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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3157/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1880/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046350320000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046350320000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046350320000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 ha impugnato l' avviso di intimazione n.
09720239046350320000, notificata il 23/6/2023 chiedendone l'annullamento eccependo:
-l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte
-la prescrizione dei crediti tributari
-la mancata allegazione degli atti presupposti
-la nullità della notifica dell'intimazione in quanto proveniente da indirizzi pec non ricompresi in pubblici registri.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, depositando documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti, nonché sentenza n.618/2020 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso a suo tempo proposto dalla società avverso talune cartelle, impugnate nuovamente nel presente giudizio, per le quali era stata ritenuta regolarmente avvenuta la notifica. Con sentenza n. 1880/2025 la CGT di I grado di Roma ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso le cartelle già impugnate nell'ambito del procedimento definito con sentenza n.
618/2020 per divieto del ne bis in idem e precisamente per le cartelle: n. 09720070109572022, n. 09720080090526211, n. 09720090091213780, n.
09720130106094520, n. 09720130106094621, n. 09720130154847140, n.
09720130154847241, n. 09720130324359654, n. 09720140092517816, n.
09720140262646756, n. 09720150025373516, n. 09720150128344025, n. 09720150205405946, n. 09720160022276700, n. 09720160167169682, n. 09720160185486743, n. 09720170026280430, n. 09720170253253402, n. 09720180009627648, n. 09720180030363921.
Per le ulteriori cartelle la CGT di I grado ha ritenuto provata la notifica delle cartelle n.
09720210087720909 e n. 097202200325669662, mentre ha annullato parzialmente l'avviso di intimazione per omessa notifica delle cartelle n. 09720190060713743, n.
09720190133020132, n. 09720190244681487, n. 09720200137485428, n.
09720200170496279, n. 09720110031649670, con compensazione delle spese di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma con condanna della controparte alle spese del doppio grado.
Si è costituita in appello la società chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'ufficio alle spese del doppio grado da distrarsi in favore
Difensore_2dell'Avv. , procuratore antistatario. All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso ritenuta l'ammissibilità dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Ufficio appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente non dichiarato il divieto di ne bis in idem in relazione alla cartella n.
09720110031649670 in quanto già oggetto di impugnazione nel procedimento definito con sentenza n. 618/2020.
Il motivo è fondato.
Dall'esame della sentenza n. 618/2020 risulta che l'estratto di ruolo n. 09720110031649670 è già stato oggetto di impugnazione in altro procedimento ragion per cui, stante il divieto di ne bis in idem, il ricorso della società deve essere dichiarato inammissibile anche con riferimento a tale atto dovendosi, sul punto, riformare l'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni questione inerente la notifica del predetto atto.
Con il secondo motivo l'appellante che erroneamente il primo giudice non ha ritenuto validamente effettuata la notifica delle altre cartelle. Il motivo è parzialmente fondato. Dall'esame degli atti di causa risulta che relata di notifica negativa a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, indirizzo che la società era tenuta ad avere, le cartelle n.
09720190060713743 e n. 09720190133020132 sono state validamente notificate secondo la procedura di affissione telematica presso INFOCAMERE, come previsto per le società dall'art. 7 quater del DL n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, cui è seguito l'invio al destinatario di raccomandata rispettivamente n. 614564489741 del 18/3/2019 e n.
614566642160 del 20/5/2019.
Quanto alla cartella n. 09720190244681487 la stessa risulta regolarmente notificata a mezzo di consegna del plico raccomandato in data 22/1/2020 a Pastore Nominativo_1 dipendente del
Società_1, cui è seguito l'invio di raccomandata informativa n. n. 573335098845 del 22/2/2020. Quanto alla cartella n. 09720200170496279 si rileva che la stessa non risulta regolarmente notificata atteso che in data 3/2/22 il plico raccomandato è stato consegnato all'addetta
Nominativo_2 ma poi non è seguita alcuna raccomandata informativa al destinatario, mentre per quanto concerne la cartella n. 09720200137485428 non vi è prova in atti della notifica.
Conseguentemente l'appello dell'Ufficio deve essere parzialmente accolto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' avviso di intimazione impugnato n. 09720239046350320000 deve essere annullato parzialmente soltanto con riferimento alle cartelle n. 09720200170496279 e n. 09720200137485428.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello ritiene la Corte che sussistano motivi per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birrritteri
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3157/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1880/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046350320000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046350320000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046350320000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 ha impugnato l' avviso di intimazione n.
09720239046350320000, notificata il 23/6/2023 chiedendone l'annullamento eccependo:
-l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte
-la prescrizione dei crediti tributari
-la mancata allegazione degli atti presupposti
-la nullità della notifica dell'intimazione in quanto proveniente da indirizzi pec non ricompresi in pubblici registri.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, depositando documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti, nonché sentenza n.618/2020 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso a suo tempo proposto dalla società avverso talune cartelle, impugnate nuovamente nel presente giudizio, per le quali era stata ritenuta regolarmente avvenuta la notifica. Con sentenza n. 1880/2025 la CGT di I grado di Roma ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso le cartelle già impugnate nell'ambito del procedimento definito con sentenza n.
618/2020 per divieto del ne bis in idem e precisamente per le cartelle: n. 09720070109572022, n. 09720080090526211, n. 09720090091213780, n.
09720130106094520, n. 09720130106094621, n. 09720130154847140, n.
09720130154847241, n. 09720130324359654, n. 09720140092517816, n.
09720140262646756, n. 09720150025373516, n. 09720150128344025, n. 09720150205405946, n. 09720160022276700, n. 09720160167169682, n. 09720160185486743, n. 09720170026280430, n. 09720170253253402, n. 09720180009627648, n. 09720180030363921.
Per le ulteriori cartelle la CGT di I grado ha ritenuto provata la notifica delle cartelle n.
09720210087720909 e n. 097202200325669662, mentre ha annullato parzialmente l'avviso di intimazione per omessa notifica delle cartelle n. 09720190060713743, n.
09720190133020132, n. 09720190244681487, n. 09720200137485428, n.
09720200170496279, n. 09720110031649670, con compensazione delle spese di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma con condanna della controparte alle spese del doppio grado.
Si è costituita in appello la società chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'ufficio alle spese del doppio grado da distrarsi in favore
Difensore_2dell'Avv. , procuratore antistatario. All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso ritenuta l'ammissibilità dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Ufficio appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente non dichiarato il divieto di ne bis in idem in relazione alla cartella n.
09720110031649670 in quanto già oggetto di impugnazione nel procedimento definito con sentenza n. 618/2020.
Il motivo è fondato.
Dall'esame della sentenza n. 618/2020 risulta che l'estratto di ruolo n. 09720110031649670 è già stato oggetto di impugnazione in altro procedimento ragion per cui, stante il divieto di ne bis in idem, il ricorso della società deve essere dichiarato inammissibile anche con riferimento a tale atto dovendosi, sul punto, riformare l'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni questione inerente la notifica del predetto atto.
Con il secondo motivo l'appellante che erroneamente il primo giudice non ha ritenuto validamente effettuata la notifica delle altre cartelle. Il motivo è parzialmente fondato. Dall'esame degli atti di causa risulta che relata di notifica negativa a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, indirizzo che la società era tenuta ad avere, le cartelle n.
09720190060713743 e n. 09720190133020132 sono state validamente notificate secondo la procedura di affissione telematica presso INFOCAMERE, come previsto per le società dall'art. 7 quater del DL n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, cui è seguito l'invio al destinatario di raccomandata rispettivamente n. 614564489741 del 18/3/2019 e n.
614566642160 del 20/5/2019.
Quanto alla cartella n. 09720190244681487 la stessa risulta regolarmente notificata a mezzo di consegna del plico raccomandato in data 22/1/2020 a Pastore Nominativo_1 dipendente del
Società_1, cui è seguito l'invio di raccomandata informativa n. n. 573335098845 del 22/2/2020. Quanto alla cartella n. 09720200170496279 si rileva che la stessa non risulta regolarmente notificata atteso che in data 3/2/22 il plico raccomandato è stato consegnato all'addetta
Nominativo_2 ma poi non è seguita alcuna raccomandata informativa al destinatario, mentre per quanto concerne la cartella n. 09720200137485428 non vi è prova in atti della notifica.
Conseguentemente l'appello dell'Ufficio deve essere parzialmente accolto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' avviso di intimazione impugnato n. 09720239046350320000 deve essere annullato parzialmente soltanto con riferimento alle cartelle n. 09720200170496279 e n. 09720200137485428.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello ritiene la Corte che sussistano motivi per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birrritteri