Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 759/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 15.04.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], CF.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloriana Gargano e Marisa Viggiano
E
, nata ad [...] il [...], CF.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Paesano
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.03.2025 e premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 17.09.2006 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 115 P. II S. A anno 2006 e che dalla loro unione era nata Per_1
(13.10.2010). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la loro separazione personale con decreto n. cron. 5044/2023 del 19/04/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia
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di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi, come già statuito alle condizioni di separazione, vivranno con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) I coniugi, come già statuito nelle condizioni di separazione, concordano che la IA minore, , continuerà ad essere Per_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per la minore relative ad istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione, ovvero quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità, non incidenti su rilevanti aspetti della vita della minore, traducendosi in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine, verranno assunte autonomamente dal genitore collocatario;
3) I coniugi, come già statuito nelle condizioni di separazione, concordano poi, che i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo compatibilmente con le eSIenze personali e di studio della minore;
in mancanza di accordo: A) un giorno a settimana dalle 17.00 alle 21.30; B) a settimane alterne, il sabato dall'uscita di scuola fino alle 17.00 della domenica successiva;
C) relativamente alle festività natalizie, le stesse verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre all'1 gennaio ed il giorno dell'epifania alternativamente con ciascun genitore;
D) in occasione delle festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro;
E) nel periodo estivo, trascorrerà col padre 15 giorni anche consecutivi da concordare con la madre entro il
31 maggio dell'anno in corso;
4) I coniugi, concordano poi, che, poiché la casa coniugale, originariamente Cont assegnata al SI. , è stata oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte di nei Parte_1 giorni di permanenza presso il padre, la minore potrà soggiornare e pernottare presso altra abitazione in possesso del SI. ; 5) Il SI. , a modifica delle condizioni di Parte_1 Parte_1 separazione, corrisponderà mensilmente in favore della IA assegno complessivo di mantenimento Per_1 di Euro 400,00 (Quattrocento/00) da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a mezzo bonifico bancario su carta prepagata Postepay Evolution intestata alla SI.ra , IBAN [...]; 6) I ricorrenti si impegnano a provvedere al CP_1 pagamento delle spese straordinarie sostenute per la IA che saranno in ogni caso sempre Per_1 concordate e documentate preventivamente, suddivise al 50%; 7) I ricorrenti, come già statuito nelle condizioni di separazione, confermano l'erogazione dell'assegno unico universale in misura intera a favore del genitore collocatario della minore, il quale, nell'anno 2024, ha accantonato la somma complessiva di €
2.760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00), somma che per accordo tra i ricorrenti rimarrà nella disponibilità della SI.ra e verrà utilizzata per le eSIenze della IA , preventivamente CP_1 Per_1 concordate e documentate. In ordine a tale somma accantonata la SI.ra provvederà a rendicontare CP_1 il SI. semestralmente fino all'esaurimento della stessa. I coniugi concordano, inoltre, che da Parte_1 gennaio 2025 la somma incassata dalla SI. a titolo di assegno unico verrà utilizzata dalla stessa CP_1 per il pagamento del premio relativo alla polizza “Unipol Risparmio Protetto” nr. 089/006037263, stipulata in data 23.1.2025, in favore della IA con rendicontazione semestrale all'altro genitore (padre) Per_1
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sull'avvenuto pagamento del premio. 8) Il SI. , nelle more, ha provveduto all'estinzione Parte_1 del finanziamento nr. 18468599 intestato alla SI.ra , stipulato in data 18.12.2017 con la società CP_1
Compass per eSIenze familiari, nonché del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura CI IL di proprietà ed in possesso della SI.ra ; 9) I coniugi, dichiarano che con il presente accordo hanno CP_1 provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi, in quanto ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio sostentamento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
10) I coniugi pattuiscono che le eventuali spese vive del presente giudizio sono interamente compensate.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
15.04.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17.09.2006 nel comune di Eboli (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 115 P. II S. A anno 2006 tra , nato a [...] il [...], CF.: e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], CF.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 16.04.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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