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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2213 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. AVVEDUTO ROSARIO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA;
resistente avente ad oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2020, deduce di Parte_1
avere lavorato sin dal 1986 alle dipendenze dell Controparte_1
Pagina 1 di 8 con mansioni di operaio agricolo addetto al servizio di meccanizzazione per la conduzione e riparazione delle macchine agricole. Parte ricorrente censura l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, perpetrata dal datore di lavoro in violazione del Dlgs
368.2001 ed invoca il diritto al risarcimento del danno ed alle differenze retributive. Contr L si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso siccome infondato ed eccependo sia il mancato adempimento dell'onere della prova da parte del ricorrente sia la maturata prescrizione della pretesa e, in ogni caso, contestando la pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum.
***
Il ricorrente, avviato al lavoro per il tramite del centro per l'impiego di
Modica, dichiara di avere svolto le mansioni di operaio agricolo addetto alla conduzione e manutenzione di macchine agricole alle dipendenze di
Contr
, per effetto della reiterazione di contratti a termine, realizzata in violazione del Dlgs 368.2001.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente ha anzitutto provato la sussistenza e la durata dei vari rapporti di lavoro a termine dedotti in ricorso.
Egli, infatti, attraverso le certificazioni rilasciate dal CPI e la busta paga di luglio 2020, che indica quale data di assunzione il 17.2.2020, ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrarne l'effettività. In particolare, dalle certificazioni del centro per l'impiego allegate al ricorso, emerge che tra le parti sono intercorsi rapporti di lavoro per ciascun anno tra il 1986 ed il 2018, seguiti da altro rapporto iniziato nel
2020 e, a fronte di ciò, l'ESA non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario.
Pagina 2 di 8 Risulta quindi provato che tra le parti sono intercorsi numerosi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Ne deriva l'applicabilità dell'art. 5 co. 4 bis d.lgs. 368.2001 (successivamente trasfusa nel d.lgs.
81.2015), secondo cui in caso di successione di contratti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi (24 dal 18.8.2018 ex art. 19 d.lgs. 81/2015) il rapporto si converte a tempo indeterminato.
Nel pubblico impiego, l'art. 36 co. 5 d.lgs. 165.2001 esclude che la violazione di norme imperative riguardanti il lavoro a tempo determinato possa comportare la conversione del rapporto in tempo indeterminato, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Tale ultima disposizione deve ritenersi applicabile ai rapporti di lavoro Contr alle dipendenze dell , in quanto lo stesso è un ente pubblico non economico regionale (C. 34561/2023) cui si applica il testo unico del pubblico impiego (art. 1 d.lgs. 165.2001).
In relazione alla determinazione del danno risarcibile, le Sezioni Unite hanno affermato che “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma
5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza
12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece,
Pagina 3 di 8 agevola l'onere probatorio del danno subito. (Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016, Rv. 639066 - 01).
Occorre a questo punto verificare se ricorrano le ipotesi eccettuative invocate dall'ESA, con la precisazione che il relativo onere probatorio spetta al datore di lavoro (C. 8302/2006). Contr In primo luogo, l invoca l'ipotesi di cui all'art. 5 co. 4 ter d.lgs.
368.2001, che esclude l'applicabilità del limite massimo dei trentasei mesi “nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”
L'eccezione prevista per le attività di carattere stagionale trova giustificazione nella naturale ciclicità di determinate attività produttive, come quella agricola. Nondimeno, alla luce del rapporto regola- eccezione, la nozione di attività stagionale deve essere interpretata restrittivamente, dovendosi quindi ritenere la natura tassativa dell'elenco contenuto nel richiamato d.p.r. nonché nella contrattazione collettiva.
Orbene, la mansione di conduzione e manutenzione di macchine agricole, cui era pacificamente addetto il ricorrente (circostanza comunque emergente dalla seconda certificazione del centro per l'impiego, riguardante i rapporti a partire dal 2008) non è contemplata nell'elencazione contenuta nel d.p.r. 1525/1963 né è individuata come stagionale o comunque esclusa dall'ambito di applicazione del limite in esame dalla contrattazione collettiva applicabile e richiamata dall'ESA.
Non ricorre quindi la prima delle ipotesi eccettuative invocata dall'ente resistente.
Pagina 4 di 8 In secondo luogo, l'ESA richiama l'art. 10 co. 2 d.lgs. 368.2001 secondo cui “sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375”.
Nemmeno tale disposizione è applicabile al caso di specie, in quanto
“l'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico, il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; ne consegue che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
81 del 2015” (C. 34561/2023).
Deve quindi concludersi per l'applicabilità del limite dei trentasei mesi, alla cui violazione consegue il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 co. 5 d.lgs. 165.2001 liquidabile forfetariamente secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
Tenuto conto del numero e della durata dei rapporti a tempo determinato instaurati con il ricorrente, ed in particolare che la reiterazione è durata oltre trent'anni, ma lo stesso vale anche considerando i soli oltre quindici anni di reiterazione nella vigenza del d.lgs. 368/2001 e 81/2015,
l'indennità risarcitoria forfetaria non può che essere riconosciuta nella misura massima.
Per quanto concerne la determinazione dell'indennità risarcitoria, la nozione di "retribuzione globale di fatto" rimanda al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del "normale" svolgimento di una prestazione, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale (C.
8040/2022).
Pagina 5 di 8 Inoltre, la Corte ha recentemente chiarito che il parametro cui commisurare l'indennizzo è certamente il livello di retribuzione proprio del momento in cui l'illecito si è determinato, chiarendo al tempo stesso che, qualora il fenomeno illecito sia proseguito anche oltre quel momento storico, la necessità di pieno apprezzamento dell'illecito nella sua interezza, impone di considerare eventuali aumenti della retribuzione maturati in epoca successiva al perfezionamento dell'illecito ma in costanza del rapporto a termine (C. 36659/2022).
Tanto considerato, l'indennità risarcitoria è quantificabile in € 24.804, ossia un ammontare pari a 12 volte la somma degli elementi retributivi, rimasti incontestati per come risultanti dalla busta paga del luglio 2020, ossia stipendio base per € 1.584,60 e Terzo elemento € 482,40.
Per quanto invece attiene al maggior danno, ulteriore rispetto a quello sopra liquidato in via forfetaria, parte ricorrente ha solo genericamente allegato e comunque non ha provato che la reiterazione dei rapporti di Contr lavoro a tempo determinato con l gli abbia precluso di accedere ad occupazioni più vantaggiose, in particolare a tempo indeterminato;
né ha in alcun modo quantificato i vantaggi che avrebbe conseguito in tale ipotesi.
Parimenti generica è l'allegazione della perdita degli scatti di anzianità,
t.f.r., tredicesime e quattordicesime che avrebbe conseguito ove fosse
Contr stato occupato alle dipendenze dell' a tempo indeterminato.
In particolare, manca anche solo l'allegazione che tali pregiudizi sarebbero maggiori rispetto al danno già forfetizzato (in ciò concretizzandosi il “maggior” danno).
A tale deficit assertivo e probatorio non può supplire la valutazione equitativa del giudice, che ha ad oggetto solo la liquidazione (ossia la
“trasformazione” in moneta) di un pregiudizio che deve comunque essere allegato e provato nella sua entità non monetaria.
Pagina 6 di 8 Sotto altro profilo, l'indennità spettante al lavoratore a titolo di comunitario di cui sopra è incompatibile con la compensatio lucri cum damno invocata da parte resistente. Tale ontologica incompatibilità discende dalla natura forfettaria del danno comunitario, finalizzata a sintetizzare le variabili positive e negative incidenti sul quantum debeatur, cristallizzando l'indennità in misura compresa tra 2,5 e 12 retribuzioni mensili. L'invocato principio di compensatio lucri cum damno è finalizzato ad impedire ingiuste locupletazioni da parte dell'avente diritto al risarcimento ed a scongiurare che l'indennizzato venga a trovarsi in una posizione più favorevole rispetto a quella che si sarebbe configurata ove l'evento dannoso non si fosse verificato.
Pertanto, consentendo la compensazione tra il danno comunitario e le retribuzioni comunque percepite per effetto della reiterazione abusiva dei contratti a termine, l'indennità spettante al lavoratore verrebbe ad essere integralmente erosa, finendo per svilire la funzione agevolatrice della tutela. Ad ogni modo, la stessa Suprema Corte, pronunciandosi su una controversia affatto simile a quella in oggetto, si è orientata nel senso di
“escludere che la misura risarcitoria prevista a ristoro dell'illecito subito possa trovare compensazione nella retribuzione percepita vigente il rapporto, trovando questa causa nel porsi quale corrispettiva della prestazione resa” (cfr. Cass. sez. lav. n. 17315/2024).
Va escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
P.Q.M
Il Tribunale:
- condanna l a corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento una somma pari a dodici Parte_1
mensilità parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto, per
Pagina 7 di 8 complessivi € 24.804, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione da luglio 2020 al soddisfo;
- condanna l' a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 4000 oltre i.v.a. c.p.a. Parte_1
rimborso spese forfetario al 15%, distratte a favore del difensore.
14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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