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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1072/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall' Parte_1
Avv. R. Basta) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a CP_1
ordinanza ingiunzione;
osserva
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000340767 (notificata in data 27.04.2022) con la quale l' ha CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 19.000,00 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L.
n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all' annualità
2012 e basata sull' accertamento n. .6500.26/09/2017.0136417 del 23.10.2017 eccependo, tra CP_1
l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, CP_1 chiedendone il rigetto;
ha, altresì, rideterminato la sanzione dapprima in € 10.000,00 e successivamente, ai sensi del D.L. 48/2023, nella misura di € 157,32.
***
L'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Invero, il combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 14 citato, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni (centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14 “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel presente CP_1 contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni (trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14.
In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione, infatti, prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. CdA Milano n. 504/2024 e n. 1053/2024; CdA Torino n. 89/2023;
CdA Catania n. 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).
L'ultimo versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che, se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt. 17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98); mentre se si CP_1
tratta di lavoratori agricoli, riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18
d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003).
Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti;
mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia.
In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015 e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016 in poi.
Nel caso di specie, vengono in rilievo illeciti anteriori alla depenalizzazione (anno 2012), e quindi, come si è visto, il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria. In generale, l'onere di provare la tempestività dell'atto da compiersi a pena di decadenza da un certo diritto spetta a chi vanti quel diritto (cfr. C. 9010/1993, C. 2394/1994): mancando, nel caso di specie, qualunque allegazione da parte dell' in ordine alla data di CP_1
trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, e dato che questo poteva astrattamente avvenire a partire dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ossia dal 6.2.2016, potrebbe considerarsi certamente tempestivo solo l'accertamento notificato nei 90 giorni successivi, ossia entro il 6.5.2016. Nel caso di specie, invece, l'atto di accertamento è intervenuto in data 23.10.2017 (cfr. all. 2 memoria di costituzione), dunque tardivamente, con conseguente estinzione delle sanzioni irrogate.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'opposizione dev'essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- Dichiara la nullità dell'ingiunzione opposta;
- Condanna parte resistente a rifondere al procuratore antistatario di parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge.
Ragusa, 5 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano