Articolo 624 del Codice della navigazione
Articolo 623Articolo 625
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21 aprile 1942
Art. 624.
(Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura).

La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, e' portata a conoscenza dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e' altresi' trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno.

L'ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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