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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1681 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Davoli Marina (CZ), alla Via G. Donizetti, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria
Concetta Cristofaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Soverato, alla Via Corso Umberto I, n. 225, presso lo studio dell'Avv. Ilario Sestito che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 4 ottobre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario Controparte_1
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 1 di 4 in San Sostene (CZ) in data 19 agosto 1979 in regime di comunione legale dei beni ed in costanza del quale non erano nati tre figli, (nato il [...]), Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), tutti Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti - deducevano che a causa di insanabili incomprensioni contrasti ed incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che il percepiva una pensione a titolo di invalidità ed CP_1
una di vecchiaia, mentre la era inoccupata ed era privi di redditi, Parte_1
“possedendo solamente una piccola casa avuta in eredità dai genitori, dove da tempo vive in San Sostene alla via I Vico Alessandro Manzoni n. 26”.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“ verserà a a titolo di contributo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del ricorso, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
• Spese compensate”.
1.1. All'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 18 marzo 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 2 di 4 Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1681 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
(CZ) il 22.06.1959 e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Sostene il 19 agosto 1979
(Anno 1979, Atto n. 7, Parte II, Serie A, Uff. 1), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Sostene (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 3 di 4
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1681 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Davoli Marina (CZ), alla Via G. Donizetti, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria
Concetta Cristofaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Soverato, alla Via Corso Umberto I, n. 225, presso lo studio dell'Avv. Ilario Sestito che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 4 ottobre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario Controparte_1
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 1 di 4 in San Sostene (CZ) in data 19 agosto 1979 in regime di comunione legale dei beni ed in costanza del quale non erano nati tre figli, (nato il [...]), Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), tutti Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti - deducevano che a causa di insanabili incomprensioni contrasti ed incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che il percepiva una pensione a titolo di invalidità ed CP_1
una di vecchiaia, mentre la era inoccupata ed era privi di redditi, Parte_1
“possedendo solamente una piccola casa avuta in eredità dai genitori, dove da tempo vive in San Sostene alla via I Vico Alessandro Manzoni n. 26”.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“ verserà a a titolo di contributo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del ricorso, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
• Spese compensate”.
1.1. All'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 18 marzo 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 2 di 4 Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1681 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
(CZ) il 22.06.1959 e , nato a [...] il [...], i Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Sostene il 19 agosto 1979
(Anno 1979, Atto n. 7, Parte II, Serie A, Uff. 1), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Sostene (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 3 di 4
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1681/2024 - Pagina 4 di 4