla documentazione bancaria – che e la figlia disponevano, già a partire dal CP_2 Persona_4
2004, di rilevanti investimenti finanziari, sistematicamente collocati in strumenti mobiliari, alimentati da redditi, risparmi e rientri di investimenti che non sono stati dimostrati riferibili a soggetti terzi.
Nessun elemento concreto permette di affermare che il patrimonio fosse costituito da somme di pertinenza di o di altri CP_10 familiari, né che la de cuius o la figlia ne avrebbero avuto mera detenzione fiduciaria.
Neppure può essere condivisa la deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice avrebbe omesso di valutare la pretesa “riconoscenza” di nei confronti del fratello , né la correlazione tra tale CP_2 CP_10 riconoscenza e le cointestazioni dei rapporti finanziari.
16 L'appellante confonde, infatti, l'esistenza di una relazione familiare affettuosa – che è pacificamente emersa in istruttoria – con l'esistenza di un animus donandi giuridicamente rilevante. L'avvenuta ospitalità, la frequentazione familiare e l'assistenza reciproca non autorizzano in alcun modo a presumere l'esistenza di liberalità indirette di ingente contenuto patrimoniale, soprattutto in assenza di qualsiasi elemento oggettivo che dimostri che la scelta di cointestare i rapporti finanziari al fratello fosse sorretta da una volontà libera, consapevole e finalizzata alla liberalità.
La cointestazione dei rapporti finanziari, lungi dal costituire ipso iure una donazione indiretta, è stata correttamente qualificata dal primo giudice come operazione priva di univocità, essendo stata attuata in un periodo in cui la capacità di intendere e di volere della de cuius risultava già gravemente compromessa a causa del morbo di
Alzheimer, patologia diagnosticata da tempo e aggravata dalla repentina morte della figlia avvenuta il 1° settembre 2006.
È stato accertato – e questo dato non è controverso – che nel gennaio
2007 era già incapace di intendere e di volere;
il TU ha CP_2 inoltre ritenuto probabile la retrodatazione di tale incapacità almeno al settembre 2006.
È perciò pienamente logico che il Tribunale abbia escluso che tali operazioni rispecchiassero una libera e consapevole volontà dispositiva della de cuius e che ne abbia negato la natura di liberalità indirette.
Né può trovare ingresso la critica dell'appellante al richiamo operato dal Tribunale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18725/2017. Il primo giudice non ha affermato che ogni forma di cointestazione costituisca donazione diretta soggetta ad atto pubblico, ma ha correttamente evidenziato che la cointestazione non è, di per sé, idonea a configurare una liberalità e che occorre la prova dell'animus donandi, la quale, nella specie, non solo manca, ma risulta contrariata sia dalla condizione di progressiva incapacità della de cuius, sia dalla gestione esclusiva dei rapporti bancari da parte della figlia premorta, sia dall'assoluta assenza di utilizzo dei fondi da parte di CP_10
17 La giurisprudenza richiamata dall'appellante – relativa al riconoscimento della liberalità indiretta nella cointestazione tra coniugi o stretti parenti – non è pertinente, perché quei precedenti presuppongono che il titolare originario del denaro abbia avuto piena capacità, piena consapevolezza e che l'arricchimento del coerede sia avvenuto contestualmente all'operazione.
Qui, al contrario, ricorrono elementi diametralmente opposti: incapacità sopravvenuta (e probabilmente già attuale al momento delle cointestazioni), gestione esclusiva dei rapporti da parte della figlia, totale assenza di movimentazioni a favore di mancanza CP_10 assoluta di riscontri contabili di una qualunque attribuzione a titolo gratuito, e soprattutto una motivazione del Tribunale che ha valorizzato dati clinici, contabili e documentali precisi, mentre le allegazioni dell'appellante restano mere supposizioni prive di riscontro oggettivo.
Quanto all'onere della prova, il motivo d'appello confonde i piani.
Non era la convenuta a dover dimostrare la natura liberale delle cointestazioni, bensì era onere dell'appellante– ex art. 2697 c.c. – dimostrare che le somme depositate sui rapporti bancari della de cuius non appartenessero a quest'ultima ma fossero nella disponibilità di
CP_10
Il Tribunale ha correttamente rilevato che tale prova non è stata fornita in alcun modo e che la memoria del teste , pur riferendo Tes_1 circostanze affettive e familiari, non offre alcun riscontro circa la provenienza del denaro né circa l'esistenza di un effettivo trasferimento fiduciario.
L'assunto dell'appellante secondo cui la cointestazione rispecchierebbe la volontà della de cuius di “disobbligarsi” verso il fratello non si fonda su un elemento oggettivo, ma su un giudizio personale di un congiunto, peraltro riferito molti anni dopo e non corroborato da alcun dato esterno.
In tale quadro, il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal primo giudice, senza
18 evidenziare alcuna illogicità, omissione o travisamento idoneo a giustificare un ribaltamento della decisione impugnata.
L'appellante propone una lettura alternativa dei rapporti familiari e dei movimenti bancari, ma tale lettura poggia su supposizioni e testimonianze indirette e non si confronta con gli accertamenti medico- legali, contabili e documentali che il Tribunale ha posto a base della decisione.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze probatorie del giudizio, atteso che da esse non è emersa con certezza la menomazione della capacità di intendere della sig.ra al CP_2 momento in cui sono state poste in essere le operazioni bancarie oggetto del giudizio.” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'incapacità di intendere e di volere di CP_2 alla data del 5 gennaio 2007, momento delle operazioni bancarie
[...] contestate. Sostiene che la de cuius, come attestato dai testi Tes_2
(direttore di banca) e (private banker), nel periodo 2007 si Tes_3 recava autonomamente in filiale per occuparsi dei propri investimenti, senza accompagnatori e mostrando piena consapevolezza. Richiama, inoltre, la decisione del Tribunale che nel 2007 aveva rigettato la domanda di interdizione, ritenendo che la donna non avesse “alcuna limitazione della capacità di intendere e di volere”, e sottolinea che la
TU del dott. svolta in quel procedimento, aveva parlato di un Per_6 deficit cognitivo lieve-moderato. Infine, contesta che la sentenza di primo grado abbia attribuito valore decisivo alla TU , Per_7 nonostante essa fosse basata su una valutazione clinica eseguita quasi dieci anni dopo i fatti.
Il motivo è infondato.
È pacifico che le operazioni oggetto di causa furono eseguite il 5 gennaio 2007, dunque pochi mesi dopo la morte improvvisa dell'unica figlia della de cuius, avvenuta il 1° settembre 2006, evento dirompente che – come accertato nella consulenza del dott. nel Per_6 procedimento per interdizione e come successivamente valorizzato
19 anche nel procedimento cautelare sul testamento – determinò un drastico aggravamento del morbo di Alzheimer da cui la stessa era affetta già dal 2002.
La TU del dott. non è stata affatto fraintesa dal Tribunale: essa Per_6 collocava la compromissione cognitiva della paziente tra il grado lieve e il medio, ma descriveva un quadro clinico già caratterizzato da deficit di memoria, di attenzione, di capacità organizzativa e gestionale, tali da rendere la stessa non in grado di governare autonomamente un patrimonio complesso, composto da investimenti mobiliari e strumenti finanziari.
Il Tribunale ha poi correttamente correlato tale quadro clinico all'improvviso evento luttuoso, che, secondo la stessa TU medico- legale successivamente valorizzata, determinò un repentino e severo peggioramento, verosimilmente già nel settembre–ottobre 2006, cioè prima delle operazioni bancarie contestate.
In questo contesto, le deposizioni dei funzionari bancari e Tes_2
non hanno il valore dimostrativo che l'appellante vorrebbe Tes_3 attribuire loro.
I testi hanno affermato che la de cuius si recava in filiale, ma non hanno mai riferito di averla incontrata in occasione delle specifiche operazioni del 5 gennaio 2007, né tantomeno di aver valutato la sua lucidità o la sua capacità decisionale.
La mera presenza fisica del cliente in banca o la sua capacità di dialogo elementare con un funzionario non costituiscono prova della piena capacità di intendere e di volere ai fini dell'art. 428 c.c.
La regola è che la capacità naturale deve essere valutata con riferimento all'atto e non alla mera apparenza esteriore: è perfettamente possibile che un soggetto affetto da patologia degenerativa presenti periodi di apparente normalità nelle interazioni quotidiane e sia tuttavia incapace di comprendere la portata economica e giuridica di operazioni complesse, come disinvestimenti, trasferimenti e cointestazioni di rilevantissimo valore.
Il Tribunale ha correttamente applicato questo principio, rilevando che le operazioni del 5 gennaio 2007 non erano semplici prelievi allo
20 sportello, ma operazioni strutturate, che comportavano: estinzione di rapporti, trasferimento di portafogli finanziari, movimentazioni per centinaia di migliaia di euro, riapertura di conti e cointestazione di ingenti patrimoni.
È del tutto coerente con il quadro diagnostico accertato ritenere che una persona affetta da Alzheimer da cinque anni, gravemente provata dalla perdita della figlia pochi mesi prima, non fosse in grado di comprendere la complessità e la portata di tali atti.
Infondata è anche la deduzione secondo cui la sentenza di rigetto dell'interdizione sarebbe indice di capacità.
Come il Tribunale ha correttamente ricordato, l'amministrazione di sostegno non richiede l'incapacità totale, ma può essere disposta proprio per soggetti che conservano parziali capacità ma non sono in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio.
La decisione del giudice tutelare non attesta affatto che la de cuius fosse capace di porre in essere atti di straordinaria amministrazione;
al contrario, conferma che la gestione del patrimonio richiedeva un supporto esterno e che la stessa non era pienamente autonoma.
Parimenti irrilevante è l'argomento secondo cui la perdita di memoria a breve termine, tipica dell'Alzheimer, non equivarrebbe a incapacità naturale.
L'art. 428 c.c. richiede che, al momento dell'atto, la persona fosse incapace di comprendere il significato, il valore e le conseguenze della propria condotta.
Nel caso in esame, la TU medico-legale, la documentazione sanitaria e l'intero contesto di vita della de cuius convergono nel delineare un quadro in cui la valutazione critica, la capacità di gestione patrimoniale e l'autonomia decisionale risultavano già gravemente compromesse.
Ne è prova anche il successivo giudizio cautelare sul testamento, nel quale un diverso giudice ha ritenuto probabile che l'incapacità fosse già attuale nel settembre 2006.
Le allegazioni dell'appellante, pertanto, non scalfiscono la valutazione del Tribunale, il quale ha compiuto una valutazione logica e approfondita, conforme ai principi giurisprudenziali e fondata sulle
21 risultanze oggettive. La censura si risolve in una mera rilettura alternativa del materiale probatorio, priva di riscontri esterni e già valutata e disattesa dal primo giudice con motivazione ampia e coerente.
Il motivo deve essere, dunque, respinto integralmente.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Il Giudicante ha passivamente recepito le conclusioni del TU dr. , senza Per_7 prendere in alcuna considerazione elementi oggettivi e documentali, quali la precedente perizia del Dr. nonché le censure mosse Per_6 dal CTP dr. senza esplicitarne le ragioni”, l'appellante Per_8 lamenta che il Tribunale avrebbe recepito in modo acritico le conclusioni della TU medico-legale del dott. , senza tenere Per_7 conto né della precedente perizia del dott. (svolta nel Per_6 procedimento di interdizione), né delle puntuali critiche mosse dal consulente tecnico di parte, dott. L'appellante sostiene che: la Per_8
TU sarebbe stata eseguita nel 2016, cioè nove anni dopo i Per_7 fatti di causa, con inevitabile sovrapposizione dello stato patologico attuale a quello del 2007; il TU avrebbe fondato la retrodatazione della demenza sulla sola documentazione sanitaria, senza svolgere una verifica critica sulla sua attendibilità; la diagnosi di Alzheimer del
2002 sarebbe inattendibile, perché il punteggio MMSE riportato nella documentazione medica (27,5) non rientrerebbe nei parametri del protocollo terapeutico per pazienti dementi;
il certificato del medico curante del 9 ottobre 2006 potrebbe essere frutto di una diagnosi indotta;
la TU del 2007 aveva collocato i deficit cognitivi della Per_6 de cuius tra il lieve ed il moderato, escludendo una compromissione grave;
la demenza senile può avere fluttuazioni e “lucidi intervalli”, per cui non sarebbe possibile affermare con certezza che al 5 gennaio
2007 fosse incapace di intendere e di volere. CP_2
Da tutto ciò l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto disattendere la TU e fondare la decisione sulla perizia Per_7 Per_6
e sulle osservazioni del CTP giungendo a escludere l'incapacità Per_8 naturale della de cuius nel gennaio 2007.
Il motivo non è fondato.
22 La sentenza impugnata non ha affatto recepito in modo acritico le conclusioni della TU , ma le ha utilizzate in una valutazione Per_7 complessiva e integrata dell'intero materiale istruttorio, come correttamente richiede l'accertamento della capacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c.
Sono le censure dell'appellante, al contrario, a proporre una lettura parcellizzata e non coerente delle emergenze peritali e documentali.
Anzitutto, non è vero che la TU sia stata considerata Per_7
“isolatamente” o in sostituzione della perizia del 2007. Per_6
Il Tribunale ha dato atto che la diagnosi di Alzheimer risaliva al 2002,
e che tale patologia era documentata da plurimi atti sanitari del 2002,
2006 e 2007, ben anteriori sia alle operazioni bancarie sia alla perizia
. Per_7
La TU non ha quindi “inventato” una retrodatazione, ma ha Per_7 semplicemente preso atto di un quadro clinico già descritto nella perizia e in tutti i referti medici coevi ai fatti. Per_6
In particolare, il dott. nominato dal Tribunale nel procedimento Per_6 di interdizione, aveva già accertato: una sindrome involutiva con deficit cognitivi, collocati tra il lieve e il medio grado;
un deterioramento in progressivo aggravamento;
la necessità di misure di protezione patrimoniale, tanto da raccomandare l'amministrazione di sostegno.
Lo stesso CTP nel tentativo di contestare la diagnosi di Per_8
Alzheimer del 2002, finisce per confermare che nel 2006–2007 la paziente presentava già un disturbo neurocognitivo, pur definendolo
“età-correlato”.
Tale dato è pienamente coerente con la TU che infatti Per_6 descriveva un quadro degenerativo già compromesso.
Del tutto irrilevante è, poi, il riferimento al punteggio MMSE del 2002.
Come la giurisprudenza ha più volte ribadito, il punteggio MMSE è un mero indizio, non un elemento determinante: esso dipende da molteplici fattori (età, scolarizzazione, contesto, compliance), e non è idoneo da solo né a escludere né a provare la presenza di un disturbo neurodegenerativo (Cass. 1682/2019).
23 Il TU , correttamente, ha fondato la valutazione non sul Per_7 singolo test, ma sulla documentazione sanitaria complessiva, sui referti e sulle indicazioni terapeutiche succedutesi nel tempo, nonché sulla sua diretta osservazione clinica del 2016, che confermava la natura degenerativa e ingravescente del quadro.
Non è poi condivisibile l'argomento secondo cui la visita del 2016 sarebbe “troppo distante” dai fatti.
Per definizione, le demenze neurodegenerative sono patologie a evoluzione progressiva, il cui stato presente è un riflesso dello stato pregresso.
L'esame del 2016 non è stato utilizzato dal TU per trasferire automaticamente la situazione attuale al 2007, ma per valutare la compatibilità del quadro presente con quello documentato nel 2002–
2006, confermandone la coerenza clinica.
Anche su questo punto il Tribunale si è mosso nel solco della giurisprudenza, per la quale l'incapacità naturale può essere accertata anche in via retrospettiva, purché fondata su elementi documentali e medici coerenti e convergenti.
Quanto alle critiche del CTP il TU le ha esaminate Per_8 puntualmente, replicando in maniera completa e motivata.
La circostanza che non le abbia condivise non le rende affatto
“disattese acriticamente”: al contrario, il TU ha spiegato perché il punteggio MMSE non fosse indicativo, perché la diagnosi del 2002 dovesse essere ritenuta valida, e perché la progressione della patologia fosse del tutto plausibile alla luce dell'aggravamento repentino successivo alla morte della figlia (settembre 2006).
Né il CTP ha offerto basi medico-scientifiche che scalfissero tali conclusioni: la sua ipotesi di una patologia “età-correlata” non è compatibile con la documentata assunzione di farmaco anti-Alzheimer già dal 2002, con i referti specialistici del 2006, con la progressione descritta dal TU e con il peggioramento clinico accertato. Per_6
Neppure può essere accolta la tesi dei “lucidi intervalli”.
Tale fenomeno è noto in dottrina, ma non può essere invocato in modo astratto: spetta all'appellante provare, ex art. 2697 c.c., che proprio nel
24 momento dell'atto – 5 gennaio 2007 – fosse in atto un intervallo di lucidità sufficiente a comprendere la portata di operazioni finanziarie complesse.
Nessun elemento in atti fornisce tale prova, mentre tutti i dati clinici, documentali e peritali convergono nel senso opposto, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Il giudice di prime cure, pertanto, ha esercitato correttamente il proprio ruolo di peritus peritorum: non ha recepito meccanicamente la TU, ma ha verificato la coerenza delle conclusioni del TU con Per_7 la TU del 2007, con i referti medici del 2002–2006, con la Per_6 gravissima regressione successiva alla morte della figlia e con l'intero contesto esistenziale della de cuius.
La motivazione è completa, logica e immune da vizi.
Il motivo deve essere, dunque, respinto.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Il Giudice di Prime Cure ha omesso di provvedere sulla istanza della difesa di di Parte_1 convocare il TU onde sottoporgli dei chiarimenti , avanzata a verbale all'udienza del 13/03/2018 , reiterata successivamente, senza esplicitarne le ragioni in motivazione” l'appellante lamenta che il
Tribunale: non abbia convocato il TU per rendere i Per_7 chiarimenti richiesti dalla difesa all'udienza del 13 marzo 2018; abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza, poi reiterata nei verbali e nelle note conclusive;
non abbia spiegato le ragioni della mancata convocazione.
Secondo l'appellante, i chiarimenti richiesti erano decisivi perché riguardavano: l'asserita erroneità dell'inserimento della de cuius nel protocollo terapeutico per Alzheimer, considerato incompatibile con il punteggio MMSE del 2002; la valutazione del fallito tentativo di ripetere l'MMSE, che secondo l'appellante poteva essere ricondotto al
“setting non fiduciario” e non a deficit cognitivi.
L'appellante sostiene che, senza tali chiarimenti, il giudizio sulla capacità mentale della de cuius nel 2007 sarebbe rimasto incompleto e che ciò avrebbe imposto la rinnovazione della TU o quantomeno la convocazione dell'ausiliario a chiarimenti.
25 Il motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la convocazione del TU per chiarimenti, su richiesta di parte, non costituisce un atto dovuto, ma un potere discrezionale del giudice di merito, il quale può concederla solo quando i quesiti appaiano effettivamente necessari a integrare o chiarire la consulenza.
È pacifico che il giudice non sia tenuto a convocare il consulente ogni volta che una parte contesti le conclusioni peritali, né è tenuto a motivare espressamente il mancato accoglimento di ogni singola istanza istruttoria, quando risulti dal contesto della decisione che il punto controverso è stato adeguatamente esaminato e risolto sulla base complessiva del materiale probatorio (Cass. 15.9.2017, n. 21525;
Cass. 10.5.2016, n. 9461).
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto la consulenza del dr.
[...]
Per_
completa, coerente, documentata e perfettamente idonea a rispondere al quesito fondamentale: se, alla data del 5 gennaio 2007, fosse o meno capace di intendere e di volere. CP_2
Il TU ha ricostruito il decorso della malattia con metodo clinico retrospettivo, esaminando tutti gli atti sanitari dal 2002 al 2016, compresa la precedente TU del 2007, e ha concluso — con Per_6 valutazione circostanziata e non apodittica — che la paziente fosse già affetta, all'epoca delle operazioni bancarie, da un disturbo neurocognitivo tale da comprometterne in modo significativo la capacità di autodeterminazione.
Le osservazioni del CTP non imponevano affatto un supplemento di chiarimenti. Esse si concentravano su: un dato MMSE del 2002 non documentato, riferito solo nella relazione e comunque Per_6 irrilevante rispetto alla capacità nel 2007; una disquisizione teorica sul setting della visita del 2016, priva di riscontri clinici e comunque inidonea a sovvertire una diagnosi già da anni consolidata (2002, 2006,
2007) e confermata da più fonti sanitarie.
Nessuna delle due questioni aveva effettiva attinenza con il perimetro del quesito: il giudizio verteva sulla capacità della de cuius al 5 gennaio 2007, non sulla correttezza del protocollo terapeutico del
26 2002, né sulla ragione della mancata collaborazione durante il test del
2016.
Il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto superflua la convocazione del TU, perché: i chiarimenti richiesti non erano necessari, essendo le questioni sollevate eccentriche rispetto al tema centrale dell'incapacità nel 2007; la TU aveva già risposto compiutamente ai quesiti, valorizzando l'intero decorso clinico e rispondendo alle osservazioni del CTP in modo scientificamente coerente;
la decisione è fondata su un quadro probatorio ampio e convergente, che prescinde dai profili marginali cui si riferiva l'istanza di chiarimenti.
Il giudice, quale peritus peritorum, ha valutato l'opera del TU, l'ha ritenuta completa e l'ha fatta propria con motivazione approfondita.
In assenza di lacune, contraddizioni o aporie, non esisteva alcun obbligo di rimettere la causa sul ruolo per integrare l'istruttoria tecnica
(Cass. 15.1.2021, n. 615).
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei rapporti fra l'appellante e gli eredi di CP_2 mentre sono integralmente compensate per gli altri appellati.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli eredi di spese che liquida in CP_2 complessivi euro 15.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Campa;
3) Spese integralmente compensate per gli altri appellati;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
27 Lecce, 1.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 655/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23/04/2025, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Michelangelo Gentile, presso il cui studio in Fasano
(BR), via Piave n. 48 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) in Controparte_1 C.F._2 qualità di amministratore di sostegno di , CP_2
(C.F.: , Controparte_3 C.F._3
DELL' , Controparte_4 C.F._4
DELL' (C.F.: ), CP_5 C.F._5
DELL' (C.F.: ), Controparte_6 CodiceFiscale_6
DELL' (C.F.: ), Parte_2 C.F._7
DELL' (C.F.: ), Parte_3 C.F._8
DELL' , Parte_4 C.F._9
1 DELL' (C.F.: ), Parte_5 C.F._10
) e Parte_6 C.F._11 Parte_7
(C.F.: , tutti in qualità di Eredi di
[...] C.F._12
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Campa;
CP_2
APPELLATI
Parte_8
APPELLATA CONTUMACE
(C.F.: ), rappresentato Controparte_7 C.F._13
e difeso dall' avv. Stefano Vinale, presso il cui studio in Fasano
(BR), via Roma 273/a, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
; Controparte_8
APPELLATA CONTUMACE
in persona del Controparte_9
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marrazza, presso il cui studio in Brindisi, via Cirillo n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
DELL' (C.F.: , Controparte_3 C.F._3 appresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Mormandi, presso il cui studio in Casarano (LE), via Trebbia n. 1, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto CP_2 in giudizio gli odierni convenuti perché fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da . Ha riferito CP_2 che nel novembre 2006 e hanno depositato Parte_6 Per_1 ricorso presso il Tribunale di Brindisi per l'interdizione della zia
, riferendo che la stessa sarebbe stata affetta da morbo di CP_2
Alzheimer e che, dunque, non sarebbe stata in grado di provvedere alla cura dei propri interessi economici;
nel corso del giudizio si è costituito , fratello di il quale si è opposto alla CP_10 CP_2 dichiarazione di interdizione e, in subordine, ha manifestato la propria volontà di rivestire la carica di tutore;
l'attore ha riferito che già in data 15 novembre 2002 la non sarebbe stata pienamente CP_2 capace di intendere e volere, che originariamente il suo patrimonio ammontava a 816.629,17 euro e che, prima che fosse nominato
l'amministratore di sostegno e, precisamente, in data 5 gennaio 2007, sarebbero state compiute dalla alcune operazioni di CP_2 disinvestimento, trasferimento di titoli e denaro, con conseguente transito delle somme originariamente detenute presso CP_8 in un conto cointestato con il fratello presso altro istituto di CP_10 credito, ovvero;
a seguito di tali Controparte_9 operazioni, il saldo di tale conto sarebbe stato pari a 842.974,38 euro, di cui 31.723,25 euro di titolarità esclusiva di e CP_2
811.251,13 euro cointestati con il fratello. Il Tribunale, previo espletamento di una c.t.u. medico-legale, ha disposto in data 24
3 maggio 2007 la nomina di un tutore provvisorio, individuato nella persona dell'avv. il quale, successivamente, ha Controparte_7 formulato istanza di autorizzazione alla divisione delle somme presenti sui conti cointestati. Già in data 18 ottobre 2007, tuttavia,
e hanno richiesto alla banca Parte_6 Per_1 [...]
di astenersi dal disporre delle somme presenti sul Controparte_9 conto al fine di effettuare degli ulteriori accertamenti peritali per quantificare il patrimonio di tale richiesta è stata CP_2 rigettata e, successivamente, è stata riformulata dal tutore il CP_7 quale, previo esperimento di una c.t.u. affidata al dott. Per_2 avrebbe rilevato una sola anomalia in un giroconto con bonifico intestato a e , effettuato in data 25 gennaio 2007, CP_2 CP_10 di 260.159,14 euro, del quale non sarebbe possibile determinare la relativa movimentazione e destinazione. A seguito di ulteriori accertamenti, tuttavia, l'avv. avrebbe concluso per l'esclusione CP_7 di qualsiasi irregolarità, ritenendo che la volontà di fosse CP_2 quella di estinguere i suoi rapporti presso e di CP_8 accendere un conto cointestato al fratello presso MPS. In data 17 luglio 2008 è stato nominato quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato figlio di , e Persona_3 CP_10
ha agito sia in sede penale che civile per accertare le Parte_6 anomalie riguardanti la cointestazione dei conti;
il procedimento penale si è poi estinto per morte di , unico indagato;
i CP_10 suoi figli e avrebbero accettato Persona_3 Parte_1
l'eredità. L'attore ha, dunque, agito in questo giudizio perché fosse dichiarata la nullità o annullabilità per incapacità di intendere e volere di ex art. 428 c.c. delle operazioni di trasferimento, CP_2 disinvestimento e cointestazione compiute il 5 gennaio 2007; perché fosse accertata l'esclusiva titolarità di delle somme CP_2 attualmente presenti sul conto cointestato;
per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato nella somma di 405.625,56 euro. Ha chiesto, inoltre, che fosse accertata la responsabilità di la quale, pur CP_8 consapevole che le somme movimentate provenivano da titoli di
4 – figlia premorta di – prima Persona_4 CP_2 dell'espletamento dell'operazione non avrebbe richiesto la documentazione necessaria e, pur essendo stata informata circa lo stato di incapacità di , avrebbe agito senza la diligenza CP_2 richiesta dall'art. 1176 c.c.; perché fosse accertata la responsabilità anche di MPS che, al momento dell'operazione di divisione al 50%, non avrebbe informato , nonché del tutore provvisorio CP_2
e dell'amministratore di sostegno i quali CP_7 Persona_3 avrebbero omesso di tutelare il patrimonio della beneficiaria. In subordine, infine, ha chiesto la ripetizione delle somme ingiustamente sottratte a o il pagamento di una somma in suo favore a CP_2 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, con conseguente risarcimento dei danni quantificato in complessivi 520.255,55 euro, di cui 405.625,56 euro per danno emergente, 64.629,99 per lucro cessante e 50.000,00 a titolo di danno morale, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_8
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda,
[...] riferendo che avrebbe dato esecuzione alle disposizioni impartite dalla propria cliente con lettera del 5 gennaio 2007, chiarendo che non si sarebbe trattato di un'operazione anomala, atteso che la scelta dei clienti di cambiare istituto di credito è del tutto comune;
ha riferito che al momento dell'operazione non vi era alcuna sentenza di interdizione della e che, dunque, non poteva essere a CP_2 conoscenza dei procedimenti in corso finalizzati all'accertamento di una sua eventuale incapacità di intendere e volere. Ha chiesto, dunque, il rigetto delle domande formulate dall'attore; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (nota di trattazione scritta depositata in data 9 settembre 2021). CP_7
costituendosi in giudizio, ha confermato di essere stato tutore
[...] provvisorio di ed ha chiarito che all'epoca della CP_2 redazione dell'inventario dei beni (relazione dell'8 giugno 2007) emersero delle somme di esclusiva titolarità della e delle somme CP_2
5 cointestate con il fratello . Ha riferito che per meglio tutelare i CP_10 beni della beneficiaria formulò istanza al Tribunale per essere autorizzato alla divisione delle somme, chiedendo contestualmente a
di produrre la documentazione attestante l'origine dei CP_10 rapporti cointestati, mai pervenuta;
in seguito, il Tribunale lo autorizzò a nominare un consulente bancario per la ricostruzione dei rapporti intestati o cointestati alla Ha riferito, dunque, di aver CP_2 agito correttamente atteso che la richiesta di divisione delle somme sarebbe stata formulata in esecuzione di quanto previsto dall'art.
1298 c.c. e, inoltre, che essendo pendente un giudizio finalizzato all'interdizione della non avrebbe potuto intraprendere azioni CP_2 giudiziarie ulteriori finalizzate all'accertamento della eventuale maggiore consistenza dell'attivo patrimoniale. Ha chiesto, dunque, di dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
in subordine, di accertare l'avvenuta prescrizione del diritto e, nel merito, di rigettare la domanda formulata, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. costituendosi in giudizio, Persona_3 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di pagamento della somma di 405.625,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di 114.629,99 euro per danni non patrimoniali, riferendo che non sarebbe tenuto al pagamento di tale importo atteso che il padre, , avrebbe redatto CP_10 testamento olografo, pubblicato a ministero del Notaio con il Per_5 quale sarebbe stata nominata erede universale di tutti i suoi beni la sorella . Ha chiarito, dunque, che non sarebbe formalmente Pt_6 erede di , in quanto, pur avendo originariamente CP_10 accettato l'eredità quando ancora non era a conoscenza del testamento, una volta pubblicato lo stesso sarebbe stato totalmente pretermesso dall'eredità e non avrebbe agito in riduzione per farsi riconoscere la propria quota di legittima. Nel merito, ha riferito che non sarebbe stata fornita alcuna prova dell'incapacità di CP_2 al momento in cui furono effettuate le operazioni bancarie descritte dell'attore; per ciò che riguarda le responsabilità contestate nella
6 qualifica di amministratore di sostegno, ha eccepito la nullità della vocatio in ius poiché a suo dire parte attrice avrebbe dovuto citarlo nella duplice qualifica di erede ed amministratore di sostegno;
nel merito, in ordine a tale contestazione, ha riferito di aver svolto compiutamente i compiti che gli erano stati attribuiti al momento della nomina, di non aver compiuto alcun atto pregiudizievole sul patrimonio della e di essere stato sostituito solo per il conflitto CP_2 di interessi che era insorto a seguito dell'instaurazione dei procedimenti contro il padre . Ha chiesto, dunque, di dichiarare CP_10 il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare la domanda formulata, con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari. costituendosi in giudizio, Parte_1 preliminarmente ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento richiesto da parte attrice. Nel merito, ha riferito che in ordine all'accertamento della titolarità delle somme, l'attore non avrebbe fornito la probatio diabolica di cui all'art. 948 c.c., chiarendo che gli ingenti importi custoditi nel conto erano, invece, di titolarità di , imprenditore agricolo, che li avrebbe dati con fiducia CP_10 alla sorella ed alla figlia ( , premorta a ) Persona_4 CP_2 perché li custodissero;
a conferma di tale ricostruzione, vi sarebbero anche delle dichiarazioni rese da innanzi al Giudice Persona_3
Tutelare all'udienza del 14 aprile 2011, in cui egli avrebbe riferito di aver consegnato alla alcune somme, pari a circa Persona_4 cinquecentomila/seicentomila euro, che aveva percepito “in nero” per il suo lavoro di commerciante di verdura. Ha poi dedotto che CP_2 sarebbe stata pienamente capace di intendere e volere e che la
[...] cointestazione del conto con il fratello dovrebbe essere intesa CP_10 come donazione indiretta in suo favore. Ha chiesto, dunque, preliminarmente di dichiarare la prescrizione del diritto;
nel merito, di rigettare la domanda dell'attore, con vittoria di spese.
[...]
, costituendosi in giudizio, ha dedotto la sua Controparte_9 estraneità rispetto alle operazioni di disinvestimento che sarebbero state compiute presso che sarebbe l'unica competente CP_8
a compiere gli adempimenti burocratici contestati da parte attrice;
ha
7 chiarito, inoltre, che la divisione della proprietà cointestata sarebbe stata disposta dal giudice tutelare su richiesta del tutore provvisorio
e che, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di CP_7 informare personalmente la atteso che gli obblighi di CP_2 comunicazione devono essere assolti da MPS nei confronti dell'amministratore. La richiesta di divisione, inoltre, appariva lecita atteso che in caso di cointestazione le parti di ciascun intestatario si presumono uguali al 50% se non risulta diversamente. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. l'istituto di credito ha rilevato che parte attrice avrebbe compiuto un errore di calcolo e che, dunque, il danno emergente presuntivamente subito sarebbe pari a 392.625,56 euro, atteso che un importo di 26.000,00 euro sarebbe stato conteggiato due volte. Ha chiesto, dunque, il rigetto delle domande, con vittoria di spese. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, con l'escussione di testi e con
l'espletamento di una c.t.u. medico-legale finalizzata a stabilire se alla data del 5 gennaio 2007 fosse capace di intendere e CP_2 volere. All'udienza del 12 novembre 2019, constatato il decesso di
è stata dichiarata l'interruzione del giudizio. Con Persona_3 atto del 13 dicembre 2019, l'attore ha chiesto la riassunzione del giudizio e, pertanto, si è costituita in qualità di Parte_8 erede testamentaria di Rinviata per la discussione Persona_3 orale all'odierna udienza, celebratasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle parti di una nota scritta che fa luogo della loro comparizione in udienza”
Con sentenza n. 776/2022, pubblicata il 01.06.2022, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvedeva: accoglieva parzialmente la domanda formulata da parte attrice e dichiarava l'annullamento ex art. 428 c.c. delle operazioni di disinvestimento, estinzione di rapporti e trasferimento di denaro effettuate da presso nel gennaio CP_2 Controparte_8
2007; per l'effetto, condannava alla restituzione in favore Parte_1 di della somma di 392.625,56 euro, oltre interessi sino al CP_2
8 soddisfo;
accertava la responsabilità da inadempimento ex art. 1218
c.c. di e di (in qualità di Controparte_8 Persona_3 amministratore di sostegno di e, per l'effetto, CP_2 condannava e quale erede di Controparte_8 Parte_8
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Persona_3 CP_2 della somma equitativamente determinata di 30.000,00 euro,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni;
condannava in qualità di amministratore di Controparte_1 sostegno di al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
(da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi Controparte_7 antistatario) e di in persona Controparte_9 del legale rappresentante p.t., che liquidava nell'importo di 2.738,00 euro ciascuno, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
condannava e Parte_8 Parte_1 CP_8
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al
[...] pagamento in favore di in qualità di Controparte_1 amministratore di sostegno di delle spese di lite che CP_2 liquidava nell'importo di 2.738,00 euro ciascuno, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e in Parte_8 Parte_1 Controparte_8 solido tra loro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
Nel giudizio si costituivano Controparte_7 Controparte_1 quale amministratore di sostegno della sig.ra e CP_2 [...]
, concludendo per il rigetto Controparte_9 dell'appello.
Questa Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata chiesta dall'appellante e ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fissava l'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il dedotto decesso della sig.ra CP_2
9 Gli eredi della sig.ra hanno chiesto disporsi la CP_2 prosecuzione del giudizio al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni, istanze ed eccezioni tutte già formulate in atti da Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dai convenuti (quale amministratore di CP_1 sostegno dell'originaria attrice), da MPS e dai ricorrenti in riassunzione.
Secondo tali parti, l'appellante non avrebbe tempestivamente depositato le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna relative alla notificazione dell'atto di impugnazione, con la conseguenza – a loro dire – che non sarebbe possibile verificare la tempestività dell'appello né la regolarità della vocatio in ius degli appellati.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti e dal comportamento processuale delle parti risulta, infatti, che l'appello è stato ritualmente notificato e che la verifica della sua tempestività non incontra alcun impedimento, essendo l'atto certamente pervenuto a tutti i destinatari nei termini di legge.
Giova evidenziare come gli stessi appellati si siano regolarmente costituiti, circostanza che, secondo consolidato orientamento della
Corte di Cassazione – maturato nel vigore del regime processuale anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 – comporta la sanatoria di qualsiasi irregolarità eventualmente verificatasi nella fase di notificazione dell'impugnazione.
La regolare instaurazione del contraddittorio, infatti, dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., impedendo ogni declaratoria di improcedibilità collegata al
10 mancato deposito contestuale delle ricevute di accettazione e consegna della PEC.
La circostanza è resa ancor più evidente dal contenuto della comparsa di costituzione dell'avv. il quale riferisce di avere ricevuto l'atto CP_7 di appello in data 29 luglio 2022, cioè nel medesimo giorno indicato nella relata di notificazione presente in atti.
Tale dato, proveniente da una delle parti destinatarie dell'impugnazione, consente di accertare in modo inequivoco la data di perfezionamento della notificazione, dato che nessun appellato ha mai allegato di aver ricevuto la comunicazione in una data diversa o successiva, né tantomeno ha eccepito la tardività della proposizione dell'appello.
È ulteriormente significativo che la difesa dell'originaria parte attrice, nella propria comparsa di costituzione, non abbia sollevato alcuna contestazione sulla tempestività dell'impugnazione, elemento che conferma che la notificazione dell'atto fosse stata conosciuta e ricevuta nei termini di legge.
In questo contesto, risulta evidente come la questione relativa alla mancata produzione immediata delle ricevute PEC non possa incidere sulla procedibilità dell'impugnazione, sia perché la legge processuale applicabile al giudizio introdotto nel luglio 2022 non richiedeva il deposito dei file originali in formato .eml o .msg – obbligo introdotto solo in epoca successiva dalla riforma Cartabia e dal correttivo del
2024 –, sia perché, in ottemperanza alle indicazioni della Corte,
l'appellante ha comunque provveduto al deposito delle ricevute PEC in formato PDF con attestazione di conformità, forma pienamente idonea alla prova della notificazione nel quadro normativo precedente.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la notificazione dell'appello è stata regolarmente eseguita, che la sua data è certa, che eventuali irregolarità formali sono state integralmente sanate dalla costituzione delle parti appellate e che la prova della notificazione è stata ritualmente acquisita agli atti su richiesta della stessa Corte. Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità deve essere integralmente
11 rigettata, essendo l'impugnazione pienamente ammissibile e procedibile.
Va ulteriormente esaminata, sempre in via preliminare, l'eccezione con cui l'appellante contesta la legittimazione attiva dei soggetti che hanno riassunto il giudizio.
L'eccezione è infondata.
I riassumenti hanno dichiarato sin dal ricorso ex art. 305 c.p.c. di agire quali eredi di richiamando il proprio rapporto di parentela CP_2 con la de cuius.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella fase di riassunzione è sufficiente l'allegazione della qualità successoria, poiché l'onere di fornire prova della titolarità ereditaria nasce solo in presenza di una contestazione specifica e circostanziata, fondata su concreti elementi idonei a mettere in discussione l'allegazione dell'attore (Cass. Civile 11276/2018).
Nel caso di specie l'appellante, al momento della costituzione nel giudizio riassunto, non ha formulato alcuna contestazione qualificata, limitandosi a sostenere in modo generico che i ricorrenti non avessero prodotto “documenti di stato civile”.
Una simile affermazione, priva di qualsiasi indicazione circa l'esistenza di un diverso titolo successorio o l'inesistenza del rapporto parentale, non integra né una contestazione specifica né un'eccezione di merito, e non è idonea a far scattare l'onere di immediata produzione di documenti ulteriori.
A ciò si aggiunge che la stessa appellante, in più atti processuali depositati sia in primo che in secondo grado, ha fatto proprio il contenuto del ricorso per interdizione del 2006 proposto da Parte_6
e da , richiamandolo espressamente e valorizzando
[...] Per_1 gli stati di famiglia storici allegati a quel ricorso.
In tale atto si afferma chiaramente che è sorella della Parte_6 de cuius e che è figlio della stessa dunque nipote Per_1 Pt_6 della de cuius per rappresentazione.
Il richiamo e l'utilizzo di tali documenti da parte dell'appellante valgono come riconoscimento processuale del rapporto di parentela,
12 incompatibile con la successiva negazione della qualità ereditaria dei riassumenti.
La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, riconosce valore probatorio alla condotta processuale incompatibile con la negazione del diritto altrui, che può costituire fonte autonoma di prova della titolarità del diritto azionato (Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza 16/02/2016, n. 2951
e quindi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006; id. Sez. 2,
Sentenza n. 4381 del 23/02/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del
30/10/2009; id. Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 15/12/2010).
È altresì infondata la deduzione secondo cui i documenti prodotti dai riassumenti sarebbero tardivi o inutilizzabili poiché non allegati al ricorso di riassunzione. Nessuna norma prevede una decadenza di tal fatta: la riassunzione non introduce un nuovo giudizio, ma consente la prosecuzione di quello interrotto, e non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
La prova della qualità ereditaria attiene al merito e può essere fornita nel corso del processo, anche mediante documenti non allegati al ricorso introduttivo.
Le produzioni effettuate dai riassumenti costituiscono risposta immediata e proporzionata alla contestazione generica sollevata dall'appellante e rientrano nel principio di acquisizione probatoria.
Va poi considerato che il provvedimento del Tribunale di Brindisi del
26 maggio 2025, adottato nel procedimento cautelare di sequestro giudiziario relativo ai beni relitti da ha riconosciuto il CP_2 fumus boni iuris della qualità ereditaria di Parte_6 affermando che, in assenza di eredi di grado anteriore, la stessa è chiamata alla successione della de cuius ex art. 572 c.c., in quanto nipote per rappresentazione.
Tale valutazione cautelare, pur non vincolante, costituisce un ulteriore elemento obiettivo che smentisce la tesi dell'appellante.
Deve, inoltre, escludersi che la produzione – avvenuta in udienza nel
2025 – di un testamento olografo del 2006, con cui l'appellante si afferma designata quale erede universale, possa incidere sulla legittimazione dei riassumenti.
13 L'allegazione del testamento integra eccezione di merito nuova e tardiva, che avrebbe dovuto essere proposta nella prima difesa utile, e non può essere introdotta a processo maturo, tanto più alla luce della circostanza, pacifica, che l'appellante ne aveva disponibilità sin dalla pubblicazione avvenuta nel gennaio 2025.
In ogni caso, la validità del testamento risulta contestata in punto di genuinità della sottoscrizione e di capacità della testatrice alla data del
24 settembre 2006; contestazione corroborata tanto dal provvedimento cautelare richiamato quanto dalle anomalie grafiche segnalate nel parere depositato dalla difesa avversa che, per quanto non costituente perizia giurata, confermano la necessità di approfondimenti tecnici che non possono trovare soluzione nell'ambito del presente giudizio.
In assenza di un accertamento definitivo, il testamento non può essere utilizzato per negare la qualità ereditaria dei riassumenti né per attribuire all'appellante la qualità di unica erede.
Per le medesime ragioni deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione, fondata sul supposto testamento, con cui l'appellante deduce l'estinzione dell'obbligazione per confusione ex art. 1253 c.c.
L'effetto estintivo presuppone la certezza e definitività dell'unione nella stessa persona delle posizioni di creditore e debitore del medesimo rapporto. Tale condizione difetta nel caso di specie, giacché: il titolo successorio dell'appellante è oggetto di contestazione ed è sub iudice; il patrimonio ereditario è attualmente autonomo, sottoposto a sequestro e non confuso con quello personale dell'appellante; il creditore non è la persona fisica di ma CP_2 la massa ereditaria, centro di imputazione distinto che sopravvive alla morte della de cuius.
Pertanto, nessuna confusione può configurarsi neppure in astratto.
In conclusione, la qualità ereditaria dei riassumenti è stata correttamente allegata, non è mai stata specificamente contestata, risulta confermata dalla documentazione e dalla stessa condotta processuale dell'appellante ed è ulteriormente sorretta dai riscontri provenienti dal procedimento cautelare.
14 Le eccezioni formulate sul punto dall'appellante sono tardive, giuridicamente infondate e contraddittorie.
Nel merito.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Il Giudice di Primo Grado non ha preso in alcuna considerazione la circostanza contestata da con riferimento alla mancanza di prova circa la Parte_1 effettiva titolarità e la provenienza delle cospicue somme in capo alla sig.ra – Carenza di motivazione”, l'appellante censura la CP_2 decisione del Tribunale per non aver considerato l'asserita mancanza di prova sulla titolarità originaria delle ingenti somme – pari ad oltre
800.000 euro – formalmente riferibili a e alla figlia CP_2 premorta L'appellante sostiene che tali somme non Persona_4 potessero ragionevolmente provenire né dalla modesta pensione di
(circa 700 euro mensili), né dallo stipendio di insegnante CP_2 della figlia. Deduce che gran parte delle disponibilità finanziarie sarebbero riconducibili al fratello imprenditore CP_10 agricolo, il quale avrebbe consegnato ingenti importi alla sorella e alla nipote affinché li custodissero e investissero in suo nome;
richiama in particolare le dichiarazioni rese da innanzi al Giudice Persona_3
Tutelare il 14 aprile 2011, secondo cui egli e il padre avrebbero affidato alla cugina nel corso degli anni, somme pari Persona_4
a circa 500.000/600.000 euro provenienti dalla loro attività commerciale. Richiama inoltre la testimonianza di Testimone_1 che avrebbe confermato la capacità economica di CP_10 nonché il suo forte legame affettivo con la sorella, che avrebbe dato luogo – a detta dell'appellante – a un'attribuzione liberale mediante cointestazione dei titoli.
L'appellante contesta, quindi, che le somme oggetto delle operazioni del 5 gennaio 2007 fossero di esclusiva titolarità di CP_2 sostenendo che la cointestazione con il fratello dovesse qualificarsi come donazione indiretta, pienamente valida, con animus donandi desumibile sia dalla relazione familiare sia dalla gestione fiduciaria del patrimonio da parte di Deduce infine che il Persona_4
Tribunale avrebbe omesso completamente di motivare sulla
15 provenienza delle somme, ignorando tanto le deposizioni raccolte quanto la documentazione prodotta.
La censura non merita accoglimento poiché muove da una ricostruzione dei fatti del tutto ipotetica, non provata e già puntualmente disattesa dal primo giudice con motivazione congrua, logica e correttamente ancorata agli elementi istruttori.
In primo luogo, l'assunto secondo cui la massa di denaro sarebbe stata costituita da somme “versate in nero” da e dal figlio CP_10 alla cugina perché le investisse Per_3 Persona_4 fiduciariamente, è una mera allegazione priva di riscontro documentale o contabile, non suffragata da un principio di prova scritta e fondata sulla sola deposizione di un parente interessato
( , peraltro resa nell'ambito del giudizio tutelare e Persona_3 priva di ogni verifica circa l'effettiva esistenza, entità, destinazione e provenienza delle somme indicate.
La cospicuità delle somme che si assumono trasferite (500/600 mila euro “in nero”) e la totale assenza di riscontri oggettivi rendono tali allegazioni intrinsecamente inattendibili, oltre che inidonee, ex art. 2697 c.c., a far ritenere dimostrata un'operazione fiduciaria di tale portata.
È invece pacifico – ed emerge chiaramente dalla TU contabile acquisita dal giudice tutelare e dalla documentazione bancaria – che e la figlia disponevano, già a partire dal CP_2 Persona_4
2004, di rilevanti investimenti finanziari, sistematicamente collocati in strumenti mobiliari, alimentati da redditi, risparmi e rientri di investimenti che non sono stati dimostrati riferibili a soggetti terzi.
Nessun elemento concreto permette di affermare che il patrimonio fosse costituito da somme di pertinenza di o di altri CP_10 familiari, né che la de cuius o la figlia ne avrebbero avuto mera detenzione fiduciaria.
Neppure può essere condivisa la deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice avrebbe omesso di valutare la pretesa “riconoscenza” di nei confronti del fratello , né la correlazione tra tale CP_2 CP_10 riconoscenza e le cointestazioni dei rapporti finanziari.
16 L'appellante confonde, infatti, l'esistenza di una relazione familiare affettuosa – che è pacificamente emersa in istruttoria – con l'esistenza di un animus donandi giuridicamente rilevante. L'avvenuta ospitalità, la frequentazione familiare e l'assistenza reciproca non autorizzano in alcun modo a presumere l'esistenza di liberalità indirette di ingente contenuto patrimoniale, soprattutto in assenza di qualsiasi elemento oggettivo che dimostri che la scelta di cointestare i rapporti finanziari al fratello fosse sorretta da una volontà libera, consapevole e finalizzata alla liberalità.
La cointestazione dei rapporti finanziari, lungi dal costituire ipso iure una donazione indiretta, è stata correttamente qualificata dal primo giudice come operazione priva di univocità, essendo stata attuata in un periodo in cui la capacità di intendere e di volere della de cuius risultava già gravemente compromessa a causa del morbo di
Alzheimer, patologia diagnosticata da tempo e aggravata dalla repentina morte della figlia avvenuta il 1° settembre 2006.
È stato accertato – e questo dato non è controverso – che nel gennaio
2007 era già incapace di intendere e di volere;
il TU ha CP_2 inoltre ritenuto probabile la retrodatazione di tale incapacità almeno al settembre 2006.
È perciò pienamente logico che il Tribunale abbia escluso che tali operazioni rispecchiassero una libera e consapevole volontà dispositiva della de cuius e che ne abbia negato la natura di liberalità indirette.
Né può trovare ingresso la critica dell'appellante al richiamo operato dal Tribunale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18725/2017. Il primo giudice non ha affermato che ogni forma di cointestazione costituisca donazione diretta soggetta ad atto pubblico, ma ha correttamente evidenziato che la cointestazione non è, di per sé, idonea a configurare una liberalità e che occorre la prova dell'animus donandi, la quale, nella specie, non solo manca, ma risulta contrariata sia dalla condizione di progressiva incapacità della de cuius, sia dalla gestione esclusiva dei rapporti bancari da parte della figlia premorta, sia dall'assoluta assenza di utilizzo dei fondi da parte di CP_10
17 La giurisprudenza richiamata dall'appellante – relativa al riconoscimento della liberalità indiretta nella cointestazione tra coniugi o stretti parenti – non è pertinente, perché quei precedenti presuppongono che il titolare originario del denaro abbia avuto piena capacità, piena consapevolezza e che l'arricchimento del coerede sia avvenuto contestualmente all'operazione.
Qui, al contrario, ricorrono elementi diametralmente opposti: incapacità sopravvenuta (e probabilmente già attuale al momento delle cointestazioni), gestione esclusiva dei rapporti da parte della figlia, totale assenza di movimentazioni a favore di mancanza CP_10 assoluta di riscontri contabili di una qualunque attribuzione a titolo gratuito, e soprattutto una motivazione del Tribunale che ha valorizzato dati clinici, contabili e documentali precisi, mentre le allegazioni dell'appellante restano mere supposizioni prive di riscontro oggettivo.
Quanto all'onere della prova, il motivo d'appello confonde i piani.
Non era la convenuta a dover dimostrare la natura liberale delle cointestazioni, bensì era onere dell'appellante– ex art. 2697 c.c. – dimostrare che le somme depositate sui rapporti bancari della de cuius non appartenessero a quest'ultima ma fossero nella disponibilità di
CP_10
Il Tribunale ha correttamente rilevato che tale prova non è stata fornita in alcun modo e che la memoria del teste , pur riferendo Tes_1 circostanze affettive e familiari, non offre alcun riscontro circa la provenienza del denaro né circa l'esistenza di un effettivo trasferimento fiduciario.
L'assunto dell'appellante secondo cui la cointestazione rispecchierebbe la volontà della de cuius di “disobbligarsi” verso il fratello non si fonda su un elemento oggettivo, ma su un giudizio personale di un congiunto, peraltro riferito molti anni dopo e non corroborato da alcun dato esterno.
In tale quadro, il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal primo giudice, senza
18 evidenziare alcuna illogicità, omissione o travisamento idoneo a giustificare un ribaltamento della decisione impugnata.
L'appellante propone una lettura alternativa dei rapporti familiari e dei movimenti bancari, ma tale lettura poggia su supposizioni e testimonianze indirette e non si confronta con gli accertamenti medico- legali, contabili e documentali che il Tribunale ha posto a base della decisione.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze probatorie del giudizio, atteso che da esse non è emersa con certezza la menomazione della capacità di intendere della sig.ra al CP_2 momento in cui sono state poste in essere le operazioni bancarie oggetto del giudizio.” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata l'incapacità di intendere e di volere di CP_2 alla data del 5 gennaio 2007, momento delle operazioni bancarie
[...] contestate. Sostiene che la de cuius, come attestato dai testi Tes_2
(direttore di banca) e (private banker), nel periodo 2007 si Tes_3 recava autonomamente in filiale per occuparsi dei propri investimenti, senza accompagnatori e mostrando piena consapevolezza. Richiama, inoltre, la decisione del Tribunale che nel 2007 aveva rigettato la domanda di interdizione, ritenendo che la donna non avesse “alcuna limitazione della capacità di intendere e di volere”, e sottolinea che la
TU del dott. svolta in quel procedimento, aveva parlato di un Per_6 deficit cognitivo lieve-moderato. Infine, contesta che la sentenza di primo grado abbia attribuito valore decisivo alla TU , Per_7 nonostante essa fosse basata su una valutazione clinica eseguita quasi dieci anni dopo i fatti.
Il motivo è infondato.
È pacifico che le operazioni oggetto di causa furono eseguite il 5 gennaio 2007, dunque pochi mesi dopo la morte improvvisa dell'unica figlia della de cuius, avvenuta il 1° settembre 2006, evento dirompente che – come accertato nella consulenza del dott. nel Per_6 procedimento per interdizione e come successivamente valorizzato
19 anche nel procedimento cautelare sul testamento – determinò un drastico aggravamento del morbo di Alzheimer da cui la stessa era affetta già dal 2002.
La TU del dott. non è stata affatto fraintesa dal Tribunale: essa Per_6 collocava la compromissione cognitiva della paziente tra il grado lieve e il medio, ma descriveva un quadro clinico già caratterizzato da deficit di memoria, di attenzione, di capacità organizzativa e gestionale, tali da rendere la stessa non in grado di governare autonomamente un patrimonio complesso, composto da investimenti mobiliari e strumenti finanziari.
Il Tribunale ha poi correttamente correlato tale quadro clinico all'improvviso evento luttuoso, che, secondo la stessa TU medico- legale successivamente valorizzata, determinò un repentino e severo peggioramento, verosimilmente già nel settembre–ottobre 2006, cioè prima delle operazioni bancarie contestate.
In questo contesto, le deposizioni dei funzionari bancari e Tes_2
non hanno il valore dimostrativo che l'appellante vorrebbe Tes_3 attribuire loro.
I testi hanno affermato che la de cuius si recava in filiale, ma non hanno mai riferito di averla incontrata in occasione delle specifiche operazioni del 5 gennaio 2007, né tantomeno di aver valutato la sua lucidità o la sua capacità decisionale.
La mera presenza fisica del cliente in banca o la sua capacità di dialogo elementare con un funzionario non costituiscono prova della piena capacità di intendere e di volere ai fini dell'art. 428 c.c.
La regola è che la capacità naturale deve essere valutata con riferimento all'atto e non alla mera apparenza esteriore: è perfettamente possibile che un soggetto affetto da patologia degenerativa presenti periodi di apparente normalità nelle interazioni quotidiane e sia tuttavia incapace di comprendere la portata economica e giuridica di operazioni complesse, come disinvestimenti, trasferimenti e cointestazioni di rilevantissimo valore.
Il Tribunale ha correttamente applicato questo principio, rilevando che le operazioni del 5 gennaio 2007 non erano semplici prelievi allo
20 sportello, ma operazioni strutturate, che comportavano: estinzione di rapporti, trasferimento di portafogli finanziari, movimentazioni per centinaia di migliaia di euro, riapertura di conti e cointestazione di ingenti patrimoni.
È del tutto coerente con il quadro diagnostico accertato ritenere che una persona affetta da Alzheimer da cinque anni, gravemente provata dalla perdita della figlia pochi mesi prima, non fosse in grado di comprendere la complessità e la portata di tali atti.
Infondata è anche la deduzione secondo cui la sentenza di rigetto dell'interdizione sarebbe indice di capacità.
Come il Tribunale ha correttamente ricordato, l'amministrazione di sostegno non richiede l'incapacità totale, ma può essere disposta proprio per soggetti che conservano parziali capacità ma non sono in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio.
La decisione del giudice tutelare non attesta affatto che la de cuius fosse capace di porre in essere atti di straordinaria amministrazione;
al contrario, conferma che la gestione del patrimonio richiedeva un supporto esterno e che la stessa non era pienamente autonoma.
Parimenti irrilevante è l'argomento secondo cui la perdita di memoria a breve termine, tipica dell'Alzheimer, non equivarrebbe a incapacità naturale.
L'art. 428 c.c. richiede che, al momento dell'atto, la persona fosse incapace di comprendere il significato, il valore e le conseguenze della propria condotta.
Nel caso in esame, la TU medico-legale, la documentazione sanitaria e l'intero contesto di vita della de cuius convergono nel delineare un quadro in cui la valutazione critica, la capacità di gestione patrimoniale e l'autonomia decisionale risultavano già gravemente compromesse.
Ne è prova anche il successivo giudizio cautelare sul testamento, nel quale un diverso giudice ha ritenuto probabile che l'incapacità fosse già attuale nel settembre 2006.
Le allegazioni dell'appellante, pertanto, non scalfiscono la valutazione del Tribunale, il quale ha compiuto una valutazione logica e approfondita, conforme ai principi giurisprudenziali e fondata sulle
21 risultanze oggettive. La censura si risolve in una mera rilettura alternativa del materiale probatorio, priva di riscontri esterni e già valutata e disattesa dal primo giudice con motivazione ampia e coerente.
Il motivo deve essere, dunque, respinto integralmente.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Il Giudicante ha passivamente recepito le conclusioni del TU dr. , senza Per_7 prendere in alcuna considerazione elementi oggettivi e documentali, quali la precedente perizia del Dr. nonché le censure mosse Per_6 dal CTP dr. senza esplicitarne le ragioni”, l'appellante Per_8 lamenta che il Tribunale avrebbe recepito in modo acritico le conclusioni della TU medico-legale del dott. , senza tenere Per_7 conto né della precedente perizia del dott. (svolta nel Per_6 procedimento di interdizione), né delle puntuali critiche mosse dal consulente tecnico di parte, dott. L'appellante sostiene che: la Per_8
TU sarebbe stata eseguita nel 2016, cioè nove anni dopo i Per_7 fatti di causa, con inevitabile sovrapposizione dello stato patologico attuale a quello del 2007; il TU avrebbe fondato la retrodatazione della demenza sulla sola documentazione sanitaria, senza svolgere una verifica critica sulla sua attendibilità; la diagnosi di Alzheimer del
2002 sarebbe inattendibile, perché il punteggio MMSE riportato nella documentazione medica (27,5) non rientrerebbe nei parametri del protocollo terapeutico per pazienti dementi;
il certificato del medico curante del 9 ottobre 2006 potrebbe essere frutto di una diagnosi indotta;
la TU del 2007 aveva collocato i deficit cognitivi della Per_6 de cuius tra il lieve ed il moderato, escludendo una compromissione grave;
la demenza senile può avere fluttuazioni e “lucidi intervalli”, per cui non sarebbe possibile affermare con certezza che al 5 gennaio
2007 fosse incapace di intendere e di volere. CP_2
Da tutto ciò l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto disattendere la TU e fondare la decisione sulla perizia Per_7 Per_6
e sulle osservazioni del CTP giungendo a escludere l'incapacità Per_8 naturale della de cuius nel gennaio 2007.
Il motivo non è fondato.
22 La sentenza impugnata non ha affatto recepito in modo acritico le conclusioni della TU , ma le ha utilizzate in una valutazione Per_7 complessiva e integrata dell'intero materiale istruttorio, come correttamente richiede l'accertamento della capacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c.
Sono le censure dell'appellante, al contrario, a proporre una lettura parcellizzata e non coerente delle emergenze peritali e documentali.
Anzitutto, non è vero che la TU sia stata considerata Per_7
“isolatamente” o in sostituzione della perizia del 2007. Per_6
Il Tribunale ha dato atto che la diagnosi di Alzheimer risaliva al 2002,
e che tale patologia era documentata da plurimi atti sanitari del 2002,
2006 e 2007, ben anteriori sia alle operazioni bancarie sia alla perizia
. Per_7
La TU non ha quindi “inventato” una retrodatazione, ma ha Per_7 semplicemente preso atto di un quadro clinico già descritto nella perizia e in tutti i referti medici coevi ai fatti. Per_6
In particolare, il dott. nominato dal Tribunale nel procedimento Per_6 di interdizione, aveva già accertato: una sindrome involutiva con deficit cognitivi, collocati tra il lieve e il medio grado;
un deterioramento in progressivo aggravamento;
la necessità di misure di protezione patrimoniale, tanto da raccomandare l'amministrazione di sostegno.
Lo stesso CTP nel tentativo di contestare la diagnosi di Per_8
Alzheimer del 2002, finisce per confermare che nel 2006–2007 la paziente presentava già un disturbo neurocognitivo, pur definendolo
“età-correlato”.
Tale dato è pienamente coerente con la TU che infatti Per_6 descriveva un quadro degenerativo già compromesso.
Del tutto irrilevante è, poi, il riferimento al punteggio MMSE del 2002.
Come la giurisprudenza ha più volte ribadito, il punteggio MMSE è un mero indizio, non un elemento determinante: esso dipende da molteplici fattori (età, scolarizzazione, contesto, compliance), e non è idoneo da solo né a escludere né a provare la presenza di un disturbo neurodegenerativo (Cass. 1682/2019).
23 Il TU , correttamente, ha fondato la valutazione non sul Per_7 singolo test, ma sulla documentazione sanitaria complessiva, sui referti e sulle indicazioni terapeutiche succedutesi nel tempo, nonché sulla sua diretta osservazione clinica del 2016, che confermava la natura degenerativa e ingravescente del quadro.
Non è poi condivisibile l'argomento secondo cui la visita del 2016 sarebbe “troppo distante” dai fatti.
Per definizione, le demenze neurodegenerative sono patologie a evoluzione progressiva, il cui stato presente è un riflesso dello stato pregresso.
L'esame del 2016 non è stato utilizzato dal TU per trasferire automaticamente la situazione attuale al 2007, ma per valutare la compatibilità del quadro presente con quello documentato nel 2002–
2006, confermandone la coerenza clinica.
Anche su questo punto il Tribunale si è mosso nel solco della giurisprudenza, per la quale l'incapacità naturale può essere accertata anche in via retrospettiva, purché fondata su elementi documentali e medici coerenti e convergenti.
Quanto alle critiche del CTP il TU le ha esaminate Per_8 puntualmente, replicando in maniera completa e motivata.
La circostanza che non le abbia condivise non le rende affatto
“disattese acriticamente”: al contrario, il TU ha spiegato perché il punteggio MMSE non fosse indicativo, perché la diagnosi del 2002 dovesse essere ritenuta valida, e perché la progressione della patologia fosse del tutto plausibile alla luce dell'aggravamento repentino successivo alla morte della figlia (settembre 2006).
Né il CTP ha offerto basi medico-scientifiche che scalfissero tali conclusioni: la sua ipotesi di una patologia “età-correlata” non è compatibile con la documentata assunzione di farmaco anti-Alzheimer già dal 2002, con i referti specialistici del 2006, con la progressione descritta dal TU e con il peggioramento clinico accertato. Per_6
Neppure può essere accolta la tesi dei “lucidi intervalli”.
Tale fenomeno è noto in dottrina, ma non può essere invocato in modo astratto: spetta all'appellante provare, ex art. 2697 c.c., che proprio nel
24 momento dell'atto – 5 gennaio 2007 – fosse in atto un intervallo di lucidità sufficiente a comprendere la portata di operazioni finanziarie complesse.
Nessun elemento in atti fornisce tale prova, mentre tutti i dati clinici, documentali e peritali convergono nel senso opposto, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Il giudice di prime cure, pertanto, ha esercitato correttamente il proprio ruolo di peritus peritorum: non ha recepito meccanicamente la TU, ma ha verificato la coerenza delle conclusioni del TU con Per_7 la TU del 2007, con i referti medici del 2002–2006, con la Per_6 gravissima regressione successiva alla morte della figlia e con l'intero contesto esistenziale della de cuius.
La motivazione è completa, logica e immune da vizi.
Il motivo deve essere, dunque, respinto.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Il Giudice di Prime Cure ha omesso di provvedere sulla istanza della difesa di di Parte_1 convocare il TU onde sottoporgli dei chiarimenti , avanzata a verbale all'udienza del 13/03/2018 , reiterata successivamente, senza esplicitarne le ragioni in motivazione” l'appellante lamenta che il
Tribunale: non abbia convocato il TU per rendere i Per_7 chiarimenti richiesti dalla difesa all'udienza del 13 marzo 2018; abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza, poi reiterata nei verbali e nelle note conclusive;
non abbia spiegato le ragioni della mancata convocazione.
Secondo l'appellante, i chiarimenti richiesti erano decisivi perché riguardavano: l'asserita erroneità dell'inserimento della de cuius nel protocollo terapeutico per Alzheimer, considerato incompatibile con il punteggio MMSE del 2002; la valutazione del fallito tentativo di ripetere l'MMSE, che secondo l'appellante poteva essere ricondotto al
“setting non fiduciario” e non a deficit cognitivi.
L'appellante sostiene che, senza tali chiarimenti, il giudizio sulla capacità mentale della de cuius nel 2007 sarebbe rimasto incompleto e che ciò avrebbe imposto la rinnovazione della TU o quantomeno la convocazione dell'ausiliario a chiarimenti.
25 Il motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la convocazione del TU per chiarimenti, su richiesta di parte, non costituisce un atto dovuto, ma un potere discrezionale del giudice di merito, il quale può concederla solo quando i quesiti appaiano effettivamente necessari a integrare o chiarire la consulenza.
È pacifico che il giudice non sia tenuto a convocare il consulente ogni volta che una parte contesti le conclusioni peritali, né è tenuto a motivare espressamente il mancato accoglimento di ogni singola istanza istruttoria, quando risulti dal contesto della decisione che il punto controverso è stato adeguatamente esaminato e risolto sulla base complessiva del materiale probatorio (Cass. 15.9.2017, n. 21525;
Cass. 10.5.2016, n. 9461).
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto la consulenza del dr.
[...]
Per_
completa, coerente, documentata e perfettamente idonea a rispondere al quesito fondamentale: se, alla data del 5 gennaio 2007, fosse o meno capace di intendere e di volere. CP_2
Il TU ha ricostruito il decorso della malattia con metodo clinico retrospettivo, esaminando tutti gli atti sanitari dal 2002 al 2016, compresa la precedente TU del 2007, e ha concluso — con Per_6 valutazione circostanziata e non apodittica — che la paziente fosse già affetta, all'epoca delle operazioni bancarie, da un disturbo neurocognitivo tale da comprometterne in modo significativo la capacità di autodeterminazione.
Le osservazioni del CTP non imponevano affatto un supplemento di chiarimenti. Esse si concentravano su: un dato MMSE del 2002 non documentato, riferito solo nella relazione e comunque Per_6 irrilevante rispetto alla capacità nel 2007; una disquisizione teorica sul setting della visita del 2016, priva di riscontri clinici e comunque inidonea a sovvertire una diagnosi già da anni consolidata (2002, 2006,
2007) e confermata da più fonti sanitarie.
Nessuna delle due questioni aveva effettiva attinenza con il perimetro del quesito: il giudizio verteva sulla capacità della de cuius al 5 gennaio 2007, non sulla correttezza del protocollo terapeutico del
26 2002, né sulla ragione della mancata collaborazione durante il test del
2016.
Il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto superflua la convocazione del TU, perché: i chiarimenti richiesti non erano necessari, essendo le questioni sollevate eccentriche rispetto al tema centrale dell'incapacità nel 2007; la TU aveva già risposto compiutamente ai quesiti, valorizzando l'intero decorso clinico e rispondendo alle osservazioni del CTP in modo scientificamente coerente;
la decisione è fondata su un quadro probatorio ampio e convergente, che prescinde dai profili marginali cui si riferiva l'istanza di chiarimenti.
Il giudice, quale peritus peritorum, ha valutato l'opera del TU, l'ha ritenuta completa e l'ha fatta propria con motivazione approfondita.
In assenza di lacune, contraddizioni o aporie, non esisteva alcun obbligo di rimettere la causa sul ruolo per integrare l'istruttoria tecnica
(Cass. 15.1.2021, n. 615).
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei rapporti fra l'appellante e gli eredi di CP_2 mentre sono integralmente compensate per gli altri appellati.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli eredi di spese che liquida in CP_2 complessivi euro 15.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Campa;
3) Spese integralmente compensate per gli altri appellati;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
27 Lecce, 1.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
28