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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 926/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 Avv. C/o Ufficio Avv. Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005669815000 IMPOSTE VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005669815000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005669815000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620259005669815000 notificata in data 19.02.2025, con la quale gli era stato richiesto l'importo complessivo di € 10.320,17 portato dalla cartella esattoriale n.
29620140013699762000 asseritamente notificata il 31.10.2014 nonché dalla cartella esattoriale n.
29620140020881483000 asseritamente notificata il 13.11.2014, riferite ad Iva, Irpef e relative addizionali.
Deduceva: - omessa notifica delle cartelle presupposte - prescrizione dei crediti azionati.
L'ADER non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze vanno accolte.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione. Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
Va, quindi, chiarito che alle imposte erariali si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale, non rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè non trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo, ma di tributi che richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno d'imposta.
Essi rientrano dunque, secondo giurisprudenza costante, nella previsione di cui all'art. 2946 (prescrizione ordinaria decennale), come statuisce, da ultimo, la Suprema Corte nell'ordinanza n.7660 del 9.3.2022: "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del
2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Ciò premesso, si rileva che l'Agente della Riscossione non si è costituito in giudizio e, di conseguenza, questo collegio non è stato posto nelle condizioni di verificare né se gli atti prodromici (le cartelle di pagamento) siano stati effettivamente notificati nelle date indicate, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato.
Peraltro, la mancata dimostrazione della notifica delle prodromiche cartelle comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'impugnata intimazione di pagamento va annullata.
Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica delle cartelle) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa, tra le parti, le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 926/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 Avv. C/o Ufficio Avv. Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005669815000 IMPOSTE VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005669815000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005669815000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620259005669815000 notificata in data 19.02.2025, con la quale gli era stato richiesto l'importo complessivo di € 10.320,17 portato dalla cartella esattoriale n.
29620140013699762000 asseritamente notificata il 31.10.2014 nonché dalla cartella esattoriale n.
29620140020881483000 asseritamente notificata il 13.11.2014, riferite ad Iva, Irpef e relative addizionali.
Deduceva: - omessa notifica delle cartelle presupposte - prescrizione dei crediti azionati.
L'ADER non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze vanno accolte.
La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione. Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
Va, quindi, chiarito che alle imposte erariali si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale, non rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè non trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo, ma di tributi che richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno d'imposta.
Essi rientrano dunque, secondo giurisprudenza costante, nella previsione di cui all'art. 2946 (prescrizione ordinaria decennale), come statuisce, da ultimo, la Suprema Corte nell'ordinanza n.7660 del 9.3.2022: "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del
2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Ciò premesso, si rileva che l'Agente della Riscossione non si è costituito in giudizio e, di conseguenza, questo collegio non è stato posto nelle condizioni di verificare né se gli atti prodromici (le cartelle di pagamento) siano stati effettivamente notificati nelle date indicate, né, quindi, se sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione dell'atto qui impugnato.
Peraltro, la mancata dimostrazione della notifica delle prodromiche cartelle comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, l'impugnata intimazione di pagamento va annullata.
Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica delle cartelle) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa, tra le parti, le spese di lite.