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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1409 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'avv. ADRAGNA UGO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 C.F._2
nio dell'avv. CARDILLO MANUELA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/01/2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 19/12/2023, della sentenza non definitiva n. 5821/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
- 2 -
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un ac- certamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto
(Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio diven- to maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Ciò posto, nel caso in esame, il figlio delle parti , ormai Per_1
maggiorenne, sta proseguendo gli studi universitari e vive con la madre (vedi doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
- 3 -
E' indubbio, invero, che le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza, dei figli debbano ritenersi crescenti con l'età e rendano necessario un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
L'aumento delle esigenze economiche dei figli, peraltro, è notoriamente legato alla crescita e non necessita di specifica dimostrazione.
Alla luce delle superiori considerazioni e della documentazione reddituale prodotta, dunque, appare opportuno confermare l'obbligo, già disposto in sede di ordinanza presidenziale, a carico del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il fi- glio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Vanno confermate, altresì, in questa sede le disposizioni della sen- tenza di separazione in merito alla assegnazione della casa coniuga- le in favore della resistente, in quanto genitore convivente con il fi- glio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
❖❖❖
Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . CP_1
Preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, re-
- 4 -
sa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assisten- ziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presup- posti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della re- sistente.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ri- costituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la resistente, sia pure in precarie condi- zioni di salute, è dipendente della Regione Siciliana e risulta avere percepito, per l'anno 2023, un reddito complessivo lordo pari ad €
40.158,00 (vedi doc. allegata).
- 5 -
Il resistente, invece, per il medesimo anno, ha percepito un reddi- to complessivo lordo pari ad € 52.908,00.
Vero è che continua a sussistere una sperequazione tra i redditi percepiti dalle parti, ma la , di recente, ha ottenuto, sia pur CP_1
pro quota, degli immobili dalla successione del padre, uno dei quali produttivo di reddito, non rilevando in questa sede le scelte perso- nali di impiego delle somme.
La medesima, peraltro, continua a godere della casa coniugale in comproprietà con il ricorrente.
La , poi, non ha dimostrato di avere durante il matrimo- CP_1
nio rinunciato per la famiglia ad occasioni professionali o reddituali che potrebbero oggi giustificare il riconoscimento di un contributo in funzione compensativo-perequativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dei redditi percepiti dalla resistente, della disponibilità della casa coniugale in comproprietà con il ricorrente, nonché in mancanza di un significa- tivo squilibrio tra le rispettive posizioni economiche, la domanda formulata da parte resistente e volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
- 6 -
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore di la somma mensile di € 400,00 a ti- CP_1
tolo di contributo per il mantenimento del figlio maggioren- ne , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e se- condo le prescrizioni specificate in motivazione;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
• rigetta la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della stessa;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 12/6/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 7 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1409 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'avv. ADRAGNA UGO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 C.F._2
nio dell'avv. CARDILLO MANUELA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/01/2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 19/12/2023, della sentenza non definitiva n. 5821/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
- 2 -
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un ac- certamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto
(Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio diven- to maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass.,
13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass.
Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Ciò posto, nel caso in esame, il figlio delle parti , ormai Per_1
maggiorenne, sta proseguendo gli studi universitari e vive con la madre (vedi doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
- 3 -
E' indubbio, invero, che le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza, dei figli debbano ritenersi crescenti con l'età e rendano necessario un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
L'aumento delle esigenze economiche dei figli, peraltro, è notoriamente legato alla crescita e non necessita di specifica dimostrazione.
Alla luce delle superiori considerazioni e della documentazione reddituale prodotta, dunque, appare opportuno confermare l'obbligo, già disposto in sede di ordinanza presidenziale, a carico del ricorrente di versare alla resistente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il fi- glio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Vanno confermate, altresì, in questa sede le disposizioni della sen- tenza di separazione in merito alla assegnazione della casa coniuga- le in favore della resistente, in quanto genitore convivente con il fi- glio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
❖❖❖
Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . CP_1
Preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, re-
- 4 -
sa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assisten- ziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presup- posti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della re- sistente.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ri- costituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la resistente, sia pure in precarie condi- zioni di salute, è dipendente della Regione Siciliana e risulta avere percepito, per l'anno 2023, un reddito complessivo lordo pari ad €
40.158,00 (vedi doc. allegata).
- 5 -
Il resistente, invece, per il medesimo anno, ha percepito un reddi- to complessivo lordo pari ad € 52.908,00.
Vero è che continua a sussistere una sperequazione tra i redditi percepiti dalle parti, ma la , di recente, ha ottenuto, sia pur CP_1
pro quota, degli immobili dalla successione del padre, uno dei quali produttivo di reddito, non rilevando in questa sede le scelte perso- nali di impiego delle somme.
La medesima, peraltro, continua a godere della casa coniugale in comproprietà con il ricorrente.
La , poi, non ha dimostrato di avere durante il matrimo- CP_1
nio rinunciato per la famiglia ad occasioni professionali o reddituali che potrebbero oggi giustificare il riconoscimento di un contributo in funzione compensativo-perequativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dei redditi percepiti dalla resistente, della disponibilità della casa coniugale in comproprietà con il ricorrente, nonché in mancanza di un significa- tivo squilibrio tra le rispettive posizioni economiche, la domanda formulata da parte resistente e volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
- 6 -
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
in favore di la somma mensile di € 400,00 a ti- CP_1
tolo di contributo per il mantenimento del figlio maggioren- ne , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e se- condo le prescrizioni specificate in motivazione;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
• rigetta la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della stessa;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 12/6/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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