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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro Dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 9.6.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1749/2020 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Mastroeni;
E
(c.f. ), resistente rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Saitta oggetto: opposizione all'esecuzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2 aprile 2020 la ricorrente adiva questo giudice del lavoro e, premesso di essere stata citata con atto di pignoramento presso terzi da , quale creditore della Controparte_1 complessiva somma di 7.492,91 euro a titolo di compensi e spese di giudizio di cui 1.886 euro liquidati con sentenza n. 3784 del 17.11.2005 dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro e 3.150 euro liquidati con sentenza n. 32877 del 19.12.2018 dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro, proponeva opposizione all'esecuzione contestando che dalla stessa fossero dovute le somme pretese in forza dell'esecuzione della sentenza n. 3784/2005 Tribunale di Messina atteso che la aveva già provveduto al pagamento di Pt_1 detto importo mediante assegno di conto corrente bancario n. 0504969752 tratto su Banco di Sicilia emesso in favore del per il complessivo importo di 2.990,84 euro comprendente compensi e CP_1 spese di giudizio liquidati in sentenza e maggiorati per rimborso spese generali, iva e cpa nonché spese e compensi dell'atto di precetto. Precisava, inoltre, che il aveva incassato detto assegno CP_1 negoziandolo con versamento sul conto corrente da lui intrattenuto presso Banco Poste Italiane.
Chiedeva, preliminarmente, la sospensione, nei limiti delle somme pignorate per il soddisfacimento del credito preteso in forza e in esecuzione della sentenza n. 3784/2005, dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 3.2.2020; che venisse dichiarato che la alcuna somma doveva al Pt_1
in forza della citata sentenza e, per l'effetto, la nullità del precetto notificato il 5.9.2019 e dell'atto CP_1 di pignoramento presso terzi notificato il 20.11.2019; la revoca dell'ordinanza del 3.2.2020 di assegnazione somme e la condanna del a restituire alla ricorrente le somme, maggiorate per interessi di legge CP_1 dalla indebita percezione sino al soddisfo, indebitamente ricevute dal resistente in forza e in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In Controparte_1 particolare, parte resistente contestava che il pagamento non fosse completo in quanto creditore dell'importo delle spese giudiziali relative al secondo grado del giudizio di merito, come liquidato con sentenza definitiva nell'an ma non in relazione al quantum. Chiedeva in via riconvenzionale che venisse liquidato quanto dovuto dalla al in forza della condanna contenuta nella sentenza della Pt_1 CP_1
Corte di Appello di Messina dell'1.6.2012.
Con ordinanza del 2.8.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'ordinanza di assegnazione delle somme.
L'udienza del 9.6.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito, al fine di risolvere la presente controversia, occorre preliminarmente constatare che con atto di precetto del 4.9.2019 ha intimato alla il pagamento di euro 2.680,12 Controparte_1 Pt_1
a titolo di compensi liquidati per il giudizio di primo grado ed euro 4527,36 per compensi liquidati a titolo di giudizio di legittimità ed infine ero 258,48 a titolo di compensi per il precetto.
Va quindi rilevato che effettivamente con la sentenza n. 3478 del 2005 del Tribunale di Messina
veniva condannata al pagamento di euro 1886,00 oltre spese generali iva e cpa a titolo Parte_1 di compensi, sentenza confermata dalla corte di Appello di Messina.
Infine con la sentenza della Corte di Cassazione veniva condannata al pagamento Parte_1 in favore del al pagamento di euro 300,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze. CP_1
Va tuttavia rilevato che parte resistente costituendosi in giudizio non ha contestato il pagamento dell'importo di euro 2.990,84 in data 27.12.2005 così come risultante dal fascicolo di parte ricorrente.
Risulta pertanto provato l'avvenuto pagamento da parte della delle somme dovute in virtù Pt_1 della sentenza del Tribunale di Messina n. 3784 del 2005.
2 L'opposizione risulta pertanto fondata.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di parte resistente va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32877 del 2018, rigettando il ricorso proposto dalla ricorrente, ha stabilito che “a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione” (Cass., S.U. n. 16415/2018). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno aggiunto che il principio è applicabile anche qualora sia già stato proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, perché l'istanza di correzione deve essere proposta unicamente al giudice del merito”.
Il , dunque, ha proposto istanza di correzione materiale innanzi il Giudice di merito il quale CP_1 ha disposto che “considerato che la liquidazione delle predette spese, contenuta nella motivazione della detta sentenza, non acquisisce valore dispositivo e pertanto deve intendersi tamquam non esset;
valutato, peraltro, che la nell'avere Pt_1 proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, ha anche impugnato in via incidentale la decisione di secondo grado proprio per la mancata liquidazione delle spese;
ritenuto, per quanto sottolineato, che il mancato pronunciamento sulla liquidazione delle dette spese di lite non è suscettibile di correzione, non essendo imputabile la detta omissione a mero errore materiale;
P.Q.M.
rigetta il ricorso”.
Ciò posto si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza con la quale la Corte di merito rigetti l'istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7,
Cost. , in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all' art. 288, comma 4, c.p.c. , ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio (v. Cassazione civile, sez. III, n. 3986/2019).
Va quindi rilevato che risulta inammissibile la domanda di parte resistente non potendo questo giudice pronunciarsi in tale sede in merito alla liquidazione delle spese relative al giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Messina.
La domanda riconvenzionale va pertanto dichiarata inammissibile.
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese relative alla fase cautelare e vanno poste a carico di parte resistente le spese di tale fase che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
- dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma pari ad euro 2.680,12 in virtù della sentenza del
Tribunale di Messina del 2005 e dichiara l'illegittimità del precetto limitatamente a tale somma;
- condanna parte resistente alla restituzione delle somme riscosse a tal titolo oltre interessi legali;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
- compensa le spese relativa alla fase cautelare e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite di tale fase che si liquidano in 49,00 per contributo unificato ed euro 1.313,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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