CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/08/2024, n. 32476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32476 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MW EV, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Gargano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32476 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza emessa in data 21 maggio 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo proposta da EV MW, definitiva dal 2 aprile 2021, con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla partecipazione alla associazione mafiosa RI "LA AX" e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge processuale e sostanziale e vizio cumulativo della motivazione. A seguito del procedimento con rito ordinario svoltosi in relazione al p.p. n.1696/2014 RGNRDDA Palermo i vari soggetti che lo hanno adito - coinvolti nell'accusa di aver partecipato a vario titolo ad una associazione mafiosa denominata LA AX - sono stati definitivamente assolti con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte di appello ha rigettato l'istanza di revisione travisando i fatti stabiliti con le sentenze di assoluzione poste a sostegno dell'istanza di revisione e, comunque, con argomentazioni manifestamente illogiche. In primo luogo, la Corte ha asserito che la contestazione mossa nel processo a carico del ricorrente vedeva sulla partecipazione alla associazione mafiosa RI LA AX e che, invece, le sentenze di assoluzione avessero soltanto escluso la costituzione e l'operatività dell'articolazione palermitana, denominata "Forum", di tale sodalizio, risultando tale assunto smentito dalla circostanza che nel processo svoltosi con rito ordinario erano imputati i vertici nazionali del sodalizio mafioso e di altri soggetti coinvolti nel Forum di Palermo oltre che dal richiamato contenuto delle due sentenza assolutorie. Inoltre, ha considerato la sentenza di legittimità nei confronti del ricorrente rilevando che in tale sede era stata esclusa la concreta rilevanza della predetta pronuncia assolutoria, senza tenere conto che in tale sede era stato considerato solo il dispositivo della sentenza della sentenza di primo grado e, eventualmente, fatto salvo il ricorso a giudizi di revisione. Infine, ha escluso la inconciliabilità tra giudicati atteso che le sentenze assolutorie hanno ritenuto non completa o comunque contraddittoria la prova in ordine all'esistenza del Forum palermitano, operando una diversa valutazione, sotto il profilo della attendibilità soggettiva, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e della valenza probatoria dei riscontri alle stesse. 2 Tuttavia, la sentenza impugnata ha travisato il chiaro contenuto della sentenza di assoluzione, riportandosi i passi della sentenza di appello del 15.3.2022 riferiti alla ritenuta oscurità dei settori illeciti di interesse dell'associazione retta dall'imputato Sixco, con riferimento all'attività di spaccio, alla abusiva attività di intermediazione finanziaria e al vantaggio che sarebbe stato tratto dal sodalizio dalle attività delittuose dei suoi sodali. Infine, con riferimento al tentato omicidio di DO KA e all'estorsione ai danni di DE AS, ha ritenuto tali episodi non riconducibili al contesto criminale ipotizzato;
come pure le violenze ai danni di FU US, ascritte a soggetti estranei alla LA AX, o a BA LA AM, membro del diverso cuit "Manfight". Del pari la Corte di appello ritiene non dimostrato che la nuova articolazione facente capo agli imputati AG ed NM e la sua costola palermitana avessero realizzato, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, funzionale alla realizzazione delle finalità programmatiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata ha ampiamente riportato le statuizioni in sede di legittimità che avevano portato alla definitiva condanna del ricorrente in ordine alla partecipazione alla associazione mafiosa di origine RI LA AX e alla sua articolazione palermitana, richiamando i precedenti di legittimità che avevano riconosciuto la qualificazione mafiosa al cuit LA AX, la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie mafiosa nel caso di specie, la adeguata valorizzazione delle propalazioni del collaboratore di giustizia JO e delle emergenze di riscontro (v. pg. 7 e ss.). Ha poi ritenuto (v. pg. 25) che la sentenza assolutoria emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo all'esito del giudizio ordinario, non sembra in concreto aver accertato l'inesistenza dell'associazione ex art. 416-bis cod. pen. denominata LA AX, limitandosi in effetti a ritenere non completa o comunque contraddittoria la prova in ordine alla esistenza di una precisa diramazione palermitana denominata Forum: né invero - prosegue la sentenza - la Corte di assise avrebbe potuto accertare l'inesistenza dell'organizzazione mafiosa de qua in ragione dei molteplici accertamenti ormai riconducibili al c.d. notorio giudiziale richiamati dalla S.C. con sentenza 24495/21. Si rileva che in sede assolutoria si operava in concreto una diversa valutazione sotto il profilo della attendibilità soggettiva e della valenza probatoria dei riscontri rispetto alle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen. e ciò anche con 3 riferimento a fatti ormai coperti da cosa giudicata, per come evidenziato nell'ambito della sentenza della Seconda Sezione della Suprema Corte di cassazione n. 24495/21. In sostanza, a fronte di fatti, per come aggravati, definitivamente accertati nei termini menzionati, la Corte di assise formulava un diverso giudizio con riferimento alla valenza probatoria dei medesimi rispetto alla esistenza della articolazione palermitana di LA AX[...] la cui costituzione veniva valorizzata come uno degli apporti causali complessivamente intesi, per taluno. Quanto alla valutazione di inattendibilità dei collaboratori, inoltre, ha affermato che il giudizio di inattendibilità di un testimone in altro procedimento non poteva costituire presupposto per la revisione del giudizio, in assenza - come nella specie - della dimostrazione della falsità delle dichiarazioni. In conclusione, la Corte ha ritenuto che nel presente processo rilevi il giudizio in ordine al difetto di riscontro delle affermazioni dei collaboratori escussi, considerate come sostanzialmente valutative, senza che si possa rilevare nell'ambito motivazionale il positivo accertamento di un fatto, con conseguente difetto del profilo di inconciliabilità tra pronunzie dedotto (v. pg. 28). 3. Ritiene questa Corte che l'esclusione della pretesa inconciliabilità di giudicati sia del tutto correttamente affermata dalla sentenza impugnata, risultando manifestamente infondata la censura di travisamento, da parte della sentenza impugnata, dell'accertamento posto a base della sentenza assolutoria. 4. Costituisce jus receptum in tema di revisione che il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano (Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, Fursov, Rv. 229531) e, ancora, che II contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui i due diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi (Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formiciola, Rv. 259461). In particolare, con riferimento a fattispecie associativa, è stato affermato che, in tema di revisione, l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., anche in relazione al reato di associazione per delinquere deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell'imputazione associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell'altro, spiegandosi in motivazione che il riscontro circa la sussistenza dell'associazione non è sempre riconducibile ad un fenomeno del tutto materiale, indipendente dalle valutazioni giudiziali, soprattutto ove si considerino strutture caratterizzate da una 4 "organizzazione minima", il cui riconoscimento è il risultato di una valutazione giuridica ontologicamente "sovrastrutturale", che può essere non omogenea anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito prescelto (Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446). Da ultimo, valorizzandosi la diversità del rito prescelto, è stato affermato che non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). Rispetto a tale consolidato orientamento, la difesa ha richiamato in sede di discussione l'arresto di legittimità secondo il quale "in tema di revisione, ricorre l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen. quando ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere (nella specie, finalizzata allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall'identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un'effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni (Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, Gullo e altri, Rv. 257849). Tuttavia, la prospettiva ermeneutica non è stata condivisa da Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Di Martino, Rv. 269232 con ragionamento che - anche per la pertinenza al caso di specie - è opportuno richiamare. E' stato osservato che la predetta decisione - pur citando consolidati t principi già prima ricordati - «li ha riletti nella prospettiva dettata dalla considerazione secondo la quale "il fatto associativo penalmente rilevante non è una qualificazione applicata a determinate relazioni umane, ma un fenomeno materiale, con proprie caratteristiche strutturali, cui accedono condotte connotate dal dolo punibile..." e, segnatamente, è costituito "per effetto di uno stabile patto di delinquenza fra tre o più persone, al fine di commettere un numero non previamente limitato di reati". Prendendo atto del fatto che il Giudice comunemente è chiamato ad inferire l'esistenza di una associazione criminale in base ad elementi di prova logica, cioè sulla base del valore sintomatico di determinati avvenimenti in ordine all'esistenza del patto associativo e del suo portato organizzativo e strutturale, ha evidenziato che "quando si discute delle implicazioni logiche di un determinato scambio economico, o di una certa 5 consuetudine tra alcune persone, non si sta discutendo della relativa qualificazione giuridica, ma della loro capacità di provare altro, cioè la sussistenza del fatto associativo, cioè l'esistenza del negozio e dell'organizzazione" aggiungendo che "l'indebita sovrapposizione tra i due piani del discorso è frutto, ed al medesimo tempo è causa, di una dematerializzazione del reato associativo, che contrasta con lo stesso «volto costituzionale» dell'illecito penale". Di qui ha individuato la incompatibilità tra due giudicati che - rispettivamente - affermano e negano la sussistenza dello stesso fenomeno associativo ed ha fatto conseguire da essa, senz'altro, la revoca della statuizione di condanna. Osserva questa Corte che il ragionamento svolto da detto arresto, attraverso la rilettura dei pur menzionati consolidati principi in materia - incentrata sulla "materialità" del delitto associativo - fa sostanzialmente coincidere il "fatto-reato" con i "fatti" la cui inconciliabilità legittima il rimedio previsto dall'art. 630 lett. a) c.p.p., dalla quale fa discendere una automatica incidenza della sentenza che nega la esistenza del fatto-reato associativo su quella che la afferma, determinando - per ciò solo - la revoca di quest'ultima. Ritiene il Collegio che, in tal modo, l'arresto richiamato si allontani dal consolidato orientamento di legittimità ricordato - e che si intende ribadire - non potendosi, pertanto, condividere. Innanzitutto, per la ragione secondo la quale lo stesso tenore letterale della previsione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. non consente l'equiparazione dei "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" con i "fatti-reato" oggetto delle decisioni definitive che si assumono in comparazione. Con riferimento alla associazione a delinquere non assume, pertanto, decisivo rilievo il contrasto di giudizi in ordine alla sussistenza della associazione criminosa, quanto - invece - l'individuazione dei fatti storici (comunemente, rapporti personali e loro contenuto, commissione di reati specifici espressivi del programma criminoso), sulla base dei quali detti giudizi sono formulati, rispetto ai quali va verificata la inconciliabilità e, quindi, la incidenza di questa ai fini del giudizio. Cosicché, l'argomentare del precedente richiamato dalle difese non persuade laddove - dopo aver menzionato i fatti storici dai quali comunemente si desume per via logica l'esistenza della associazione criminosa - li fa rifluire, facendone perdere la rilevanza, nella materialità della ipotesi criminosa, sia pure sub specie dei suoi elementi costitutivi». 5. Si è, pertanto, posta nell'alveo di legittimità la sentenza impugnata che, in relazione alle pronunce assolutorie allegate dalla difesa, ha escluso rilievo alla decisiva insufficienza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia rese nel corso del processo svoltosi con rito ordinario nonché alla valenza probatoria degli episodi di violenza considerati. Risulta palese che il preteso travisamento delle ragioni della assoluzione censura, in realtà, l'adesione della sentenza impugnata al costante principio di 6 irrilevanza, nell'ambito dell'istituto della revisione, delle diverse valutazioni probatorie dei fatti considerati, nella loro materialità rimasti indiscussi. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 20224.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Gargano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32476 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza emessa in data 21 maggio 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo proposta da EV MW, definitiva dal 2 aprile 2021, con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla partecipazione alla associazione mafiosa RI "LA AX" e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge processuale e sostanziale e vizio cumulativo della motivazione. A seguito del procedimento con rito ordinario svoltosi in relazione al p.p. n.1696/2014 RGNRDDA Palermo i vari soggetti che lo hanno adito - coinvolti nell'accusa di aver partecipato a vario titolo ad una associazione mafiosa denominata LA AX - sono stati definitivamente assolti con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte di appello ha rigettato l'istanza di revisione travisando i fatti stabiliti con le sentenze di assoluzione poste a sostegno dell'istanza di revisione e, comunque, con argomentazioni manifestamente illogiche. In primo luogo, la Corte ha asserito che la contestazione mossa nel processo a carico del ricorrente vedeva sulla partecipazione alla associazione mafiosa RI LA AX e che, invece, le sentenze di assoluzione avessero soltanto escluso la costituzione e l'operatività dell'articolazione palermitana, denominata "Forum", di tale sodalizio, risultando tale assunto smentito dalla circostanza che nel processo svoltosi con rito ordinario erano imputati i vertici nazionali del sodalizio mafioso e di altri soggetti coinvolti nel Forum di Palermo oltre che dal richiamato contenuto delle due sentenza assolutorie. Inoltre, ha considerato la sentenza di legittimità nei confronti del ricorrente rilevando che in tale sede era stata esclusa la concreta rilevanza della predetta pronuncia assolutoria, senza tenere conto che in tale sede era stato considerato solo il dispositivo della sentenza della sentenza di primo grado e, eventualmente, fatto salvo il ricorso a giudizi di revisione. Infine, ha escluso la inconciliabilità tra giudicati atteso che le sentenze assolutorie hanno ritenuto non completa o comunque contraddittoria la prova in ordine all'esistenza del Forum palermitano, operando una diversa valutazione, sotto il profilo della attendibilità soggettiva, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e della valenza probatoria dei riscontri alle stesse. 2 Tuttavia, la sentenza impugnata ha travisato il chiaro contenuto della sentenza di assoluzione, riportandosi i passi della sentenza di appello del 15.3.2022 riferiti alla ritenuta oscurità dei settori illeciti di interesse dell'associazione retta dall'imputato Sixco, con riferimento all'attività di spaccio, alla abusiva attività di intermediazione finanziaria e al vantaggio che sarebbe stato tratto dal sodalizio dalle attività delittuose dei suoi sodali. Infine, con riferimento al tentato omicidio di DO KA e all'estorsione ai danni di DE AS, ha ritenuto tali episodi non riconducibili al contesto criminale ipotizzato;
come pure le violenze ai danni di FU US, ascritte a soggetti estranei alla LA AX, o a BA LA AM, membro del diverso cuit "Manfight". Del pari la Corte di appello ritiene non dimostrato che la nuova articolazione facente capo agli imputati AG ed NM e la sua costola palermitana avessero realizzato, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, funzionale alla realizzazione delle finalità programmatiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata ha ampiamente riportato le statuizioni in sede di legittimità che avevano portato alla definitiva condanna del ricorrente in ordine alla partecipazione alla associazione mafiosa di origine RI LA AX e alla sua articolazione palermitana, richiamando i precedenti di legittimità che avevano riconosciuto la qualificazione mafiosa al cuit LA AX, la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie mafiosa nel caso di specie, la adeguata valorizzazione delle propalazioni del collaboratore di giustizia JO e delle emergenze di riscontro (v. pg. 7 e ss.). Ha poi ritenuto (v. pg. 25) che la sentenza assolutoria emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo all'esito del giudizio ordinario, non sembra in concreto aver accertato l'inesistenza dell'associazione ex art. 416-bis cod. pen. denominata LA AX, limitandosi in effetti a ritenere non completa o comunque contraddittoria la prova in ordine alla esistenza di una precisa diramazione palermitana denominata Forum: né invero - prosegue la sentenza - la Corte di assise avrebbe potuto accertare l'inesistenza dell'organizzazione mafiosa de qua in ragione dei molteplici accertamenti ormai riconducibili al c.d. notorio giudiziale richiamati dalla S.C. con sentenza 24495/21. Si rileva che in sede assolutoria si operava in concreto una diversa valutazione sotto il profilo della attendibilità soggettiva e della valenza probatoria dei riscontri rispetto alle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen. e ciò anche con 3 riferimento a fatti ormai coperti da cosa giudicata, per come evidenziato nell'ambito della sentenza della Seconda Sezione della Suprema Corte di cassazione n. 24495/21. In sostanza, a fronte di fatti, per come aggravati, definitivamente accertati nei termini menzionati, la Corte di assise formulava un diverso giudizio con riferimento alla valenza probatoria dei medesimi rispetto alla esistenza della articolazione palermitana di LA AX[...] la cui costituzione veniva valorizzata come uno degli apporti causali complessivamente intesi, per taluno. Quanto alla valutazione di inattendibilità dei collaboratori, inoltre, ha affermato che il giudizio di inattendibilità di un testimone in altro procedimento non poteva costituire presupposto per la revisione del giudizio, in assenza - come nella specie - della dimostrazione della falsità delle dichiarazioni. In conclusione, la Corte ha ritenuto che nel presente processo rilevi il giudizio in ordine al difetto di riscontro delle affermazioni dei collaboratori escussi, considerate come sostanzialmente valutative, senza che si possa rilevare nell'ambito motivazionale il positivo accertamento di un fatto, con conseguente difetto del profilo di inconciliabilità tra pronunzie dedotto (v. pg. 28). 3. Ritiene questa Corte che l'esclusione della pretesa inconciliabilità di giudicati sia del tutto correttamente affermata dalla sentenza impugnata, risultando manifestamente infondata la censura di travisamento, da parte della sentenza impugnata, dell'accertamento posto a base della sentenza assolutoria. 4. Costituisce jus receptum in tema di revisione che il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano (Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, Fursov, Rv. 229531) e, ancora, che II contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui i due diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi (Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formiciola, Rv. 259461). In particolare, con riferimento a fattispecie associativa, è stato affermato che, in tema di revisione, l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., anche in relazione al reato di associazione per delinquere deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell'imputazione associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell'altro, spiegandosi in motivazione che il riscontro circa la sussistenza dell'associazione non è sempre riconducibile ad un fenomeno del tutto materiale, indipendente dalle valutazioni giudiziali, soprattutto ove si considerino strutture caratterizzate da una 4 "organizzazione minima", il cui riconoscimento è il risultato di una valutazione giuridica ontologicamente "sovrastrutturale", che può essere non omogenea anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito prescelto (Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446). Da ultimo, valorizzandosi la diversità del rito prescelto, è stato affermato che non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). Rispetto a tale consolidato orientamento, la difesa ha richiamato in sede di discussione l'arresto di legittimità secondo il quale "in tema di revisione, ricorre l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen. quando ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere (nella specie, finalizzata allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall'identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un'effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni (Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, Gullo e altri, Rv. 257849). Tuttavia, la prospettiva ermeneutica non è stata condivisa da Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Di Martino, Rv. 269232 con ragionamento che - anche per la pertinenza al caso di specie - è opportuno richiamare. E' stato osservato che la predetta decisione - pur citando consolidati t principi già prima ricordati - «li ha riletti nella prospettiva dettata dalla considerazione secondo la quale "il fatto associativo penalmente rilevante non è una qualificazione applicata a determinate relazioni umane, ma un fenomeno materiale, con proprie caratteristiche strutturali, cui accedono condotte connotate dal dolo punibile..." e, segnatamente, è costituito "per effetto di uno stabile patto di delinquenza fra tre o più persone, al fine di commettere un numero non previamente limitato di reati". Prendendo atto del fatto che il Giudice comunemente è chiamato ad inferire l'esistenza di una associazione criminale in base ad elementi di prova logica, cioè sulla base del valore sintomatico di determinati avvenimenti in ordine all'esistenza del patto associativo e del suo portato organizzativo e strutturale, ha evidenziato che "quando si discute delle implicazioni logiche di un determinato scambio economico, o di una certa 5 consuetudine tra alcune persone, non si sta discutendo della relativa qualificazione giuridica, ma della loro capacità di provare altro, cioè la sussistenza del fatto associativo, cioè l'esistenza del negozio e dell'organizzazione" aggiungendo che "l'indebita sovrapposizione tra i due piani del discorso è frutto, ed al medesimo tempo è causa, di una dematerializzazione del reato associativo, che contrasta con lo stesso «volto costituzionale» dell'illecito penale". Di qui ha individuato la incompatibilità tra due giudicati che - rispettivamente - affermano e negano la sussistenza dello stesso fenomeno associativo ed ha fatto conseguire da essa, senz'altro, la revoca della statuizione di condanna. Osserva questa Corte che il ragionamento svolto da detto arresto, attraverso la rilettura dei pur menzionati consolidati principi in materia - incentrata sulla "materialità" del delitto associativo - fa sostanzialmente coincidere il "fatto-reato" con i "fatti" la cui inconciliabilità legittima il rimedio previsto dall'art. 630 lett. a) c.p.p., dalla quale fa discendere una automatica incidenza della sentenza che nega la esistenza del fatto-reato associativo su quella che la afferma, determinando - per ciò solo - la revoca di quest'ultima. Ritiene il Collegio che, in tal modo, l'arresto richiamato si allontani dal consolidato orientamento di legittimità ricordato - e che si intende ribadire - non potendosi, pertanto, condividere. Innanzitutto, per la ragione secondo la quale lo stesso tenore letterale della previsione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. non consente l'equiparazione dei "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" con i "fatti-reato" oggetto delle decisioni definitive che si assumono in comparazione. Con riferimento alla associazione a delinquere non assume, pertanto, decisivo rilievo il contrasto di giudizi in ordine alla sussistenza della associazione criminosa, quanto - invece - l'individuazione dei fatti storici (comunemente, rapporti personali e loro contenuto, commissione di reati specifici espressivi del programma criminoso), sulla base dei quali detti giudizi sono formulati, rispetto ai quali va verificata la inconciliabilità e, quindi, la incidenza di questa ai fini del giudizio. Cosicché, l'argomentare del precedente richiamato dalle difese non persuade laddove - dopo aver menzionato i fatti storici dai quali comunemente si desume per via logica l'esistenza della associazione criminosa - li fa rifluire, facendone perdere la rilevanza, nella materialità della ipotesi criminosa, sia pure sub specie dei suoi elementi costitutivi». 5. Si è, pertanto, posta nell'alveo di legittimità la sentenza impugnata che, in relazione alle pronunce assolutorie allegate dalla difesa, ha escluso rilievo alla decisiva insufficienza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia rese nel corso del processo svoltosi con rito ordinario nonché alla valenza probatoria degli episodi di violenza considerati. Risulta palese che il preteso travisamento delle ragioni della assoluzione censura, in realtà, l'adesione della sentenza impugnata al costante principio di 6 irrilevanza, nell'ambito dell'istituto della revisione, delle diverse valutazioni probatorie dei fatti considerati, nella loro materialità rimasti indiscussi. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 20224.