Articolo 1817 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1858Articolo 1860
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Art. 1817. (( (Assegno pensionabile). )) ((1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita':
a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;
i) tenente colonnello, euro 199,81;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.)) ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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