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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2883/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2883/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Garambone Lusianna, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito- decadenza/revoca reddito cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere beneficiaria del reddito di cittadinanza a seguito di domanda presentata in data 14/01/2022, adiva l'intestato Tribunale, per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell' del CP_1
3.11.2023 di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, essendo egli di fatto residente in Italia in via continuativa sin dalla presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione CP_ del beneficio, e per l'effetto, di accertare e dichiarare che nulla doveva restituire all' con riferimento agli importi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo in questione dal
1.2.2022 al 1.02.2023, con vittoria di spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva sulla base di varie argomentazioni il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento viene deciso con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 2 della legge 26/19 istitutiva del reddito di cittadinanza prevede all'Art. 2 – “Beneficiari. Il
Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; (..)”.
Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione CP_ (art. 7 comma 4); tuttavia tale verifica viene compiuta per conto dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio CP_ in questione (7 comma 4-quater). Infatti, è all' che compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter).
Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato CP_ passivo è l'
Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale Torino n. 906 del 14/7/2022 e Tribunale Roma ordinanza del 4/10/2022) la registrazione nei registri anagrafici costituisce una “mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“
[…] che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi CP_1 di soggiorno, ecc..”
Inoltre, è da aggiungere che secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 44/2020)
e della CGUE il requisito della residenza decennale si configura come discriminazione indiretta, in quanto il suo regime non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale tanto che la UE ha aperto recentemente la procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano.
Nello specifico il reddito di cittadinanza è stato revocato dall' per insussistenza del requisito CP_1 della residenza (come da relativi provvedimenti depositati dalla ricorrente) e tale revoca è stata mantenuta nonostante l'istante abbia successivamente inviato all' i certificati di cittadinanza e CP_1 residenza (gli stessi allegati in questa sede).
In effetti, in base ai predetti certificati, la ricorrente è cittadina italiana ed è altresì residente sin dal
24.04.2014 nel Comune di Qualiano e dal 29.11.2021 alla via Santa Maria a Cubito n.148 che fa parte del Comune di Qualiano (cfr. certificato di residenza in atti e contratto di locazione). E' evidente quindi che al momento della domanda (14/01/2022) era sussistente il requisito della residenza decennale in Italia, come richiesto dalla norma, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Inoltre, l' in questa sede non contesta la sussistenza di tale requisito, bensì rappresenta CP_1 unicamente che il beneficio è stato revocato dal Comune di residenza, ossia quello di Giugliano in
Campania, indicato in domanda, generando il debito contestato alla ricorrente.
In effetti, sussistendo il concorso dei requisiti di legge, il diritto a conseguire il reddito di cittadinanza non è precluso, in base alla normativa sopra richiamata, dalle comunicazioni presenti nella piattaforma “GePI”.
Le piattaforme di cui all'art. 6, D. L. n. 4/2019 “rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali.” (come ivi testualmente scritto) e,
d'altro canto, l' è altresì abilitato ad eseguire accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti CP_1 di legge per conseguire il beneficio in oggetto (ex art. 5, co. 3, D. L. n. 4/2019).
All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 11.338,44 erogata alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal 01.02.2022 al 01.02.2023 e chiesta in restituzione dall' , come da comunicazione di indebito del 20.11.2023. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal 01.02.2022 al 01.02.2023 e chieste in restituzione dall' , come da CP_1 comunicazione di indebito del 20.11.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2883/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Garambone Lusianna, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito- decadenza/revoca reddito cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere beneficiaria del reddito di cittadinanza a seguito di domanda presentata in data 14/01/2022, adiva l'intestato Tribunale, per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell' del CP_1
3.11.2023 di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza, essendo egli di fatto residente in Italia in via continuativa sin dalla presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione CP_ del beneficio, e per l'effetto, di accertare e dichiarare che nulla doveva restituire all' con riferimento agli importi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo in questione dal
1.2.2022 al 1.02.2023, con vittoria di spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva sulla base di varie argomentazioni il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento viene deciso con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 2 della legge 26/19 istitutiva del reddito di cittadinanza prevede all'Art. 2 – “Beneficiari. Il
Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; (..)”.
Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione CP_ (art. 7 comma 4); tuttavia tale verifica viene compiuta per conto dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio CP_ in questione (7 comma 4-quater). Infatti, è all' che compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter).
Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato CP_ passivo è l'
Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale Torino n. 906 del 14/7/2022 e Tribunale Roma ordinanza del 4/10/2022) la registrazione nei registri anagrafici costituisce una “mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“
[…] che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi CP_1 di soggiorno, ecc..”
Inoltre, è da aggiungere che secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 44/2020)
e della CGUE il requisito della residenza decennale si configura come discriminazione indiretta, in quanto il suo regime non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale tanto che la UE ha aperto recentemente la procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano.
Nello specifico il reddito di cittadinanza è stato revocato dall' per insussistenza del requisito CP_1 della residenza (come da relativi provvedimenti depositati dalla ricorrente) e tale revoca è stata mantenuta nonostante l'istante abbia successivamente inviato all' i certificati di cittadinanza e CP_1 residenza (gli stessi allegati in questa sede).
In effetti, in base ai predetti certificati, la ricorrente è cittadina italiana ed è altresì residente sin dal
24.04.2014 nel Comune di Qualiano e dal 29.11.2021 alla via Santa Maria a Cubito n.148 che fa parte del Comune di Qualiano (cfr. certificato di residenza in atti e contratto di locazione). E' evidente quindi che al momento della domanda (14/01/2022) era sussistente il requisito della residenza decennale in Italia, come richiesto dalla norma, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Inoltre, l' in questa sede non contesta la sussistenza di tale requisito, bensì rappresenta CP_1 unicamente che il beneficio è stato revocato dal Comune di residenza, ossia quello di Giugliano in
Campania, indicato in domanda, generando il debito contestato alla ricorrente.
In effetti, sussistendo il concorso dei requisiti di legge, il diritto a conseguire il reddito di cittadinanza non è precluso, in base alla normativa sopra richiamata, dalle comunicazioni presenti nella piattaforma “GePI”.
Le piattaforme di cui all'art. 6, D. L. n. 4/2019 “rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali.” (come ivi testualmente scritto) e,
d'altro canto, l' è altresì abilitato ad eseguire accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti CP_1 di legge per conseguire il beneficio in oggetto (ex art. 5, co. 3, D. L. n. 4/2019).
All'esito delle precedenti considerazioni va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 11.338,44 erogata alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal 01.02.2022 al 01.02.2023 e chiesta in restituzione dall' , come da comunicazione di indebito del 20.11.2023. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal 01.02.2022 al 01.02.2023 e chieste in restituzione dall' , come da CP_1 comunicazione di indebito del 20.11.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano