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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1002/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
CAPUTO e dell'Avv. LUIGI ANANIA, domicilio eletto presso l'Avv. VALENTINA MACCHERINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TU AN e dell'Avv. ALFREDO BRAGAGNI;
(cf: , (cf: Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (cf: ), con il C.F._4 Parte_4 C.F._5 patrocinio dell'Avv. ROBERTO SANTI LAURINI;
PI: ), (cf: Parte_5 P.IVA_1 Parte_6
e (cf: ), con il C.F._6 Parte_7 C.F._7
SQU
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28.11.2020;
alla è stata riunita, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1033/2021 promossa da:
pagina 1 di 19 PI: ), (cf: Parte_5 P.IVA_1 Parte_6
e (cf: ), con il C.F._6 Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'Avv. PASQUALINO CAPALBO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TU AN e dell'Avv. ALFREDO BRAGAGNI;
(cf: , (cf: Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (cf: ), con il C.F._4 Parte_4 C.F._5 patrocinio dell'Avv. ROBERTO SANTI LAURINI;
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
CAPUTO e dell'Avv. LUIGI ANANIA, domicilio eletto presso l'Avv. VALENTINA MACCHERINI;
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28.11.2020.
CONCLUSIONI
In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto,
1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per omessa motivazione relativamente alla mancata applicazione del principio di non contestazione;
2) In subordine, accertare e dichiarare che in applicazione del principio di non contestazione dovevano considerarsi fatti pacifici la necessarietà della vendita degli immobili de quibus per far fronte al pagamento dei debiti scaduti ed espressamente indicati nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed ivi allegati, sub doc. n.
1. Per l'effetto, stante la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2.901, comma II, c.c., riformare l'impugnata sentenza e dichiarare che gli atti di compravendita immobiliari del 21 settembre 2012 e 18 ottobre 2012 non potevano essere soggetti a revocatoria;
3) Accertare e dichiarare che la sentenza di primo grado ha motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo (partecipati fraudis o consilium fraudis) solo ed esclusivamente in relazione ai terzi acquirenti difettando ogni considerazione dello stesso elemento in capo alla sig.ra . Per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza per omessa Parte_1 motivazione sulla sussistenza della scientia damni in capo alla appellante.
4) In subordine, accertare e dichiarare che il principio riconosciuto al sig. (vi era la CP_1 astratta possibilità che la sua innocenza poteva essere riconosciuta in appello) doveva essere pagina 2 di 19 riconosciuto anche alla sig.ra al momento della stipula degli atti di Parte_1 compravendita immobiliari del 21 settembre 2012 e 18 ottobre 2012, come lui condannata dal Tribunale penale di Montepulciano e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per carenza dell'elemento soggettivo in capo alla sig.ra (scientia damni) nei Parte_1 confronti dei sigg. e nonché dei figli ed o, in via di estremo CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2 subordine, solo nei confronti del primo.
5) con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, Iva e cpa come per legge in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte appellante e Parte_5 Parte_6
Pt_7
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena in data 20 novembre 2020 e pubblicata in data 27 novembre 2020.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per la parte appellata Controparte_1
"Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 807/2020 del Tribunale di Siena ex adverso impugnata.
Con vittoria di spese di giudizio''.
Per la parte appellata , : Parte_3 CP_2 Pt_2
voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dalla PT
, dalla e da e avverso
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 la sentenza n. 807/2020 del Tribunale di Siena, pubblicata il 28.11.2020.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 807/2020 pubblicata il 28.11.2020, ha così deciso:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di , in Controparte_1 Controparte_3 proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore , Persona_1 eredi di e dei seguenti atti di compravendita: Persona_2 Parte_2
- contratto di compravendita stipulato in data 18.10.2012 ai rogiti del notaio Per_3 rep. 91680, con il quale la sig.ra vendeva al sig. diritti di Parte_1 Parte_6
pagina 3 di 19 comproprietà pari ad ½ indiviso dell'appartamento sito in Abbadia San LV (SI) via
Trento n. 26, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 27, particella 499 sub. 4 cat. A/2, vani 7,57 per il prezzo di soli €. 40.000,00;
- contratto di compravendita del 21.9.2012 ai rogiti del notaio rep. n. 91615, di Per_3 pochi giorni precedente a quello appena descritto, con il quale la sig.ra ha Parte_1 venduto alla i seguenti beni: Parte_5
1) terreni siti in Abbadia San LV loc. Spianata censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 15, particelle 179 e 181;
2) terreni siti in Abbadia San LV loc. Rovignano censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 45 particelle 174, 176, 177, 178 e 235, nonché al Foglio 46 particelle
250 e 251;
3) terreni siti in Abbadia San LV loc. Casella censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 36 particelle 367;
4) terreni siti in Abbadia San LV loc. Sambuco censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 26 particella 166, nonché al Foglio 27 particelle 7 e 749, al Foglio 60 particelle 278 e 279, al Foglio 66 particella 113;
5) terreni siti in Abbadia San LV loc. Rovignano censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 46, particelle 168, 188 e 206, nonché al Foglio 64 particella 33;
6) terreni siti in Abbadia San LV loc. Rovignano censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 46 particelle 230, 236, 358 e 359;
7) terreni siti in Abbadia San LV loc. Sant'Andrea censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 44, particelle 1218, 1224, 1127;
8) terreni siti in Abbadia San LV loc. Biagiotti censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 1 particella 29;
9) terreni siti in Abbadia San LV loc. Biagiotti censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 171 particelle 159, 226, 227, 229;
10) diritti di comproprietà pari ad ½ sui terreni siti in Abbadia San LV censiti al
Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 60 particelle 29 e 30, per il prezzo complessivo di €. 42.000,00.
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare pagina 4 di 19 l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita;
b) condanna al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese del Parte_1 giudizio, che liquida per in € 11.810,00 per compenso Controparte_1 professionale e per le altre parti attrici in € 18.896,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1 La sentenza ha definito due giudizi riuniti:
1.1.a Causa n. 3029/2017 rg aveva agito in revocatoria contro Controparte_1 Parte_1 Parte_6
e la (anche solo per far dichiarare inefficaci nei Parte_5 Parte_5 suoi confronti:
(-) il contratto di compravendita del 18.10.2012 (rogito col quale Per_3 Parte_1 aveva venduto a per 40mila euro, la propria quota di un mezzo della Parte_6 proprietà dell'appartamento di Abbadia San LV Via Trento 26;
(-) il contratto di compravendita del 21.9.2012 (rogito col quale la stessa Per_3 PT aveva venduto alla per 42mila euro) una serie di terreni in Abbadia
[...] Parte_5
San LV, meglio identificati nel dispositivo della sentenza già trascritto.
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditore di per il risarcimento del danno patito a seguito del Parte_1 decesso del fratello, verificatosi il 12.9.2007 in Abbadia San LV, Persona_4 mentre svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della impresa individuale di Parte_1
(3 ); Parte_8
(-) che ricorrevano le condizioni oggettive e soggettive per la revocatoria. si era costituita per resistere, Parte_1
(-) negando l'esistenza del credito al momento degli atti impugnati, dal momento che la sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Montepulciano aveva condannato anche unitamente alla per l'omicidio colposo di Controparte_1 PT [...]
Persona_4
(-) e adducendo di avere dovuto dismettere quei beni per procacciarsi la provvista per affrontare le spese, anche processuali, che stava affrontando per via dell'incidente sul lavoro pagina 5 di 19 occorso al suo dipendente.
Si era costituita anche la deducendo che Pt_5 Parte_5 Persona_5 nella veste legale rappresentante della società, aveva acquistato dalla sorella quei beni, PT per consentirle di avere liquidità.
Si era costituito, infine, anche contestando la domanda, sul rilievo di Parte_6 avere effettuato in perfetta buona fede, in accordo con la moglie un ordinario Parte_7 investimento immobiliare nell'interesse della propria famiglia.
1.1.b Causa n. 3077/2017 rg in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia Controparte_3 minore e avevano esperito, in Persona_1 Parte_2 Persona_2 separato giudizio, analoga domanda, vantando anch'essi un credito risarcitorio per la morte del proprio congiunto Persona_4
I convenuti si erano costituiti svolgendo le medesime difese.
1.1.c Le cause erano state riunite.
Il contraddittorio era stato esteso a moglie di la quale Parte_7 Parte_6 si era costituita per svolgere difese sovrapponibili a quelle del coniuge. era deceduto nel corso del giudizio e il giudizio era proseguito Persona_2 dagli eredi e Controparte_3 Persona_1 Parte_2
Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha accolto le domande revocatorie, sui seguenti presupposti:
(-) Esisteva un credito, quanto meno eventuale, in forza della responsabilità della datrice di lavoro per l'infortunio sul lavoro nel quale aveva trovato la morte Parte_1 [...]
per come risultante dalle sentenze del processo penale: «[…] La sussistenza del Persona_4 credito è dimostrata dalla documentazione in atti (doc. 11, 12 e 13 fasc. parte attrice: sentenza del Tribunale di Montepulciano n. 130/2012, della Corte d'Appello di Firenze n.
1395/2014 e della Corte di Cassazione n. 290/2016). […]» (sent., pag. 6).
Anche era creditore, perché, pur se era stata riconosciuta una sua Controparte_1 concorrente responsabilità nella morte del fratello in primo grado, la Corte d'Appello di
Firenze l'aveva poi esclusa;
e, «[…] sebbene all'epoca in cui sono stati stipulati gli atti di compravendita (settembre e ottobre 2012) detta pronuncia [n.d.r.: penale d'appello] non era
pagina 6 di 19 stata emessa, tuttavia, vi era la astratta possibilità che l'innocenza dell'attore potesse essere riconosciuta e, dunque, vi era la possibilità e prevedibilità che avesse Controparte_1 diritto al risarcimento del danno. […]» (ivi, pag. 7).
(-) Esisteva, altresì, l'elemento soggettivo.
Le vendite, infatti, avevano leso la garanzia del credito, modificando il patrimonio della ediante sostituzione di cespiti immobili, con denaro liquido. PT
Né era stata fornita prova dai convenuti della capacità del patrimonio residuo di assicurare comunque garanzia.
(-) Anche l'elemento soggettivo, identificato nella scientia damni, sussisteva: «[…] Nella specie, è desumibile che i compratori fossero a conoscenza dell'infortunio mortale subito da
e della vicenda penale che aveva visto coinvolta posto che Persona_4 Parte_1 il triste evento è occorso in Abbadia San Salvadore, un piccolo paesino di montagna, nel quale appare ragionevole ritenere che quanto accaduto abbia avuto una forte risonanza.
Quanto alla poi, il legale rappresentante della stessa era Parte_5
ovvero il fratello di onde non appare credibile che non Persona_5 Parte_1 conoscesse la vicenda. […]» (ivi, pag. 9).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
e CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(di seguito anche appellati), nonché la Parte_4 Parte_5
e proponendo gravame avverso la
[...] Parte_6 Parte_7 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Nullità della sentenza per omessa motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'invocato principio di non contestazione. In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2.901, comma II, c.c.”
L'appellante, in primo luogo, si duole, in relazione a sua eccezione ex art. 2901 co. 3^
c.c., che il Tribunale non abbia rilevato la non contestazione delle controparti in merito alla precisa allegazione, opposta da nel costituirsi, «[…] che le vendite Parte_1 immobiliari de quibus si erano rese necessarie per il pagamento di altri debiti
[…]» (appello, pag. 7, enfasi della parte).
pagina 7 di 19 I debiti scaduti, saldati dalla on i proventi delle vendite, erano costituiti (ivi): PT
Locazione finanziaria per i mezzi necessari al trasporto forestale della “3 M di OR Per_ SS” (il rapporto di lavoro del defunto era proprio con tale ditta), dell'importo di euro 119.180,00= da versarsi in rate mensili a partire dal 08/08/2011. Al momento della vendita degli immobili (settembre 2012) erano scadute 14 rate (euro 27.808,62=) e ne scadevano ancora altre 46, ciascuna dell'importo di euro 1.986,33=, per un totale complessivo di euro 91.371,33=;
− fattura n. 45 del 6 novembre 2012 dell'avv. euro 4.500,00=; Per_6
− fattura n. 154 del 13 novembre 2012 dell'avv. euro 5.300,00=; Per_7
− fattura n. 63 del 12 dicembre 2012 dell'avv. euro 1.058,40=; Per_6
− fattura n. 30 del 5 giugno 2014 dell'avv. euro 1.000,00=; Per_6
− Proforma del 28 luglio 2014 dell'avv. , euro 38.064,00= e relativi Controparte_4 pagamenti del 29 luglio 2014; veva incassato 42mila euro per la vendita del 26.9.2012 e 40mila euro per quella PT del 24.10.2012: «[…] Da quanto sopra si evince che al momento della vendita degli immobili la sig.ra veva debiti già scaduti pari ad euro 27.808,62= (locazione finanziaria non PT contestata dalle controparti) ed ulteriore euro 91.371,33=, a scadere per la locazione finanziaria predetta. […]» (ivi, pag. 8).
V'erano poi debiti per spese legali, scadute fra il 2012 e il 2014 e un debito verwso scaduto il 7.11.2017. Persona_8
2.2 “2) Nullità della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione sulla sussistenza della scientia damni in capo alla sig.ra . In subordine, violazione Parte_1 dell'art. 2.901, comma I, c.c.”
Il secondo motivo ripropone la tesi dell'inesistenza del credito, alla data degli atti dispositivi, in capo a Parte_9
A dire della parte appellante, infatti, la motivazione del Tribunale poteva semmai valere con riguardo all'elemento oggettivo della revocatoria, ma non a quello soggettivo: alla data degli atti di vendita, esisteva solo la sentenza penale del Tribunale di Montepulciano
(3.5/24.7.2012), che aveva condannato sia la sia il per omicidio PT Persona_4 colposo;
nonché al risarcimento del danno verso le parti civili.
pagina 8 di 19 Sicché, la nello stipulare le vendite, non poteva pensare di arrecare danno al PT
che aveva subito condanna assieme a lei;
il che si rifletteva anche in generale, Persona_4 facendo venir meno la scientia damni, nei confronti degli altri creditori.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. La e Parte_5 Parte_6
con autonomo atto di citazione, hanno proposto a loro volta appello Parte_7 principale contro la sentenza, articolando il seguente unico motivo:
3.1 “1) Carenza della scientia fraudis.”
Sotto questo titolo, gli appellanti fanno notare che le vendite de quibus erano atti a titolo oneroso stipulati anteriormente al sorgere del credito, così che era richiesta, ai fini dell'art. 2901 c.c., la partecipatio fraudis in capo ai terzi acquirenti.
Non rilevava, a tali fini, né che fosse socia della né la Parte_1 Parte_5 parentela col legale rappresentante della società.
A maggior ragione erano esenti da sospetto i coniugi il Tribunale, con Persona_9 evidente forzatura, aveva affermato che essi non potevano non conoscere la vicenda dell'infortunio sul lavoro, perché accaduto in un piccolo paesino di montagna.
4. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti per resistere alle impugnazioni:
4.1 il quale, in particolare, ha fatto notare che non Controparte_1 potevano considerarsi debiti scaduti quelli per le spese legali del processo penale (terminato nel 2012 in primo grado, nel 2014 in appello e nel 2016 in sede di legittimità); né quelli per rate non ancora scadute del leasing;
men che meno quello verso che risultava Per_8 riconosciuto nel 2017.
4.2 , (maggiorenne) e Parte_3 Parte_4
(quest'ultimo a seguito di rinnovazione della notificazione), i quali, fra Parte_2
l'altro, hanno fatto notare che i pretesi debiti scaduti erano tutti successivi alla sentenza pagina 9 di 19 penale del Tribunale di Montepulciano, che aveva condannato la a pagare loro una PT provvisionale immediatamente esecutiva di 100mila euro.
5. I giudizi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.-
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La decisione del Tribunale deve essere, con talune integrazioni e correzioni di motivazione, integralmente confermata.
6. L'appello di è infondato. Parte_1
6.1 Il primo motivo concerne, nel merito, una eccezione ex art. 2901 co. 3^ c.c.; i vizi di nullità denunciati, infatti, non solo sono inidonei a produrre la nullità dell'intera sentenza
(essi, al contrario, sono funzionali solo alla critica del mancato accoglimento della eccezione di merito), ma, soprattutto, non avrebbero alcuna conseguenza concreta significativa, posto che quello d'appello è un giudizio di merito, non di legittimità.
6.1.a La prima considerazione che si impone, pertanto, è che l'eccezione ex art. 2901 co.
3^ c.c., in quanto in mera disponibilità di parte (Cass. sez. 3^ civ. 13.8.2015 n. 16793; Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19963), è stata tardivamente sollevata, perché essa, a pena di decadenza, avrebbe dovuto trovare collocazione nelle comparse di costituzione della PT nei due giudizi di primo grado.
Per contro, nelle quattro pagine di cui si compone la comparsa di costituzione nel giudizio introdotto da (n. 3029/2017 rg), l'eccezione non è sollevata in Controparte_1 modo formale;
né, comunque, in modo implicito, dal momento che sul punto si legge (ivi, pag.
3):
Nell'anno 2012 la odierna comparente, in previsione delle spese, anche processuali, che stava affrontando, decideva di vendere i propri terreni e la propria quota parte pagina 10 di 19 dell'immobile di Via Trento 26 nel Comune di Abbadia San LV nel quale, per altro, non viveva più da tempo.
Stipulava quindi, con la il contratto di compravendita del Parte_10
21.09.12 avente ad oggetto i terreni meglio specificati in premessa del presente atto e con il
Sig. – coniugato in comunione dei beni con la Sig.ra - il Parte_6 Parte_7 contratto di compravendita del 18.10.12 avente ad oggetto l'appartamento di Via Trento nel
Comune di Abbadia San LV.
Il tutto, repetita iuvant, in totale buona fede posto che, all'epoca, la Sig.ra OR non aveva alcun debito nei confronti dell'attore.
Semplicemente la convenuta, non avendo in quel momento disponibilità di denaro contante di una certa entità, decideva di vendere i propri immobili onde poter reperire le somme necessarie a pagare le consistenti spese, anche legali, maturate e maturande nonché
i debiti, non ultimo il leasing, contratti dalla 3 M di OR SS precedentemente alla sentenza che ci compete (doc.1).
Non pagando i suddetti debiti già certi, liquidi ed esigibili, del resto, la Sig.ra OR sarebbe andata in corso a sicure procedure esecutive in suo danno.
L'esposizione è, ai fini dell'art. 2901 co. 3^ c.c., assolutamente generica, come si apprezza anche solo constatando che i debiti vengono indicati senza fare alcuna differenza – che sarebbe qui decisiva – fra quelli scaduti (maturati) e quelli da scadere (maturandi), il che fa ben intendere che la ha inteso trattare qui dell'elemento soggettivo, rimarcando cioè PT che la finalità perseguita con le vendite era quella di procacciarsi provvista per far fronte a un periodo che era e vieppiù si profilava in futuro come per lei dispendioso;
non certo far valere la speciale fattispecie dell'art. 2901 co. 3^ c.c.-
Invero, pur se le eccezioni non richiedono d'essere manifestate con formule sacramentali, è altrettanto vero che desterebbe non poche perplessità affermare che la parte, volendo eccepire che, ai sensi dell'art. 2901 co. 3^ c.c., le vendite non erano revocabili perché funzionali all'adempimento di debiti scaduti, non abbia fatto riferimento alla norma, non abbia specificato quali fossero i debiti scaduti e quali quelli da scadere, e, insomma, non abbia espresso la volontà processuale d'avvalersi di quella specifica ipotesi che paralizza la revocatoria.
Analogamente può dirsi per la costituzione nella causa riunita.
pagina 11 di 19
6.1.b La seconda considerazione che pure si impone alla mera lettura dell'impugnazione
è che, nella stessa prospettazione dell'appellante, i debiti scaduti sono solo alcuni di quelli dedotti.
Tali non possono essere, per definizione, tutti quelli per i quali, alla data delle vendite
(21.9.2012 e 18.10.2012), non s'era verificata ancora la mora debendi, secondo uno dei modi tipici previsti dall'art. 1219 c.c. (Cass. sez. 3^ civ. 19.4.2016 n. 7747; Cass. sez. 6^-3 ord.
15.5.2020 n. 8992).
Sicché, scorrendo l'elenco contenuto nell'atto di appello (in parte trascritto: supra, § 2.1; per l'elenco completo, vds appello, pagg. 7 e 8), si constata che, anche recependo acriticamente le deduzioni della erano debiti scaduti solamente le 14 rate del leasing il PT cui termine di pagamento era già decorso (in tutto € 27.808,62).
Ne discende che è matematicamente escluso che l'alienazione di beni immobili per totali
82mila euro (ricavato delle due vendite) sia stato funzionale al pagamento di debiti scaduti per poco meno di 28mila euro, essendovi una significativa differenza;
che, per l'appunto, non può essere, come del tutto erroneamente presuppone l'appellante, collegata, ai fini dell'art. 2901 co. 3^ c.c., a debiti futuri (ossia quelli per i quali la mora del debitore si sarebbe verificata solo dopo le vendite), perché per definizione debiti non ancora scaduti.
Al contrario, soccorre nel caso di specie il seguente principio, trascurato dalla difesa appellante: «È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie).» (Cass. sez. 6^ - 3 ord. 27.1.2023 n. 2552 rv 666543-
01).
Nella presente fattispecie, è evidente che, nella stessa prospettazione, le vendite sono state obbligate – ossia determinate dall'esigenza di adempiere debiti scaduti – solo nella misura di 28mila euro;
mentre, per l'ulteriore somma ricavata di (82mila – 28mila=) 54mila euro, devono essere considerati atti ben al di fuori dell'operatività dell'art. 2901 co. 3^ c.c. e, pagina 12 di 19 dunque, aggredibili con azione revocatoria, tenuto ulteriore conto che costituisce dato assolutamente pacifico in causa che la non avesse altri beni immobili o altre risorse PT utili per garantire il credito verso gli appellati;
e che non è revocabile in dubbio il principio enunciato dal Tribunale, secondo il quale una modifica qualitativa del patrimonio del debitore che renda più difficile e incerto il soddisfacimento del credito (e tale senz'altro è lo scambio fra un cespite immobile e denaro liquido, facilmente occultabile) lede la garanzia del credito.
6.1.c Venendo, poi, alla verifica delle poste debitorie esposte dalla per il PT momento recepite acriticamente, occorre rilevare quanto segue.
6.1.c.i L'elencazione specifica dei debiti che si legge nell'appello non si rinviene nella comparsa di costituzione di primo grado.
Non si vede, dunque, come potrebbe applicarsi l'invocato art. 115 c.p.c., che presuppone che esista l'allegazione precisa di un fatto, altrimenti non sorgendo alcun onere di contestazione della controparte, esclusa l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.-
La nel costituirsi (passo già trascritto), fece riferimento a sue esposizioni PT debitorie in modo generico, ossia limitato a indicare il settore di pertinenza (a es., spese per la difesa nel processo penale) e privo della menzione di singole obbligazioni sulle quali era già in mora;
per contro, ai fini che qui interessano, occorreva che ella avesse indicato uno ad uno i debiti, se davvero voleva provocare la non contestazione della controparte su quegli stessi debiti;
a tacere, poi, del fatto che l'art. 115 c.p.c. si applica solo a fatti storici, non a qualificazioni e concetti giuridici, così che ciò che potrebbe in astratto costituire fatto non contestato sarebbero solo il fatto storico da cui si origina il debito scaduto (a es., lo svolgimento da parte dell'avvocato di ben determinate attività di difesa) e il fatto storico da cui si origina la mora debendi (a es., l'intimazione di pagamento dell'avvocato), non l'esistenza tout court di un debito scaduto.
6.1.c.ii Non vi è, poi, prova che il denaro incassato con le vendite sia stato riversato a tacitazione dei debiti scaduti.
Si è già visto che i fatti storici che dimostrerebbero l'esistenza di un credito scaduto non sono state allegate con quella minima specificità da far sorgere nella controparte l'onere della contestazione;
men che meno sono stati allegati con precisione i singoli pagamenti che sarebbero stati effettuati con la provvista ricavata dalle vendite, dei quali neppure v'è prova alinude.
pagina 13 di 19
6.1.c.iii Al di fuori dell'art. 115 c.p.c., poi, risulta documentato solo che il 6.7.2017 la si riconobbe debitrice di per 40mila euro (doc. 5 allegato alla 2^ PT Persona_8 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di;
e che il 7.11.2017, il creditore rilasciò PT Per_8 quietanza per il saldo (doc. 6 stessa produzione).
Il riconoscimento di debito non è titolato e, di per sé, non costituisce, come ben noto, il titolo del credito, ma ha funzione meramente probatoria;
sicché, in difetto di altri elementi, è sin troppo ovvio che il debito verso è un debito che, alle date delle vendite (2012), Per_8 non era certo in alcun modo scaduto.
Come se non bastasse, in calce al riconoscimento del 6.7.2017 (sempre doc. 5, citato), il accordò alla una dilazione di pagamento, posticipandolo di un anno (Resta Per_8 PT inteso che in caso di mancato pagamento decorso un anno della data di sottoscrizione della presente scrittura, il sottoscritto potrà esperire ogni azione necessaria): in ogni caso, dunque, sino al 6.7.2018, nessuna mora debendi s'era prodotta, così che si stenta francamente a comprendere come questa posta potrebbe costituire un debito scaduto ai fini dell'art. 2901 co. 3^ c.c. rispetto ad atti dispositivi del 2012.
6.2 Il secondo motivo è infondato.
Sostiene l'appellante che alla data delle vendite esisteva la sola sentenza penale di primo grado, la quale aveva condannato anche per l'infortunio sul lavoro Parte_9 mortale del fratello;
così che la quando stipulò gli atti, non poteva immaginare di PT avere debiti verso dovendosi escludere l'elemento soggettivo, profilo Parte_9 questo ingiustamente non trattato dal Tribunale.
In particolare, come risulta dalla sentenza penale del Tribunale di Montepulciano,
l'omicidio colposo di era ascritto sia alla quale datrice di lavoro Persona_4 PT
(che aveva omesso le molteplici dovute cautele meglio elencate nell'imputazione), sia a
[...]
il quale, lavorando assieme al fratello come tagliaboschi, aveva determinato la Parte_9 caduta dell'albero che aveva colpito la vittima, uccidendola.
Il primo giudice li ha ritenuti entrambi colpevoli (mentre in appello
[...]
è stato prosciolto e in esito al giudizio di cassazione la sola è risultata Parte_9 PT rea dell'omicidio colposo).
pagina 14 di 19 Tuttavia, l'argomento del gravame presuppone che la condanna penale a carico di
[...]
(in primo grado) implichi l'inesistenza di un suo credito risarcitorio verso la Parte_9 coimputata il che, ovviamente, non è. PT
L'unica conseguenza della condanna di assieme a sarebbe Parte_9 PT stata che il diritto risarcitorio del primo verso la seconda avrebbe dovuto essere ridotto in base al grado del contributo causale attribuibile alle sue condotte;
fermo restando che, nella misura in cui la morte del lavoratore era attribuibile invece a condotte causali e colpose della PT questa doveva risarcire il danno anche a perché il nocumento patito, di Parte_9 per sé, trovava fondamento nel rapporto parentale con il fratello, deceduto nell'infortunio (si nota incidentalmente - anche per l'utilità in sede di liquidazione delle spese: infra, § 8.1 - che, come ha informato e documentato la difesa negli scritti finali, la allo Persona_4 PT stato, è stata condannata, con sentenza n. 1681/2023 della Corte d'Appello di Firenze, a risarcire il danno nella misura di 65mila euro, oltre accessori e spese). Parte_9
Poiché la sentenza penale del Tribunale di Montepulciano non indica i rispettivi contributi causali, essi si presumevano pari;
così che, a tutto concedere, la a seguito di PT quella pronuncia, poteva ragionevolmente pensare che il suo debito risarcitorio verso
[...] si sarebbe dovuto dimezzare;
non anche che esso sarebbe stato azzerato. Parte_9
Non spiega l'appellante il meccanismo per il quale la condanna penale di primo grado avrebbe dovuto indurre la a considerarsi libera da ogni debito verso il coimputato, PT sicché non si approfondisce oltre.
A fortiori infondato è il motivo nei confronti degli altri appellati: essi erano costituiti parte civile nel processo penale e il Tribunale aveva loro riconosciuto provvisionali immediatamente esecutive e il rimborso delle spese.
7. Anche l'appello di e è infondato. Parte_5 Parte_6 Pt_7
7.1 Il loro unico motivo è chiaramente e irrimediabilmente fuorviato dal presupporre che il credito risarcitorio sia sorto dopo le due vendite.
Per contro, esso è sorto al momento della consumazione del reato, ossia il 12.9.2007, al momento della morte di dovendosi applicare il seguente principio, Persona_4 pretermesso dalla difesa degli appellanti: «Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione
pagina 15 di 19 revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.»
(Cass. sez. 3^ civ. 10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01).
Cade pertanto il presupposto da cui muove il gravame, ossia che occorra qui l'accertamento della partecipatio fraudis, mentre, come ha correttamente ritenuto il
Tribunale, è sufficiente, anche nel terzo acquirente, la mera scientia damni.
7.2 Il precedente argomento parrebbe sufficiente a caducare il mezzo, perché tutte le considerazioni difensive sono svolte con riferimento a un parametro erroneo per valutare l'elemento soggettivo.
Solo per completezza si riafferma qui la piena prova della scientia damni, la quale, occorre premettere, è da intendere nei seguenti termini: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01; in precedenza, conforme:
Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
7.2.a Particolarmente eclatante è la prova della scientia damni in capo alla società
elemento soggettivo che, come ovvio, va verificato in base alle conoscenze del Parte_5 suo legale rappresentante, che era il fratello della debitrice Persona_5 Parte_1
È pacifico, per averlo riconosciuto la società nel costituirsi in prime cure, che Per_5 ben conosceva le vicende che stavano interessando la sorella e che la vendita fu
[...] proprio un modo per concederle un po' di liquidità per le spese che stava sostenendo e che avrebbe dovuto sostenere.
Egli, dunque, era a conoscenza, addirittura, degli specifici debiti risarcitorî che gravavano sulla congiunta;
e, tenuto conto della natura dell'atto stipulato, non poteva che essere consapevole anche della diminuzione della garanzia che la vendita determinava, modificando il patrimonio di in modo tale da sostituire un bene immobile con Parte_1 denaro liquido.
pagina 16 di 19
7.2.b Anche per i coniugi e peraltro, la prova può dirsi raggiunta. Parte_6 Pt_7
Se anche non si voglia seguire il Tribunale, che ha ritenuto la conoscenza della vicenda penale in capo ai coniugi perché consumata in un piccolo centro, resta fermo che anch'essi, per il contenuto dell'atto, che era una compravendita, comprendevano benissimo che la venditrice stava restringendo la garanzia offerta al ceto creditorio col suo patrimonio, scambiando un bene immobile con denaro liquido, il che è sufficiente a configurare la scientia damni, nell'accezione che si è premessa, ossia di consapevolezza del danno potenziale (senza, dunque, necessità della conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l'azione).
Peraltro, e ben vedere, gli appellanti non hanno contestato l'affermazione del Tribunale secondo la quale essi conoscevano la vicenda, ma si sono limitati a sostenere che ciò non bastava a dimostrare la partecipazione alle finalità elusive della debitrice (appello, pag. 7, enfasi della parte: «[…] Il Giudice di primo grado ha errato perché una cosa è la conoscenza dell'infortunio mortale altra è la coscienza dei terzi acquirenti dell'intenzione fraudolenta del debitore e ciò nonostante non abbia rifiutato di concludere il contratto. […]»).
Ne segue che si ha per irretrattabile l'accertamento del Tribunale secondo il quale essi conoscevano la vicenda de qua, il che rafforza, ove ce ne fosse bisogno, la prova dell'elemento soggettivo;
mentre il tema della partecipatio fraudis è, come già spiegato, del tutto irrilevante.
8. Tutti gli appellanti, in solido fra loro (avendosi un caso di interesse comune, nell'ampio concetto cui si riferisce l'art. 97 c.p.c.), devono, secondo soccombenza, rimborsare alle controparti le spese processuali del grado.
Esse, in linea generale, si liquidano in base al D.M. 55/2014, § 12, parametri medi, valore di causa pari ai crediti per i quali l'azione revocatoria è stata esercitata.
8.1 JS OV
Vista la nota prodotta con le difese finali, che funge da limite della domanda di rimborso
(non è chiesta la fase 3), si liquidano le seguenti somme, commisurate a un credito di 65mila euro (tale essendo quello che in concreto, a oggi, risulta essere stato liquidato nel processo ove di quel credito si discute: supra, § 6.2):
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori di legge. pagina 17 di 19 8.2 e Controparte_3 Persona_1 Parte_2
Vista la nota prodotta con le difese finali, che funge da limite della domanda di rimborso
(non è chiesta la fase 3, né aumenti di altro tipo), si liquidano le seguenti somme, commisurate a un credito di indeterminabile medio (essendo, per quel che consti, allo stato ancora illiquido il credito risarcitorio).
Pertanto: € 2.518,00 fase 1, € 1.665,00 fase 2 ed € 4.287,00 fase 4, in tutto € 8.470,00, oltre accessori di legge.
8.3 Sussistono nei confronti di tutti gli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede nelle cause riunite nn. 1002/2021 rg e 1033/2021 r.g.:
1. rigetta l'appello proposto da nonché l'appello proposto dalla Parte_1
e nei Parte_5 Parte_6 Parte_7 confronti di e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena e Parte_4 pubblicata il 28.11.2020;
2. condanna Parte_1 Parte_5 [...]
e in solido fra loro, a rimborsare a Parte_6 Parte_7 [...] le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € CP_1
9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna Parte_1 Parte_5 [...]
e in solido fra loro, a rimborsare ad Parte_6 Parte_7 Parte_2
e le spese processuali del presente Parte_3 Parte_4 grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti di entrambe le cause riunite le pagina 18 di 19 condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R.
115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1002/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
CAPUTO e dell'Avv. LUIGI ANANIA, domicilio eletto presso l'Avv. VALENTINA MACCHERINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TU AN e dell'Avv. ALFREDO BRAGAGNI;
(cf: , (cf: Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (cf: ), con il C.F._4 Parte_4 C.F._5 patrocinio dell'Avv. ROBERTO SANTI LAURINI;
PI: ), (cf: Parte_5 P.IVA_1 Parte_6
e (cf: ), con il C.F._6 Parte_7 C.F._7
SQU
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28.11.2020;
alla è stata riunita, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1033/2021 promossa da:
pagina 1 di 19 PI: ), (cf: Parte_5 P.IVA_1 Parte_6
e (cf: ), con il C.F._6 Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'Avv. PASQUALINO CAPALBO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TU AN e dell'Avv. ALFREDO BRAGAGNI;
(cf: , (cf: Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (cf: ), con il C.F._4 Parte_4 C.F._5 patrocinio dell'Avv. ROBERTO SANTI LAURINI;
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
CAPUTO e dell'Avv. LUIGI ANANIA, domicilio eletto presso l'Avv. VALENTINA MACCHERINI;
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28.11.2020.
CONCLUSIONI
In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto,
1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per omessa motivazione relativamente alla mancata applicazione del principio di non contestazione;
2) In subordine, accertare e dichiarare che in applicazione del principio di non contestazione dovevano considerarsi fatti pacifici la necessarietà della vendita degli immobili de quibus per far fronte al pagamento dei debiti scaduti ed espressamente indicati nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed ivi allegati, sub doc. n.
1. Per l'effetto, stante la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2.901, comma II, c.c., riformare l'impugnata sentenza e dichiarare che gli atti di compravendita immobiliari del 21 settembre 2012 e 18 ottobre 2012 non potevano essere soggetti a revocatoria;
3) Accertare e dichiarare che la sentenza di primo grado ha motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo (partecipati fraudis o consilium fraudis) solo ed esclusivamente in relazione ai terzi acquirenti difettando ogni considerazione dello stesso elemento in capo alla sig.ra . Per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza per omessa Parte_1 motivazione sulla sussistenza della scientia damni in capo alla appellante.
4) In subordine, accertare e dichiarare che il principio riconosciuto al sig. (vi era la CP_1 astratta possibilità che la sua innocenza poteva essere riconosciuta in appello) doveva essere pagina 2 di 19 riconosciuto anche alla sig.ra al momento della stipula degli atti di Parte_1 compravendita immobiliari del 21 settembre 2012 e 18 ottobre 2012, come lui condannata dal Tribunale penale di Montepulciano e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per carenza dell'elemento soggettivo in capo alla sig.ra (scientia damni) nei Parte_1 confronti dei sigg. e nonché dei figli ed o, in via di estremo CP_1 Pt_3 Pt_4 Pt_2 subordine, solo nei confronti del primo.
5) con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, Iva e cpa come per legge in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte appellante e Parte_5 Parte_6
Pt_7
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena in data 20 novembre 2020 e pubblicata in data 27 novembre 2020.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per la parte appellata Controparte_1
"Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 807/2020 del Tribunale di Siena ex adverso impugnata.
Con vittoria di spese di giudizio''.
Per la parte appellata , : Parte_3 CP_2 Pt_2
voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dalla PT
, dalla e da e avverso
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 la sentenza n. 807/2020 del Tribunale di Siena, pubblicata il 28.11.2020.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 807/2020 pubblicata il 28.11.2020, ha così deciso:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di , in Controparte_1 Controparte_3 proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore , Persona_1 eredi di e dei seguenti atti di compravendita: Persona_2 Parte_2
- contratto di compravendita stipulato in data 18.10.2012 ai rogiti del notaio Per_3 rep. 91680, con il quale la sig.ra vendeva al sig. diritti di Parte_1 Parte_6
pagina 3 di 19 comproprietà pari ad ½ indiviso dell'appartamento sito in Abbadia San LV (SI) via
Trento n. 26, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 27, particella 499 sub. 4 cat. A/2, vani 7,57 per il prezzo di soli €. 40.000,00;
- contratto di compravendita del 21.9.2012 ai rogiti del notaio rep. n. 91615, di Per_3 pochi giorni precedente a quello appena descritto, con il quale la sig.ra ha Parte_1 venduto alla i seguenti beni: Parte_5
1) terreni siti in Abbadia San LV loc. Spianata censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 15, particelle 179 e 181;
2) terreni siti in Abbadia San LV loc. Rovignano censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 45 particelle 174, 176, 177, 178 e 235, nonché al Foglio 46 particelle
250 e 251;
3) terreni siti in Abbadia San LV loc. Casella censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 36 particelle 367;
4) terreni siti in Abbadia San LV loc. Sambuco censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 26 particella 166, nonché al Foglio 27 particelle 7 e 749, al Foglio 60 particelle 278 e 279, al Foglio 66 particella 113;
5) terreni siti in Abbadia San LV loc. Rovignano censiti al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 46, particelle 168, 188 e 206, nonché al Foglio 64 particella 33;
6) terreni siti in Abbadia San LV loc. Rovignano censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 46 particelle 230, 236, 358 e 359;
7) terreni siti in Abbadia San LV loc. Sant'Andrea censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 44, particelle 1218, 1224, 1127;
8) terreni siti in Abbadia San LV loc. Biagiotti censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 1 particella 29;
9) terreni siti in Abbadia San LV loc. Biagiotti censito al Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 171 particelle 159, 226, 227, 229;
10) diritti di comproprietà pari ad ½ sui terreni siti in Abbadia San LV censiti al
Catasto Terreni del predetto Comune Foglio 60 particelle 29 e 30, per il prezzo complessivo di €. 42.000,00.
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare pagina 4 di 19 l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita;
b) condanna al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese del Parte_1 giudizio, che liquida per in € 11.810,00 per compenso Controparte_1 professionale e per le altre parti attrici in € 18.896,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1 La sentenza ha definito due giudizi riuniti:
1.1.a Causa n. 3029/2017 rg aveva agito in revocatoria contro Controparte_1 Parte_1 Parte_6
e la (anche solo per far dichiarare inefficaci nei Parte_5 Parte_5 suoi confronti:
(-) il contratto di compravendita del 18.10.2012 (rogito col quale Per_3 Parte_1 aveva venduto a per 40mila euro, la propria quota di un mezzo della Parte_6 proprietà dell'appartamento di Abbadia San LV Via Trento 26;
(-) il contratto di compravendita del 21.9.2012 (rogito col quale la stessa Per_3 PT aveva venduto alla per 42mila euro) una serie di terreni in Abbadia
[...] Parte_5
San LV, meglio identificati nel dispositivo della sentenza già trascritto.
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) di essere creditore di per il risarcimento del danno patito a seguito del Parte_1 decesso del fratello, verificatosi il 12.9.2007 in Abbadia San LV, Persona_4 mentre svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della impresa individuale di Parte_1
(3 ); Parte_8
(-) che ricorrevano le condizioni oggettive e soggettive per la revocatoria. si era costituita per resistere, Parte_1
(-) negando l'esistenza del credito al momento degli atti impugnati, dal momento che la sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Montepulciano aveva condannato anche unitamente alla per l'omicidio colposo di Controparte_1 PT [...]
Persona_4
(-) e adducendo di avere dovuto dismettere quei beni per procacciarsi la provvista per affrontare le spese, anche processuali, che stava affrontando per via dell'incidente sul lavoro pagina 5 di 19 occorso al suo dipendente.
Si era costituita anche la deducendo che Pt_5 Parte_5 Persona_5 nella veste legale rappresentante della società, aveva acquistato dalla sorella quei beni, PT per consentirle di avere liquidità.
Si era costituito, infine, anche contestando la domanda, sul rilievo di Parte_6 avere effettuato in perfetta buona fede, in accordo con la moglie un ordinario Parte_7 investimento immobiliare nell'interesse della propria famiglia.
1.1.b Causa n. 3077/2017 rg in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia Controparte_3 minore e avevano esperito, in Persona_1 Parte_2 Persona_2 separato giudizio, analoga domanda, vantando anch'essi un credito risarcitorio per la morte del proprio congiunto Persona_4
I convenuti si erano costituiti svolgendo le medesime difese.
1.1.c Le cause erano state riunite.
Il contraddittorio era stato esteso a moglie di la quale Parte_7 Parte_6 si era costituita per svolgere difese sovrapponibili a quelle del coniuge. era deceduto nel corso del giudizio e il giudizio era proseguito Persona_2 dagli eredi e Controparte_3 Persona_1 Parte_2
Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha accolto le domande revocatorie, sui seguenti presupposti:
(-) Esisteva un credito, quanto meno eventuale, in forza della responsabilità della datrice di lavoro per l'infortunio sul lavoro nel quale aveva trovato la morte Parte_1 [...]
per come risultante dalle sentenze del processo penale: «[…] La sussistenza del Persona_4 credito è dimostrata dalla documentazione in atti (doc. 11, 12 e 13 fasc. parte attrice: sentenza del Tribunale di Montepulciano n. 130/2012, della Corte d'Appello di Firenze n.
1395/2014 e della Corte di Cassazione n. 290/2016). […]» (sent., pag. 6).
Anche era creditore, perché, pur se era stata riconosciuta una sua Controparte_1 concorrente responsabilità nella morte del fratello in primo grado, la Corte d'Appello di
Firenze l'aveva poi esclusa;
e, «[…] sebbene all'epoca in cui sono stati stipulati gli atti di compravendita (settembre e ottobre 2012) detta pronuncia [n.d.r.: penale d'appello] non era
pagina 6 di 19 stata emessa, tuttavia, vi era la astratta possibilità che l'innocenza dell'attore potesse essere riconosciuta e, dunque, vi era la possibilità e prevedibilità che avesse Controparte_1 diritto al risarcimento del danno. […]» (ivi, pag. 7).
(-) Esisteva, altresì, l'elemento soggettivo.
Le vendite, infatti, avevano leso la garanzia del credito, modificando il patrimonio della ediante sostituzione di cespiti immobili, con denaro liquido. PT
Né era stata fornita prova dai convenuti della capacità del patrimonio residuo di assicurare comunque garanzia.
(-) Anche l'elemento soggettivo, identificato nella scientia damni, sussisteva: «[…] Nella specie, è desumibile che i compratori fossero a conoscenza dell'infortunio mortale subito da
e della vicenda penale che aveva visto coinvolta posto che Persona_4 Parte_1 il triste evento è occorso in Abbadia San Salvadore, un piccolo paesino di montagna, nel quale appare ragionevole ritenere che quanto accaduto abbia avuto una forte risonanza.
Quanto alla poi, il legale rappresentante della stessa era Parte_5
ovvero il fratello di onde non appare credibile che non Persona_5 Parte_1 conoscesse la vicenda. […]» (ivi, pag. 9).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
e CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(di seguito anche appellati), nonché la Parte_4 Parte_5
e proponendo gravame avverso la
[...] Parte_6 Parte_7 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Nullità della sentenza per omessa motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'invocato principio di non contestazione. In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2.901, comma II, c.c.”
L'appellante, in primo luogo, si duole, in relazione a sua eccezione ex art. 2901 co. 3^
c.c., che il Tribunale non abbia rilevato la non contestazione delle controparti in merito alla precisa allegazione, opposta da nel costituirsi, «[…] che le vendite Parte_1 immobiliari de quibus si erano rese necessarie per il pagamento di altri debiti
[…]» (appello, pag. 7, enfasi della parte).
pagina 7 di 19 I debiti scaduti, saldati dalla on i proventi delle vendite, erano costituiti (ivi): PT
Locazione finanziaria per i mezzi necessari al trasporto forestale della “3 M di OR Per_ SS” (il rapporto di lavoro del defunto era proprio con tale ditta), dell'importo di euro 119.180,00= da versarsi in rate mensili a partire dal 08/08/2011. Al momento della vendita degli immobili (settembre 2012) erano scadute 14 rate (euro 27.808,62=) e ne scadevano ancora altre 46, ciascuna dell'importo di euro 1.986,33=, per un totale complessivo di euro 91.371,33=;
− fattura n. 45 del 6 novembre 2012 dell'avv. euro 4.500,00=; Per_6
− fattura n. 154 del 13 novembre 2012 dell'avv. euro 5.300,00=; Per_7
− fattura n. 63 del 12 dicembre 2012 dell'avv. euro 1.058,40=; Per_6
− fattura n. 30 del 5 giugno 2014 dell'avv. euro 1.000,00=; Per_6
− Proforma del 28 luglio 2014 dell'avv. , euro 38.064,00= e relativi Controparte_4 pagamenti del 29 luglio 2014; veva incassato 42mila euro per la vendita del 26.9.2012 e 40mila euro per quella PT del 24.10.2012: «[…] Da quanto sopra si evince che al momento della vendita degli immobili la sig.ra veva debiti già scaduti pari ad euro 27.808,62= (locazione finanziaria non PT contestata dalle controparti) ed ulteriore euro 91.371,33=, a scadere per la locazione finanziaria predetta. […]» (ivi, pag. 8).
V'erano poi debiti per spese legali, scadute fra il 2012 e il 2014 e un debito verwso scaduto il 7.11.2017. Persona_8
2.2 “2) Nullità della sentenza per omessa o contraddittoria motivazione sulla sussistenza della scientia damni in capo alla sig.ra . In subordine, violazione Parte_1 dell'art. 2.901, comma I, c.c.”
Il secondo motivo ripropone la tesi dell'inesistenza del credito, alla data degli atti dispositivi, in capo a Parte_9
A dire della parte appellante, infatti, la motivazione del Tribunale poteva semmai valere con riguardo all'elemento oggettivo della revocatoria, ma non a quello soggettivo: alla data degli atti di vendita, esisteva solo la sentenza penale del Tribunale di Montepulciano
(3.5/24.7.2012), che aveva condannato sia la sia il per omicidio PT Persona_4 colposo;
nonché al risarcimento del danno verso le parti civili.
pagina 8 di 19 Sicché, la nello stipulare le vendite, non poteva pensare di arrecare danno al PT
che aveva subito condanna assieme a lei;
il che si rifletteva anche in generale, Persona_4 facendo venir meno la scientia damni, nei confronti degli altri creditori.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. La e Parte_5 Parte_6
con autonomo atto di citazione, hanno proposto a loro volta appello Parte_7 principale contro la sentenza, articolando il seguente unico motivo:
3.1 “1) Carenza della scientia fraudis.”
Sotto questo titolo, gli appellanti fanno notare che le vendite de quibus erano atti a titolo oneroso stipulati anteriormente al sorgere del credito, così che era richiesta, ai fini dell'art. 2901 c.c., la partecipatio fraudis in capo ai terzi acquirenti.
Non rilevava, a tali fini, né che fosse socia della né la Parte_1 Parte_5 parentela col legale rappresentante della società.
A maggior ragione erano esenti da sospetto i coniugi il Tribunale, con Persona_9 evidente forzatura, aveva affermato che essi non potevano non conoscere la vicenda dell'infortunio sul lavoro, perché accaduto in un piccolo paesino di montagna.
4. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti per resistere alle impugnazioni:
4.1 il quale, in particolare, ha fatto notare che non Controparte_1 potevano considerarsi debiti scaduti quelli per le spese legali del processo penale (terminato nel 2012 in primo grado, nel 2014 in appello e nel 2016 in sede di legittimità); né quelli per rate non ancora scadute del leasing;
men che meno quello verso che risultava Per_8 riconosciuto nel 2017.
4.2 , (maggiorenne) e Parte_3 Parte_4
(quest'ultimo a seguito di rinnovazione della notificazione), i quali, fra Parte_2
l'altro, hanno fatto notare che i pretesi debiti scaduti erano tutti successivi alla sentenza pagina 9 di 19 penale del Tribunale di Montepulciano, che aveva condannato la a pagare loro una PT provvisionale immediatamente esecutiva di 100mila euro.
5. I giudizi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.-
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La decisione del Tribunale deve essere, con talune integrazioni e correzioni di motivazione, integralmente confermata.
6. L'appello di è infondato. Parte_1
6.1 Il primo motivo concerne, nel merito, una eccezione ex art. 2901 co. 3^ c.c.; i vizi di nullità denunciati, infatti, non solo sono inidonei a produrre la nullità dell'intera sentenza
(essi, al contrario, sono funzionali solo alla critica del mancato accoglimento della eccezione di merito), ma, soprattutto, non avrebbero alcuna conseguenza concreta significativa, posto che quello d'appello è un giudizio di merito, non di legittimità.
6.1.a La prima considerazione che si impone, pertanto, è che l'eccezione ex art. 2901 co.
3^ c.c., in quanto in mera disponibilità di parte (Cass. sez. 3^ civ. 13.8.2015 n. 16793; Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19963), è stata tardivamente sollevata, perché essa, a pena di decadenza, avrebbe dovuto trovare collocazione nelle comparse di costituzione della PT nei due giudizi di primo grado.
Per contro, nelle quattro pagine di cui si compone la comparsa di costituzione nel giudizio introdotto da (n. 3029/2017 rg), l'eccezione non è sollevata in Controparte_1 modo formale;
né, comunque, in modo implicito, dal momento che sul punto si legge (ivi, pag.
3):
Nell'anno 2012 la odierna comparente, in previsione delle spese, anche processuali, che stava affrontando, decideva di vendere i propri terreni e la propria quota parte pagina 10 di 19 dell'immobile di Via Trento 26 nel Comune di Abbadia San LV nel quale, per altro, non viveva più da tempo.
Stipulava quindi, con la il contratto di compravendita del Parte_10
21.09.12 avente ad oggetto i terreni meglio specificati in premessa del presente atto e con il
Sig. – coniugato in comunione dei beni con la Sig.ra - il Parte_6 Parte_7 contratto di compravendita del 18.10.12 avente ad oggetto l'appartamento di Via Trento nel
Comune di Abbadia San LV.
Il tutto, repetita iuvant, in totale buona fede posto che, all'epoca, la Sig.ra OR non aveva alcun debito nei confronti dell'attore.
Semplicemente la convenuta, non avendo in quel momento disponibilità di denaro contante di una certa entità, decideva di vendere i propri immobili onde poter reperire le somme necessarie a pagare le consistenti spese, anche legali, maturate e maturande nonché
i debiti, non ultimo il leasing, contratti dalla 3 M di OR SS precedentemente alla sentenza che ci compete (doc.1).
Non pagando i suddetti debiti già certi, liquidi ed esigibili, del resto, la Sig.ra OR sarebbe andata in corso a sicure procedure esecutive in suo danno.
L'esposizione è, ai fini dell'art. 2901 co. 3^ c.c., assolutamente generica, come si apprezza anche solo constatando che i debiti vengono indicati senza fare alcuna differenza – che sarebbe qui decisiva – fra quelli scaduti (maturati) e quelli da scadere (maturandi), il che fa ben intendere che la ha inteso trattare qui dell'elemento soggettivo, rimarcando cioè PT che la finalità perseguita con le vendite era quella di procacciarsi provvista per far fronte a un periodo che era e vieppiù si profilava in futuro come per lei dispendioso;
non certo far valere la speciale fattispecie dell'art. 2901 co. 3^ c.c.-
Invero, pur se le eccezioni non richiedono d'essere manifestate con formule sacramentali, è altrettanto vero che desterebbe non poche perplessità affermare che la parte, volendo eccepire che, ai sensi dell'art. 2901 co. 3^ c.c., le vendite non erano revocabili perché funzionali all'adempimento di debiti scaduti, non abbia fatto riferimento alla norma, non abbia specificato quali fossero i debiti scaduti e quali quelli da scadere, e, insomma, non abbia espresso la volontà processuale d'avvalersi di quella specifica ipotesi che paralizza la revocatoria.
Analogamente può dirsi per la costituzione nella causa riunita.
pagina 11 di 19
6.1.b La seconda considerazione che pure si impone alla mera lettura dell'impugnazione
è che, nella stessa prospettazione dell'appellante, i debiti scaduti sono solo alcuni di quelli dedotti.
Tali non possono essere, per definizione, tutti quelli per i quali, alla data delle vendite
(21.9.2012 e 18.10.2012), non s'era verificata ancora la mora debendi, secondo uno dei modi tipici previsti dall'art. 1219 c.c. (Cass. sez. 3^ civ. 19.4.2016 n. 7747; Cass. sez. 6^-3 ord.
15.5.2020 n. 8992).
Sicché, scorrendo l'elenco contenuto nell'atto di appello (in parte trascritto: supra, § 2.1; per l'elenco completo, vds appello, pagg. 7 e 8), si constata che, anche recependo acriticamente le deduzioni della erano debiti scaduti solamente le 14 rate del leasing il PT cui termine di pagamento era già decorso (in tutto € 27.808,62).
Ne discende che è matematicamente escluso che l'alienazione di beni immobili per totali
82mila euro (ricavato delle due vendite) sia stato funzionale al pagamento di debiti scaduti per poco meno di 28mila euro, essendovi una significativa differenza;
che, per l'appunto, non può essere, come del tutto erroneamente presuppone l'appellante, collegata, ai fini dell'art. 2901 co. 3^ c.c., a debiti futuri (ossia quelli per i quali la mora del debitore si sarebbe verificata solo dopo le vendite), perché per definizione debiti non ancora scaduti.
Al contrario, soccorre nel caso di specie il seguente principio, trascurato dalla difesa appellante: «È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie).» (Cass. sez. 6^ - 3 ord. 27.1.2023 n. 2552 rv 666543-
01).
Nella presente fattispecie, è evidente che, nella stessa prospettazione, le vendite sono state obbligate – ossia determinate dall'esigenza di adempiere debiti scaduti – solo nella misura di 28mila euro;
mentre, per l'ulteriore somma ricavata di (82mila – 28mila=) 54mila euro, devono essere considerati atti ben al di fuori dell'operatività dell'art. 2901 co. 3^ c.c. e, pagina 12 di 19 dunque, aggredibili con azione revocatoria, tenuto ulteriore conto che costituisce dato assolutamente pacifico in causa che la non avesse altri beni immobili o altre risorse PT utili per garantire il credito verso gli appellati;
e che non è revocabile in dubbio il principio enunciato dal Tribunale, secondo il quale una modifica qualitativa del patrimonio del debitore che renda più difficile e incerto il soddisfacimento del credito (e tale senz'altro è lo scambio fra un cespite immobile e denaro liquido, facilmente occultabile) lede la garanzia del credito.
6.1.c Venendo, poi, alla verifica delle poste debitorie esposte dalla per il PT momento recepite acriticamente, occorre rilevare quanto segue.
6.1.c.i L'elencazione specifica dei debiti che si legge nell'appello non si rinviene nella comparsa di costituzione di primo grado.
Non si vede, dunque, come potrebbe applicarsi l'invocato art. 115 c.p.c., che presuppone che esista l'allegazione precisa di un fatto, altrimenti non sorgendo alcun onere di contestazione della controparte, esclusa l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.-
La nel costituirsi (passo già trascritto), fece riferimento a sue esposizioni PT debitorie in modo generico, ossia limitato a indicare il settore di pertinenza (a es., spese per la difesa nel processo penale) e privo della menzione di singole obbligazioni sulle quali era già in mora;
per contro, ai fini che qui interessano, occorreva che ella avesse indicato uno ad uno i debiti, se davvero voleva provocare la non contestazione della controparte su quegli stessi debiti;
a tacere, poi, del fatto che l'art. 115 c.p.c. si applica solo a fatti storici, non a qualificazioni e concetti giuridici, così che ciò che potrebbe in astratto costituire fatto non contestato sarebbero solo il fatto storico da cui si origina il debito scaduto (a es., lo svolgimento da parte dell'avvocato di ben determinate attività di difesa) e il fatto storico da cui si origina la mora debendi (a es., l'intimazione di pagamento dell'avvocato), non l'esistenza tout court di un debito scaduto.
6.1.c.ii Non vi è, poi, prova che il denaro incassato con le vendite sia stato riversato a tacitazione dei debiti scaduti.
Si è già visto che i fatti storici che dimostrerebbero l'esistenza di un credito scaduto non sono state allegate con quella minima specificità da far sorgere nella controparte l'onere della contestazione;
men che meno sono stati allegati con precisione i singoli pagamenti che sarebbero stati effettuati con la provvista ricavata dalle vendite, dei quali neppure v'è prova alinude.
pagina 13 di 19
6.1.c.iii Al di fuori dell'art. 115 c.p.c., poi, risulta documentato solo che il 6.7.2017 la si riconobbe debitrice di per 40mila euro (doc. 5 allegato alla 2^ PT Persona_8 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di;
e che il 7.11.2017, il creditore rilasciò PT Per_8 quietanza per il saldo (doc. 6 stessa produzione).
Il riconoscimento di debito non è titolato e, di per sé, non costituisce, come ben noto, il titolo del credito, ma ha funzione meramente probatoria;
sicché, in difetto di altri elementi, è sin troppo ovvio che il debito verso è un debito che, alle date delle vendite (2012), Per_8 non era certo in alcun modo scaduto.
Come se non bastasse, in calce al riconoscimento del 6.7.2017 (sempre doc. 5, citato), il accordò alla una dilazione di pagamento, posticipandolo di un anno (Resta Per_8 PT inteso che in caso di mancato pagamento decorso un anno della data di sottoscrizione della presente scrittura, il sottoscritto potrà esperire ogni azione necessaria): in ogni caso, dunque, sino al 6.7.2018, nessuna mora debendi s'era prodotta, così che si stenta francamente a comprendere come questa posta potrebbe costituire un debito scaduto ai fini dell'art. 2901 co. 3^ c.c. rispetto ad atti dispositivi del 2012.
6.2 Il secondo motivo è infondato.
Sostiene l'appellante che alla data delle vendite esisteva la sola sentenza penale di primo grado, la quale aveva condannato anche per l'infortunio sul lavoro Parte_9 mortale del fratello;
così che la quando stipulò gli atti, non poteva immaginare di PT avere debiti verso dovendosi escludere l'elemento soggettivo, profilo Parte_9 questo ingiustamente non trattato dal Tribunale.
In particolare, come risulta dalla sentenza penale del Tribunale di Montepulciano,
l'omicidio colposo di era ascritto sia alla quale datrice di lavoro Persona_4 PT
(che aveva omesso le molteplici dovute cautele meglio elencate nell'imputazione), sia a
[...]
il quale, lavorando assieme al fratello come tagliaboschi, aveva determinato la Parte_9 caduta dell'albero che aveva colpito la vittima, uccidendola.
Il primo giudice li ha ritenuti entrambi colpevoli (mentre in appello
[...]
è stato prosciolto e in esito al giudizio di cassazione la sola è risultata Parte_9 PT rea dell'omicidio colposo).
pagina 14 di 19 Tuttavia, l'argomento del gravame presuppone che la condanna penale a carico di
[...]
(in primo grado) implichi l'inesistenza di un suo credito risarcitorio verso la Parte_9 coimputata il che, ovviamente, non è. PT
L'unica conseguenza della condanna di assieme a sarebbe Parte_9 PT stata che il diritto risarcitorio del primo verso la seconda avrebbe dovuto essere ridotto in base al grado del contributo causale attribuibile alle sue condotte;
fermo restando che, nella misura in cui la morte del lavoratore era attribuibile invece a condotte causali e colpose della PT questa doveva risarcire il danno anche a perché il nocumento patito, di Parte_9 per sé, trovava fondamento nel rapporto parentale con il fratello, deceduto nell'infortunio (si nota incidentalmente - anche per l'utilità in sede di liquidazione delle spese: infra, § 8.1 - che, come ha informato e documentato la difesa negli scritti finali, la allo Persona_4 PT stato, è stata condannata, con sentenza n. 1681/2023 della Corte d'Appello di Firenze, a risarcire il danno nella misura di 65mila euro, oltre accessori e spese). Parte_9
Poiché la sentenza penale del Tribunale di Montepulciano non indica i rispettivi contributi causali, essi si presumevano pari;
così che, a tutto concedere, la a seguito di PT quella pronuncia, poteva ragionevolmente pensare che il suo debito risarcitorio verso
[...] si sarebbe dovuto dimezzare;
non anche che esso sarebbe stato azzerato. Parte_9
Non spiega l'appellante il meccanismo per il quale la condanna penale di primo grado avrebbe dovuto indurre la a considerarsi libera da ogni debito verso il coimputato, PT sicché non si approfondisce oltre.
A fortiori infondato è il motivo nei confronti degli altri appellati: essi erano costituiti parte civile nel processo penale e il Tribunale aveva loro riconosciuto provvisionali immediatamente esecutive e il rimborso delle spese.
7. Anche l'appello di e è infondato. Parte_5 Parte_6 Pt_7
7.1 Il loro unico motivo è chiaramente e irrimediabilmente fuorviato dal presupporre che il credito risarcitorio sia sorto dopo le due vendite.
Per contro, esso è sorto al momento della consumazione del reato, ossia il 12.9.2007, al momento della morte di dovendosi applicare il seguente principio, Persona_4 pretermesso dalla difesa degli appellanti: «Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione
pagina 15 di 19 revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.»
(Cass. sez. 3^ civ. 10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01).
Cade pertanto il presupposto da cui muove il gravame, ossia che occorra qui l'accertamento della partecipatio fraudis, mentre, come ha correttamente ritenuto il
Tribunale, è sufficiente, anche nel terzo acquirente, la mera scientia damni.
7.2 Il precedente argomento parrebbe sufficiente a caducare il mezzo, perché tutte le considerazioni difensive sono svolte con riferimento a un parametro erroneo per valutare l'elemento soggettivo.
Solo per completezza si riafferma qui la piena prova della scientia damni, la quale, occorre premettere, è da intendere nei seguenti termini: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01; in precedenza, conforme:
Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
7.2.a Particolarmente eclatante è la prova della scientia damni in capo alla società
elemento soggettivo che, come ovvio, va verificato in base alle conoscenze del Parte_5 suo legale rappresentante, che era il fratello della debitrice Persona_5 Parte_1
È pacifico, per averlo riconosciuto la società nel costituirsi in prime cure, che Per_5 ben conosceva le vicende che stavano interessando la sorella e che la vendita fu
[...] proprio un modo per concederle un po' di liquidità per le spese che stava sostenendo e che avrebbe dovuto sostenere.
Egli, dunque, era a conoscenza, addirittura, degli specifici debiti risarcitorî che gravavano sulla congiunta;
e, tenuto conto della natura dell'atto stipulato, non poteva che essere consapevole anche della diminuzione della garanzia che la vendita determinava, modificando il patrimonio di in modo tale da sostituire un bene immobile con Parte_1 denaro liquido.
pagina 16 di 19
7.2.b Anche per i coniugi e peraltro, la prova può dirsi raggiunta. Parte_6 Pt_7
Se anche non si voglia seguire il Tribunale, che ha ritenuto la conoscenza della vicenda penale in capo ai coniugi perché consumata in un piccolo centro, resta fermo che anch'essi, per il contenuto dell'atto, che era una compravendita, comprendevano benissimo che la venditrice stava restringendo la garanzia offerta al ceto creditorio col suo patrimonio, scambiando un bene immobile con denaro liquido, il che è sufficiente a configurare la scientia damni, nell'accezione che si è premessa, ossia di consapevolezza del danno potenziale (senza, dunque, necessità della conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l'azione).
Peraltro, e ben vedere, gli appellanti non hanno contestato l'affermazione del Tribunale secondo la quale essi conoscevano la vicenda, ma si sono limitati a sostenere che ciò non bastava a dimostrare la partecipazione alle finalità elusive della debitrice (appello, pag. 7, enfasi della parte: «[…] Il Giudice di primo grado ha errato perché una cosa è la conoscenza dell'infortunio mortale altra è la coscienza dei terzi acquirenti dell'intenzione fraudolenta del debitore e ciò nonostante non abbia rifiutato di concludere il contratto. […]»).
Ne segue che si ha per irretrattabile l'accertamento del Tribunale secondo il quale essi conoscevano la vicenda de qua, il che rafforza, ove ce ne fosse bisogno, la prova dell'elemento soggettivo;
mentre il tema della partecipatio fraudis è, come già spiegato, del tutto irrilevante.
8. Tutti gli appellanti, in solido fra loro (avendosi un caso di interesse comune, nell'ampio concetto cui si riferisce l'art. 97 c.p.c.), devono, secondo soccombenza, rimborsare alle controparti le spese processuali del grado.
Esse, in linea generale, si liquidano in base al D.M. 55/2014, § 12, parametri medi, valore di causa pari ai crediti per i quali l'azione revocatoria è stata esercitata.
8.1 JS OV
Vista la nota prodotta con le difese finali, che funge da limite della domanda di rimborso
(non è chiesta la fase 3), si liquidano le seguenti somme, commisurate a un credito di 65mila euro (tale essendo quello che in concreto, a oggi, risulta essere stato liquidato nel processo ove di quel credito si discute: supra, § 6.2):
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori di legge. pagina 17 di 19 8.2 e Controparte_3 Persona_1 Parte_2
Vista la nota prodotta con le difese finali, che funge da limite della domanda di rimborso
(non è chiesta la fase 3, né aumenti di altro tipo), si liquidano le seguenti somme, commisurate a un credito di indeterminabile medio (essendo, per quel che consti, allo stato ancora illiquido il credito risarcitorio).
Pertanto: € 2.518,00 fase 1, € 1.665,00 fase 2 ed € 4.287,00 fase 4, in tutto € 8.470,00, oltre accessori di legge.
8.3 Sussistono nei confronti di tutti gli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede nelle cause riunite nn. 1002/2021 rg e 1033/2021 r.g.:
1. rigetta l'appello proposto da nonché l'appello proposto dalla Parte_1
e nei Parte_5 Parte_6 Parte_7 confronti di e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 807/2020 emessa dal Tribunale di Siena e Parte_4 pubblicata il 28.11.2020;
2. condanna Parte_1 Parte_5 [...]
e in solido fra loro, a rimborsare a Parte_6 Parte_7 [...] le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € CP_1
9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna Parte_1 Parte_5 [...]
e in solido fra loro, a rimborsare ad Parte_6 Parte_7 Parte_2
e le spese processuali del presente Parte_3 Parte_4 grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti di entrambe le cause riunite le pagina 18 di 19 condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R.
115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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