Articolo 56 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 55Articolo 57
Versione
12 agosto 1982
Art. 56.
In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.
Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.
La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , viene determinata sulle disponibilita' nette complessive.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente