Sentenza 8 giugno 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2020, n. 10890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10890 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2020 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 12715/2018 r.g. proposto da: TO TI NA (cod. fisc. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Antonella Picchianti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via della Balduina n. 187, presso lo studio dell'Avvocato Alessandra Tombolini.
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO PI RO & C. DI PI RO, GIUSEPPE E LUCIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. 00245980529), in persona del curatore dott. Leonardo Viciani, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Josef Mottillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Colle di Val d'Elsa (SI), alla via Don Minzoni n. 13. controricorrente - tv e BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO TOSCANO SIENA (cod. fisc. 00049280522), con sede in Sovicille (SI), alla via del Crocino n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore;
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimate - avverso il decreto del TRIBUNALE DI SIENA depositato in data 09/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2020 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udita, per la ricorrente, l'Avv. A Picchianti, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avv.
3. Mottillo, che ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. AN ZZ AC ha proposto ricorso per cassazione, ex art.111, comma 7, Cost., affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., avverso il decreto del Tribunale di Siena dell'8/9 febbraio 2018, reiettivo del reclamo ex art. 26 I.fall. da lei proposto contro il provvedimento con cui il giudice delegato al fallimento UP LV & C. di UP LV, PE e UC s.r.l. in liquidazione aveva respinto la sua richiesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, ultimo comma, e 108 comma 2, I.fall., di ordinare al curatore di eseguire il preliminare sottoscritto con la menzionata società in bonís e trascritto ante fallimento, altresì disponendo la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile promesso in vendita. Ha resistito, con controricorso, la curatela fallimentare, mentre non hanno spiegato difese la 2 G?A.-\ t Banca CRAS - Credito Cooperativo Toscano Siena e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.).
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, «a prescindere dall'opponibilità del preliminare alla procedura, essendo trascorso il termine di cui all'art. 2645-bis, comma 3, c.c. (trascrizione effettuata il 14.12.2009)», ritenne di dover esaminare «la questione dell'applicabilità dell'art. 108, comma 2, I.fall. alla compravendita effettuata dal curatore in esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ.», in ordine alla quale, benché consapevole del contrario avviso espresso da Cass. n. 3310 del 2017, affermò che: i) «con la vendita forzata ex art. 107 l.fall, attuata con procedura competitiva e poi formalizzata con rogito notarile, la forma privatistica nulla toglie al carattere coattivo della vendita e dunque al fatto che essa si attui "invito domino", realizzando l'intero valore del bene su cui grava la prelazione ipotecaria»; ii) «al contrario, in caso di subentro del curatore, costui si inserisce nel rapporto contrattuale nella stessa posizione del fallito, e deve adempiere alle obbligazioni che gli facevano carico senza alcuna possibile applicazione della disciplina delle vendite giudiziali»; iii) «pertanto, non può invocarsi la norma di cui all'art. 108, comma 2, I.fall. che autorizza la purgazione dalle iscrizioni pregiudizievoli, rispondendo essa alla ratio di liquidare l'immobile e trasferirlo all'acquirente libero da pesi e vincoli, proprio per effetto del concorso e della natura coattiva del procedimento di vendita che, nel caso di specie - evidentemente - non è stato espletato».
2. La Sesta sezione civile, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 5 novembre 2019, n. 28460, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima sezione, ritenendo la questione posta dalla formulata censure meritevole di ulteriore approfondimento, «non apparendo, almeno prima facie, condivisibili, sul punto, [...], le argomentazioni di Cass. n. 3310 del 2017, oggi invocate dalla ricorrente (né rinvenendosi altri, e diversi, precedenti di legittimità, sulla corrispondente, specifica problematica)». RAGIONI DELLA DECISIONE bYA I 1. L'odierno ricorso, proposto ex art. 111, comma 7, Cost., reca un solo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 72, ultimo comma, e 108, comma 2, I.fall., anche in relazione all'art. 3 della Costituzione».
1.1. Esso assume che, nell'ipotesi di cui all'art. 72, ultimo comma, I.fall., il curatore non ha facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare, sicché deve dargli esecuzione attraverso la stipula del definitivo, con la ulteriore, asserita conseguenza della natura coattiva della vendita così eseguita cui, pertanto, andrebbe applicato l'art. 108, comma 2, I.fall. che consente al giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
1.2. Su tali premesse, si ascrive al tribunale senese di essersi discostato da quanto sancito da Cass. n. 3310 del 2017, a tenore della quale «in tema di vendita fallimentare, anche se attuata nelle forme contrattuali e non tramite esecuzione coattiva, trova applicazione l'art. 108, comma 2, I.fall., con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ad opera del giudice delegato ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull'intero prezzo pagato, ivi compreso l'acconto eventualmente versato al venditore ancora in bonis».
2. Ad avviso di questo Collegio, un siffatto ricorso - sostanzialmente volto ad ottenere che il giudice delegato al fallimento controricorrente ordini al curatore di quest'ultimo di dare esecuzione al preliminare stipulato dalla ZZ AC e la UP LV & C. di UP LV, PE e UC s.r.l. in bonis il 9 dicembre 2009 (trascritto il successivo 14 dicembre 2009), con successiva cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile che ne costituiva l'oggetto giusta l'art. 108, comma 2, I.fall. - è inammissibile alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 I.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, a norma dell'art. 72 della stessa legge, la facoltà di scioglimento dal vA contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Con la conseguenza che detto provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., potendo i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare (cfr. Cass. n. 13167 del 2017; Cass. n. 8870 del 2012; Cass.n. 18622 del 2010; Cass., 01/06/2012, n. 8870).
2.1. Vengono in gioco, invero, provvedimenti inerenti alla gestione del patrimonio e privi dell'attitudine alla definitività, a tal fine non essendo sufficiente, per la ricorribilità in parola, che abbiano una qualsiasi idoneità ad incidere positivamente o negativamente sulle aspettative dei creditori, del debitore o di terzi (cfr. Cass. n. 13167 del 2017. Così si esprime, in motivazione, anche Cass. n. 17520 del 2015, riguardo ai provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-bis I.fall. sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso;
a conclusioni analoghe giunge pure Cass. n. 4176 del 2016).
2.2. I riportati principi devono trovare applicazione, evidentemente, anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 72, ultimo comma I.fall., oggi invocata dalla ZZ AC, benché questa sia astrattamente caratterizzata dall'obbligo del curatore fallimentare (con esclusione, dunque, dell'alternativa prevista, in genere, per i contratti preliminari, dall'art. 72, comma 1, I. fall.) di dare esecuzione al contratto preliminare di vendita trascritto ex art. 2645-bis cod. civ. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente.
2.2.1. Pure in questo caso, infatti, si è al cospetto di un provvedimento (quello, cioè, del giudice delegato) che attiene all'esercizio della funzione di direzione e controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, potendo la ricorrente, ove ancora dovessero sussistere tutti i necessari presupposti di legge della 5 ,p4/, fattispecie da lei invocata, far valere nelle sedi ordinarie gli effetti che dalla contestata condotta del curatore pretende di far derivare.
2.3. Per mera completezza, infine, va rimarcato che le pronunce (Cass.n. 30454 del 2019; Cass. n. 3310 del 2017, nonché Cass. n. 8162 del 1996) richiamate nell'ordinanza interlocutoria resa da Cass. VI-1 n. 28460 del 2019 per giustificare la ivi ritenuta ammissibilità dell'odierno ricorso, riguardano decisioni che avevano disposto la cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile oggetto del contratto preliminare nel quale il curatore era già subentrato, sicché non appaiono oggi pienamente pertinenti in mancanza di quest'ultimo evento.
3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità, fra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, «sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto», mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna AN ZZ AC al pagamento, in favore della curatela fallimentare controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2020. Il consigliere estensore