Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1032
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso per alcune cartelle già impugnate in altro procedimento (ne bis in idem) e ha annullato parzialmente l'avviso di intimazione per omessa notifica di altre cartelle. La Corte d'appello ha riformato parzialmente la sentenza, ritenendo provata la notifica di alcune cartelle e confermando l'annullamento per altre due.

  • Rigettato
    Divieto di ne bis in idem

    Il giudice di primo grado ha accolto tale eccezione per alcune cartelle. La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio su questo punto, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando inammissibile il ricorso anche per la cartella n. 09720110031649670.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte d'appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto che alcune cartelle fossero state validamente notificate, escludendo quindi la prescrizione per tali crediti.

  • Rigettato
    Mancata allegazione degli atti presupposti

    La Corte d'appello ha ritenuto provata la notifica di alcune cartelle, implicitamente rigettando tale motivo di impugnazione per tali atti.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'intimazione

    La Corte d'appello ha ritenuto validamente notificate alcune cartelle, anche tramite affissione telematica e raccomandata informativa, rigettando implicitamente tale motivo di impugnazione per tali atti.

  • Accolto
    Erronea mancata dichiarazione del divieto di ne bis in idem

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, verificando che la cartella era già stata oggetto di impugnazione e dichiarando inammissibile il ricorso su questo punto, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Erronea mancata validità delle notifiche di altre cartelle

    La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il motivo, accertando la validità della notifica per le cartelle n. 09720190060713743 e n. 09720190133020132. Ha invece confermato la nullità della notifica per le cartelle n. 09720200170496279 e n. 09720200137485428.

  • Accolto
    Annullamento parziale avviso di intimazione

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, annullando l'avviso di intimazione limitatamente alle cartelle per le quali è stata accertata la mancata o irregolare notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1032
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1032
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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