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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Novara, Parte_1 C.F._1 viale Roma n. 9, presso lo studio dell'Avv. CIMMA MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia e/o esecutorietà dell'Avviso di accertamento e dell'Avviso di pagamento inviato alla ricorrente onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
NEL MERITO: accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 5.372,70 avanzata dall' nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 Parte_2 accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 5.372,70 erogata dall' in CP_2 favore di nel periodo dal 01.01.2022 al 31.05.2023; Parte_2
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall' nei confronti di limitatamente alle somme erogate CP_2 Parte_2
1 nell'anno 2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'irreperibilità delle somme erogate dall' in favore di nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022; CP_2 Parte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall nei confronti di limitatamente CP_2 Parte_2 alle somme erogate fino a luglio 2022 2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'irreperibilità delle somme erogate dall' in favore di nel periodo dal CP_2 Parte_2
01.01.2022 al 31.07.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_2 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 18.6.2020 era stata riconosciuta invalida, con riduzione della capacità lavorativa all'80% (doc. 1 ric.) e le era stato liquidato l'assegno di invalidità di euro 286,81, con decorrenza da luglio 2020 (doc. 2 ric.). In seguito a revisione, il 15.10.2021, la percentuale di invalidità era stata ridotta al 74% (doc. 3 ric.). La ricorrente era stata assunta come OSS a tempo determinato, dal 12.7.2022 al 10.10.2022, con contratto poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.6.2023. Al momento della predisposizione della dichiarazione reddituale, la ricorrente si era accorta di aver superato la soglia reddituale per il mantenimento dell'assegno e aveva comunicato la circostanza all' . CP_2
Con lettera del 5.5.2023, l' aveva proceduto alla riliquidazione della CP_1 prestazione e all'accertamento della percezione indebita, per l'importo di euro 5.372,70 (doc. 6 ric.).
La domanda di revisione del provvedimento e il ricorso amministrativo erano stati respinti. Richiamando la giurisprudenza in tema di indebito assistenziale, argomentava in ordine all'illegittimità della richiesta restitutoria, negando di versare in dolo, atteso che l'attività lavorativa era stata intrapresa a luglio 2022 e il 1.3.2023, aveva inoltrato all' la comunicazione del superamento della soglia reddituale richiesta per la CP_2 prestazione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata l'11.6.2024. CP_2
2 Riferiva che il 14.10.2020, era stato emesso provvedimento di liquidazione di assegno mensile di assistenza cat. INVCIV n. 07063867, con decorrenza da luglio 2020. Nel provvedimento, parte ricorrente era stata avvertita dell'obbligo di comunicare qualsiasi fatto che potesse incidere sul diritto o sulla misura della prestazione. Pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro, con decorrenza dal 12.7.2022, il relativo reddito era stato comunicato solo il 4.4.2023. Evidenziava che parte ricorrente era consapevole della retribuzione che avrebbe ricevuto, a partire dalla sottoscrizione del contratto di lavoro. Richiamava le seguenti disposizioni: art. 13 l. 118/71, art. 14 septies l. 29/12/80 n. 33, art. 9 d. lgs. 509/88, art. 8 d. lgs. 509/88, art. 3 l. 29/12/90 n. 407, art, 12 l. 30/12/71 n. 412, sottolineando che l'assegno mensile di assistenza era dovuto solo a fronte della percezione di redditi che, per il 2022, non superassero la soglia di euro 5.010,20.
Deduceva che, trattandosi di prestazione assistenziale, non trovavano applicazione le norme relative all'irripetibilità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e dell'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991. Richiamava la diversa normativa, applicabile all'indebito assistenziale. Sosteneva il dolo della controparte, consistente nella consapevolezza dei redditi percepiti e non dichiarati e di conseguenza, la piena ripetibilità delle somme corrisposte. Rammentava la disciplina in materia di obblighi di comunicazione dei redditi rilevanti per le prestazioni ed evidenziava l'onere probatorio, gravante sul ricorrente che domandava l'accertamento negativo dell'indebito.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
I fatti di causa non sono contestati. Le parti hanno concordemente riferito che parte ricorrente, a seguito dell'accertamento dell'invalidità, ha percepito l'assegno di assistenza, a partire dal mese di luglio 2020. A luglio 2020, reperì un'occupazione, prima a tempo determinato, fino al 10.10.2022 (doc. 4 ric.), con contratto poi prorogato e successivamente trasformato a tempo indeterminato, a partire dal 1.6.2023.
Con provvedimento del 5.5.2023 (doc. 6 ric.), l' ebbe a revocare la CP_2 prestazione, con decorrenza dal 1.1.2022, domandando la restituzione dell'indebito fino al 31.5.2023, per l'importo complessivo di euro 5.372,70.
L' ha riferito che la ricorrente comunicò la variazione del proprio reddito il CP_2
4.4.2023. 2. Vanno, quindi, richiamati e condivisi i principi, affermati dalla S.C. in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale: “
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli
3 sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere
4 inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"” (Cass., sez. VI, 28.7.2020, n. 16088). 3. Ciò posto, si deve rilevare che parte ricorrente iniziò a lavorare dal 12.7.2022, con contratto a tempo determinato fino al 10.10.2022 e retribuzione mensile lorda di euro 1.467,90 (doc. 4 ric. e 2 ). Il contratto fu, poi, prorogato fino al 31.5.2023 e CP_2 trasformato a tempo indeterminato, a partire dal 1.6.2023 (doc. 5 ric.).
Le parti hanno concordemente riferito che il limite reddituale per la percezione della prestazione, nel 2022, era pari a euro 5.025,02.
Non può essere condivisa la prospettazione dell' , per cui la ricorrente CP_2 versava in dolo fin dalla stipulazione del contratto di lavoro, conoscendo la retribuzione ivi prevista. Ciò, anche perché si trattava di attività a tempo determinato che, se prestata solo per i tre mesi di durata originaria del contratto, nemmeno avrebbe comportato il raggiungimento della suddetta soglia reddituale.
Prorogato il contratto, poi, il superamento (sempre con riferimento ai redditi lordi) si ebbe nel mese di novembre 2023, ma in misura del tutto contenuta, sicché non può affermarsi la rilevanza dello stesso prima del mese successivo, allorché la ricorrente, avendo già superato di poco la soglia, ebbe a ricevere lo stipendio e il rateo della tredicesima mensilità.
Ne consegue che, mancando il dolo dell'interessata, la prestazione non può dirsi ripetibile per tutto l'anno 2022, mentre non può più ritenersi in buona fede l'omessa comunicazione a dicembre 2023, con conseguente revoca a partire dalla fine di tale mese e per il periodo successivo.
In mancanza di contestazione degli importi conteggiati dall' , l'indebito CP_2 ripetibile va quantificato nella minor somma (recuperabile al netto delle eventuali ritenute fiscali, secondo la vigente normativa) di euro 1.569,55, pari all'assegno percepito nell'anno 2023. 4. Le spese seguono la soccombenza parziale e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 3.813,15, somma dichiarata irripetibile), della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'indebito relativo all'assegno mensile di assistenza cat. INVCIV n. 07063867, comunicato con nota del 5.5.2023, limitatamente alla somma di euro 3.803,15, relativa all'anno 2022 e dichiara ripetibile l'indebito relativo all'anno 2023, pari a euro 1.569,55, recuperabili al netto delle eventuali ritenute fiscali;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% Pt_1
e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 18.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Novara, Parte_1 C.F._1 viale Roma n. 9, presso lo studio dell'Avv. CIMMA MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia e/o esecutorietà dell'Avviso di accertamento e dell'Avviso di pagamento inviato alla ricorrente onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
NEL MERITO: accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 5.372,70 avanzata dall' nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 Parte_2 accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 5.372,70 erogata dall' in CP_2 favore di nel periodo dal 01.01.2022 al 31.05.2023; Parte_2
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall' nei confronti di limitatamente alle somme erogate CP_2 Parte_2
1 nell'anno 2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'irreperibilità delle somme erogate dall' in favore di nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022; CP_2 Parte_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall nei confronti di limitatamente CP_2 Parte_2 alle somme erogate fino a luglio 2022 2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'irreperibilità delle somme erogate dall' in favore di nel periodo dal CP_2 Parte_2
01.01.2022 al 31.07.2022. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_2 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 18.6.2020 era stata riconosciuta invalida, con riduzione della capacità lavorativa all'80% (doc. 1 ric.) e le era stato liquidato l'assegno di invalidità di euro 286,81, con decorrenza da luglio 2020 (doc. 2 ric.). In seguito a revisione, il 15.10.2021, la percentuale di invalidità era stata ridotta al 74% (doc. 3 ric.). La ricorrente era stata assunta come OSS a tempo determinato, dal 12.7.2022 al 10.10.2022, con contratto poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.6.2023. Al momento della predisposizione della dichiarazione reddituale, la ricorrente si era accorta di aver superato la soglia reddituale per il mantenimento dell'assegno e aveva comunicato la circostanza all' . CP_2
Con lettera del 5.5.2023, l' aveva proceduto alla riliquidazione della CP_1 prestazione e all'accertamento della percezione indebita, per l'importo di euro 5.372,70 (doc. 6 ric.).
La domanda di revisione del provvedimento e il ricorso amministrativo erano stati respinti. Richiamando la giurisprudenza in tema di indebito assistenziale, argomentava in ordine all'illegittimità della richiesta restitutoria, negando di versare in dolo, atteso che l'attività lavorativa era stata intrapresa a luglio 2022 e il 1.3.2023, aveva inoltrato all' la comunicazione del superamento della soglia reddituale richiesta per la CP_2 prestazione.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata l'11.6.2024. CP_2
2 Riferiva che il 14.10.2020, era stato emesso provvedimento di liquidazione di assegno mensile di assistenza cat. INVCIV n. 07063867, con decorrenza da luglio 2020. Nel provvedimento, parte ricorrente era stata avvertita dell'obbligo di comunicare qualsiasi fatto che potesse incidere sul diritto o sulla misura della prestazione. Pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro, con decorrenza dal 12.7.2022, il relativo reddito era stato comunicato solo il 4.4.2023. Evidenziava che parte ricorrente era consapevole della retribuzione che avrebbe ricevuto, a partire dalla sottoscrizione del contratto di lavoro. Richiamava le seguenti disposizioni: art. 13 l. 118/71, art. 14 septies l. 29/12/80 n. 33, art. 9 d. lgs. 509/88, art. 8 d. lgs. 509/88, art. 3 l. 29/12/90 n. 407, art, 12 l. 30/12/71 n. 412, sottolineando che l'assegno mensile di assistenza era dovuto solo a fronte della percezione di redditi che, per il 2022, non superassero la soglia di euro 5.010,20.
Deduceva che, trattandosi di prestazione assistenziale, non trovavano applicazione le norme relative all'irripetibilità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e dell'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991. Richiamava la diversa normativa, applicabile all'indebito assistenziale. Sosteneva il dolo della controparte, consistente nella consapevolezza dei redditi percepiti e non dichiarati e di conseguenza, la piena ripetibilità delle somme corrisposte. Rammentava la disciplina in materia di obblighi di comunicazione dei redditi rilevanti per le prestazioni ed evidenziava l'onere probatorio, gravante sul ricorrente che domandava l'accertamento negativo dell'indebito.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
I fatti di causa non sono contestati. Le parti hanno concordemente riferito che parte ricorrente, a seguito dell'accertamento dell'invalidità, ha percepito l'assegno di assistenza, a partire dal mese di luglio 2020. A luglio 2020, reperì un'occupazione, prima a tempo determinato, fino al 10.10.2022 (doc. 4 ric.), con contratto poi prorogato e successivamente trasformato a tempo indeterminato, a partire dal 1.6.2023.
Con provvedimento del 5.5.2023 (doc. 6 ric.), l' ebbe a revocare la CP_2 prestazione, con decorrenza dal 1.1.2022, domandando la restituzione dell'indebito fino al 31.5.2023, per l'importo complessivo di euro 5.372,70.
L' ha riferito che la ricorrente comunicò la variazione del proprio reddito il CP_2
4.4.2023. 2. Vanno, quindi, richiamati e condivisi i principi, affermati dalla S.C. in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale: “
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli
3 sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere
4 inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"” (Cass., sez. VI, 28.7.2020, n. 16088). 3. Ciò posto, si deve rilevare che parte ricorrente iniziò a lavorare dal 12.7.2022, con contratto a tempo determinato fino al 10.10.2022 e retribuzione mensile lorda di euro 1.467,90 (doc. 4 ric. e 2 ). Il contratto fu, poi, prorogato fino al 31.5.2023 e CP_2 trasformato a tempo indeterminato, a partire dal 1.6.2023 (doc. 5 ric.).
Le parti hanno concordemente riferito che il limite reddituale per la percezione della prestazione, nel 2022, era pari a euro 5.025,02.
Non può essere condivisa la prospettazione dell' , per cui la ricorrente CP_2 versava in dolo fin dalla stipulazione del contratto di lavoro, conoscendo la retribuzione ivi prevista. Ciò, anche perché si trattava di attività a tempo determinato che, se prestata solo per i tre mesi di durata originaria del contratto, nemmeno avrebbe comportato il raggiungimento della suddetta soglia reddituale.
Prorogato il contratto, poi, il superamento (sempre con riferimento ai redditi lordi) si ebbe nel mese di novembre 2023, ma in misura del tutto contenuta, sicché non può affermarsi la rilevanza dello stesso prima del mese successivo, allorché la ricorrente, avendo già superato di poco la soglia, ebbe a ricevere lo stipendio e il rateo della tredicesima mensilità.
Ne consegue che, mancando il dolo dell'interessata, la prestazione non può dirsi ripetibile per tutto l'anno 2022, mentre non può più ritenersi in buona fede l'omessa comunicazione a dicembre 2023, con conseguente revoca a partire dalla fine di tale mese e per il periodo successivo.
In mancanza di contestazione degli importi conteggiati dall' , l'indebito CP_2 ripetibile va quantificato nella minor somma (recuperabile al netto delle eventuali ritenute fiscali, secondo la vigente normativa) di euro 1.569,55, pari all'assegno percepito nell'anno 2023. 4. Le spese seguono la soccombenza parziale e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 3.813,15, somma dichiarata irripetibile), della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'indebito relativo all'assegno mensile di assistenza cat. INVCIV n. 07063867, comunicato con nota del 5.5.2023, limitatamente alla somma di euro 3.803,15, relativa all'anno 2022 e dichiara ripetibile l'indebito relativo all'anno 2023, pari a euro 1.569,55, recuperabili al netto delle eventuali ritenute fiscali;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% Pt_1
e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 18.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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