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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Dott. Diego Rosario Antonio PINTO Presidente
Dott. ssa Giovanna GIANI' Consigliere relatore
Dott.ssa Elena GELATO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(reclamo ex art. 50 CCII)
Nel procedimento iscritto al n. 50070/2025 del Ruolo Generale per gli Affari di
Volontaria Giurisdizione, riservato in decisione all'udienza del 9.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla Via Asiago n. 1, in persona del Curatore Avv. Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Torino presso il cui indirizzo digitale
[...]
e studio legale, in Roma, alla Via Fabio Massimo n. 107 è elettivamente domiciliato reclamante
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te Controparte_1 dom.ta presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mereu in Civitavecchia alla Via A. Cialdi
n.2 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
reclamata
NONCHE'
[...]
quali soci illimitatamente responsabili Controparte_2 reclamati contumaci avente ad OGGETTO: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del
18.12.2024 nel PU 49-1/2024
1 CONCLUSIONI:
Per il Fallimento reclamante:
“Voglia l' previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con CP_3 termine per notifica a parte reclamata, nel merito, in totale accoglimento del presente reclamo, (i) riformare il decreto impugnato (emesso dal Tribunale di Civitavecchia all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2024, rel. Dott. Andrea Barzellotti,
a definizione del procedimento unitario n. 49-1/2024, pubblicato/comunicato in data 19 dicembre 2024) e, per l'effetto, in accoglimento della domanda del Fallimento di cui al procedimento unitario, (ii) dichiarare con sentenza aperta la liquidazione giudiziale della (P.I./C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Civitavecchia, via Adige n. 3/B, con estensione automatica della liquidazione giudiziale ai suoi soci illimitatamente responsabili sigg.ri
, nato a [...] il [...] e CP_2 Controparte_4
, nato a [...] il [...], rimettendo gli atti al Tribunale per
[...]
i provvedimenti di competenza ex art. 49, comma 3°, C.C.I.I.
Per la parte reclamata
Che la S.V.Ill.ma respinga la domanda avanzata dalla controparte perché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il ricorso presentato il 28.05.2024 ex artt. 40 e 41 CCII dal Fallimento n. 266/2015 della società
[...] con il quale la Curatela aveva instato per la declaratoria di Parte_1 liquidazione giudiziale della e dei soci illimitatamente Parte_3 responsabili e . CP_2 CP_2 Controparte_4
Questi, in sintesi, i termini essenziali della vicenda:
1) il vanta un credito, nei confronti della Parte_4 CP_1
per Euro 176.035,19 oltre interessi legali, riconosciuto con sentenza
[...] del Tribunale di Civitavecchia n. 305/2020 del 06.03.2020, confermata con sentenza n. 1332/2024 della Corte di Appello di Roma;
il suddetto credito si riferisce al corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un impianto fotovoltaico a favore della società ; CP_1
2) a fondamento della domanda di liquidazione, il creditore aveva allegato la natura commerciale della società resistente, in quanto la stessa, pur avendo la natura di imprenditore agricolo, aveva esercitato attività di produzione di energia elettrica
2 e relativa vendita al GSE, tramite combustione anaerobica di produzioni agricole;
3) secondo lo stesso creditore, nell'ambito del predetto procedimento civile, era stata la stessa ad ammettere, nella propria comparsa, di aver beneficiato CP_1 degli incentivi riconosciuti dal GSE per la produzione di energia elettrica per il secondo semestre 2022 e fatto riferimento ad danno subito per la perdita degli incentivi erogati dal GSE per il primo semestre 2022;
4) in punto di legittimazione passiva alla domanda, la società aveva negato CP_1 sia la natura commerciale della attività svolta che il raggiungimento delle soglie di fallibilità ex artt. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c.i.i. concludendo per il rigetto dal ricorso;
Con il decreto oggetto di reclamo, il Tribunale di Civitavecchia, assunta la fallibilità della impresa agricola costituita in forma societaria, ha ritenuto, sulla ripartizione dell'onere della prova, che spettasse al creditore istante dimostrare il fatto costitutivo della esistenza di un'attività commerciale che si affiancasse a quella agricola, gravando, di contro su chi invocava l'esenzione dal fallimento l'onere della riconducibilità della attività commerciale svolta nell'ambito di quelle ex art. 2135
c.c.; che, pertanto, nel caso di specie, “non era stata offerta specifica prova del quantitativo in concreto di kWh che la società resistente avrebbe prodotto e quindi venduto con il detto impianto fotovoltaico posto che di per sé la dotazione risulta collegabile alle attività ex art. 2135 c.c.”; sotto autonomo profilo, relativo ai limiti di fallibilità, la società resistente aveva prodotto le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi ritenute coerenti con le acquisizioni – ex artt. 42 e 367 c.c.i.i. – dalle quali era emersa l'esistenza di un volume d'affari per reddito agrario per Euro
823,00 per il 2021, per Euro 364,00 per il 2022 e per Euro 823,00 per il 2023; che, peraltro, l'ammontare del debito scaduto rilevato nell'ambito del procedimento – quale somma tra il credito vantato da parte ricorrente per Euro 276.035,19 e Euro
59.977,26 a prescindere dall'esistenza di un credito IVA vantato da parte resistente per circa Euro 113.888,00 – risultava comunque inferiore alla soglia di legge per
Euro 500.000,00; in conclusione, la società resistente non presentava i requisiti di impresa commerciale e risultava comunque priva dei requisiti dimensionali.
3 Con reclamo depositato il 16.01.2025 e regolarmente notificato alle controparti, il
Fallimento reclamante ha impugnato la prima decisione, chiedendone la riforma e concludendo come in epigrafe.
Eseguita regolare notifica nei confronti di e , sopra CP_2 CP_2 generalizzati, gli stessi non comparivano né si costituivano.
Con l'impugnazione, la parte deduce:
- che era stata la stessa società ad ammettere la natura commerciale della CP_1 propria attività e tanto nella propria comparsa di costituzione nel giudizio civile sfociato nella sentenza fonte del credito;
qui aveva espressamente dedotto di aver prodotto e venduto energia elettrica fino all'anno 2016 e che tale attività non poteva considerarsi attività agricola;
né la cessazione di tale attività nel 2016 poteva sottrarre alla liquidazione giudiziale, poiché il credito azionato era riconducibile proprio alla attività commerciale dismessa di produzione e vendita di energia elettrica;
- stante la prova, in tali termini, della natura commerciale dell'impresa, sarebbe spettato alla dimostrare che l'attività esercitata era meramente connessa a CP_1 quella agricola, mentre il Tribunale aveva erroneamente addossato al Parte_1
l'onere di dimostrare il quantitativo di energia elettrica prodotta;
inoltre, il
Tribunale, quale parametro per individuare il limite di produzione rilevante per qualificare l'attività stessa come “connessa” ai sensi dell'art. 2135 comma 3 c.c., aveva fatto riferimento ai criteri stabiliti da una norma dal connotato marcatamente fiscale (“art. 1, CDXXIII co., L. 266 del 2005”) in spregio al principio di legittimità secondo cui “ai fini della soggezione al fallimento, la qualifica di un'attività
d'impresa come commerciale o agricola, debba operarsi secondo le norme del codice civile e della legge fallimentare, senza alcuna rilevanza delle norme statali o comunitarie di settore (ad esempio fiscali o contributive), che, proprio perché settoriali, e dunque rispondenti alle particolari finalità dei rispettivi ordinamenti, attribuiscono alla stessa attività una titolazione di impresa agricola insuscettibile di generale applicazione” (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n.32977);
- in ogni caso, fermo quanto sopra, poiché il quantitativo di kWh prodotto incideva unicamente sulla possibilità di considerare l'attività come connessa ex art. 2135, comma 3°, c.c., l'incertezza sul punto sarebbe dovuta ridondare in danno della
(parte processuale onerata della prova della natura connessa dell'attività) CP_1
4 e non certo del (tenuto esclusivamente alla prova dell'esercizio di Parte_1 attività commerciale);
- che la non aveva mai contestato in giudizio il fatto di avere essa prodotto CP_1
e venduto energia elettrica in maniera predominante e prevalente rispetto a qualsivoglia ulteriore attività (non a caso, nelle denunce penali prodotte, il valore dell'impianto fotovoltaico era stato indicato in € 990.000,00) nonché di aver provveduto alla combustione di produzioni agricole anche – e soprattutto – acquistate da terzi (così non producendo energia con “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” come richiesto dall'art. 2135, comma
3°, c.c.).
- la produzione di biomasse non era il fine ultimo della società ma solo una fase del più ampio processo produttivo di energia elettrica, peraltro svincolato (o svincolabile) dalla coltivazione del terreno.
- quanto poi ai requisiti dimensionali, il Tribunale non aveva rilevato che le dichiarazioni fiscali prodotte non riguardavano i “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale” (2021 a 2023) ma solo gli anni 2020 a 2022; inoltre, non era chiaro da quale documentazione il
Tribunale di Civitavecchia avesse desunto l'ammontare dell'attivo e dei ricavi per l'esercizio 2023; a tale proposito, l'acquisizione ex artt. 42 e 367 C.C.I.I. era probatoriamente insignificante riferendo solo dell'esistenza di un “Modello IVA con un credito pari ad Euro 113.255,00” e del “volume d'affari pari ad Euro
823,00”, senza alcuna specifica sull'attivo patrimoniale e sui ricavi;
infine, le dichiarazioni fiscali non erano idonee a ricostruire l'attivo patrimoniale e l'ammontare dei debiti complessivi .
- Infine, l'accertamento dei debiti andava condotto fino alla data della decisione sul ricorso, in base ai principi comunemente affermati dalla Suprema Corte, né il
Tribunale poteva supplire alla carenza probatoria, non emendabile con il richiamo alla consulenza di parte prodotta.
Si è costituita la opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto. CP_1
Ha dedotto che la produzione di energia elettrica si era fermata nel 2016 a seguito del furto totale dell'impianto fotovoltaico che non era stato più ripristinato.
Inoltre, il volume complessivo degli affari era riconducibile esclusivamente alla coltivazione di prodotti oleosi derivante dai propri terreni;
si trattava di una genuina azienda agricola che non poteva essere confusa con una azienda commerciale.
5 Quindi nel caso di specie, era acclarato il rispetto del dettato di cui all'art. 2135 c.c. in tema di requisiti per essere riconosciuto come impresa agricola, in quanto i proventi dell'attività agricola della provenivano unicamente da prodotti coltivati nei CP_1 fondi di proprietà della stessa.
Non sono comparsi né si sono costituiti i due soci, sopra intestati, dei quali va dunque dichiarata la contumacia.
Il reclamo è fondato.
Va, in ordine logico, affrontata la questione cruciale della natura commerciale o meno dell' attività esercitata dalla società poiché dall'esito di tale preliminare CP_1 indagine in fatto dipende la valutazione della rilevanza, ai fini della fallibilità, della documentazione contabile prodotta dalla società, in quanto deliberatamente redatta sulla base della “legislazione speciale in materia di società agricole” e sulla ulteriore premessa che “la società semplice è esonerata dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie” (tali i criteri richiamati nella perizia contabile allegata alla comparsa di costituzione).
Partendo dalla ripartizione dell'onere della prova in subjecta materia, è noto, e qui condiviso dalle parti, il criterio per cui spetta al creditore istante la allegazione e dimostrazione, quale fatto costitutivo, della esistenza di una attività commerciale che eventualmente si affianchi a quella agricola, a riscontro del requisito ex art. 1 comma 1
L.F., mentre compete a chi invochi l'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi;
l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. ( ex pluribus , e da ultimo, Cass. sez. I ord. 07/02/2023 n.
3647).
Nel caso di specie, il creditore oggi reclamante ha, ad avviso del Collegio, fornito un quadro altamente indicativo dell'esercizio concorrente, da parte della società agricola reclamata, di una attività di natura commerciale e tanto in ragione, in primo luogo, della titolarità, in passato, di un imponente impianto fotovoltaico fornito dalla Parte stessa società (pari a 196,60 KwH) come del resto ammesso nelle difese svolte Parte dalla stessa nel giudizio azionato dalla in bonis per il pagamento della CP_1 domma di € 176.035,19.
6 A suffragio dalla allegazione, ha invocato quanto dedotto dalla società nelle proprie difese nel giudizio civile. Nella comparsa di costituzione, la società aveva, in effetti, Parte allegato il fatto di disporre di un impianto fotovoltaico di “ KW 196,60”, che la aveva allacciato alla rete elettrica in ritardo, ovvero “nel secondo semestre 2012” e che lo stesso avrebbe dovuto “produrre circa 380.000 KW annui”, da remunerare, da parte del GSE con una tariffa incentivante di complessivi € 79.928 annui per tutta la durata dell'incentivo fissata in 20 anni ( plateale attività di vendita al GSE) e così per un totale Parte di € 162.160,00. A causa del presunto ritardo nella installazione, da parte della la società aveva subito la perdita di “notevoli somme” provocandole un danno di “ CP_1
€ 162.160 quale lucro cessante derivante dall'incasso di una tariffa incentivante riferibile al secondo semestre 2012 in lugo di quella relativa al primo semestre”.
Rileva anche quanto allegato dalla stessa società creditrice nella istanza di liquidazione giudiziale - fatto incontestato - ovvero che, in forza di contratto di fornitura, aveva assunto l'obbligo di realizzare due impianti fotovoltaici presso i terreni di proprietà della nel Comune di Tolfa con un corrispettivo pattuito nella misura CP_1 complessiva di € 311.000,00 cadauno (IVA inclusa).
Infine, nella denuncia di furto del 23.07.2016, la società aveva dichiarato che il valore commerciale dei “435 pannelli solari” sottratti era di “circa € 435.000”.
Ora, ritiene il Collegio come il creditore abbia, da parte sua, indicato elementi sufficienti a delineare l'esistenza di un'attività commerciale ex art. 2195 c.c. soggetta a liquidazione giudiziale;
di contro, nel contesto di tale quadro altamente presuntivo del carattere commerciale della attività - quantomeno in via concorrente con quella agricola - la società reclamata non è riuscita a vincere tale presunzione, non avendo assolto il proprio onere di dimostrare la propria esenzione dal fallimento, essendo mancati appaganti riscontri al fatto del collegamento funzionale della attività di cospicua produzione e vendita di energia elettrica rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
In primo luogo, con riferimento all'assoggettamento a fallimento della impresa agricola in forma societaria, va ribadita la assoluta irrilevanza della circostanza dell'avvenuto furto dei pannelli fotovoltaici medio tempore nel 2015 - come già correttamente rilevato - dal primo Ufficio, ove risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola (v. ex pluribus Cass. 21.02.2019 n. 5235).
7 Sul piano dei principii, l'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra intesa come fattore produttivo (come nel caso in cui la produzione di energia non venga posta in essere mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola esercitata), o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (cfr. Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2024, n.21434).
In applicazione di tali criteri e tornando al caso in esame, l'oggetto sociale della società reclamata, risulta, dalla visura camerale prodotta, che svolga l'“… attività agricole di cui all'art. 2135 cc …. e senza che ciò costituisca attività prevalente … compiere tutte le operazioni commerciali, industriali … ritenute necessarie per il conseguimento di detti scopi”.
La consulenza tecnica di parte depositata nel giudizio fallimentare, e richiamata anche in sede di reclamo, non vale a smentire la più persuasiva ipotesi della reclamante, in quanto complessivamente evasiva e priva di documentazione descrittiva e di supporto quanto alla destinazione d'uso della vasta superficie della azienda ( pari a oltre 17 ettari di terreno) nonché alla descrizione dell'attività ivi concretamente svolta, limitandosi la stessa ad attestare l'esistenza di un capannone, senza neanche descrivere naturalisticamente lo stato di fatto, alla attualità, dei terreni in tesi adibiti alla sola coltivazione di olive.
Né è persuasivo il ragionamento contabile ivi svolto, dato che, per quanto si dirà infra, lo stesso si basa sulla premessa, apodittica e non dimostrata documentalmente, della integrale ritrazione dei ricavi esclusivamente dalla coltivazione di prodotti oleosi.
La suddetta relazione è, in definitiva, inutile nella prospettiva della reclamata, perché del tutto priva di riscontri fattuali che smentiscano il quadro presuntivo fornito dal
Fallimento reclamante.
Eppure, per il principio di vicinanza della prova, non sarebbe stato arduo per la società dimostrare come, fino alla data di esercizio dell'impianto fotovoltaico, le relative entrate fossero state effettivamente impiegate per attività connesse alla attività agricola.
Chiariti dunque i motivi per ritenere che la società reclamata abbia natura commerciale e passando alla questione dei requisiti dimensionali per la fallibilità, il Tribunale ha ritenuto che dalle dichiarazioni fiscali prodotte, relative agli ultimi tre esercizi, e dalla
8 perizia prodotta fosse desumibile la prova, da ritenersi a carico della società resistente dei suddetti requisiti, e partitamente:
- di redditi agrari inferiori alla soglia di legge, desunte dalle dichiarazioni fiscali prodotte;
- di una soglia di debiti scaduti inferiore alla soglia di legge di € 500.000 come attestato dalla perizia prodotta.
Tuttavia, osserva il Collegio, la diversa conclusione di questo Collegio circa la prevalente natura commerciale della società induce a ritenere, in senso contrario, come la documentazione allegata a sostegno dei requisiti dimensionali non suffraghi l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del debitore.
Costituisce infatti principio di consolidata affermazione giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l. fall. che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. ( ex pluribus Cass 30516 del 23/11/2018 e, da ultimo, Cass. 7642 del 22/03/2025).
Ebbene, in tale ordine di concetti, l'arco documentale prodotto dalla società non appare appagante.
Anche a voler ammettere la applicabilità di un regime di contabilità semplificata ( dato che la società ha premesso, quale società semplice, di non essere tenuta al CP_1 deposito di bilanci e di potersi avvalere della contabilità semplificata, potendosi la relativa valutazione effettuare sulla base del conto economico degli ultimi tre esercizi come risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni per affermare il proprio esonero dall'obbligo di deposito dei bilanci) la reclamata non può considerarsi, in linea di principio, comunque esente dalla tenuta del registro IVA acquisti, del registro
IVA vendite, dal registro incassi e di pagamento o dal registro delle fatture;
e tanto, a fortiori nel caso di specie in cui la società risulta aver prodotto il modello IVA, ma unicamente per gli anni 2021 e 2023 ( v. acquisizioni primo grado dichiarazione dei redditi da Agenzia delle Entrate in data 19.06.2024).
Infine, non risulta prodotto, pur essendo obbligatorio, alcun rendiconto finanziario per le annualità di riferimento.
9 Solo la produzione di tali documenti avrebbe consentito di stabilire l'effettivo volume degli affari e, con esso, l'inesistenza di qualsiasi altra attività commerciale diversa da quelle “connesse” alla coltivazione dei fondi ai sensi dell'art. 2135 cc e la riconducibilità dei proventi e dei ricavi alla sola attività agricola.
In tale quadro, non appare sufficiente la produzione delle sole dichiarazioni di imposta dei redditi relative agli anni di imposta 2021-2022 -2023 (la dichiarazione 2024 è stata prodotta in sede di reclamo) relative quindi ai tre anni antecedenti al deposito, in data
28.05.2024, del ricorso ex artt. 40 e 41 CCII
Quanto al volume dei debiti, non vi è prova in atti di ulteriori situazioni debitorie presso CP_ l' né è ben chiaro a cosa si riferisca il prospetto riportato nella perizia.
I rilievi svolti conducono alla riforma del decreto di primo grado e alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società, da estendere ai soci illimitatamente responsabili.
Si deve provvedere alla rimessione degli atti al Tribunale Fallimentare competente per i seguiti di competenza.
Le spese del presente grado gravano sulla società reclamata costituita e sui soci non costituiti.
Poiché il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, per la liquidazione del compenso del legale si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo, e, previa revoca del decreto emesso dal Tribunale di
Civitavecchia - Sezione Fallimentare nel PU 49-1/2024, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili e;
CP_2 Controparte_4
- condanna la società e i soci illimitatamente responsabili Controparte_1
e alla rifusione, in favore del CP_2 CP_2 Persona_1
in persona del Curatore, delle Parte_5 spese del grado che liquida in complessivi € 9.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%.
10 - manda al Tribunale Fallimentare di Civitavecchia per i seguiti di competenza;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il consigliere rel. est.
Giovanna Giani'
Il Presidente
Diego Antonio Rosario Pinto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Dott. Diego Rosario Antonio PINTO Presidente
Dott. ssa Giovanna GIANI' Consigliere relatore
Dott.ssa Elena GELATO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(reclamo ex art. 50 CCII)
Nel procedimento iscritto al n. 50070/2025 del Ruolo Generale per gli Affari di
Volontaria Giurisdizione, riservato in decisione all'udienza del 9.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla Via Asiago n. 1, in persona del Curatore Avv. Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Torino presso il cui indirizzo digitale
[...]
e studio legale, in Roma, alla Via Fabio Massimo n. 107 è elettivamente domiciliato reclamante
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te Controparte_1 dom.ta presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mereu in Civitavecchia alla Via A. Cialdi
n.2 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
reclamata
NONCHE'
[...]
quali soci illimitatamente responsabili Controparte_2 reclamati contumaci avente ad OGGETTO: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia del
18.12.2024 nel PU 49-1/2024
1 CONCLUSIONI:
Per il Fallimento reclamante:
“Voglia l' previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con CP_3 termine per notifica a parte reclamata, nel merito, in totale accoglimento del presente reclamo, (i) riformare il decreto impugnato (emesso dal Tribunale di Civitavecchia all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2024, rel. Dott. Andrea Barzellotti,
a definizione del procedimento unitario n. 49-1/2024, pubblicato/comunicato in data 19 dicembre 2024) e, per l'effetto, in accoglimento della domanda del Fallimento di cui al procedimento unitario, (ii) dichiarare con sentenza aperta la liquidazione giudiziale della (P.I./C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Civitavecchia, via Adige n. 3/B, con estensione automatica della liquidazione giudiziale ai suoi soci illimitatamente responsabili sigg.ri
, nato a [...] il [...] e CP_2 Controparte_4
, nato a [...] il [...], rimettendo gli atti al Tribunale per
[...]
i provvedimenti di competenza ex art. 49, comma 3°, C.C.I.I.
Per la parte reclamata
Che la S.V.Ill.ma respinga la domanda avanzata dalla controparte perché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Civitavecchia ha respinto il ricorso presentato il 28.05.2024 ex artt. 40 e 41 CCII dal Fallimento n. 266/2015 della società
[...] con il quale la Curatela aveva instato per la declaratoria di Parte_1 liquidazione giudiziale della e dei soci illimitatamente Parte_3 responsabili e . CP_2 CP_2 Controparte_4
Questi, in sintesi, i termini essenziali della vicenda:
1) il vanta un credito, nei confronti della Parte_4 CP_1
per Euro 176.035,19 oltre interessi legali, riconosciuto con sentenza
[...] del Tribunale di Civitavecchia n. 305/2020 del 06.03.2020, confermata con sentenza n. 1332/2024 della Corte di Appello di Roma;
il suddetto credito si riferisce al corrispettivo dovuto per l'esecuzione di un impianto fotovoltaico a favore della società ; CP_1
2) a fondamento della domanda di liquidazione, il creditore aveva allegato la natura commerciale della società resistente, in quanto la stessa, pur avendo la natura di imprenditore agricolo, aveva esercitato attività di produzione di energia elettrica
2 e relativa vendita al GSE, tramite combustione anaerobica di produzioni agricole;
3) secondo lo stesso creditore, nell'ambito del predetto procedimento civile, era stata la stessa ad ammettere, nella propria comparsa, di aver beneficiato CP_1 degli incentivi riconosciuti dal GSE per la produzione di energia elettrica per il secondo semestre 2022 e fatto riferimento ad danno subito per la perdita degli incentivi erogati dal GSE per il primo semestre 2022;
4) in punto di legittimazione passiva alla domanda, la società aveva negato CP_1 sia la natura commerciale della attività svolta che il raggiungimento delle soglie di fallibilità ex artt. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c.i.i. concludendo per il rigetto dal ricorso;
Con il decreto oggetto di reclamo, il Tribunale di Civitavecchia, assunta la fallibilità della impresa agricola costituita in forma societaria, ha ritenuto, sulla ripartizione dell'onere della prova, che spettasse al creditore istante dimostrare il fatto costitutivo della esistenza di un'attività commerciale che si affiancasse a quella agricola, gravando, di contro su chi invocava l'esenzione dal fallimento l'onere della riconducibilità della attività commerciale svolta nell'ambito di quelle ex art. 2135
c.c.; che, pertanto, nel caso di specie, “non era stata offerta specifica prova del quantitativo in concreto di kWh che la società resistente avrebbe prodotto e quindi venduto con il detto impianto fotovoltaico posto che di per sé la dotazione risulta collegabile alle attività ex art. 2135 c.c.”; sotto autonomo profilo, relativo ai limiti di fallibilità, la società resistente aveva prodotto le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi ritenute coerenti con le acquisizioni – ex artt. 42 e 367 c.c.i.i. – dalle quali era emersa l'esistenza di un volume d'affari per reddito agrario per Euro
823,00 per il 2021, per Euro 364,00 per il 2022 e per Euro 823,00 per il 2023; che, peraltro, l'ammontare del debito scaduto rilevato nell'ambito del procedimento – quale somma tra il credito vantato da parte ricorrente per Euro 276.035,19 e Euro
59.977,26 a prescindere dall'esistenza di un credito IVA vantato da parte resistente per circa Euro 113.888,00 – risultava comunque inferiore alla soglia di legge per
Euro 500.000,00; in conclusione, la società resistente non presentava i requisiti di impresa commerciale e risultava comunque priva dei requisiti dimensionali.
3 Con reclamo depositato il 16.01.2025 e regolarmente notificato alle controparti, il
Fallimento reclamante ha impugnato la prima decisione, chiedendone la riforma e concludendo come in epigrafe.
Eseguita regolare notifica nei confronti di e , sopra CP_2 CP_2 generalizzati, gli stessi non comparivano né si costituivano.
Con l'impugnazione, la parte deduce:
- che era stata la stessa società ad ammettere la natura commerciale della CP_1 propria attività e tanto nella propria comparsa di costituzione nel giudizio civile sfociato nella sentenza fonte del credito;
qui aveva espressamente dedotto di aver prodotto e venduto energia elettrica fino all'anno 2016 e che tale attività non poteva considerarsi attività agricola;
né la cessazione di tale attività nel 2016 poteva sottrarre alla liquidazione giudiziale, poiché il credito azionato era riconducibile proprio alla attività commerciale dismessa di produzione e vendita di energia elettrica;
- stante la prova, in tali termini, della natura commerciale dell'impresa, sarebbe spettato alla dimostrare che l'attività esercitata era meramente connessa a CP_1 quella agricola, mentre il Tribunale aveva erroneamente addossato al Parte_1
l'onere di dimostrare il quantitativo di energia elettrica prodotta;
inoltre, il
Tribunale, quale parametro per individuare il limite di produzione rilevante per qualificare l'attività stessa come “connessa” ai sensi dell'art. 2135 comma 3 c.c., aveva fatto riferimento ai criteri stabiliti da una norma dal connotato marcatamente fiscale (“art. 1, CDXXIII co., L. 266 del 2005”) in spregio al principio di legittimità secondo cui “ai fini della soggezione al fallimento, la qualifica di un'attività
d'impresa come commerciale o agricola, debba operarsi secondo le norme del codice civile e della legge fallimentare, senza alcuna rilevanza delle norme statali o comunitarie di settore (ad esempio fiscali o contributive), che, proprio perché settoriali, e dunque rispondenti alle particolari finalità dei rispettivi ordinamenti, attribuiscono alla stessa attività una titolazione di impresa agricola insuscettibile di generale applicazione” (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n.32977);
- in ogni caso, fermo quanto sopra, poiché il quantitativo di kWh prodotto incideva unicamente sulla possibilità di considerare l'attività come connessa ex art. 2135, comma 3°, c.c., l'incertezza sul punto sarebbe dovuta ridondare in danno della
(parte processuale onerata della prova della natura connessa dell'attività) CP_1
4 e non certo del (tenuto esclusivamente alla prova dell'esercizio di Parte_1 attività commerciale);
- che la non aveva mai contestato in giudizio il fatto di avere essa prodotto CP_1
e venduto energia elettrica in maniera predominante e prevalente rispetto a qualsivoglia ulteriore attività (non a caso, nelle denunce penali prodotte, il valore dell'impianto fotovoltaico era stato indicato in € 990.000,00) nonché di aver provveduto alla combustione di produzioni agricole anche – e soprattutto – acquistate da terzi (così non producendo energia con “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” come richiesto dall'art. 2135, comma
3°, c.c.).
- la produzione di biomasse non era il fine ultimo della società ma solo una fase del più ampio processo produttivo di energia elettrica, peraltro svincolato (o svincolabile) dalla coltivazione del terreno.
- quanto poi ai requisiti dimensionali, il Tribunale non aveva rilevato che le dichiarazioni fiscali prodotte non riguardavano i “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale” (2021 a 2023) ma solo gli anni 2020 a 2022; inoltre, non era chiaro da quale documentazione il
Tribunale di Civitavecchia avesse desunto l'ammontare dell'attivo e dei ricavi per l'esercizio 2023; a tale proposito, l'acquisizione ex artt. 42 e 367 C.C.I.I. era probatoriamente insignificante riferendo solo dell'esistenza di un “Modello IVA con un credito pari ad Euro 113.255,00” e del “volume d'affari pari ad Euro
823,00”, senza alcuna specifica sull'attivo patrimoniale e sui ricavi;
infine, le dichiarazioni fiscali non erano idonee a ricostruire l'attivo patrimoniale e l'ammontare dei debiti complessivi .
- Infine, l'accertamento dei debiti andava condotto fino alla data della decisione sul ricorso, in base ai principi comunemente affermati dalla Suprema Corte, né il
Tribunale poteva supplire alla carenza probatoria, non emendabile con il richiamo alla consulenza di parte prodotta.
Si è costituita la opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto. CP_1
Ha dedotto che la produzione di energia elettrica si era fermata nel 2016 a seguito del furto totale dell'impianto fotovoltaico che non era stato più ripristinato.
Inoltre, il volume complessivo degli affari era riconducibile esclusivamente alla coltivazione di prodotti oleosi derivante dai propri terreni;
si trattava di una genuina azienda agricola che non poteva essere confusa con una azienda commerciale.
5 Quindi nel caso di specie, era acclarato il rispetto del dettato di cui all'art. 2135 c.c. in tema di requisiti per essere riconosciuto come impresa agricola, in quanto i proventi dell'attività agricola della provenivano unicamente da prodotti coltivati nei CP_1 fondi di proprietà della stessa.
Non sono comparsi né si sono costituiti i due soci, sopra intestati, dei quali va dunque dichiarata la contumacia.
Il reclamo è fondato.
Va, in ordine logico, affrontata la questione cruciale della natura commerciale o meno dell' attività esercitata dalla società poiché dall'esito di tale preliminare CP_1 indagine in fatto dipende la valutazione della rilevanza, ai fini della fallibilità, della documentazione contabile prodotta dalla società, in quanto deliberatamente redatta sulla base della “legislazione speciale in materia di società agricole” e sulla ulteriore premessa che “la società semplice è esonerata dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie” (tali i criteri richiamati nella perizia contabile allegata alla comparsa di costituzione).
Partendo dalla ripartizione dell'onere della prova in subjecta materia, è noto, e qui condiviso dalle parti, il criterio per cui spetta al creditore istante la allegazione e dimostrazione, quale fatto costitutivo, della esistenza di una attività commerciale che eventualmente si affianchi a quella agricola, a riscontro del requisito ex art. 1 comma 1
L.F., mentre compete a chi invochi l'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi;
l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. ( ex pluribus , e da ultimo, Cass. sez. I ord. 07/02/2023 n.
3647).
Nel caso di specie, il creditore oggi reclamante ha, ad avviso del Collegio, fornito un quadro altamente indicativo dell'esercizio concorrente, da parte della società agricola reclamata, di una attività di natura commerciale e tanto in ragione, in primo luogo, della titolarità, in passato, di un imponente impianto fotovoltaico fornito dalla Parte stessa società (pari a 196,60 KwH) come del resto ammesso nelle difese svolte Parte dalla stessa nel giudizio azionato dalla in bonis per il pagamento della CP_1 domma di € 176.035,19.
6 A suffragio dalla allegazione, ha invocato quanto dedotto dalla società nelle proprie difese nel giudizio civile. Nella comparsa di costituzione, la società aveva, in effetti, Parte allegato il fatto di disporre di un impianto fotovoltaico di “ KW 196,60”, che la aveva allacciato alla rete elettrica in ritardo, ovvero “nel secondo semestre 2012” e che lo stesso avrebbe dovuto “produrre circa 380.000 KW annui”, da remunerare, da parte del GSE con una tariffa incentivante di complessivi € 79.928 annui per tutta la durata dell'incentivo fissata in 20 anni ( plateale attività di vendita al GSE) e così per un totale Parte di € 162.160,00. A causa del presunto ritardo nella installazione, da parte della la società aveva subito la perdita di “notevoli somme” provocandole un danno di “ CP_1
€ 162.160 quale lucro cessante derivante dall'incasso di una tariffa incentivante riferibile al secondo semestre 2012 in lugo di quella relativa al primo semestre”.
Rileva anche quanto allegato dalla stessa società creditrice nella istanza di liquidazione giudiziale - fatto incontestato - ovvero che, in forza di contratto di fornitura, aveva assunto l'obbligo di realizzare due impianti fotovoltaici presso i terreni di proprietà della nel Comune di Tolfa con un corrispettivo pattuito nella misura CP_1 complessiva di € 311.000,00 cadauno (IVA inclusa).
Infine, nella denuncia di furto del 23.07.2016, la società aveva dichiarato che il valore commerciale dei “435 pannelli solari” sottratti era di “circa € 435.000”.
Ora, ritiene il Collegio come il creditore abbia, da parte sua, indicato elementi sufficienti a delineare l'esistenza di un'attività commerciale ex art. 2195 c.c. soggetta a liquidazione giudiziale;
di contro, nel contesto di tale quadro altamente presuntivo del carattere commerciale della attività - quantomeno in via concorrente con quella agricola - la società reclamata non è riuscita a vincere tale presunzione, non avendo assolto il proprio onere di dimostrare la propria esenzione dal fallimento, essendo mancati appaganti riscontri al fatto del collegamento funzionale della attività di cospicua produzione e vendita di energia elettrica rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
In primo luogo, con riferimento all'assoggettamento a fallimento della impresa agricola in forma societaria, va ribadita la assoluta irrilevanza della circostanza dell'avvenuto furto dei pannelli fotovoltaici medio tempore nel 2015 - come già correttamente rilevato - dal primo Ufficio, ove risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola (v. ex pluribus Cass. 21.02.2019 n. 5235).
7 Sul piano dei principii, l'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra intesa come fattore produttivo (come nel caso in cui la produzione di energia non venga posta in essere mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola esercitata), o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (cfr. Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2024, n.21434).
In applicazione di tali criteri e tornando al caso in esame, l'oggetto sociale della società reclamata, risulta, dalla visura camerale prodotta, che svolga l'“… attività agricole di cui all'art. 2135 cc …. e senza che ciò costituisca attività prevalente … compiere tutte le operazioni commerciali, industriali … ritenute necessarie per il conseguimento di detti scopi”.
La consulenza tecnica di parte depositata nel giudizio fallimentare, e richiamata anche in sede di reclamo, non vale a smentire la più persuasiva ipotesi della reclamante, in quanto complessivamente evasiva e priva di documentazione descrittiva e di supporto quanto alla destinazione d'uso della vasta superficie della azienda ( pari a oltre 17 ettari di terreno) nonché alla descrizione dell'attività ivi concretamente svolta, limitandosi la stessa ad attestare l'esistenza di un capannone, senza neanche descrivere naturalisticamente lo stato di fatto, alla attualità, dei terreni in tesi adibiti alla sola coltivazione di olive.
Né è persuasivo il ragionamento contabile ivi svolto, dato che, per quanto si dirà infra, lo stesso si basa sulla premessa, apodittica e non dimostrata documentalmente, della integrale ritrazione dei ricavi esclusivamente dalla coltivazione di prodotti oleosi.
La suddetta relazione è, in definitiva, inutile nella prospettiva della reclamata, perché del tutto priva di riscontri fattuali che smentiscano il quadro presuntivo fornito dal
Fallimento reclamante.
Eppure, per il principio di vicinanza della prova, non sarebbe stato arduo per la società dimostrare come, fino alla data di esercizio dell'impianto fotovoltaico, le relative entrate fossero state effettivamente impiegate per attività connesse alla attività agricola.
Chiariti dunque i motivi per ritenere che la società reclamata abbia natura commerciale e passando alla questione dei requisiti dimensionali per la fallibilità, il Tribunale ha ritenuto che dalle dichiarazioni fiscali prodotte, relative agli ultimi tre esercizi, e dalla
8 perizia prodotta fosse desumibile la prova, da ritenersi a carico della società resistente dei suddetti requisiti, e partitamente:
- di redditi agrari inferiori alla soglia di legge, desunte dalle dichiarazioni fiscali prodotte;
- di una soglia di debiti scaduti inferiore alla soglia di legge di € 500.000 come attestato dalla perizia prodotta.
Tuttavia, osserva il Collegio, la diversa conclusione di questo Collegio circa la prevalente natura commerciale della società induce a ritenere, in senso contrario, come la documentazione allegata a sostegno dei requisiti dimensionali non suffraghi l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del debitore.
Costituisce infatti principio di consolidata affermazione giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l. fall. che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. ( ex pluribus Cass 30516 del 23/11/2018 e, da ultimo, Cass. 7642 del 22/03/2025).
Ebbene, in tale ordine di concetti, l'arco documentale prodotto dalla società non appare appagante.
Anche a voler ammettere la applicabilità di un regime di contabilità semplificata ( dato che la società ha premesso, quale società semplice, di non essere tenuta al CP_1 deposito di bilanci e di potersi avvalere della contabilità semplificata, potendosi la relativa valutazione effettuare sulla base del conto economico degli ultimi tre esercizi come risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni per affermare il proprio esonero dall'obbligo di deposito dei bilanci) la reclamata non può considerarsi, in linea di principio, comunque esente dalla tenuta del registro IVA acquisti, del registro
IVA vendite, dal registro incassi e di pagamento o dal registro delle fatture;
e tanto, a fortiori nel caso di specie in cui la società risulta aver prodotto il modello IVA, ma unicamente per gli anni 2021 e 2023 ( v. acquisizioni primo grado dichiarazione dei redditi da Agenzia delle Entrate in data 19.06.2024).
Infine, non risulta prodotto, pur essendo obbligatorio, alcun rendiconto finanziario per le annualità di riferimento.
9 Solo la produzione di tali documenti avrebbe consentito di stabilire l'effettivo volume degli affari e, con esso, l'inesistenza di qualsiasi altra attività commerciale diversa da quelle “connesse” alla coltivazione dei fondi ai sensi dell'art. 2135 cc e la riconducibilità dei proventi e dei ricavi alla sola attività agricola.
In tale quadro, non appare sufficiente la produzione delle sole dichiarazioni di imposta dei redditi relative agli anni di imposta 2021-2022 -2023 (la dichiarazione 2024 è stata prodotta in sede di reclamo) relative quindi ai tre anni antecedenti al deposito, in data
28.05.2024, del ricorso ex artt. 40 e 41 CCII
Quanto al volume dei debiti, non vi è prova in atti di ulteriori situazioni debitorie presso CP_ l' né è ben chiaro a cosa si riferisca il prospetto riportato nella perizia.
I rilievi svolti conducono alla riforma del decreto di primo grado e alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società, da estendere ai soci illimitatamente responsabili.
Si deve provvedere alla rimessione degli atti al Tribunale Fallimentare competente per i seguiti di competenza.
Le spese del presente grado gravano sulla società reclamata costituita e sui soci non costituiti.
Poiché il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, per la liquidazione del compenso del legale si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo, e, previa revoca del decreto emesso dal Tribunale di
Civitavecchia - Sezione Fallimentare nel PU 49-1/2024, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente Controparte_1 responsabili e;
CP_2 Controparte_4
- condanna la società e i soci illimitatamente responsabili Controparte_1
e alla rifusione, in favore del CP_2 CP_2 Persona_1
in persona del Curatore, delle Parte_5 spese del grado che liquida in complessivi € 9.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%.
10 - manda al Tribunale Fallimentare di Civitavecchia per i seguiti di competenza;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il consigliere rel. est.
Giovanna Giani'
Il Presidente
Diego Antonio Rosario Pinto
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