Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2025, proposto da
LO LO e LV LO, in qualità di eredi di EN LO e di SE AR SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Apicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verbicaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cristiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 134/2020 della Corte d’appello di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verbicaro;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza del Tribunale di Paola del 11 maggio 2010, n. 173/2010, il Comune di Verbicaro è stato condannato al pagamento, in favore dei danti causa dei ricorrenti, della somma € 410.861,56 oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia sino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.500,00;
- la sentenza è stata oggetto di ricorso in appello, deciso con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 3 febbraio 2020, n. 134/2020, che lo ha respinto;
- la sentenza di appello è stata oggetto di ricorso in Cassazione, deciso con ordinanza del 18 dicembre 2024, n. 5988/2021 con cui è stato dichiarato improcedibile;
- la sentenza di appello, che dunque costituisce il titolo esecutivo e che è passata in giudicato, è stata notificata al comune in data 14 febbraio 2020;
- con ricorso notificato in data 6 maggio 2025 depositato nella Segreteria in data 9 maggio 2025 i creditori, in qualità di eredi di EN LO e SE AR, hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- le parti ricorrenti avanzano, altresì, richiesta di interessi, nonché di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione si è costituita con comparsa meramente formale;
- all’udienza del 18 febbraio 2026 le parti hanno rappresentato l’avvenuto pagamento, e dunque la cessazione della materia del contendere; il Comune ha tuttavia insistito nella compensazione delle spese di lite alla luce del fatto che i ricorrenti avevano previamente instaurato un giudizio esecutivo civile per lo stesso credito, ed hanno tuttavia agito anche in ottemperanza innanzi al T.A.R. senza attenderne l’esito.
Ritenuto che:
- stante l’avvenuto pagamento del credito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese devono essere poste a carico del Comune, in quanto il pagamento è avvenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza;
- la circostanza addotta dal Comune non può giustificare la compensazione delle spese perché il cumulo tra ottemperanza e esecuzione civile è consentito (cfr. ex multis
T.A.R. Milano ARa sez. III, 8/08/2018, n. 1980), trattandosi di un comportamento processuale lecito a fronte della perdurante inadempienza di una amministrazione (salvo che si traduca in un doppio pagamento, circostanza non verificatasi nel caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Verbicaro al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.773,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE BA | IV RR |
IL SEGRETARIO