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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Ugo Scavuzzo Presidente dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice dott. Emanuela Lo Presti Giudice rel. esaminato il giudizio iscritto al n. 2148/2021 R.G., trattato all'udienza del 12 dicembre 2024, proposta da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Letojanni (Me), via V. Emanuele n. 177, presso lo studio dell'avv. Alessandra Iannino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Messina, via San Paolino n. 17, presso lo studio dell'avv. Danilo Millemaci che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, resistente avente ad oggetto: prestazione d'opera professionale;
ha reso la seguente
ORDINANZA Con atto di citazione del 20.04.2021, ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 130/2021, con
[...] il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto di pagare in favore dell'avv. CP_1
n.q. di unica erede dell'avv. la somma di € 6.286,25,
[...] Controparte_2 oltre interessi e accessori, a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale svolta in favore del de cuius nei seguenti giudizi intrapresi Persona_1 nei confronti della Curatela Fallimentare insinuazione tardiva al passivo n. CP_3
33/1990 R.G. conclusosi con sentenza n. 95/1997 del 28/01/1997; appello avverso la sentenza n. 95/1997 conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 20/2000, che ha confermato quella di primo grado;
ricorso in Cassazione del
27.03.2001 avverso la sentenza della C.A. n°20/2000 conclusosi con sentenza di rigetto n. 18821/2003 del 10.12.2003. A fondamento dell'azione, nel contestare il diritto dell'istante a fondare l'azione monitoria e consentire l'emissione del decreto ingiuntivo, stante l'assenza di idonea prova scritta del credito, l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa creditoria azionata per intervenuta prescrizione, in applicazione dell'art. 2956 comma 2 c.c., essendo trascorso il termine triennale previsto dalla predetta norma che, come è noto, inizia a decorrere dalla data di compimento della prestazione professionale. in sede di costituzione, ha contestato la fondatezza dell'azione Controparte_1
e, insistendo sulla validità dell'azione monitoria intrapresa, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Secondo la prospettazione dell'opposta, nella sua qualità di unico erede dell'avv. e quale professionista autorizzata a formulare preavviso di Controparte_2 parcella dei giudizi di cui è creditore il proprio marito deceduto, dalla produzione documentale in atti deve ritenersi dimostrata la sussistenza del credito, il quale non può ritenersi estinto stante il mancato pagamento da parte del debitore e il riconoscimento implicito del diritto da parte dell'opponente che, non avendolo contestato in sede stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2959 c.c. è decaduta dalla possibilità di eccepire la prescrizione in sede giudiziale. Inoltre, poiché il fallimento dal quale discende la prestazione professionale che ha dato origine al credito si è concluso nel 2020, alcuna prescrizione risulterebbe comunque maturata nel caso di specie. Disposto il mutamento del rito, la causa è stata assunta in riserva all'udienza del 12 dicembre 2024. Preliminarmente, occorre precisare che il presente procedimento è di competenza del Collegio, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/11, sicché va definito con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta. Per la ragione più liquida va, infatti, rilevato che, in tema di responsabilità contrattuale, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte) mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826). In particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Civ., 20.04.2006 n. 9254). Spetta quindi al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. Civ., 26.09.2005 n. 18775; Cass. Civ., 11.01.2016 n. 230; Cass. Civ., 31.10.2014 n. 23284).
È opportuno precisare, inoltre, che in materia di prestazioni espletate all'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico dal cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, il diritto al compenso senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare
(cfr. Cass. civ. n. 23893/2016). Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta (ad esempio con un preventivo accettato), vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti che, pur diverso per natura e funzioni dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova contraria, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo ha rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo ha conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n. 6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Ciò premesso, nel caso di specie, può ritenersi dimostrato tanto il conferimento al ricorrente dell'incarico di assistere il nei giudizi di merito innanzi al Parte_1
Tribunale di Messina, quanto l'effettiva esecuzione del mandato. Dalla documentazione versata in atti, infatti, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza delle prestazioni rese per le quali il professionista ha chiesto la corresponsione dei compensi in oggetto, avendo quest'ultimo prodotto gli atti difensivi depositati nei tre giudizi, con allegata la procura alle liti e i provvedimenti che li hanno definiti (o l'estratto della sentenza nel caso del giudizio in Cassazione), corredati anche dal parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel complesso attestanti l'attività svolta nei giudizi in oggetto. Senonché, a fronte delle contestazioni avanzate dalla ricorrente, il relativo credito deve ritenersi prescritto. In particolare, , nella qualità di erede di Pt_1 Parte_1 [...]
, ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 Per_1
c.c. n. 2, ai sensi del quale “si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il rimborso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”. L'eccezione è fondata sul presupposto che i crediti dell'avv. Controparte_2 siano riferibili a prestazioni realizzate anteriormente al 2003 (data di definizione del giudizio in Cassazione), a nulla rilevando che la procedura fallimentare cui la resistente fa riferimento si sia conclusa nel 2020 in quanto, non essendovi prova di ulteriore attività difensiva espletata nelle more, la prestazione professionale resa dall'avv. deve considerarsi conclusa nel 2003. Controparte_2
L'eccezione di prescrizione presuntiva va accolta. La prescrizione presuntiva è una particolare forma di prescrizione disciplinata dagli artt. 2954 e ss. c.c., in forza della quale, decorso un breve termine di 6 mesi, 1 anno o 3 anni a seconda dei casi, si presumono estinti determinati diritti di credito per intervenuto pagamento. In particolare, l'impossibilità di azionare detti diritti non deriva, come accade nella prescrizione ordinaria, dal fatto che non sono stati fatti valere per un lungo lasso di tempo, ma, al contrario, dal fatto che l'ordinamento ne presume l'intervenuto adempimento in un termine ristretto. Onde superare l'eccezione di prescrizione presuntiva il creditore deve, alternativamente, dar prova che il diritto azionato non rientra fra le ipotesi soggette a tale forma di prescrizione breve, ovvero dimostrare positivamente la mancata estinzione del diritto, ossia il mancato pagamento del credito. La prova della mancata estinzione del diritto, tuttavia, può essere fornita solo mediante l'ammissione della controparte resa in giudizio circa il mancato adempimento dell'obbligazione (cfr. art. 2959 c.c., secondo cui “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”); ovvero mediante giuramento (cfr. art. 2960, 1 co., c.c., secondo cui “nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito”). Nel caso di specie la resistente non ha deferito il giuramento decisorio previsto dall'art. 2960 c.c. ma, in replica all'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, ne ha dedotto l'insussistenza ritenendo che, dalla mancata contestazione – ritenuto già saldato tanto in sede stragiudiziale (corrispondenza intercorsa tra le parti), quanto dinanzi al Consiglio dell'Ordine (memorie difensive richiamate nel parere) – del credito, debba discendere un riconoscimento implicito del diritto e la conseguente inoperatività delle contestazioni svolte. Tali argomentazioni non possono essere accolte, in quanto dall'atto introduttivo non emerge il mancato pagamento, essendosi l'istante limitata ad eccepire la prescrizione presuntiva relativamente al credito azionato in via monitoria ed avendo affermato, nel corpo dell'atto, di avere già adempiuto all'obbligazione richiesta. Tali circostanze, ricavabili dall'atto introduttivo del presente giudizio (“Nella fattispecie, quindi, il pagamento è stato regolarmente adempiuto e nessun debito risulta a carico dell'odierna opponente, erede del sig. ” pag. Persona_1
4 dell'atto di citazione), risultano confermate anche dall'ulteriore produzione allegata dalle parti (pec, parere del Consiglio dell'ordine, esposto, quietanza liberatoria che, sebbene formalmente riferita ad altro giudizio intervenuto tra le parti, contiene anche una dichiarazione liberatoria generale “per qualsiasi titolo e/o ragione”) e, come tali, non sono idonee a determinare alcun riconoscimento – implicito o esplicito – del credito professionale fatto valere in giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, infatti, la non ha Parte_1 ammesso, neppure implicitamente, di non aver adempiuto alla propria obbligazione, avendo invece espressamente sostenuto di aver effettuato il pagamento a saldo di ogni pretesa. Tra l'altro, le deduzioni con le quali il debitore ha assunto che il debito sia stato pagato non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 7800 del 31/03/2010). Tanto precisato, poiché è pacifico che l'attività professionale si è conclusa nel 2003, quando è stata pronunciata la sentenza di rigetto da parte della Corte di
Cassazione, mentre la lettera di messa in mora e le ulteriori richieste di pagamento nell'interesse dell'avv. sono state trasmesse a decorrere dal 2020, CP_2 quando era ormai inutilmente decorso il termine di tre anni previsto dal combinato disposto degli artt. 2956 e 2957 c.c., in assenza di prova in ordine ad eventuali atti interruttivi medio tempore intervenuti, ai sensi dell'art. 2956 c.c. deve presumersi che il credito professionale azionato nel procedimento monitorio sia estinto. In applicazione dei superiori principi, visto il mancato superamento della presunzione di intervenuta estinzione dell'obbligazione, ritiene il Collegio che l'eccezione di prescrizione presuntiva debba essere accolta e, per l'effetto, in accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente, il credito azionato in sede monitoria debba ritenersi estinto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e liquidate, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte,
[...] secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore tra a € 5.201,00 ed € 26.000,00,
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2148/2021 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 130/2021;
2. condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in € 145,50 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, del 9 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Emanuela Lo Presti dott. Ugo Scavuzzo