Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 940/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 3.6.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione. E' presente, per delega dell'Avv. Lanziello, l'Avv. Pasquale Terracciano il quale si riporta all'atto di appello, agli atti e documenti esibiti, all'attività istruttoria, ai verbali di primo e secondo grado, a tutte le richieste eccezioni e deduzioni formulate. Si riporta, altresì, alle note conclusive, depositate nel fascicolo te- lematico, le cui conclusioni sono da ritenersi per qui ripetute e trascritte inte- gralmente, Impugna tutto quanto ex adverso chiesto dedotto e prodotto e ne chiede il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto. Insiste per l'accogli- mento dell'appello, vinte le spese. Chiede che la causa sia decisa. È presente per l'appellato l'avv. Paolo Colombo il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, a tutti i suoi scritti difensivi ed allegazioni e alle risul- tanze istruttorie, chiede il rigetto dell'appello siccome fondato su censure in- fondate in diritto e in fatto e confermarsi la sentenza appellata in quanto im- mune da vizi logici e giuridici. Chiede introitarsi la causa a sentenza. I difenso- ri delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per-
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S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 940/2022 r.g.a.c.
TRA
in qualità di F.G.V.S. per la Campania (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata alla VIA MADONNA DELLE P.IVA_1
GRAZIE N. 31/33 NOLA (NA) presso lo studio dell'Avv. ELENA NICO-
LINA LANZIELLO (c.f.: dalla quale é rappresenta e C.F._1
difesa in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_1 C.F._2
liato in VIA CAPORTANO N. 33 PORTICI (NA) presso lo studio dell'Avv.
PAOLO COLOMBO (c.f.: ) dal quale è rappresentato C.F._3
e difeso in virtù di procura in atti
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3845/2021 del Giudice di Pace di
Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva-
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zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità
contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten-
dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu-
tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora,
dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello, in qualità di F.G.V.S. per la Campania Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine Controparte_1
di ivi sentir riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nola con la quale quest'ultimo accoglieva domanda di risarcimento danni esercitata
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dall'odierno appellato. L'appellante, in particolare, lamentava la mancata valu- tazione della documentazione in atti ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, nonchè omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in or- dine alle stesse ex artt. 115 e 116 cpc.
Si costituiva in giudizio che resisteva al gravame chiedendo- Controparte_1
ne il rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa passava alla odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies.
Tanto premesso, questo giudicante ritiene che il motivo di appello dedotto dalla compagnia assicurativa sia fondato;
alla luce del materiale probatorio di- sponibile, infatti, non appare condivisibile la motivazione adottata dal giudice di prime cure che non sembra aver tenuto adeguatamente conto delle risultan- ze nel loro insieme.
Alla più attenta valutazione del reso istruttorio nel suo complesso, infatti, non può ritenersi accertato che si sia effettivamente verificato il fatto dedotto dall'attore n primo grado, odierno appellato costituito.
Sebbene, infatti, nulla vieta al giudice di fondare il proprio convincimento sul-
la deposizione dell'unico teste escusso, ciò solo non lo esime dal vagliare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni resa alla luce di ogni elemento acquisito al processo. Sul punto occorre precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferi-
sce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valu-
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tare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite),
con la precisazione che, anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valu-
tazione di inattendibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019). Ciò in quanto “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordina-
mento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensa-
bili per una giusta decisione” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28 agosto 2020, n.
17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero con-
vincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcu- ne testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, non vi è dubbio che alla luce del materiale probatorio disponibile, non appare condivisibile la motiva- zione adottata dal giudice di prime cure, che si è limitato ad un esame atomi-
stico della testimonianza, senza verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinse- ca. Alla più attenta valutazione del reso istruttorio nel suo complesso sussisto-
no seri dubbi che il fatto storico narrato si sia effettivamente verificato. Appa-
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re evidente la compiacenza ed inattendibilità dell'unica teste, Testimone_1
escussa all'udienza del 19/02/2020, la quale, non solo ha reso dichiarazioni contraddittorie, non idonee a suffragare le domande formulate nel giudizio di prime cure, ma addirittura ha reso dichiarazioni palesemente mendaci in ordi-
ne alla circostanza di non aver mai reso l'ufficio di testimone. Infatti, la pre- detta teste “Dichiara di non aver mai testimoniato innanzi A.G. per sinistri stradale”, affermazione smentita per tabulas dall'estratto ISVASS dal quale si evince che la stessa ha testimoniato nell'arco del quadriennio 2014/2017 in sette giudizi aventi ad oggetto sinistri stradali (Cfr. all.4 produzione di primo grado parte appellante). A ciò si aggiunga che la stessa teste, nel riferire la di-
namica del sinistro cadeva in evidente contraddizione laddove dichiarava che nonostante l'auto investitrice rallentasse e la teste avesse la visuale libera non riusciva, del pari dell'appellata, a rilevare il numero di targa.
La motivazione che precede risulta, con tutta evidenza di per sé sola sufficien-
te all'accoglimento del gravame con assorbimento di ogni ulteriore motivo.
Tuttavia, al fine di meglio lumeggiare la fattispecie in esame non appare fuori luogo evidenziare che, ulteriori ombre sulla verificazione dell'evento sono get- tate anche dalla mancanza della denuncia/querela contro ignoti e dalla man-
canza di ogni riferimento all'omissione di soccorso nel referto di pronto soc- corso nel quale, infatti, si legge, genericamente, “incidente stradale” e non vie-
ne fatto alcun riferimento all'omissione di soccorso. La circostanza che il dan- neggiato non ritenga opportuno denunciare una condotta che integra una fat-
tispecie di reato né nell'immediatezza del fatto al Pronto Soccorso, né succes-
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sivamente tramite la presentazione di una denuncia-querela contro ignoti, co- stituisce, secondo questo giudicante, un'ulteriore carenza che fa seriamente dubitare che il sinistro sia verificato o quanto meno che lo stesso sia da adde- bitarsi alle cause addotte. A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “sebbene l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non iden-
tificato, così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto, entrambe le evenienze vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie – non suscettibili di tipizzazioni astratte – e considerate potenzialmente idonee a suf-
fragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ra- gionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazio- ne della sentenza. (cfr. Cass., Sez. III, n.18532/2007)
A nulla rilevano, inoltre, in tale contesto, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice di prime cure, non potendo la consulenza tec-
nica d'ufficio, comunque, sopperire ai deficit probatori delle parti.
Sulla scorta di tutto quanto sopra, l'appello deve essere accolto, con conse-
guente totale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui-
dano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pubblica-
zione della sentenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già
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intera-mente esaurita;
mentre per le spese del presente grado di giudizio, si è tenuto conto del D.M. 55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, incluso
D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di F.G.V.S. per la Parte_1
Campania nei confronti di così provvede: Controparte_1
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza rigetta la domanda risarcitoria avanzate da nei confronti di Controparte_1
in qualità di F.G.V.S. per la Campania;
Parte_1
3) Condanna a rifondere in favore di in Controparte_1 Parte_1
qualità di F.G.V.S. per la Campania le spese di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado in €.1.205,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, oltre le spese di CTU che si pongono de- finitivamente a carico della soccombente appellata;
- per il presente grado in €.2.552,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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