CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 329 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
con sede legale in IA, Via Controparte_1
Iconicella n.220/A (P.I.: ), in persona dell'Amministratore e l.r.p.t. Sig. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in IA, Via Arco della Posta 5, presso lo Controparte_1
Studio dell'Avv. Giuseppe Natarella - e-mail: P.E.C.: Email_1
Email_2
-Appellante-
Contro
(C.F. ) rapp. e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv. Maria Grazia PICCININI del Foro di IA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in IA, Via Arco della Posta n. 5, giusta procura alle liti in calce al presente atto ,
Email_3
-Appellato -
- 2 -
OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale in arbitrato rituale pronunciato in data
29.2.2024 dal Collegio Arbitrale con sede in IA , composto dai Dott.ri Marisa Pezzella,
Roberto Di Matteo e Giuseppe Corti nella controversia tra le parti in epigrafe indicate
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) previa sospensione dell'esecuzione del lodo arbitrale impugnato, sussistendone i presupposti di legge, dichiarare la nullità dello stesso per i motivi di cui alla superiore parte espositiva per aver, il lodo, pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato che prevedeva la sola liquidazione della quota societaria dell'ex socio sig. e Controparte_2 per non essersi pronunciato sulle eccezioni procedurali sollevate da questa Difesa;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere correttamente e validamente esercitato il recesso da parte del sig. dalla Controparte_2 CP_1 CP_1 limitare comunque alla sola somma di € 2.614,93 quanto dovuto dalla CP_1 CP_1 nei confronti del sig. per la liquidazione della SOLA quota societaria Controparte_2 del 15% a seguito del recesso;
c) con vittoria di spese e compensi professionalirelativi al giudizio arbitrale ed al presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Per l'appellato:
Sia della giustizia della Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila,
1) dichiarare il ricorso in appello avanzato contro il lodo arbitrale 2/2024, del tutto infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile;
2) Rigettare di conseguenza l'appello del ed all'uopo Controparte_1
3) Condannarlo alle spese del presente giudizio anche ai sensi della'rt.96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Società ha impugnato il lodo emesso dal Controparte_1
Collegio Arbitrale, composto dai Dott.ri Marisa Pezzella, Roberto Di Matteo e Giuseppe
Corti, in data 29.2.2024 (su domanda proposta dal socio , volta a vedersi Controparte_2 dichiarare la legittimità del recesso esercitato da tale società e la liquidazione della sua quota pari al 15% del capitale sociale della con effetto a partire dall'1.08.2018 ), che CP_1 ha deciso come da seguente dispositivo:
“1) Dichiara fondata e accoglie la domanda di recesso riferibile al Sig. , Controparte_2 nella società CP_1 - 3 -
2) La società dovrà rimborsare alla parte Ricorrente la quota così come sopra CP_1 determinata per un importo di euro 39.799,26.
3) quanto alle spese del Collegio Arbitrale, in conseguenza della rideterminazione dei termini e dell'efficacia del recesso, vengono poste a carico di ciascuna parte le spese dell'arbitro da questa nominato e del proprio difensore di fiducia. Per quanto riguarda il compenso del presidente viene posto a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna.
I compensi arbitrali oltre cassa previdenza e oneri di legge sono determinati nella misura che segue:
Presidente euro 3.250,00
Componenti euro 2.500,00 ciascuno”..
A fondamento della decisione il Collegio arbitrale ha rigettato i rilievi procedurali formulati dalla società oggi appellante venendo in discussione arbitrato che seppur rituale, ai sensi della clausola di cui al punto 12 dello statuto societario, poteva essere deciso ex bono et aequo, senza formalità di procedura.
Ha quindi riconosciuto la validità del recesso comunicato a mezzo raccomandata inviata alla società dal socio uscente in data 1.8.2018, rilevando che la sua efficacia, come previsto dall'art. 10 della clausola statutaria (che stabiliva un preavviso di almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio) decorresse dal 31.12.2019.
Ha escluso che il recesso fosse stato operato per giusta causa.
Ha provveduto quindi a liquidare la quota societaria spettante al socio receduto sulla base dello stato patrimoniale al 31.12.2019 di cui era stata disposta l'acquisizione rilevando che dalla situazione patrimoniale si evidenziava un patrimonio netto di euro 17.432,87; ha ritenuto non necessario integrare elementi ulteriori rispetto ai dati contabili che comportassero la valorizzazione di componenti reddituali che giustificassero quantificazioni quali ad esempio l'avviamento commerciale;
ha valutato che la componente patrimoniale della liquidazione della quota al signor potesse quantificarsi nella percentuale del 15% di euro CP_2
17.432,87 e dunque in euro 2.614,93; ha ritenuto che a questo importo andasse poi aggiunta la componente rappresentata dal credito del signor di euro 37.184,33 per un totale CP_2 complessivo di valore della quota da rimborsare di euro 39.799,26 al 31/12/2019.
2. Nel proprio atto di impugnazione la ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dei CP_3 numeri 4, 11 e 12 del comma I dell'art.829 c.p.c. per i motivi di seguito riassunti:
1) IL LODO E' STATO PRONUNCIATO FUORI DEI LIMITI DELLA CONVENZIONE
D'ARBITRATO (art.829 c.p.c. I comma n.4). - 4 -
Per tale versante si contesta la decisione arbitrale per aver travalicato illegittimamente i limiti della controversia sottoposta all'esame del Collegio che avrebbe dovuto determinare il solo valore della quota pari al 15 % del socio sig. , a seguito del recesso di Controparte_2 quest'ultimo dalla Società inviato l'1.08.2018 e non anche riconoscere in CP_1 CP_1 favore del sig. anche il credito aggiuntivo pari ad € 37.184,33, Controparte_2 presente nella situazione economico/patrimoniale al 31.12.2019 quali “ Parte_1
[...
, trattandosi di credito solo contabile e tutto da verificare ma comunque né richiesto né provato dalla controparte, che esulava completamente dalla richiesta fatta al Collegio arbitrale da parte del sig. , volta alla sola determinazione della quota societaria a Controparte_2 seguito del recesso, sola ed effettiva questione rivolta al collegio arbitrale come da statuto.
2)IL LODO NON HA PRONUNCIATO SULLE ECCEZIONI PROCEDURALI
PROPOSTE DALLA e CONTIENE DISPOSIZIONI CP_4 CP_1
CONTRADDITTORIE (art.829 c.p.c. comma I nn.11 e 12).
Sotto tale profilo contesta la decisione in primo luogo per aver ritenuto il lodo rituale salvo poi valutare possibile decidere ex aequo et bono, secondo i parametri dell'arbitrato irrituale e comunque per non essersi considerato:
-che né la missiva contenente recesso datata 01.08.2018 asseritamente invitata dal CP_2 né il sollecito del suo legale asseritamente datato 17.12.2019 erano stati prodotti con la memoria depositata dinanzi agli arbitri in data 8.11.2023 e comunque di tale ultima missiva vi era solo la scansione di una distinta di racc.ta AR dell'Avv. Piccinini n.15373348554-3 del
18.12.19 e cartolina di ritorno ricevuta dalla EDIL3D Srl( e non Snc) del 20.12.19 , ma senza il contenuto della lettera mentre la prima, prodotta effettivamente solo con la memoria di replica, non era stata inviata anche all'altro socio nonché legale rappresentante .
3) NEL MERITO:
-che in ogni caso ove ritenuto correttamente esercitato il recesso la manifestazione di volontà sarebbe stata comunque inefficace ed invalida per tardivitàdato che a norma dell'art.10 dello
Statuto societario (Patti sociali) al rogito per Notar di IA del Persona_1
31.10.2000 rep. n.162687 dell'atto di “modifica di patti di società in nome collettivo” della era testualmente previsto che il recesso Controparte_1 dovesse essere esercitato “almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio” e siccome al precedente articolo 8 l'esercizio sociale coincide con l'anno solare quindi scade al 31 dicembre di ogni anno, il recesso, a tutto voler concedere, avrebbe potuto e dovuto esercitarsi entro e soltanto il 30 giugno dell'anno. Né nei patti sociali comunque era prevista la sanatoria - 5 -
e/o permanenza di efficacia del recesso eventualmente manifestato per cui tale volontà avrebbe semmai dovuto venir rimanifestata con altra e tempestiva diversa comunicazione che non vi era stata, rendendosi pertanto impossibile la liquidazione della quota del socio
. CP_2
-che ancora essendo la Società una Società in nome collettivo a tempo CP_1 determinato (art.5 del citato contratto per Notar di IA del Persona_1
31.10.2000 rep. n.162687) con scadenza al 31.12.2020 non era consentito ex art.2285 c.c. un mero recesso ad nutum;
-che neppure vi era mai stata una “giusta causa” che avesse potuto spingere il socio sig.
ad esercitare il suo recesso dalla di cui comunque non Controparte_2 CP_1 ricorrevano i presupposti (pretestuose apparendo le giustificazioni offerte sul punto da quest'ultimo, in relazione alla gestione di alcuni rapporti commerciali), tanto che il CP_2 aveva continuato ad indicare le proprie partecipazioni societarie nelle dichiarazioni dei redditi;
3.Nella sua comparsa di costituzione ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'impugnazione chiedendone il rigetto.
In particolare, ribadita la natura rituale dell'arbitrato, ha dedotto:
- che tra le parti il recesso avvenuto il 1.8.2018 era pacifico ed incontroverso per averlo discusso infinite volte, sicché solo a fronte della contestazione della controparte si era ritenuto necessario documentarlo;
-che irrilevante era l'argomentazione sostenta dalla controparte secondo cui la sua perdurante qualità di socio poteva evincersi anche dalle dichiarazioni dei redditi, poiché egli era tuttora costretto a dichiarare la sua quota parte di utili, anche senza percepirli, dovendo provvedere a tale incombenza fino alla sua cancellazione come socio della società dalla Camera di
Commercio;
-che parimenti era irrilevante la disquisizione sulla forma del recesso esercitata “ recesso ad nutum” o “con preavviso”, in quanto il Collegio arbitrale aveva calcolato la quota del alla data del 31.12.2029 quindi ben 16 mesi dopo l'annunciato recesso, proprio per CP_2 non aver il provato i gravi motivi che avevano determinato il recesso ad nutum;
CP_2
-quanto al vizio di ultrapetizione lamentato dalla controparte, che era evidente che la richiesta del di liquidazione della quota, non era di certo rivolta alla liquidazione della sola CP_2 quota parte del capitale sociale ( che avrebbe potuto essere facilmente determinata dall'altro socio, , sulla base di un mero calcolo matematico) , ma della quota di Controparte_1 partecipazione, quindi calcolata sul patrimonio e sui bilanci della società, come fatto dal - 6 -
Collegio arbitrale, che nel calcolare quanto di spettanza del socio , aveva utilizzato i CP_2 bilanci e le poste che lo costituivano, acquisendone la disponibilità, dovendosi considerare le poste attive (compresi i crediti ) e quelle passive, eventuali fondi , accantonamenti ed avviamento e poi liquidare la quota facente capo al , sulla base della sua quota di CP_2 partecipazione.
Il tutto tenendo in considerazione che una società è fatta non solo di capitale sociale, ma soprattutto di patrimonio, di fatturato, di vendite, di ricavi, di spese, di accantonamenti, è un corpo vivo che produce, non un corpo inerte che va sezionato in parti da assegnare sulla base di mere percentuali e dunque un' entità in divenire e pertanto per calcolare la quota di spettanza del , bisognava analizzare nel suo complesso il valore della società con le CP_2 sue attività e le sue passività.
-che era indiscutibile la natura rituale dell'arbitrato, non incompatibile con l'esonero, previsto nella clausola compromissoria, degli arbitri da vincoli procedurali;
-che le ulteriori argomentazioni esposte dall'impugnante erano tutte infondate e per alcuni versi, mai avanzate prima del presente procedimento ed in ogni caso dilatorie, manipolatorie e tese a procrastinare il pagamento di quanto spettante al . CP_2
Disposta la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, la causa è giunta a decisione all'esito dell'udienza, tenuta con modalità cartolare, del 10.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
L'impugnazione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1 Preliminarmente, è opportuno rammentare in linea generale la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale che può evincersi nel tratto distintivo di tale ultimo mezzo di impugnazione consistente nel fatto che esso è strutturato come una forma di impugnazione rescindente in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c., fatto valere. Come ribadito anche da recente giurisprudenza di legittimità infatti “Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, - 7 -
nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli
Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.” (cfr. Cass Civ, Sez
I, n. 7681/2020). Ne consegue quindi che è essenziale, a pena di inammissibilità,
l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità, con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.
Tanto premesso, in punto di approccio metodologico, appare necessario esaminare in primo luogo le censure inerenti la violazione di regole procedurali per la loro potenziale attitudine a definire in via tranciante il presente giudizio.
Tale motivo è infondato e va pertanto disatteso.
E' infatti evidente dalla lettura della clausola compromissoria contenuta al punto 12 dell'allegato A alla modifica dei patti sociali di cui all'atto pubblico redatto dal Notaio
rep.n.162.687 del 31.10.2000 che in essa le parti non abbiano fatto Persona_1 riferimento alla possibilità di risolvere le controversie mediante ricorso all'arbitrato irrituale
(costituente ipotesi residuale rispetto alla quale la volontà derogatoria deve risultare in modo chiaro ed incontrovertibile) sicché correttamente si è ritenuto che la volontà espressa dalle parti sia stata quella di far ricorso all'arbitrato rituale (come emergente dalle espressioni utilizzate quali “controversia” “giudizio” ) non emergendo un diverso intendimento.
E di per sé è irrilevante ai fini della qualifica dell'arbitrato come rituale che gli arbitri siano stati autorizzati, come nella clausola compromissoria di cui ci si occupa a decidere ex bono et aequo o senza formalità di procedura, evenienza che non modifica la natura dell'arbitrato, essendo rimessa alle parti la scelta delle modalità con le quali gli arbitri debbono provvedere alla istruzione o alla decisione della causa.
Perde pertanto di significato la censura sul mancato tempestivo deposito dinanzi al Collegio arbitrale della lettera di recesso del 01.08.2018 su cui il ha fondato la propria CP_2 richiesta di liquidazione della quota, che in ogni caso è stata prodotta in allegato alla memoria di replica del 30.11.2023 e sulla quale sicuramente la controparte ha avuto modo e tempo di interloquire non profilandosi pertanto alcun difetto di contraddittorio, senza che gli arbitri, proprio in quanto legittimati a procedere senza vincoli di procedura, fossero tenuti ad esaminare la questione pur sottoposta al loro vaglio. - 8 -
Passando ora all'esame del primo motivo con cui l'appellante eccepisce invece la nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, ritiene questo Collegio che lo stesso sia fondato.
Invero sul punto va innanzitutto considerato che correttamente il motivo è stato inquadrato nell'ambito di disciplina della nullità prevista dall'art. 829 c.1 n.4 c.p.c. , nella sua attuale formulazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 che, diversamente dal testo anteriore alla riforma, contiene espresso riferimento al caso di nullità del lodo “per avere gli arbitri deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso”. Infatti ai sensi del successivo art. 27 D.Lgs.40 del 2 febbraio 20026 “le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ed è notorio che il motivo di nullità aggiunto nel 2006 nella seconda parte del n. 4 dell'art. 829, 1° comma, c.p.c. costituisce una norma di chiusura, idonea a disciplinare tutte le ipotesi
— non censurabili con altri motivi di impugnazione — in cui gli arbitri abbiano erroneamente pronunciato per l'accoglimento o il rigetto delle istanze di merito avanzate da una parte nonostante l'insussistenza dì un presupposto processuale, diverso da quelli considerati nell'elenco del comma I dell'art. 829 c.p.c., ipotesi in cui è ricompresa anche quella del lodo che — secondo la prospettazione degli impugnanti principali — abbia ammesso e pronunciato su una domanda nuova o addirittura mai proposta, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Ciò premesso, analizzando la domanda di arbitrato proposta dal è pacifico che CP_2 quest'ultimo si sia limitato a richiedere la liquidazione della sua quota ma non anche la restituzione di somme versate nella società o utili non distribuiti sino al momento del recesso, costituenti pertanto a loro volta finanziamenti in suo favore e dunque crediti del socio di diversa natura rispetto al valore del capitale sociale.
E sul punto la differenza è evidente sulla base della stessa valutazione compiuta dagli arbitri che hanno ben distinto il valore della quota del capitale appartenente al socio , CP_2 correttamente individuando il patrimonio netto al momento dell'operatività del recesso del socio ai sensi dell'art. 2289 c.c. in €17.432,87, che, nella percentuale del 15% di spettanza di quest'ultimo porta alla quantificazione di esso nell'importo di €2.614,93 e quello dei crediti spettanti al , espressamente indicati come diversa componente del valore di CP_2
€37.184,33 che, tuttavia, non era stata oggetto di domanda di arbitrato e che avrebbe dovuto essere richiesta a titolo di rimborso o restituzione. - 9 -
E' dunque evidente che gli arbitri, per tale ultima posta, siano incorsi nel vizio di ultrapetizione ricompreso nell'ipotesi di nullità del lodo di cui all'art. 829 c.1 n.4 c.p.c..
Il motivo pertanto deve trovare accoglimento, con conseguente dichiarazione di nullità del lodo nella parte in cui ha riconosciuto la componente del valore di €37.184,33 e, passando alla fase rescissoria, determinazione del credito spettante al , nei limiti segnati dalla CP_2 domanda proposta, nella misura di € 2.614,93.
I motivi di censura attinenti al merito non possono trovare accoglimento, ritenendosi corretta la decisione arbitrale che ha rielaborato i conteggi sulla base del recesso, non ad nutum né per giusta causa, ma con preavviso, esercitato in data 01.08.2018 (la raccomandata come sopra specificato risulta prodotta nel giudizio arbitrale ed indirizzata alla società il cui legale rappresentante era anche l'unico altro socio) facendo giustamente decorrere la sua efficacia, con la fine dell'esercizio 2019 e dunque al 31.12.2019, secondo le condizioni di cui all'art.10 del patto parasociale sopra menzionato.
Ogni altra questione sollevata è pertanto irrilevante.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta, considerato il parziale accoglimento della domanda, vanno poste a carico del nella misura della metà e compensate tra le parti per la residua metà. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente giudizio, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'impugnazione dichiara la nullità del lodo per ultra- petizione limitatamente alla parte in cui ha liquidato il credito del socio nella CP_2 misura di €37.14,33 e per l'effetto riconosce in favore di quest'ultimo il minor importo, richiesto a titolo di quota del capitale sociale, di €2.614,93, condannando la al pagamento in favore di Controparte_5 CP_2
di tale ultimo importo;
[...]
2) condanna alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute Controparte_2 dalla in persona leg. Rapp. p.t. che liquida per l'intero in CP_5 Controparte_1 complessivi € 6.946,00 per compensi, in € 804,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali 15%, I.VA. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti la residua metà.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 01.09.2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Mariangela Fuina
.
- 10 -
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono