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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARRA MICHELE, Parte_1
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MAJO GIORGIO, Controparte_1
il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2023, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 06/07/2002; - che, dallo stesso, sono nati due figli, (maggiorenne) e _1
(minore); - che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di divorzio Per_2
dei coniugi, disponendo la collocazione prevalente dei figli presso la madre e un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli di 600,00 euro (300,00 euro ciascuno) oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che, con ricorso di modifica delle condizioni del divorzio, il resistente
1 ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore del figlio _1 atteso che quest'ultimo si era trasferito presso l'abitazione paterna e, contestualmente la previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre ed in favore di - che nel corso del _1
predetto giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, prevedendo un assegno di mantenimento a carico della madre in favore del figlio di 150,00 euro e la collocazione dello stesso presso _1
il padre;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria una ulteriore modifica delle condizioni del divorzio, ovvero che il figlio è divenuto _1
economicamente autosufficiente a far data dal mese di settembre 2023; - che, inoltre, la somma di €
300,00 prevista quale contributo al mantenimento in favore di non è adeguata rispetto alla Per_2
elevata capacità reddituale ed economica del resistente, stante la sua partecipazione in varie società nonché la titolarità di numerosi beni immobili e beni mobili.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previo accertamento della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate circa il patrimonio e il reddito del resistente, aumentarsi il contributo al mantenimento posto a carico di quest'ultimo ed in favore del minore in misura non inferiore Per_2
a € 600,00 e revocarsi il mantenimento posto a carico della ricorrente ed in favore del figlio _1 ha chiesto altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinarsi all'Inps di depositare l'estratto conto assicurativo del resistente e del figlio con condanna alle spese del resistente. _1
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/01/2024, si è costituito il resistente, il quale, opponendosi alle allegazioni della ricorrente, ha esposto: - che la circostanza secondo cui il figlio
è divenuto economicamente autosufficiente non è stata in alcun modo provata dalla _1
ricorrente e va pertanto rigettata;
- che il figlio della coppia, in data 27 settembre 2023, ha _1 sottoscritto un contratto di apprendistato, che prevede l'assunzione in prova della durata di soli tre mesi, con la qualifica di tecnico di rete;
- che la circostanza relativa all'elevato tenore di vita tenuto dal resistente e alla sua elevata capacità reddituale è assolutamente infondata e non provata;
- che gli immobili di cui è proprietario sono tutti in pessimo stato di manutenzione, fatta eccezione per due appartamenti locati a terzi (canone attivo di € 330,00 mensili ciascuno); - di aver contratto matrimonio con in data 26/05/2020, dal quale è nata una figlia , sostenendo da Persona_3 Persona_4
solo tutte le spese necessarie al sostentamento del nuovo nucleo familiare, atteso che l'attuale moglie non lavora;
- con riguardo all'acquisto dell'immobile sito in Caserta, lo stesso è di esclusiva proprietà di peraltro acquistato in regime di separazione dei beni e garantito da mutuo Persona_3 ipotecario dell'importo di € 105.000,00, con rate mensili di € 4.731,55 a carico dei coniugi;
- che la ricorrente percepisce, oltre ad un consistente stipendio come insegnante di liceo, anche cospicui guadagni non dichiarati per le lezioni private tenute in favore di studenti di altre scuole.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto, previa audizione dei figli e , _1 Per_2
2 disporsi accertamenti fiscali per il tramite della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in merito alle reali capacità economiche della ricorrente e rigettarsi nel merito il ricorso perché infondato, con condanna alle spese.
A seguito di vari rinvii, all'esito dell'udienza dell'11/06/2024, il Giudice ha revocato in via provvisoria l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento per il figlio rinviando _1
per la decisione.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso per la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio maggiorenne, pari ad € 150,00 mensili, stante la raggiunta _1 autosufficienza economica di quest'ultimo. Parte resistente, invece, ha chiesto confermarsi tale contributo, ritenendo non provati dalla ricorrente i presupposti per la revoca.
Tanto premesso, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne già disposta all'udienza dell'11/06/2024. _1
Ciò in quanto, a fronte delle allegazioni formulate da parte ricorrente, parte resistente ha confermato la stipula di un contratto di lavoro da parte del figlio della coppia, definendo, _1
tuttavia, tale contratto come contratto di apprendistato della durata di tre mesi.
Se questo è vero, è anche vero che parte resistente non ha prodotto documentazione avente ad oggetto il suddetto contratto, pur gravando sulla stessa il relativo onere, in ossequio al principio della vicinanza della prova, non fornendo, pertanto, dimostrazione delle allegazioni formulate.
Ciò posto, con riguardo al figlio minore della coppia, , parte ricorrente ha chiesto Per_2
aumentarsi il contributo al mantenimento previsto in suo favore a carico del resistente, in misura non inferiore a € 600,00 mensili, attesa la maggiore capacità reddituale del resistente rispetto a quella formalmente dichiarata, mentre il resistente, che ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente, ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento per nella misura fissata in sede Per_2
divorzile.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (ex multis,
Cass., n. 13664/22). Nei giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione
3 dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente (ex multis, Cass., n. 22075/22).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che, tenuto conto del tempo trascorso dall'epoca del divorzio dei coniugi (risalente al 2019), le esigenze del figlio della coppia, , Per_2
siano aumentate.
Per quanto concerne la capacità reddituale del resistente, occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il resistente è dipendente di una società, con una retribuzione mensile di € 2.400,00 e che il predetto percepisce due fitti attivi di circa
€ 330, mensili ciascuno.
Tuttavia, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che la capacità reddituale del resistente è maggiore di quella dichiarata.
Ciò in quanto, il risulta proprietario di diversi immobili (cfr. visura ipotecaria in CP_1
atti), potenzialmente produttivi di reddito, oltre ad aver contratto un mutuo cointestato con la moglie,
per l'acquisto di un ulteriore immobile sito in Caserta, di proprietà della stessa, con Persona_3
una rata mensile di € 4.731,55 a carico dei coniugi.
Dalle stesse difese formulate da parte resistente, è ragionevole ritenere che la predetta rata sia corrisposta interamente dal resistente, in quanto, per stessa ammissione del la moglie non CP_1
percepisce retribuzione mensile, così come sono integralmente sostenute dal predetto anche le spese per il nuovo nucleo familiare, da cui è nata una figlia, (2021). Persona_4
Tali circostanze, dunque, dimostrano una maggiore disponibilità reddituale del resistente rispetto a quanto formalmente rappresentato.
In definitiva, considerati complessivamente tutti questi elementi, si ritiene congruo rideterminare l'assegno previsto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nella misura di € 450,00 mensili, ferme le altre condizioni. Per_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 1. conferma la revoca del contributo di mantenimento posto a carico della ricorrente ed in favore del figlio _1
2. aumenta il contributo di mantenimento, a carico di , in favore del figlio della Controparte_1 coppia, , ad € 450,00 mensili, ferme le altre condizioni;
Per_2
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARRA MICHELE, Parte_1
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MAJO GIORGIO, Controparte_1
il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2023, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 06/07/2002; - che, dallo stesso, sono nati due figli, (maggiorenne) e _1
(minore); - che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di divorzio Per_2
dei coniugi, disponendo la collocazione prevalente dei figli presso la madre e un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli di 600,00 euro (300,00 euro ciascuno) oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che, con ricorso di modifica delle condizioni del divorzio, il resistente
1 ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore del figlio _1 atteso che quest'ultimo si era trasferito presso l'abitazione paterna e, contestualmente la previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre ed in favore di - che nel corso del _1
predetto giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, prevedendo un assegno di mantenimento a carico della madre in favore del figlio di 150,00 euro e la collocazione dello stesso presso _1
il padre;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria una ulteriore modifica delle condizioni del divorzio, ovvero che il figlio è divenuto _1
economicamente autosufficiente a far data dal mese di settembre 2023; - che, inoltre, la somma di €
300,00 prevista quale contributo al mantenimento in favore di non è adeguata rispetto alla Per_2
elevata capacità reddituale ed economica del resistente, stante la sua partecipazione in varie società nonché la titolarità di numerosi beni immobili e beni mobili.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previo accertamento della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate circa il patrimonio e il reddito del resistente, aumentarsi il contributo al mantenimento posto a carico di quest'ultimo ed in favore del minore in misura non inferiore Per_2
a € 600,00 e revocarsi il mantenimento posto a carico della ricorrente ed in favore del figlio _1 ha chiesto altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinarsi all'Inps di depositare l'estratto conto assicurativo del resistente e del figlio con condanna alle spese del resistente. _1
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/01/2024, si è costituito il resistente, il quale, opponendosi alle allegazioni della ricorrente, ha esposto: - che la circostanza secondo cui il figlio
è divenuto economicamente autosufficiente non è stata in alcun modo provata dalla _1
ricorrente e va pertanto rigettata;
- che il figlio della coppia, in data 27 settembre 2023, ha _1 sottoscritto un contratto di apprendistato, che prevede l'assunzione in prova della durata di soli tre mesi, con la qualifica di tecnico di rete;
- che la circostanza relativa all'elevato tenore di vita tenuto dal resistente e alla sua elevata capacità reddituale è assolutamente infondata e non provata;
- che gli immobili di cui è proprietario sono tutti in pessimo stato di manutenzione, fatta eccezione per due appartamenti locati a terzi (canone attivo di € 330,00 mensili ciascuno); - di aver contratto matrimonio con in data 26/05/2020, dal quale è nata una figlia , sostenendo da Persona_3 Persona_4
solo tutte le spese necessarie al sostentamento del nuovo nucleo familiare, atteso che l'attuale moglie non lavora;
- con riguardo all'acquisto dell'immobile sito in Caserta, lo stesso è di esclusiva proprietà di peraltro acquistato in regime di separazione dei beni e garantito da mutuo Persona_3 ipotecario dell'importo di € 105.000,00, con rate mensili di € 4.731,55 a carico dei coniugi;
- che la ricorrente percepisce, oltre ad un consistente stipendio come insegnante di liceo, anche cospicui guadagni non dichiarati per le lezioni private tenute in favore di studenti di altre scuole.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto, previa audizione dei figli e , _1 Per_2
2 disporsi accertamenti fiscali per il tramite della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in merito alle reali capacità economiche della ricorrente e rigettarsi nel merito il ricorso perché infondato, con condanna alle spese.
A seguito di vari rinvii, all'esito dell'udienza dell'11/06/2024, il Giudice ha revocato in via provvisoria l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento per il figlio rinviando _1
per la decisione.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso per la revoca del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio maggiorenne, pari ad € 150,00 mensili, stante la raggiunta _1 autosufficienza economica di quest'ultimo. Parte resistente, invece, ha chiesto confermarsi tale contributo, ritenendo non provati dalla ricorrente i presupposti per la revoca.
Tanto premesso, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne già disposta all'udienza dell'11/06/2024. _1
Ciò in quanto, a fronte delle allegazioni formulate da parte ricorrente, parte resistente ha confermato la stipula di un contratto di lavoro da parte del figlio della coppia, definendo, _1
tuttavia, tale contratto come contratto di apprendistato della durata di tre mesi.
Se questo è vero, è anche vero che parte resistente non ha prodotto documentazione avente ad oggetto il suddetto contratto, pur gravando sulla stessa il relativo onere, in ossequio al principio della vicinanza della prova, non fornendo, pertanto, dimostrazione delle allegazioni formulate.
Ciò posto, con riguardo al figlio minore della coppia, , parte ricorrente ha chiesto Per_2
aumentarsi il contributo al mantenimento previsto in suo favore a carico del resistente, in misura non inferiore a € 600,00 mensili, attesa la maggiore capacità reddituale del resistente rispetto a quella formalmente dichiarata, mentre il resistente, che ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente, ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento per nella misura fissata in sede Per_2
divorzile.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., comma 1 - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (ex multis,
Cass., n. 13664/22). Nei giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione
3 dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente (ex multis, Cass., n. 22075/22).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che, tenuto conto del tempo trascorso dall'epoca del divorzio dei coniugi (risalente al 2019), le esigenze del figlio della coppia, , Per_2
siano aumentate.
Per quanto concerne la capacità reddituale del resistente, occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il resistente è dipendente di una società, con una retribuzione mensile di € 2.400,00 e che il predetto percepisce due fitti attivi di circa
€ 330, mensili ciascuno.
Tuttavia, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che la capacità reddituale del resistente è maggiore di quella dichiarata.
Ciò in quanto, il risulta proprietario di diversi immobili (cfr. visura ipotecaria in CP_1
atti), potenzialmente produttivi di reddito, oltre ad aver contratto un mutuo cointestato con la moglie,
per l'acquisto di un ulteriore immobile sito in Caserta, di proprietà della stessa, con Persona_3
una rata mensile di € 4.731,55 a carico dei coniugi.
Dalle stesse difese formulate da parte resistente, è ragionevole ritenere che la predetta rata sia corrisposta interamente dal resistente, in quanto, per stessa ammissione del la moglie non CP_1
percepisce retribuzione mensile, così come sono integralmente sostenute dal predetto anche le spese per il nuovo nucleo familiare, da cui è nata una figlia, (2021). Persona_4
Tali circostanze, dunque, dimostrano una maggiore disponibilità reddituale del resistente rispetto a quanto formalmente rappresentato.
In definitiva, considerati complessivamente tutti questi elementi, si ritiene congruo rideterminare l'assegno previsto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nella misura di € 450,00 mensili, ferme le altre condizioni. Per_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 1. conferma la revoca del contributo di mantenimento posto a carico della ricorrente ed in favore del figlio _1
2. aumenta il contributo di mantenimento, a carico di , in favore del figlio della Controparte_1 coppia, , ad € 450,00 mensili, ferme le altre condizioni;
Per_2
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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