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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 483 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata Parte_1 e difesa dall'avv. VISONE GIOVANNA, come da procura in atti;
e nato NAPOLI (NA) il 22/08/1986, parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. ARENIELLO TIZIANA, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 21/02/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 27/05/2010, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N.28,
Parte II, Serie A, Anno 2010). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati i figli il 18/04/2005 a Nola, Per_1 Per_2 nato il 17/02/2009 a Napoli, il 15/01/2013 in Napoli, il [...] in [...]_3 Per_4
e il 16/01/2019 in Napoli), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le Per_5 intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 02/03/2025 nulla ha opposto.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ARTICOLO 1 – CASA CONIUGALE La casa coniugale, sita in San Vitaliano alla Via Massimo Troisi n.12, condotta in locazione per il canone mensile di € 500,00 resta assegnata alla sig.ra
[...]
. Parte_2
ARTICOLO 2 - CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi cesseranno la materiale coabitazione ed il sig. si obbliga a Controparte_1 lasciare la casa coniugale entro e non oltre cinque giorni a far data dalla omologazione del verbale di separazione consensuale, portando con sé i propri effetti personali e provvedendo al cambio di residenza.
ARTICOLO 3- COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI e I minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_6 Per_5 ed il sig. presta il proprio consenso affinché i figli abbiano quale Controparte_1 residenza privilegiata quella presso la madre in San Vitaliano alla Via Massimo Troisi
n.12
ARTICOLO 4 – DIRITTO DI VISITA Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig. , appena Controparte_1 ritornerà in libertà, potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori, il lunedì ed il mercoledì dalle 17.30 alle 21.00 e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica. Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. ARTICOLO 5- DIRITTO AL MANTENIMENTO
Le parti, di comune accordo, stabiliscono di porre a carico del sig. , Controparte_1 attualmente detenuto, un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli e da versarsi entro e non oltre il giorno Persona_6 Per_5 5 di ogni mese. Nulla per e economicamente autosufficienti. L' assegno Per_1 Per_4 di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. L'Assegno Unico Universale pari circa € 1300,00 circa sarà versato per intero alla moglie, ed in relazione allo stesso il marito dichiara espressamente di rinunciare, già con la sottoscrizione del presente accordo, a qualsivoglia quota di sua pertinenza in favore della moglie collocataria dei figli. Si precisa che l'importo dell'Assegno Unico Universale già viene corrisposto al 100% sul libretto postale intestato alla sig.ra Nulla a titolo di Pt_2 mantenimento per la sig.ra che si dichiara economicamente Parte_2 autosufficiente, che percepisce il pigione di €500,00 dall'immobile di sua proprietà. Le parti convengono di corrispondere il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico vanno considerate spese di carattere straordinario, da contribuire nella misura del 50% tra i genitori anche: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 483 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N.28, Parte
II, Serie A, Anno 2010) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice