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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11330 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 23811/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rossi, con cui elettivamente domicilia in alla Via Cervantes n° 55/5; Pt_1
- OPPONENTE -
CONTRO
GEOM. già Geom. (c.f./p.iva Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Brindisi con cui elettivamente P.IVA_2 domicilia in alla Via S. Lucia n. 20; Pt_1
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 9.10.2024
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2 si è opposto all'atto di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della
[...]
Geom. per l'importo complessivo di € 57.376,71, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
- nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, l'inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo posto a fondamento della richiesta portata dal precetto notificato in data 09/10/2024 per le ragioni innanzi espresse;
- per l'effetto, dichiarare inesistente il diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato;
- condannare in ogni caso la società opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il diritto di credito di cui all'intimazione rinviene fondamento nella sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.09.2013, notificata in forma esecutiva in data 21.01.2014 con cui, a definizione di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti promossi dal medesimo nei confronti della Parte_1
Geom. l'opponente veniva condannato a corrispondere alla Controparte_1 società convenuta la somma di euro € 80.155,86 per corrispettivo dell'appalto per ristrutturazione della facciata condominiale e relative penali, oltre interessi legali dal 30.04.2008 al soddisfo sull'importo di € 22.997,86 ed interessi legali dal 13.11.2099 al soddisfo sull'importo di € 57.158, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite. Più nel dettaglio, il creditore precettante ha specificato in precetto che il aveva approvato con delibera assembleare del 29.05.2014 il piano di Parte_1 riparto delle somme di cui alla sentenza;
che, per l'effetto, la società aveva incassato le quote dovute dai condomini ad eccezione di quelle di pertinenza dei condomini
; che, pertanto, questi ultimi venivano escussi in diverse procedure esecutive, Pt_3 risultate infruttuose, sino a che con sentenza n. 6873/2024 del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'impugnativa da questi promossa, veniva annullata la su citata delibera di approvazione del riparto del debito;
che, a seguito di tale sentenza, i condomini provvedevano a corrispondere l'importo di € 20.254,00; che, Pt_3 pertanto, residuava in capo alla società intimante un credito, a saldo della sorta capitale, pari ad € 42.879,00 oltre interessi legali dal 13.11.2009 al soddisfo, nonché € 5.279,00 per spese di lite liquidate nel titolo ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Parte attrice, con lo strumento di reazione azionato, ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla società opposta per intervenuta prescrizione della pretesa portata dal titolo. In particolare, la parte ha eccepito il compimento della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del credito consacrato in sentenza, tenuto conto che tra la data di notifica della sentenza, il 21.01.2014, e quella di notifica dell'atto odiernamente impugnato, il 9.10.2024, non risultava essere stato notificato al alcun atto interruttivo della prescrizione. Con un secondo Parte_1 motivo ha contestato la nullità del precetto perché intimante il pagamento di un importo a titolo di interessi legali sul saldo delle spese di lite liquidate in sentenza, eccedente il dovuto. L'ammontare degli interessi, a dire della parte, risulterebbe difatti calcolato erroneamente a far data dalla pubblicazione della sentenza e non già
- 2 - dal suo passaggio in giudicato. Su tali premesse ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita la società intimante deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione. Segnatamente, ha eccepito di aver conseguito il pagamento di parte della creditoria a seguito di delibera di approvazione del piano di riparto e di aver sempre coltivato iniziative volte al soddisfacimento del proprio credito residuo, provvedendo ad escutere i condomini morosi per la quota parte loro imputata in virtù della stessa delibera. Ha sostenuto che le azioni esecutive intentate a loro danno si rivelavano, però, infruttuose e che le ultime procedure di espropriazione immobiliare riunite si concludevano con l'estinzione a seguito del pagamento del minor importo dovuto dai condomini , come risultante dalla sentenza n. Pt_3
6873/2024, pubblicata in data 8.07.2024 di annullamento della delibera di riparto assunta in data 29.05.2014. Su tale premessa, la parte ha addotto che solo dalla data di pubblicazione di tale sentenza poteva decorrere il termine di prescrizione ex art 2935 c.c. in quanto, per fatto imputabile al condominio, sino ad allora la società creditrice aveva correttamente escusso i condomini morosi per la quota parte loro imputata in base al piano di riparto poi annullato. In ordine alla seconda doglianza, precisando che l'intimazione del pagamento di una somma eccedente il dovuto non può mai determinare la nullità del precetto, ma la sua mera inefficacia per l'importo non dovuto, ha contestato l'eccezione mossa ritenendo la condanna alle spese un credito liquido ed esigibile che produce interessi di pieno diritto dalla data di pubblicazione della sentenza. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e della sospensiva con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza cartolare di comparizione delle parti del 12 marzo 2025, viste le richieste formulate dalle parti e rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio all'udienza del 19 novembre 2025 di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, la controversia è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione risulta fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'intimazione odiernamente opposta rinviene fondamento nella sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.09.2013 che, in accoglimento delle opposizioni ai decreto ingiuntivi conseguiti dalla società creditrice, ha condannato il opponente al pagamento della minor Parte_1 somma di euro € 80.155,86, per sorta capitale a titolo di pagamento del residuo ammontare del corrispettivo dell'appalto per ristrutturazione della facciata
- 3 - e relative penali , oltre interessi legali dal 30.04.2008 al soddisfo CP_3 sull'importo di € 22.997,86 ed interessi legali dal 13.11.2099 al soddisfo sull'importo di € 57.158, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite.
La società Geom. ha intimato il pagamento del saldo residuo Controparte_1 della sorta capitale e degli interessi sulle somme determinate in sentenza, tra cui il saldo delle spese legali ivi liquidate con relativi interessi, deducendo di aver incassato quanto dovuto dai condomini in ragione del piano di riparto approvato con delibera del 29.05.2014, ad eccezione dei condomini proprietari di due unità Pt_3 immobiliari in condominio e destinatari, quali condomini morosi, di svariati atti di precetto ed azioni esecutive riposanti sulla predetta pronuncia. Gli stessi provvedevano infine anch'essi a corrispondere l'ammontare dovuto come rideterminato e ridotto all'esito della sentenza n. 6873/2024 del Tribunale di Napoli di annullamento della delibera di approvazione del piano di riparto del che era stata nelle more impugnata dai condomini morosi.
Con la domanda in disamina, parte attrice ha promosso un'opposizione pre- esecutiva contestando l'an debeatur per prescrizione estintiva, nonché il quantum debeatur limitatamente alla voce relativa agli interessi sul saldo delle spese di lite liquidate in sentenza.
Deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente con il primo motivo di opposizione, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza articolati.
Il intimato ha dedotto l'intervenuta prescrizione decennale del credito Parte_1 accertato nella sentenza azionata a far data dalla notifica della stessa e sino alla notifica del precetto oggetto della presente impugnativa.
La notifica del titolo, per stessa ammissione della creditrice precettante (cfr. atto di precetto), è avvenuta il 21.01.2014, mentre il precetto opposto è stato spiccato in data 9.10.2024, ovvero successivamente allo spirare del termine di prescrizione decennale.
L'opposta ha contestato l'eccezione allegando di aver compiuto atti interruttivi efficaci nei confronti del mediante le azioni intraprese nei riguardi dei Parte_1 singoli condomini, precisando che non avrebbe potuto far altrimenti tenuto conto che i debiti contrattualmente assunti dal vanno ripartiti pro quota tra i Parte_1 condomini in virtù del piano di riparto approvato dall'assemblea, rispetto al quale il creditore è terzo estraneo tenuto ad attenersi alle determinazioni assembleari. Pertanto, fino alla sentenza n. 6873/2024 con cui è stato annullato il suddetto piano di riparto, il credito era esigibile solo nei confronti dei condomini morosi che Pt_3 venivano escussi per il pagamento del saldo. Solo dalla pubblicazione della sentenza
- 4 - di annullamento della delibera di approvazione del piano di riparto poteva dirsi propriamente decorrente il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., potendo essere fatto valere il pagamento del saldo nei confronti di altri soggetti in ragione della conseguente diversa determinazione della rispettiva quota.
La stessa opposta, con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha inoltre sostenuto che il dies
a quo del termine di prescrizione andasse individuato con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza e non alla sua notifica e che, trattandosi di giudizio iscritto prima della riforma dell'art. 327 c.p.c. entrata in vigore il 4.07.2009, la sentenza era passata in giudicato in data 28.10.2014. Conseguentemente l'actio iudicati si sarebbe prescritta in data 28.10.2024, ovvero successivamente alla notifica del precetto datata 9.10.2024.
Nella specie va anzitutto precisato che la prescrizione del diritto al corrispettivo dell'appalto privato, come pure quella della penale accessoria a detto contratto al cui pagamento è stato condannato il opponente con il titolo azionato, sono Parte_1 soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Al medesimo termine è assoggettato altresì il credito per il pagamento delle spese di lite riconosciute in sentenza.
Sicché non si tratta di far applicazione della previsione di cui all'art. 2953 c.c. che riguarda le conseguenze del giudicato delle sentenze di condanna sui diritti soggetti a prescrizione inferiore a quella ordinaria, il quale dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Nel caso in esame la sentenza di condanna non comporta la trasformazione del termine breve di prescrizione e non deve farsi riferimento al giudicato.
Va rilevato, invece, che la sentenza di condanna riveste natura di titolo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2035 c.c. Dunque, tenuto conto dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di condanna, il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto va individuato nel momento della pubblicazione della sentenza.
Nella fattispecie parte creditrice avendo notificato, altresì, il titolo al condominio obbligato ha interrotto il termine di prescrizione con nuova decorrenza dello stesso a far data dal 21.01.2014.
Al riguardo non può condividersi la tesi di parte opposta secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ancorata alla data di pubblicazione della sentenza di annullamento della delibera del piano di riparto in virtù del quale la
- 5 - creditrice aveva coltivato le azioni per la riscossione del saldo residuo nei confronti dei condomini rimasti inizialmente inadempienti. Pt_3
Segnatamente, va disattesa l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione sollevata dalla creditrice opposta sull'assunto che le iniziative stragiudiziali e giudiziali intraprese nei confronti dei singoli condomini morosi abbiano sortito, quale conseguenza, quella di interrompere il termine di prescrizione anche nei confronti del . Parte_1
Occorre prendere le mosse dall'indiscusso presupposto secondo cui il si Parte_1 pone verso terzi come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle parti comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti (così già Cass. civ., sent. 3636/2014).
Sebbene il legislatore della riforma della disciplina del condominio non abbia preso una posizione netta sulla c.d. “entificazione” del condomino, non pochi sono gli indici normativi che inducono gli interpreti a sostenere l'attribuzione di una certa soggettività giuridica al e di una sua autonomia patrimoniale, seppur Parte_1 imperfetta: dalle somme «a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio» (art. 1129, comma 7, c.c.), dal riferimento al «patrimonio del condominio» in contrapposizione al patrimonio dell'amministratore e dei condomini (art. 1129 c.c., comma 12, n. 4, c.c.), dal conto corrente «intestato al condominio» (art. 1129, comma 7, c.c.), fino ad arrivare al «fondo» per le spese ordinarie (art. 70 disp. att. c.c.) e quello «speciale» per le opere straordinarie e le innovazioni (art. 1135, n. 4, c.c.).
Alla luce di una lettura sistematica delle modifiche introdotte alla disciplina del condominio si è ritenuto di poter isolare una distinta responsabilità del condominio, da coordinare poi con quella dei singoli che vi partecipano;
l'obbligazione contratta dal condominio si configura come un'obbligazione che incide su un unitario centro di interessi. Ammettendo pertanto che vada imputato direttamente al condominio il debito assunto in suo nome, se ne può dedurre che i molteplici fondi costituiti dall'assemblea, le somme presenti sul conto corrente intestato al condominio, nonché le parti comuni suscettibili di una rilevanza oggettiva autonoma (ad es. alloggio del portiere) possono fungere da garanzia patrimoniale in favore dei creditori (cfr. Cass. civ., sent. n. 5043/2023).
Ne discende la legittimazione processuale del , cui consegue Parte_1
l'affermazione dell'indiscusso principio secondo cui “una sentenza di condanna al pagamento di una somma nei confronti di un condominio di edifici costituisce, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, titolo esecutivo relativo all'intero importo
- 6 - azionabile nei confronti del predetto condominio” (Cass. civ., sent. n. 20304/2004 e Cass. civ., sent. n. 8150/2017).
Non può pertanto dubitarsi della legittimità dell'eseguita intimazione del precetto all'indirizzo del condominio, quale debitore ex titulo, la cui seppur imperfetta autonomia patrimoniale, per quanto innanzi precisato, consente l'escussione in via esecutiva dell'ente in quanto tale.
Corollario di tale postulato è quello per cui il decorso della prescrizione del diritto di credito del terzo fornitore nei confronti del non opera esclusivamente in Parte_1 relazione ai singoli condomini sui quali il debito va ripartito.
Sul punto va osservato che “la Legge di Riforma del condominio ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del Condominio, secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del nei confronti di terzi la Parte_1 responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto Parte_1 in proporzione delle rispettive quote”(Cass. Civ., sent. 1002/2025).
Non vi è dubbio, pertanto, che nei rapporti tra singoli condomini la responsabilità non abbia natura solidale, ma parziaria.
Quanto all'inquadramento dei rapporti tra responsabilità dell'ente e dei singoli condomini nei confronti dei terzi fornitori e/o appaltatori va menzionato il principio ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5043/2023. La decisione non è entrata espressamente nel merito circa la configurabilità di una responsabilità del distinta da quella dei singoli, Parte_1 ma l'ha presupposta. Si afferma, infatti, che non ha rilievo l'insolvenza del
“in quanto essa attiene all'azione di adempimento che il terzo creditore può Parte_1 portare per l'intero debito nei confronti dell'amministratore e non alle distinte azioni, nei limiti della rispettiva quota, esperibili verso i singoli condomini”, le sole soggette, peraltro, al meccanismo di preventiva escussione dei partecipanti che non siano in regola coi pagamenti. È assodato difatti l'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli Parte_1 condomini previa notifica agli stessi del titolo e del precetto.
Ancor più di recente proprio sullo specifico tema dei rapporti tra appaltatore, condominio e condomini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, ribadendo anzitutto il su richiamato principio secondo cui, nei rapporti verso terzi, il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata
- 7 - dall'amministratore, e il singolo condomino, pertanto, non è legittimato ad agire in proprio nei confronti dell'appaltatore.
Ne consegue, afferma la Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 14829/2025), il principio di diritto per cui “la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori”.
Ancor più chiaramente, in tema di spese per la conservazione delle parti comuni, si è affermato che il singolo condomino non è titolare di alcun credito e di alcun debito di natura sinallagmatica nei confronti del terzo contraente prescelto dall'amministratore o dall'assemblea; l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha causa immediata nella disciplina del condominio e non in un rapporto contrattuale con il terzo, rapporto che obblighi una controparte a una controprestazione. “L'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio;
ne consegue che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non è idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art 1123 c.c.”
(vd. anche Cass. civ., sent- 10371/2021; Cass., sent. 17 febbraio 2014, n. 3636).
In definitiva, nelle obbligazioni contratte dall'amministratore nei confronti dei terzi coesistono due distinte obbligazioni: una afferente all'intero debito facente capo al condominio nel suo complesso;
una parziaria di pertinenza dei singoli condòmini in relazione alla misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., vale a dire pro-quota e sulla scorta dei millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.
Da principi passati in rassegna si ricava che non è possibile configurare una responsabilità solidale tra e per le obbligazioni contratte dal Parte_1 CP_4 condominio nei confronti del terzo, nella specie appaltatore, cosicché non potrà trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1310 c.c. secondo cui gli atti di interruzione compiuti dal creditore in confronto di uno dei debitori in solido hanno piena efficacia in confronto degli altri condebitori.
Conducendo a sintesi quanto esposto, con riferimento all'oggetto del presente giudizio si deve escludere che le azioni e/o le iniziative intraprese nei confronti dei
- 8 - singoli condomini morosi abbiano conseguito l'effetto di interrompere la prescrizione anche nei confronti del al cui indirizzo, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., andavano destinati specifici atti di messa in mora, ovvero analoghe iniziative, anche giudiziarie, aventi idoneità ad interrompere il termine prescrizionale.
In definitiva, in difetto di prova della notifica al intimato di atti siffatti Parte_1 successivamente alla notifica della sentenza azionata, deve dirsi maturato in data 9.10.2024 il termine di prescrizione decennale del diritto di credito liquidato in sentenza, tenuto conto della notifica del titolo avvenuta il 21.01.2014.
La domanda va pertanto accolta con conseguente declaratoria di illegittimità del precetto notificato per sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria nei confronti del . Parte_1
Tale rilievo riveste natura assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) e dell'effettiva attività processuale effettivamente espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del parametro minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...] nei confronti della società Geom. Parte_2 Controparte_1
iscritta al n. 23811/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'illegittimità del precetto opposto, notificato in data 9.10.2024, per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del in virtù della sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli Parte_1 azionata;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, € 759,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 9 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 23811/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rossi, con cui elettivamente domicilia in alla Via Cervantes n° 55/5; Pt_1
- OPPONENTE -
CONTRO
GEOM. già Geom. (c.f./p.iva Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Brindisi con cui elettivamente P.IVA_2 domicilia in alla Via S. Lucia n. 20; Pt_1
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 9.10.2024
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2 si è opposto all'atto di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della
[...]
Geom. per l'importo complessivo di € 57.376,71, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
- nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, l'inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo posto a fondamento della richiesta portata dal precetto notificato in data 09/10/2024 per le ragioni innanzi espresse;
- per l'effetto, dichiarare inesistente il diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato;
- condannare in ogni caso la società opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il diritto di credito di cui all'intimazione rinviene fondamento nella sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.09.2013, notificata in forma esecutiva in data 21.01.2014 con cui, a definizione di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti promossi dal medesimo nei confronti della Parte_1
Geom. l'opponente veniva condannato a corrispondere alla Controparte_1 società convenuta la somma di euro € 80.155,86 per corrispettivo dell'appalto per ristrutturazione della facciata condominiale e relative penali, oltre interessi legali dal 30.04.2008 al soddisfo sull'importo di € 22.997,86 ed interessi legali dal 13.11.2099 al soddisfo sull'importo di € 57.158, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite. Più nel dettaglio, il creditore precettante ha specificato in precetto che il aveva approvato con delibera assembleare del 29.05.2014 il piano di Parte_1 riparto delle somme di cui alla sentenza;
che, per l'effetto, la società aveva incassato le quote dovute dai condomini ad eccezione di quelle di pertinenza dei condomini
; che, pertanto, questi ultimi venivano escussi in diverse procedure esecutive, Pt_3 risultate infruttuose, sino a che con sentenza n. 6873/2024 del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'impugnativa da questi promossa, veniva annullata la su citata delibera di approvazione del riparto del debito;
che, a seguito di tale sentenza, i condomini provvedevano a corrispondere l'importo di € 20.254,00; che, Pt_3 pertanto, residuava in capo alla società intimante un credito, a saldo della sorta capitale, pari ad € 42.879,00 oltre interessi legali dal 13.11.2009 al soddisfo, nonché € 5.279,00 per spese di lite liquidate nel titolo ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Parte attrice, con lo strumento di reazione azionato, ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla società opposta per intervenuta prescrizione della pretesa portata dal titolo. In particolare, la parte ha eccepito il compimento della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del credito consacrato in sentenza, tenuto conto che tra la data di notifica della sentenza, il 21.01.2014, e quella di notifica dell'atto odiernamente impugnato, il 9.10.2024, non risultava essere stato notificato al alcun atto interruttivo della prescrizione. Con un secondo Parte_1 motivo ha contestato la nullità del precetto perché intimante il pagamento di un importo a titolo di interessi legali sul saldo delle spese di lite liquidate in sentenza, eccedente il dovuto. L'ammontare degli interessi, a dire della parte, risulterebbe difatti calcolato erroneamente a far data dalla pubblicazione della sentenza e non già
- 2 - dal suo passaggio in giudicato. Su tali premesse ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita la società intimante deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione. Segnatamente, ha eccepito di aver conseguito il pagamento di parte della creditoria a seguito di delibera di approvazione del piano di riparto e di aver sempre coltivato iniziative volte al soddisfacimento del proprio credito residuo, provvedendo ad escutere i condomini morosi per la quota parte loro imputata in virtù della stessa delibera. Ha sostenuto che le azioni esecutive intentate a loro danno si rivelavano, però, infruttuose e che le ultime procedure di espropriazione immobiliare riunite si concludevano con l'estinzione a seguito del pagamento del minor importo dovuto dai condomini , come risultante dalla sentenza n. Pt_3
6873/2024, pubblicata in data 8.07.2024 di annullamento della delibera di riparto assunta in data 29.05.2014. Su tale premessa, la parte ha addotto che solo dalla data di pubblicazione di tale sentenza poteva decorrere il termine di prescrizione ex art 2935 c.c. in quanto, per fatto imputabile al condominio, sino ad allora la società creditrice aveva correttamente escusso i condomini morosi per la quota parte loro imputata in base al piano di riparto poi annullato. In ordine alla seconda doglianza, precisando che l'intimazione del pagamento di una somma eccedente il dovuto non può mai determinare la nullità del precetto, ma la sua mera inefficacia per l'importo non dovuto, ha contestato l'eccezione mossa ritenendo la condanna alle spese un credito liquido ed esigibile che produce interessi di pieno diritto dalla data di pubblicazione della sentenza. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e della sospensiva con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza cartolare di comparizione delle parti del 12 marzo 2025, viste le richieste formulate dalle parti e rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio all'udienza del 19 novembre 2025 di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, la controversia è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione risulta fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
L'intimazione odiernamente opposta rinviene fondamento nella sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.09.2013 che, in accoglimento delle opposizioni ai decreto ingiuntivi conseguiti dalla società creditrice, ha condannato il opponente al pagamento della minor Parte_1 somma di euro € 80.155,86, per sorta capitale a titolo di pagamento del residuo ammontare del corrispettivo dell'appalto per ristrutturazione della facciata
- 3 - e relative penali , oltre interessi legali dal 30.04.2008 al soddisfo CP_3 sull'importo di € 22.997,86 ed interessi legali dal 13.11.2099 al soddisfo sull'importo di € 57.158, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite.
La società Geom. ha intimato il pagamento del saldo residuo Controparte_1 della sorta capitale e degli interessi sulle somme determinate in sentenza, tra cui il saldo delle spese legali ivi liquidate con relativi interessi, deducendo di aver incassato quanto dovuto dai condomini in ragione del piano di riparto approvato con delibera del 29.05.2014, ad eccezione dei condomini proprietari di due unità Pt_3 immobiliari in condominio e destinatari, quali condomini morosi, di svariati atti di precetto ed azioni esecutive riposanti sulla predetta pronuncia. Gli stessi provvedevano infine anch'essi a corrispondere l'ammontare dovuto come rideterminato e ridotto all'esito della sentenza n. 6873/2024 del Tribunale di Napoli di annullamento della delibera di approvazione del piano di riparto del che era stata nelle more impugnata dai condomini morosi.
Con la domanda in disamina, parte attrice ha promosso un'opposizione pre- esecutiva contestando l'an debeatur per prescrizione estintiva, nonché il quantum debeatur limitatamente alla voce relativa agli interessi sul saldo delle spese di lite liquidate in sentenza.
Deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente con il primo motivo di opposizione, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza articolati.
Il intimato ha dedotto l'intervenuta prescrizione decennale del credito Parte_1 accertato nella sentenza azionata a far data dalla notifica della stessa e sino alla notifica del precetto oggetto della presente impugnativa.
La notifica del titolo, per stessa ammissione della creditrice precettante (cfr. atto di precetto), è avvenuta il 21.01.2014, mentre il precetto opposto è stato spiccato in data 9.10.2024, ovvero successivamente allo spirare del termine di prescrizione decennale.
L'opposta ha contestato l'eccezione allegando di aver compiuto atti interruttivi efficaci nei confronti del mediante le azioni intraprese nei riguardi dei Parte_1 singoli condomini, precisando che non avrebbe potuto far altrimenti tenuto conto che i debiti contrattualmente assunti dal vanno ripartiti pro quota tra i Parte_1 condomini in virtù del piano di riparto approvato dall'assemblea, rispetto al quale il creditore è terzo estraneo tenuto ad attenersi alle determinazioni assembleari. Pertanto, fino alla sentenza n. 6873/2024 con cui è stato annullato il suddetto piano di riparto, il credito era esigibile solo nei confronti dei condomini morosi che Pt_3 venivano escussi per il pagamento del saldo. Solo dalla pubblicazione della sentenza
- 4 - di annullamento della delibera di approvazione del piano di riparto poteva dirsi propriamente decorrente il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., potendo essere fatto valere il pagamento del saldo nei confronti di altri soggetti in ragione della conseguente diversa determinazione della rispettiva quota.
La stessa opposta, con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha inoltre sostenuto che il dies
a quo del termine di prescrizione andasse individuato con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza e non alla sua notifica e che, trattandosi di giudizio iscritto prima della riforma dell'art. 327 c.p.c. entrata in vigore il 4.07.2009, la sentenza era passata in giudicato in data 28.10.2014. Conseguentemente l'actio iudicati si sarebbe prescritta in data 28.10.2024, ovvero successivamente alla notifica del precetto datata 9.10.2024.
Nella specie va anzitutto precisato che la prescrizione del diritto al corrispettivo dell'appalto privato, come pure quella della penale accessoria a detto contratto al cui pagamento è stato condannato il opponente con il titolo azionato, sono Parte_1 soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Al medesimo termine è assoggettato altresì il credito per il pagamento delle spese di lite riconosciute in sentenza.
Sicché non si tratta di far applicazione della previsione di cui all'art. 2953 c.c. che riguarda le conseguenze del giudicato delle sentenze di condanna sui diritti soggetti a prescrizione inferiore a quella ordinaria, il quale dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Nel caso in esame la sentenza di condanna non comporta la trasformazione del termine breve di prescrizione e non deve farsi riferimento al giudicato.
Va rilevato, invece, che la sentenza di condanna riveste natura di titolo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2035 c.c. Dunque, tenuto conto dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di condanna, il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto va individuato nel momento della pubblicazione della sentenza.
Nella fattispecie parte creditrice avendo notificato, altresì, il titolo al condominio obbligato ha interrotto il termine di prescrizione con nuova decorrenza dello stesso a far data dal 21.01.2014.
Al riguardo non può condividersi la tesi di parte opposta secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ancorata alla data di pubblicazione della sentenza di annullamento della delibera del piano di riparto in virtù del quale la
- 5 - creditrice aveva coltivato le azioni per la riscossione del saldo residuo nei confronti dei condomini rimasti inizialmente inadempienti. Pt_3
Segnatamente, va disattesa l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione sollevata dalla creditrice opposta sull'assunto che le iniziative stragiudiziali e giudiziali intraprese nei confronti dei singoli condomini morosi abbiano sortito, quale conseguenza, quella di interrompere il termine di prescrizione anche nei confronti del . Parte_1
Occorre prendere le mosse dall'indiscusso presupposto secondo cui il si Parte_1 pone verso terzi come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle parti comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti (così già Cass. civ., sent. 3636/2014).
Sebbene il legislatore della riforma della disciplina del condominio non abbia preso una posizione netta sulla c.d. “entificazione” del condomino, non pochi sono gli indici normativi che inducono gli interpreti a sostenere l'attribuzione di una certa soggettività giuridica al e di una sua autonomia patrimoniale, seppur Parte_1 imperfetta: dalle somme «a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio» (art. 1129, comma 7, c.c.), dal riferimento al «patrimonio del condominio» in contrapposizione al patrimonio dell'amministratore e dei condomini (art. 1129 c.c., comma 12, n. 4, c.c.), dal conto corrente «intestato al condominio» (art. 1129, comma 7, c.c.), fino ad arrivare al «fondo» per le spese ordinarie (art. 70 disp. att. c.c.) e quello «speciale» per le opere straordinarie e le innovazioni (art. 1135, n. 4, c.c.).
Alla luce di una lettura sistematica delle modifiche introdotte alla disciplina del condominio si è ritenuto di poter isolare una distinta responsabilità del condominio, da coordinare poi con quella dei singoli che vi partecipano;
l'obbligazione contratta dal condominio si configura come un'obbligazione che incide su un unitario centro di interessi. Ammettendo pertanto che vada imputato direttamente al condominio il debito assunto in suo nome, se ne può dedurre che i molteplici fondi costituiti dall'assemblea, le somme presenti sul conto corrente intestato al condominio, nonché le parti comuni suscettibili di una rilevanza oggettiva autonoma (ad es. alloggio del portiere) possono fungere da garanzia patrimoniale in favore dei creditori (cfr. Cass. civ., sent. n. 5043/2023).
Ne discende la legittimazione processuale del , cui consegue Parte_1
l'affermazione dell'indiscusso principio secondo cui “una sentenza di condanna al pagamento di una somma nei confronti di un condominio di edifici costituisce, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, titolo esecutivo relativo all'intero importo
- 6 - azionabile nei confronti del predetto condominio” (Cass. civ., sent. n. 20304/2004 e Cass. civ., sent. n. 8150/2017).
Non può pertanto dubitarsi della legittimità dell'eseguita intimazione del precetto all'indirizzo del condominio, quale debitore ex titulo, la cui seppur imperfetta autonomia patrimoniale, per quanto innanzi precisato, consente l'escussione in via esecutiva dell'ente in quanto tale.
Corollario di tale postulato è quello per cui il decorso della prescrizione del diritto di credito del terzo fornitore nei confronti del non opera esclusivamente in Parte_1 relazione ai singoli condomini sui quali il debito va ripartito.
Sul punto va osservato che “la Legge di Riforma del condominio ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del Condominio, secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del nei confronti di terzi la Parte_1 responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto Parte_1 in proporzione delle rispettive quote”(Cass. Civ., sent. 1002/2025).
Non vi è dubbio, pertanto, che nei rapporti tra singoli condomini la responsabilità non abbia natura solidale, ma parziaria.
Quanto all'inquadramento dei rapporti tra responsabilità dell'ente e dei singoli condomini nei confronti dei terzi fornitori e/o appaltatori va menzionato il principio ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5043/2023. La decisione non è entrata espressamente nel merito circa la configurabilità di una responsabilità del distinta da quella dei singoli, Parte_1 ma l'ha presupposta. Si afferma, infatti, che non ha rilievo l'insolvenza del
“in quanto essa attiene all'azione di adempimento che il terzo creditore può Parte_1 portare per l'intero debito nei confronti dell'amministratore e non alle distinte azioni, nei limiti della rispettiva quota, esperibili verso i singoli condomini”, le sole soggette, peraltro, al meccanismo di preventiva escussione dei partecipanti che non siano in regola coi pagamenti. È assodato difatti l'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli Parte_1 condomini previa notifica agli stessi del titolo e del precetto.
Ancor più di recente proprio sullo specifico tema dei rapporti tra appaltatore, condominio e condomini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, ribadendo anzitutto il su richiamato principio secondo cui, nei rapporti verso terzi, il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata
- 7 - dall'amministratore, e il singolo condomino, pertanto, non è legittimato ad agire in proprio nei confronti dell'appaltatore.
Ne consegue, afferma la Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 14829/2025), il principio di diritto per cui “la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori”.
Ancor più chiaramente, in tema di spese per la conservazione delle parti comuni, si è affermato che il singolo condomino non è titolare di alcun credito e di alcun debito di natura sinallagmatica nei confronti del terzo contraente prescelto dall'amministratore o dall'assemblea; l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha causa immediata nella disciplina del condominio e non in un rapporto contrattuale con il terzo, rapporto che obblighi una controparte a una controprestazione. “L'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio;
ne consegue che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non è idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art 1123 c.c.”
(vd. anche Cass. civ., sent- 10371/2021; Cass., sent. 17 febbraio 2014, n. 3636).
In definitiva, nelle obbligazioni contratte dall'amministratore nei confronti dei terzi coesistono due distinte obbligazioni: una afferente all'intero debito facente capo al condominio nel suo complesso;
una parziaria di pertinenza dei singoli condòmini in relazione alla misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., vale a dire pro-quota e sulla scorta dei millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.
Da principi passati in rassegna si ricava che non è possibile configurare una responsabilità solidale tra e per le obbligazioni contratte dal Parte_1 CP_4 condominio nei confronti del terzo, nella specie appaltatore, cosicché non potrà trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1310 c.c. secondo cui gli atti di interruzione compiuti dal creditore in confronto di uno dei debitori in solido hanno piena efficacia in confronto degli altri condebitori.
Conducendo a sintesi quanto esposto, con riferimento all'oggetto del presente giudizio si deve escludere che le azioni e/o le iniziative intraprese nei confronti dei
- 8 - singoli condomini morosi abbiano conseguito l'effetto di interrompere la prescrizione anche nei confronti del al cui indirizzo, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., andavano destinati specifici atti di messa in mora, ovvero analoghe iniziative, anche giudiziarie, aventi idoneità ad interrompere il termine prescrizionale.
In definitiva, in difetto di prova della notifica al intimato di atti siffatti Parte_1 successivamente alla notifica della sentenza azionata, deve dirsi maturato in data 9.10.2024 il termine di prescrizione decennale del diritto di credito liquidato in sentenza, tenuto conto della notifica del titolo avvenuta il 21.01.2014.
La domanda va pertanto accolta con conseguente declaratoria di illegittimità del precetto notificato per sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria nei confronti del . Parte_1
Tale rilievo riveste natura assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) e dell'effettiva attività processuale effettivamente espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del parametro minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...] nei confronti della società Geom. Parte_2 Controparte_1
iscritta al n. 23811/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'illegittimità del precetto opposto, notificato in data 9.10.2024, per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del in virtù della sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli Parte_1 azionata;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, € 759,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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