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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 9990/2025 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Torino, via Cialdini 25, presso e nello studio P.IVA_1 dell'avv. TRECATI JACOPO MARIA, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
c.f. , in nome e per conto della Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Parte_2
Vinzaglio 3, presso e nello studio dell'avv. GARESIO PAOLA, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente, con l'Avv. ELENA MOLINO, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA –
- e
contro
-
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
N. 14 – cap10088 Comune VOLPIANO (TO)
- APPELLATA CONTUMACE –
- e
contro
-
pagina 1 di 16 (C.F. ), residente in [...]-interno 3, CP_3 C.F._2 cap10154 Torino,
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 678/25 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 16.3.2025 nel proc. n. 12784/19 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento rubricato presso il
Giudice di Pace di Torino, RG n. 12784/2019, dott. Roberto ACCOSATO,
Voglia Questo Ill.mo Giudicante, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria, istanza, eccezione, e deduzione,
- nel merito, in via principale: riformare l'appellata sentenza n. 678/2025 – GDP
TORINO, dott. Roberto ACCOSATO, per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_3 nella causazione del sinistro de quo e, conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente, a seguito del sinistro per cui è causa, pari ad un importo di euro 4.973,37, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- nel merito, in via subordinata: riformare l'appellata sentenza n. 678/2025 – GDP TORINO, dott. Roberto
ACCOSATO, per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella causazione del CP_3 sinistro de quo e, conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente, a seguito del sinistro per cui è causa, pari ad un importo di euro 4.973,37, o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia come congrua (a seguito di analisi di eventuali concorsi di responsabilità ed eventualmente omettendo di riconoscere alcune delle voci di danno richieste perché non dovute ai sensi di legge, oppure in relazione al valore del veicolo, o ancora non dovute anche a seguito di C.T.U. sul mezzo), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
pagina 2 di 16 - con restituzione/refusione delle spese del primo grado di giudizio e di ogni ulteriore importo erogato a seguito del primo grado di giudizio (Contributo Unificato, marca da bollo, tassa di registro, le spese di CTU, le spese di CTP, le spese legali liquidate alla controparte);
- oltre il rimborso delle spese sostenute per la Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.)
e delle competenze-onorari del Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.);
- con vittoria di tutte le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario.”
Per parte appellata:
“Tenuto conto che malgrado le diffide ad adempiere da parte di l' appellante CP_1 non ha versato le spese di lite come liquidate nella sentenza impugnata
In via preliminare
-Accertare e dichiarare anche d' ufficio l' inammissibilità dell'appello per quanto argomentato e per ogni altra ritenuta ragione,
Nel merito
-Respingere in toto l' appello promosso da Parte_1 per quanto argomentato nel presente atto e per ogni ritenuto motivo
[...] confermando la sentenza del Giudice di Pace di Torino oggetto della presente impugnazione
Vinte le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria .”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...] ha proposto gravame avverso la sentenza emessa dal Parte_1 giudice di Pace di Torino n. 678/25, depositata in data 16.3.2025 nel proc. n. 12784/19
R.G. la quale ha rigettato la domanda avanzata dall'attrice, quale cessionaria del credito indennitario, e relativa ai danni materiali subiti dal veicolo Fiat Croma tg. DL182TW di proprietà di , a seguito del sinistro avvenuto il 2.7.2018 in Parte_3
Torino, nei pressi del parcheggio di via delle Querce, ed in particolare in seguito all'urto pagina 3 di 16 avvenuto con il veicolo Fiat Multipla tg. BN443XL di proprietà di e Controparte_2 condotto da , assicurato con la . CP_3 Controparte_4
Parte appellante ha affidato l'appello a 5 motivi che possono essere così riassunti:
A. Errata interpretazione e/o valutazione delle prove acquisite: la perizia stragiudiziale e le fotografie della riparazione.
In merito alla presunta impossibilità di ispezionare il mezzo attoreo, a seguito del sinistro avvenuto in data 2/7/2018, lo studio di infortunistica stradale aveva precisato, nella missiva inviata alla Compagnia, che la vettura sarebbe stata disponibile per la perizia previo appuntamento e, nonostante ciò, nessun riscontro era mai pervenuto, mentre in data 23/7/2018 la aveva inviato una comunicazione in cui dichiarava CP_1 che non avrebbe liquidato il sinistro, in quanto non riteneva che i danni lamentati fossero riconducibili allo stesso, così come denunciato. È quindi la controparte a non aver mai incaricato il perito, in quanto a priori ha ritenuto il sinistro non liquidabile. Il perito , infatti, riceveva l'incarico dalla Compagnia solo il 6/8/2018, un mese Per_1 dopo il sinistro, quando ormai la carrozzeria era chiusa per il periodo estivo.
Inoltre, quanto all'impossibilità di ispezionare il mezzo attoreo durante la CTU, parte appellante ha rilevato che l'accertamento è stato espletato nell'ottobre 2023, ossia 5 anni dopo il sinistro.
Infine, il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nell'aver ritenuto le fotografie della riparazione prive di data, in quanto lo stesso CTU, a seguito delle osservazioni del CT di parte attrice, ha affermato che “contrariamente a quanto riportato nella relazione, effettivamente queste hanno impressa (anche se in maniera difficilmente leggibile) la data”.
B. Errata interpretazione e/o valutazione delle prove acquisiste: la CTU espletata
Il CTU incaricato ha quantificato i danni nel minor importo di euro Testimone_1
3.035,48 IVA inclusa (a fronte di una richiesta attorea di euro 4.023,37) ed ha riferito di non potersi esprimere con certezza sulla compatibilità rispetto alla dinamica del sinistro, in quanto non vi sarebbe stato riscontro sulla vettura antagonista. Tuttavia, nel corpo della CTU, il perito si è espresso in modo favorevole quanto alla coerenza delle altezze pagina 4 di 16 dei punti d'urto, quanto alla compatibilità dei danni. Il CTU ha, quindi, stabilito che i danni sono compatibili con la dinamica, ma non lo ha potuto stabilire con certezza
(assoluta), difettando le fotografie di riscontro sul veicolo antagonista (il cui onere probatorio non può però essere addebitato a parte attrice).
Analizzata la CTU, anche a seguito delle precisazioni avvenute all'udienza di chiarimenti CTU del 6/6/2024, si può affermare che il CTU incaricato ha confermato la compatibilità tecnica dei danni subiti dalla vettura con la dinamica esposta in atti.
Il giudice di prime cure sarebbe dunque incorso in errore ove ha, invece, deciso del tutto arbitrariamente di non tenere conto della CTU, senza peraltro motivare le sue conclusioni;
infatti, la decisione contrastante con le indicazioni provenienti dalla CTU deve essere congruamente motivata.
C. Errata interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento:
l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e il valore probatorio del modulo CAI
Alle udienze del 8/11/2022 e del 19/01/2023 è stato disposto l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e (proprietario e Controparte_2 CP_3 conducente della vettura responsabile del sinistro per cui è causa), i quali non si sono presentati all'udienza; vista la loro assenza, parte attrice ha chiesto applicarsi l'art. 232
c.p.c. sulle circostanze dedotte nell'interrogatorio di cui ai capitoli di prova dell'atto di citazione. Nella sentenza si legge “tenuto conto dell'emersa fittizia intestazione dell'autovettura attorea al non è applicabile l'art. 232 c.p.c. alla mancata Pt_3 partecipazione all'interrogatorio formale dei convenuti..”, il ragionamento del giudice di pace sul punto risulterebbe contrario alla normativa di riferimento, ossia il citato art. 232
c.p.c.
In sentenza, si legge che il modulo CAI non ha alcun valore probatorio, perché risulta privo dell'indicazione della località esatta dove sarebbe avvenuto il sinistro.
Sul punto, si deve precisare che risulta prodotta in giudizio una dichiarazione sottoscritta dallo stesso , nella quale viene specificato il luogo dell'incidente. CP_3
In ogni caso l'inesattezza o incompletezza del modulo CAI non ne rende nullo il contenuto, ma sarà liberamente valutabile dal giudice.
pagina 5 di 16 D. Errata interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento:
l'onere probatorio a carico dell'attore e del convenuto
Il giudicante ha respinto la domanda dell'attore sostenendo che questi non avrebbe assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
In caso di sinistro stradale, il modulo CAI sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti ha valore di piena prova della responsabilità dell'incidente tra i due sottoscrittori, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti dell'assicurazione (estranea alla compilazione CAI) e ciò anche quando lo stesso contenga inesattezze od imprecisioni.
Inoltre, nel caso di specie la prova contraria richiesta dalla Compagnia di assicurazione (CTU) ha confermato la compatibilità dei danni e la modalità del sinistro descritte nel modulo CAI.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'attore ha dunque assolto al proprio onere probatorio.
E. Errata interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento
(art. 81 c.p.c.): l'intervento / costituzione in causa della in CP_5 qualità di mandataria della Controparte_4
Il giudicante non ha preso posizione sull'eccezione preliminare circa la validità della costituzione in causa della , per conto della Controparte_1 [...]
, in forza del mandato irrevocabile di rappresentanza. CP_4
L'atto avversario, ossia una comparsa di costituzione non in proprio, ma in nome di un terzo soggetto che è già parte in causa, non è ammissibile, ne è previsto dal nostro ordinamento giuridico e dovrà quindi essere dichiarato nullo.
Atteso che non ha dispiegato un atto di intervento, la costituzione CP_1 avversaria dovrà essere ritenuta nulla, in quanto inammissibile per violazione dell'art. 81
c.p.c.
Parte appellante ha dunque concluso instando per la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 4.973,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
pagina 6 di 16 Con comparsa in data 23.10.2025, si è costituita nel giudizio d'appello
[...]
quale mandataria di , chiedendo dichiararsi Controparte_1 Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, ribadendo le difese già svolte in primo grado, atte a dimostrare l'artificiosità del sinistro (quali, l'impossibilità di ispezionare il veicolo danneggiato, l'irreperibilità del conducente della Croma danneggiata, assicurata Pt_3
i plurimi rilevanti errori nelle richieste di danni e la circostanza che il conducente CP_1 del mezzo danneggiante (sig. ) abbia riferito all'investigatore della Compagnia di CP_3 aver venduto la Fiat Multipla senza aver effettuato riparazione alcuna ad un ragazzo zingaro che, alla consultazione presso il PRA, risulta esser proprio lo stesso vale Pt_3
a dire il proprietario della Croma danneggiata e cedente il credito indennitario all'odierna appellante), nonché contestando i singoli motivi d'appello e ritenendo corretta l'interpretazione e valutazione delle prove come condotta dal giudice di primo grado e dunque conclusivamente instando per il rigetto del gravame.
All'udienza del 12.11.2025, previa declaratoria di contumacia degli altri appellati –
e – le parti hanno precisato le conclusioni come in CP_3 Controparte_2 epigrafe indicate e previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex artt. 348 bis, 350 bis e
281 sexies c.p.c.
*****************
L'appello è infondato e va respinto.
Attenendo alla valutazione del compendio probatorio, come effettuata dal giudice di prime cure, i primi 4 motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente.
Come è noto, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024 conf. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
pagina 7 di 16 Peraltro, in merito alla prova contraria cui è gravato l'assicuratore, la Suprema Corte ha chiarito che “tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. Sentenza n. 14599 del 12/07/2005).
E' stato ritenuto che “Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale - effettuata ai sensi dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato” (cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13019 del 31/05/2006, conf. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007).
In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27005 del
07/12/2005).
In altri termini, affinché il modulo di constatazione amichevole di incidente determini un'inversione dell'onere della prova in capo alla Compagnia assicurativa, investendola della prova contraria atta a confutare l'esistenza e le modalità di verificazione del sinistro risultanti dai dati ivi riportati, è necessario che il predetto modulo sia compilato in modo da rendere comprensibile la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità e ciò in linea con la finalità perseguita dalla sua previsione (vale a dire porre l'assicuratore nelle condizioni di procedere eventualmente alla liquidazione stragiudiziale del danno, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017).
pagina 8 di 16 Infine, “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024, conf. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8451 del 27/03/2019).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, rilevando, per un verso, che il modulo CAI non risultasse debitamente compilato e, per altro verso, che la CTU espletata in corso di causa “non ha potuto aggiungere elementi utili a consentire di ritenere provata la dinamica “ del sinistro.
Ed invero, il modulo CAI prodotto in atti (doc. 3 fasc. primo grado parte attrice) reca un'indicazione assolutamente generica ed indeterminata rispetto al luogo ove il sinistro si sarebbe verificato (“Torino”) ed inoltre è indicato da parte del conducente del veicolo antagonista un numero di targa non corrispondente a quello del veicolo assicurato
(“CW990GP” in luogo di BN443XL, indicato in atto di citazione).
Peraltro, non è stato indicato neppure il codice fiscale del conducente del veicolo attoreo e, cosa ancor più emblematicamente, il numero della Parte_3 sua patente.
Parte attrice ha poi prodotto una dichiarazione asseritamente rilasciata dal sig.
conducente del veicolo fiat MULTIPLA, attraverso la quale lo stesso CP_3 avrebbe successivamente integrato il modulo CAI, affermando che il sinistro si sarebbe verificato in un parcheggio di via delle Querce a Torino e che il numero della targa inizialmente indicato fosse errato, essendo invece corretto quello poi riportato anche in atto di citazione (doc. 4 fasc. primo grado parte attrice).
Tale dichiarazione scritta risulta, a ben vedere, priva di alcun sostanziale valore probatorio nel presente giudizio, sia in quanto rilasciata da una delle parti in causa ed inoltre priva di data certa e sia in quanto atta ad integrare unilateralmente il modello
CAI che è atto da compilare congiuntamente da parte dei conducenti/proprietari nell'immediatezza del sinistro, essendo proprio detta contestualità e condivisione delle informazioni ivi rese in merito alla dinamica dell'occorso, ad attribuirgli il rilievo probatorio che gli è riconosciuto dalla legge (cfr. art. 143 comma 2 CDA).
pagina 9 di 16 In ogni caso sul punto non può non tacersi il fatto che nella relazione investigativa condotta per conto della il sig. avrebbe dichiarato all'investigatore che il CP_1 CP_3 sinistro si sarebbe verificato “nel parcheggio di Via delle Querce, circa di fronte alla pizzeria “Gufo”, ancorché lo stesso investigatore, recatosi sui luoghi, abbia appurato che la via delle Querce “fornisce accesso a degli edifici residenziali, ma non v'è traccia alcuna di pizzerie, inoltre vi sono diversi parcheggi tutti davanti a delle case private”, corredando quanto affermato con documentazione fotografica (doc. 7 fasc. primo grado convenuta).
Da tali rilievi, peraltro mai contestati da parte attrice in primo grado o nell'atto d'appello, può trarsi la conclusione che, non solo l'indicazione del teatro del sinistro – anche a voler ritenere che sia identificabile in un “parcheggio di via delle Querce” - sia generica, ma che detto luogo, a ben vedere, neppure esista.
Conclusivamente, dunque, l'esistenza e la dinamica del sinistro non possono ritenersi provate facendo riferimento al modello CAI in atti in quanto incompleto e sostanzialmente privo di valore probatorio.
A ciò si aggiunga che i fotogrammi prodotti da parte attrice in primo grado e ritraenti esclusivamente una parte della vettura Fiat Croma tg. DL182TW con alcuni danneggiamenti visibili sulla fiancata, recano l'indicazione in basso a destra di una dicitura sostanzialmente illeggibile, fatta salva un'unica fotografia (la n. 4, doc. 9 fasc. primo grado parte attrice) ove è riportata la data del 10/luglio/2018: ora, pur assumendo che anche gli altri fotogrammi siano stati ritratti lo stesso giorno, occorre considerare come gli stessi potrebbero non essere ritraenti i pregiudizi occorsi al veicolo dopo l'incidente per cui è causa, tenuto conto del lasso di tempo intercorso da tale momento rispetto alla sua verificazione (2.7.2018).
Né, peraltro può farsi ricorso ad altri documenti prodotti da parte attrice o ad altre prove dalla stessa offerte, posto che, da un lato, la fattura recante l'indicazione delle lavorazioni svolte è atto unilaterale proveniente dalla stessa parte che ne domanda il pagamento e pertanto sostanzialmente priva di valore probatorio e, dall'altro, la perizia di parte dell'ing. (doc. 13 fasc. parte attrice primo grado) non è dotata di Pt_1 efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver pagina 10 di 16 accertato, in quanto, come costantemente affermato in giurisprudenza, “non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 19/05/1997 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9551 del
22/04/2009, conf. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 e da ultimo Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).
Con riferimento poi al valore probatorio attribuibile al contegno dei convenuti contumaci – e , rispettivamente conducente e CP_3 Controparte_2 proprietaria del veicolo antagonista – deve rilevarsi che a norma dell'art. 2733 terzo comma c.c., la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice e non fa piena prova neppure nei confronti del solo confitente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019, conf. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019), mentre la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, di tal guisa che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto.
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014 conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10687 del 20/04/2023).
Tuttavia, la mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale, finalizzato a provocare la confessione, non produce la stessa efficacia probatoria – di prova legale – della confessione stessa.
Invero, l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, che può anche omettere di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale nella sentenza, la quale tuttavia non è per ciò solo affetta da vizio di motivazione ne è
pagina 11 di 16 suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32846 del
16/12/2024, conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter trarre alcun elemento di prova dalla mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interpello, motivando tale conclusione alla luce dell'”emersa fittizia intestazione dell'autovettura attorea al ” e degli atti di causa, da cui peraltro è emerso come Pt_3
“alcun testimone attendibile” fosse presente al sinistro, essendo stato indicato esclusivamente proprio il sig. quale unico teste in primo grado, peraltro non Pt_3 escusso in quanto incapace di testimoniare (cfr. ord. GdP dell'8.2.2014) e come
“nell'immediatezza alcuna Autorità e/o Organo di Polizia e/o mezzo di soccorso interveniva sul luogo, ove si sarebbe verificato il presunto incidente stradale de quo, per effettuare i rilievi”.
A ciò si aggiunga che è pacificamente emerso già in primo grado, come “il veicolo
[attoreo] è stato radiato d'ufficio per fittizia intestazione ancor prima della notifica dell'atto di citazione”, circostanza che condivisibilmente ha portato il giudice di pace a porre “seri dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità dichiarate in citazione”.
Valutazione corroborata dalla circostanza – peraltro mai contestata dalla parte attrice, odierna appellante – che nel mese di settembre 2018 il veicolo Fiat MULTIPLA è stato venduto al sig. , vale a dire allo stesso soggetto indicato Parte_4 quale proprietario/conducente del veicolo Fiat CROMA coinvolto nel sinistro per cui è causa, come evincibile dal certificato PRA (doc. 2 fasc. convenuta), così come anche dichiarato dallo stesso SU all'investigatore della Compagnia (“vendevo la Pt_5 dopo circa due mesi senza ripararla … Vendevo la macchina ad un ragazzo zingaro” cfr. doc. 7 fasc. primo grado convenuta).
A questo punto va preso in considerazione l'esito della CTU. Tes_ Ora l'ing. ha anzitutto dato atto di non aver potuto ispezionare il veicolo del sig. “poiché radiato d'ufficio – art. 94 bis del CdS – Divieto di intestazione fittizia Pt_3 di veicoli” come emergente dalla visura PRA;
ha poi chiarito che non è stato possibile individuare “la località esatta dove sarebbe avvenuto il sinistro, atteso che nella CAI
pagina 12 di 16 viene indicato genericamente Torino e nell'atto di citazione è riportato via delle Querce, senza specificare il punto esatto”; inoltre “parte attrice nel proprio fascicolo ha prodotto delle fotografie relative al veicolo attoreo, prive di data, dove si osserva una striatura su tutta la fiancata destra”, mentre “non si ha contezza dei danni riportati dal veicolo antagonista, Fiat Multipla”.
Proprio in considerazione dell'assenza di dati certi, il CTU ha concluso che “non essendoci un riscontro e relativa comparazione dei danni, diviene difficile poter esprimere un giudizio di compatibilità”. Tes_ Detto giudizio è stato poi dall'ing. ribadito tanto in replica alle osservazioni del
CT di parte attrice (“Per quanto concerne la compatibilità, lo scrivente si è espresso adducendo che non essendoci fotogrammi che riprendono i danni riportati dalla Fiat
Multipla – antagonista – non è possibile esprimere un giudizio di compatibilità”), quanto all'udienza fissata per rendere i richiesti chiarimenti, ove il CTU ha nuovamente affermato che: “i danni riportati dal veicolo attoreo sono compatibili con la dinamica esposta in atti, ma per contro non essendoci documentazione relativa all'altro veicolo non posso stabilire la correlazione tra i danni, specificando che non ho visto nessuna delle vetture e anzi del veicolo asseritamente responsabile in atti non c'era documentazione fotografica” “fermandomi al quesito ritengo che la dinamica sia compatibile”.
Tale formula dubitativa non equivale, evidentemente, a ritenere che vi sia compatibilità certa tra i danni asseritamente occorsi al veicolo e le conseguenti riparazioni effettuate dalla e la dinamica del sinistro descritta in citazione;
a Parte_6 ben vedere, non vi è neppure prova che il sinistro si sia verificato, prima ancora che ritenere che lo stesso sia accaduto secondo le modalità narrate da parte attrice.
Ne consegue che risultano assolutamente irrilevanti, onde ritenere provato il sinistro de quo, la “verosimiglianza” delle riparazioni indicate in fattura alla luce dei danni asseritamente riportati dalla Fiat Croma, di cui ai fotogrammi prodotti in atti oppure la
“similarità” delle altezze dei punti d'urto tra i due veicoli, trattandosi di giudizi tecnici meramente ipotetici, tenuto conto che il CTU ha ben chiarito che “occorre anche stabilire la correlazione morfologica, atteso che sulla fiancata si osservano danni da pagina 13 di 16 strisciamento” e che ciò è stato reso impossibile dalla indisponibilità dei mezzi da esaminare.
E' di solare evidenza come una cosa sia l'astratta compatibilità di danni eventualmente prodotti da un urto del tipo di quello che potrebbe in ipotesi essersi verificato tra due veicoli similari, altro conto è accertare la coerenza dei danni effettivamente riportati dai veicoli coinvolti, nelle condizioni in cui si presentavano al momento del sinistro e laddove possa ritenersi già raggiunta la prova della loro esistenza, eventualmente anche dimostrata attraverso un compendio fotografico completo e riferito ad entrambi i veicoli, pima ancora che con la loro ispezione.
La CTU inoltre non è un mezzo di prova, non sopperisce all'onere di allegazione e prova gravante sulle parti (ex plurimis, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21487 del
15/09/2017), trattandosi di mezzo di valutazione di materiale già acquisito: il CTU svolge la sua indagine tecnica accertando i fatti sulla base degli elementi documentali o probatori, latamente intesi, offerti dalle parti.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a produrre alcuni fotogrammi asseritamente ritraenti l'auto fittiziamente intestata al sig. cedente il credito Pt_3 indennitario, apparentemente scattate oltre una settimana dopo il sinistro, dunque, certamente non tratte nell'immediatezza del fatto, mentre nulla è stato prodotto con riferimento alle condizioni del veicolo antagonista.
teste è stato escusso per riferire in merito all'accadimento. Tes_2
Si ritiene conclusivamente che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi informatori della distribuzione dell'onere della prova a carico delle parti ex art. 2697 c.c. posto che, nel caso di specie, da un lato, il modulo CAI in quanto con completo, non poteva assurgere a presunzione iuris tantum della verificazione del sinistro con la dinamica ivi indicata, essendo dunque relegato a mero indizio e, dall'altro, l'attore non ha diversamente provato l'accadimento, né può sopperire a tal fine la CTU condotta in primo grado, che, come sopra rilevato, ha espresso un mero giudizio ipotetico di verosimiglianza data l'assenza di elementi probatori certi su cui compiere l'accertamento.
Infine, anche l'ultimo motivo d'appello va respinto.
pagina 14 di 16 Quanto all'ammissibilità della costituzione della Compagnia del danneggiato
( quale compagnia assicurativa del CP_1 Controparte_6 responsabile civile, anche nei giudizi azionati, come quello in esame, ex art. 144 CDA, in linea con l'orientamento maggioritario dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Ferrara, 20/03/2018, n. 193; Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739, Tribunale
Vasto, Sent., 22/04/2024; Tribunale Vicenza Sez. II, Sent., 25/07/2023, Tribunale
Milano Sez. X, Sent., 03/05/2023), si ritiene che il mandato conferito dalla sia CP_6 valido ed operante in qualsiasi caso in cui si sia verificato un sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art. 149 CDA), essendo irrilevante in quest'ultimo caso, il fatto che l'attore agisca ai sensi della procedura prevista dagli art. 144 e 148 o dell'art. 149 CDA.
Come condivisibilimente osservato in altre pronunce di questo Tribunale, “La formulazione del mandato in questi termini, induce a ritenere che oggetto del potere di rappresentanza conferito non sia la gestione delle controversie ex art. 149 codice delle assicurazioni, quanto piuttosto la gestione dei sinistri che, qualsiasi sia l'azione scelta dal danneggiato, comunque potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 149
CdA. Il richiamo all'articolo 149 del codice delle assicurazioni, dunque non fa riferimento al tipo di azione prescelto, ma al tipo di sinistro che dovrà essere gestito. In sostanza: se un sinistro rientra nelle ipotesi di cui all'art. 149 CdA e cioè se potrebbe anche solo astrattamente essere gestito con il risarcimento diretto, allora opera il mandato e la assicurazione mandataria può compiere ogni tipo di attività per gestire il sinistro”
(Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739 conf. Tribunale Torino Sez. IV, Sent.,
22/02/2023).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si può ritenere senz'altro ammissibile la costituzione di ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Controparte_1 nel giudizio di primo grado promosso dal danneggiato (in questo caso, dal cessione del credito asseritamente vantato dal danneggiato) ai sensi dell'art. 144 C.d.A. nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa ( Parte_2
, in quanto il sinistro per cui è causa rientra astrattamente nell'ambito di
[...] applicazione dell'art. 149 C.d.A.
pagina 15 di 16 L'appello è dunque complessivamente respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM
147/2022 per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore e tenuto conto del valore della domanda, determinato in base al criterio del disputatum e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi per tre fasi e con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 con riferimento alla parte appellante, essendo stata l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe:
▪ respinge l'appello promosso da Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di Pace di Torino n. 678/25,
[...] depositata in data 16.3.2025 nel proc. n. 12784/19 R.G.
▪ condanna a Parte_1 rimborsare a quale mandataria di Controparte_1 [...]
, le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre spese Parte_2 generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/02 da parte dell'appellante.
Così deciso in Torino, il 09/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 9990/2025 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Torino, via Cialdini 25, presso e nello studio P.IVA_1 dell'avv. TRECATI JACOPO MARIA, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
c.f. , in nome e per conto della Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Parte_2
Vinzaglio 3, presso e nello studio dell'avv. GARESIO PAOLA, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente, con l'Avv. ELENA MOLINO, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA –
- e
contro
-
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
N. 14 – cap10088 Comune VOLPIANO (TO)
- APPELLATA CONTUMACE –
- e
contro
-
pagina 1 di 16 (C.F. ), residente in [...]-interno 3, CP_3 C.F._2 cap10154 Torino,
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 678/25 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 16.3.2025 nel proc. n. 12784/19 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento rubricato presso il
Giudice di Pace di Torino, RG n. 12784/2019, dott. Roberto ACCOSATO,
Voglia Questo Ill.mo Giudicante, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria, istanza, eccezione, e deduzione,
- nel merito, in via principale: riformare l'appellata sentenza n. 678/2025 – GDP
TORINO, dott. Roberto ACCOSATO, per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_3 nella causazione del sinistro de quo e, conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente, a seguito del sinistro per cui è causa, pari ad un importo di euro 4.973,37, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- nel merito, in via subordinata: riformare l'appellata sentenza n. 678/2025 – GDP TORINO, dott. Roberto
ACCOSATO, per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella causazione del CP_3 sinistro de quo e, conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente, a seguito del sinistro per cui è causa, pari ad un importo di euro 4.973,37, o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia come congrua (a seguito di analisi di eventuali concorsi di responsabilità ed eventualmente omettendo di riconoscere alcune delle voci di danno richieste perché non dovute ai sensi di legge, oppure in relazione al valore del veicolo, o ancora non dovute anche a seguito di C.T.U. sul mezzo), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
pagina 2 di 16 - con restituzione/refusione delle spese del primo grado di giudizio e di ogni ulteriore importo erogato a seguito del primo grado di giudizio (Contributo Unificato, marca da bollo, tassa di registro, le spese di CTU, le spese di CTP, le spese legali liquidate alla controparte);
- oltre il rimborso delle spese sostenute per la Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.)
e delle competenze-onorari del Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.);
- con vittoria di tutte le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario.”
Per parte appellata:
“Tenuto conto che malgrado le diffide ad adempiere da parte di l' appellante CP_1 non ha versato le spese di lite come liquidate nella sentenza impugnata
In via preliminare
-Accertare e dichiarare anche d' ufficio l' inammissibilità dell'appello per quanto argomentato e per ogni altra ritenuta ragione,
Nel merito
-Respingere in toto l' appello promosso da Parte_1 per quanto argomentato nel presente atto e per ogni ritenuto motivo
[...] confermando la sentenza del Giudice di Pace di Torino oggetto della presente impugnazione
Vinte le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria .”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...] ha proposto gravame avverso la sentenza emessa dal Parte_1 giudice di Pace di Torino n. 678/25, depositata in data 16.3.2025 nel proc. n. 12784/19
R.G. la quale ha rigettato la domanda avanzata dall'attrice, quale cessionaria del credito indennitario, e relativa ai danni materiali subiti dal veicolo Fiat Croma tg. DL182TW di proprietà di , a seguito del sinistro avvenuto il 2.7.2018 in Parte_3
Torino, nei pressi del parcheggio di via delle Querce, ed in particolare in seguito all'urto pagina 3 di 16 avvenuto con il veicolo Fiat Multipla tg. BN443XL di proprietà di e Controparte_2 condotto da , assicurato con la . CP_3 Controparte_4
Parte appellante ha affidato l'appello a 5 motivi che possono essere così riassunti:
A. Errata interpretazione e/o valutazione delle prove acquisite: la perizia stragiudiziale e le fotografie della riparazione.
In merito alla presunta impossibilità di ispezionare il mezzo attoreo, a seguito del sinistro avvenuto in data 2/7/2018, lo studio di infortunistica stradale aveva precisato, nella missiva inviata alla Compagnia, che la vettura sarebbe stata disponibile per la perizia previo appuntamento e, nonostante ciò, nessun riscontro era mai pervenuto, mentre in data 23/7/2018 la aveva inviato una comunicazione in cui dichiarava CP_1 che non avrebbe liquidato il sinistro, in quanto non riteneva che i danni lamentati fossero riconducibili allo stesso, così come denunciato. È quindi la controparte a non aver mai incaricato il perito, in quanto a priori ha ritenuto il sinistro non liquidabile. Il perito , infatti, riceveva l'incarico dalla Compagnia solo il 6/8/2018, un mese Per_1 dopo il sinistro, quando ormai la carrozzeria era chiusa per il periodo estivo.
Inoltre, quanto all'impossibilità di ispezionare il mezzo attoreo durante la CTU, parte appellante ha rilevato che l'accertamento è stato espletato nell'ottobre 2023, ossia 5 anni dopo il sinistro.
Infine, il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nell'aver ritenuto le fotografie della riparazione prive di data, in quanto lo stesso CTU, a seguito delle osservazioni del CT di parte attrice, ha affermato che “contrariamente a quanto riportato nella relazione, effettivamente queste hanno impressa (anche se in maniera difficilmente leggibile) la data”.
B. Errata interpretazione e/o valutazione delle prove acquisiste: la CTU espletata
Il CTU incaricato ha quantificato i danni nel minor importo di euro Testimone_1
3.035,48 IVA inclusa (a fronte di una richiesta attorea di euro 4.023,37) ed ha riferito di non potersi esprimere con certezza sulla compatibilità rispetto alla dinamica del sinistro, in quanto non vi sarebbe stato riscontro sulla vettura antagonista. Tuttavia, nel corpo della CTU, il perito si è espresso in modo favorevole quanto alla coerenza delle altezze pagina 4 di 16 dei punti d'urto, quanto alla compatibilità dei danni. Il CTU ha, quindi, stabilito che i danni sono compatibili con la dinamica, ma non lo ha potuto stabilire con certezza
(assoluta), difettando le fotografie di riscontro sul veicolo antagonista (il cui onere probatorio non può però essere addebitato a parte attrice).
Analizzata la CTU, anche a seguito delle precisazioni avvenute all'udienza di chiarimenti CTU del 6/6/2024, si può affermare che il CTU incaricato ha confermato la compatibilità tecnica dei danni subiti dalla vettura con la dinamica esposta in atti.
Il giudice di prime cure sarebbe dunque incorso in errore ove ha, invece, deciso del tutto arbitrariamente di non tenere conto della CTU, senza peraltro motivare le sue conclusioni;
infatti, la decisione contrastante con le indicazioni provenienti dalla CTU deve essere congruamente motivata.
C. Errata interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento:
l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e il valore probatorio del modulo CAI
Alle udienze del 8/11/2022 e del 19/01/2023 è stato disposto l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e (proprietario e Controparte_2 CP_3 conducente della vettura responsabile del sinistro per cui è causa), i quali non si sono presentati all'udienza; vista la loro assenza, parte attrice ha chiesto applicarsi l'art. 232
c.p.c. sulle circostanze dedotte nell'interrogatorio di cui ai capitoli di prova dell'atto di citazione. Nella sentenza si legge “tenuto conto dell'emersa fittizia intestazione dell'autovettura attorea al non è applicabile l'art. 232 c.p.c. alla mancata Pt_3 partecipazione all'interrogatorio formale dei convenuti..”, il ragionamento del giudice di pace sul punto risulterebbe contrario alla normativa di riferimento, ossia il citato art. 232
c.p.c.
In sentenza, si legge che il modulo CAI non ha alcun valore probatorio, perché risulta privo dell'indicazione della località esatta dove sarebbe avvenuto il sinistro.
Sul punto, si deve precisare che risulta prodotta in giudizio una dichiarazione sottoscritta dallo stesso , nella quale viene specificato il luogo dell'incidente. CP_3
In ogni caso l'inesattezza o incompletezza del modulo CAI non ne rende nullo il contenuto, ma sarà liberamente valutabile dal giudice.
pagina 5 di 16 D. Errata interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento:
l'onere probatorio a carico dell'attore e del convenuto
Il giudicante ha respinto la domanda dell'attore sostenendo che questi non avrebbe assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
In caso di sinistro stradale, il modulo CAI sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti ha valore di piena prova della responsabilità dell'incidente tra i due sottoscrittori, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti dell'assicurazione (estranea alla compilazione CAI) e ciò anche quando lo stesso contenga inesattezze od imprecisioni.
Inoltre, nel caso di specie la prova contraria richiesta dalla Compagnia di assicurazione (CTU) ha confermato la compatibilità dei danni e la modalità del sinistro descritte nel modulo CAI.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'attore ha dunque assolto al proprio onere probatorio.
E. Errata interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento
(art. 81 c.p.c.): l'intervento / costituzione in causa della in CP_5 qualità di mandataria della Controparte_4
Il giudicante non ha preso posizione sull'eccezione preliminare circa la validità della costituzione in causa della , per conto della Controparte_1 [...]
, in forza del mandato irrevocabile di rappresentanza. CP_4
L'atto avversario, ossia una comparsa di costituzione non in proprio, ma in nome di un terzo soggetto che è già parte in causa, non è ammissibile, ne è previsto dal nostro ordinamento giuridico e dovrà quindi essere dichiarato nullo.
Atteso che non ha dispiegato un atto di intervento, la costituzione CP_1 avversaria dovrà essere ritenuta nulla, in quanto inammissibile per violazione dell'art. 81
c.p.c.
Parte appellante ha dunque concluso instando per la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 4.973,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
pagina 6 di 16 Con comparsa in data 23.10.2025, si è costituita nel giudizio d'appello
[...]
quale mandataria di , chiedendo dichiararsi Controparte_1 Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, ribadendo le difese già svolte in primo grado, atte a dimostrare l'artificiosità del sinistro (quali, l'impossibilità di ispezionare il veicolo danneggiato, l'irreperibilità del conducente della Croma danneggiata, assicurata Pt_3
i plurimi rilevanti errori nelle richieste di danni e la circostanza che il conducente CP_1 del mezzo danneggiante (sig. ) abbia riferito all'investigatore della Compagnia di CP_3 aver venduto la Fiat Multipla senza aver effettuato riparazione alcuna ad un ragazzo zingaro che, alla consultazione presso il PRA, risulta esser proprio lo stesso vale Pt_3
a dire il proprietario della Croma danneggiata e cedente il credito indennitario all'odierna appellante), nonché contestando i singoli motivi d'appello e ritenendo corretta l'interpretazione e valutazione delle prove come condotta dal giudice di primo grado e dunque conclusivamente instando per il rigetto del gravame.
All'udienza del 12.11.2025, previa declaratoria di contumacia degli altri appellati –
e – le parti hanno precisato le conclusioni come in CP_3 Controparte_2 epigrafe indicate e previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex artt. 348 bis, 350 bis e
281 sexies c.p.c.
*****************
L'appello è infondato e va respinto.
Attenendo alla valutazione del compendio probatorio, come effettuata dal giudice di prime cure, i primi 4 motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente.
Come è noto, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024 conf. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
pagina 7 di 16 Peraltro, in merito alla prova contraria cui è gravato l'assicuratore, la Suprema Corte ha chiarito che “tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. Sentenza n. 14599 del 12/07/2005).
E' stato ritenuto che “Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale - effettuata ai sensi dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato” (cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13019 del 31/05/2006, conf. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007).
In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27005 del
07/12/2005).
In altri termini, affinché il modulo di constatazione amichevole di incidente determini un'inversione dell'onere della prova in capo alla Compagnia assicurativa, investendola della prova contraria atta a confutare l'esistenza e le modalità di verificazione del sinistro risultanti dai dati ivi riportati, è necessario che il predetto modulo sia compilato in modo da rendere comprensibile la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità e ciò in linea con la finalità perseguita dalla sua previsione (vale a dire porre l'assicuratore nelle condizioni di procedere eventualmente alla liquidazione stragiudiziale del danno, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017).
pagina 8 di 16 Infine, “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024, conf. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8451 del 27/03/2019).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, rilevando, per un verso, che il modulo CAI non risultasse debitamente compilato e, per altro verso, che la CTU espletata in corso di causa “non ha potuto aggiungere elementi utili a consentire di ritenere provata la dinamica “ del sinistro.
Ed invero, il modulo CAI prodotto in atti (doc. 3 fasc. primo grado parte attrice) reca un'indicazione assolutamente generica ed indeterminata rispetto al luogo ove il sinistro si sarebbe verificato (“Torino”) ed inoltre è indicato da parte del conducente del veicolo antagonista un numero di targa non corrispondente a quello del veicolo assicurato
(“CW990GP” in luogo di BN443XL, indicato in atto di citazione).
Peraltro, non è stato indicato neppure il codice fiscale del conducente del veicolo attoreo e, cosa ancor più emblematicamente, il numero della Parte_3 sua patente.
Parte attrice ha poi prodotto una dichiarazione asseritamente rilasciata dal sig.
conducente del veicolo fiat MULTIPLA, attraverso la quale lo stesso CP_3 avrebbe successivamente integrato il modulo CAI, affermando che il sinistro si sarebbe verificato in un parcheggio di via delle Querce a Torino e che il numero della targa inizialmente indicato fosse errato, essendo invece corretto quello poi riportato anche in atto di citazione (doc. 4 fasc. primo grado parte attrice).
Tale dichiarazione scritta risulta, a ben vedere, priva di alcun sostanziale valore probatorio nel presente giudizio, sia in quanto rilasciata da una delle parti in causa ed inoltre priva di data certa e sia in quanto atta ad integrare unilateralmente il modello
CAI che è atto da compilare congiuntamente da parte dei conducenti/proprietari nell'immediatezza del sinistro, essendo proprio detta contestualità e condivisione delle informazioni ivi rese in merito alla dinamica dell'occorso, ad attribuirgli il rilievo probatorio che gli è riconosciuto dalla legge (cfr. art. 143 comma 2 CDA).
pagina 9 di 16 In ogni caso sul punto non può non tacersi il fatto che nella relazione investigativa condotta per conto della il sig. avrebbe dichiarato all'investigatore che il CP_1 CP_3 sinistro si sarebbe verificato “nel parcheggio di Via delle Querce, circa di fronte alla pizzeria “Gufo”, ancorché lo stesso investigatore, recatosi sui luoghi, abbia appurato che la via delle Querce “fornisce accesso a degli edifici residenziali, ma non v'è traccia alcuna di pizzerie, inoltre vi sono diversi parcheggi tutti davanti a delle case private”, corredando quanto affermato con documentazione fotografica (doc. 7 fasc. primo grado convenuta).
Da tali rilievi, peraltro mai contestati da parte attrice in primo grado o nell'atto d'appello, può trarsi la conclusione che, non solo l'indicazione del teatro del sinistro – anche a voler ritenere che sia identificabile in un “parcheggio di via delle Querce” - sia generica, ma che detto luogo, a ben vedere, neppure esista.
Conclusivamente, dunque, l'esistenza e la dinamica del sinistro non possono ritenersi provate facendo riferimento al modello CAI in atti in quanto incompleto e sostanzialmente privo di valore probatorio.
A ciò si aggiunga che i fotogrammi prodotti da parte attrice in primo grado e ritraenti esclusivamente una parte della vettura Fiat Croma tg. DL182TW con alcuni danneggiamenti visibili sulla fiancata, recano l'indicazione in basso a destra di una dicitura sostanzialmente illeggibile, fatta salva un'unica fotografia (la n. 4, doc. 9 fasc. primo grado parte attrice) ove è riportata la data del 10/luglio/2018: ora, pur assumendo che anche gli altri fotogrammi siano stati ritratti lo stesso giorno, occorre considerare come gli stessi potrebbero non essere ritraenti i pregiudizi occorsi al veicolo dopo l'incidente per cui è causa, tenuto conto del lasso di tempo intercorso da tale momento rispetto alla sua verificazione (2.7.2018).
Né, peraltro può farsi ricorso ad altri documenti prodotti da parte attrice o ad altre prove dalla stessa offerte, posto che, da un lato, la fattura recante l'indicazione delle lavorazioni svolte è atto unilaterale proveniente dalla stessa parte che ne domanda il pagamento e pertanto sostanzialmente priva di valore probatorio e, dall'altro, la perizia di parte dell'ing. (doc. 13 fasc. parte attrice primo grado) non è dotata di Pt_1 efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver pagina 10 di 16 accertato, in quanto, come costantemente affermato in giurisprudenza, “non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 19/05/1997 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9551 del
22/04/2009, conf. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 e da ultimo Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).
Con riferimento poi al valore probatorio attribuibile al contegno dei convenuti contumaci – e , rispettivamente conducente e CP_3 Controparte_2 proprietaria del veicolo antagonista – deve rilevarsi che a norma dell'art. 2733 terzo comma c.c., la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice e non fa piena prova neppure nei confronti del solo confitente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019, conf. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019), mentre la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, di tal guisa che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto.
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014 conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10687 del 20/04/2023).
Tuttavia, la mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale, finalizzato a provocare la confessione, non produce la stessa efficacia probatoria – di prova legale – della confessione stessa.
Invero, l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, che può anche omettere di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale nella sentenza, la quale tuttavia non è per ciò solo affetta da vizio di motivazione ne è
pagina 11 di 16 suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32846 del
16/12/2024, conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter trarre alcun elemento di prova dalla mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interpello, motivando tale conclusione alla luce dell'”emersa fittizia intestazione dell'autovettura attorea al ” e degli atti di causa, da cui peraltro è emerso come Pt_3
“alcun testimone attendibile” fosse presente al sinistro, essendo stato indicato esclusivamente proprio il sig. quale unico teste in primo grado, peraltro non Pt_3 escusso in quanto incapace di testimoniare (cfr. ord. GdP dell'8.2.2014) e come
“nell'immediatezza alcuna Autorità e/o Organo di Polizia e/o mezzo di soccorso interveniva sul luogo, ove si sarebbe verificato il presunto incidente stradale de quo, per effettuare i rilievi”.
A ciò si aggiunga che è pacificamente emerso già in primo grado, come “il veicolo
[attoreo] è stato radiato d'ufficio per fittizia intestazione ancor prima della notifica dell'atto di citazione”, circostanza che condivisibilmente ha portato il giudice di pace a porre “seri dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità dichiarate in citazione”.
Valutazione corroborata dalla circostanza – peraltro mai contestata dalla parte attrice, odierna appellante – che nel mese di settembre 2018 il veicolo Fiat MULTIPLA è stato venduto al sig. , vale a dire allo stesso soggetto indicato Parte_4 quale proprietario/conducente del veicolo Fiat CROMA coinvolto nel sinistro per cui è causa, come evincibile dal certificato PRA (doc. 2 fasc. convenuta), così come anche dichiarato dallo stesso SU all'investigatore della Compagnia (“vendevo la Pt_5 dopo circa due mesi senza ripararla … Vendevo la macchina ad un ragazzo zingaro” cfr. doc. 7 fasc. primo grado convenuta).
A questo punto va preso in considerazione l'esito della CTU. Tes_ Ora l'ing. ha anzitutto dato atto di non aver potuto ispezionare il veicolo del sig. “poiché radiato d'ufficio – art. 94 bis del CdS – Divieto di intestazione fittizia Pt_3 di veicoli” come emergente dalla visura PRA;
ha poi chiarito che non è stato possibile individuare “la località esatta dove sarebbe avvenuto il sinistro, atteso che nella CAI
pagina 12 di 16 viene indicato genericamente Torino e nell'atto di citazione è riportato via delle Querce, senza specificare il punto esatto”; inoltre “parte attrice nel proprio fascicolo ha prodotto delle fotografie relative al veicolo attoreo, prive di data, dove si osserva una striatura su tutta la fiancata destra”, mentre “non si ha contezza dei danni riportati dal veicolo antagonista, Fiat Multipla”.
Proprio in considerazione dell'assenza di dati certi, il CTU ha concluso che “non essendoci un riscontro e relativa comparazione dei danni, diviene difficile poter esprimere un giudizio di compatibilità”. Tes_ Detto giudizio è stato poi dall'ing. ribadito tanto in replica alle osservazioni del
CT di parte attrice (“Per quanto concerne la compatibilità, lo scrivente si è espresso adducendo che non essendoci fotogrammi che riprendono i danni riportati dalla Fiat
Multipla – antagonista – non è possibile esprimere un giudizio di compatibilità”), quanto all'udienza fissata per rendere i richiesti chiarimenti, ove il CTU ha nuovamente affermato che: “i danni riportati dal veicolo attoreo sono compatibili con la dinamica esposta in atti, ma per contro non essendoci documentazione relativa all'altro veicolo non posso stabilire la correlazione tra i danni, specificando che non ho visto nessuna delle vetture e anzi del veicolo asseritamente responsabile in atti non c'era documentazione fotografica” “fermandomi al quesito ritengo che la dinamica sia compatibile”.
Tale formula dubitativa non equivale, evidentemente, a ritenere che vi sia compatibilità certa tra i danni asseritamente occorsi al veicolo e le conseguenti riparazioni effettuate dalla e la dinamica del sinistro descritta in citazione;
a Parte_6 ben vedere, non vi è neppure prova che il sinistro si sia verificato, prima ancora che ritenere che lo stesso sia accaduto secondo le modalità narrate da parte attrice.
Ne consegue che risultano assolutamente irrilevanti, onde ritenere provato il sinistro de quo, la “verosimiglianza” delle riparazioni indicate in fattura alla luce dei danni asseritamente riportati dalla Fiat Croma, di cui ai fotogrammi prodotti in atti oppure la
“similarità” delle altezze dei punti d'urto tra i due veicoli, trattandosi di giudizi tecnici meramente ipotetici, tenuto conto che il CTU ha ben chiarito che “occorre anche stabilire la correlazione morfologica, atteso che sulla fiancata si osservano danni da pagina 13 di 16 strisciamento” e che ciò è stato reso impossibile dalla indisponibilità dei mezzi da esaminare.
E' di solare evidenza come una cosa sia l'astratta compatibilità di danni eventualmente prodotti da un urto del tipo di quello che potrebbe in ipotesi essersi verificato tra due veicoli similari, altro conto è accertare la coerenza dei danni effettivamente riportati dai veicoli coinvolti, nelle condizioni in cui si presentavano al momento del sinistro e laddove possa ritenersi già raggiunta la prova della loro esistenza, eventualmente anche dimostrata attraverso un compendio fotografico completo e riferito ad entrambi i veicoli, pima ancora che con la loro ispezione.
La CTU inoltre non è un mezzo di prova, non sopperisce all'onere di allegazione e prova gravante sulle parti (ex plurimis, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21487 del
15/09/2017), trattandosi di mezzo di valutazione di materiale già acquisito: il CTU svolge la sua indagine tecnica accertando i fatti sulla base degli elementi documentali o probatori, latamente intesi, offerti dalle parti.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a produrre alcuni fotogrammi asseritamente ritraenti l'auto fittiziamente intestata al sig. cedente il credito Pt_3 indennitario, apparentemente scattate oltre una settimana dopo il sinistro, dunque, certamente non tratte nell'immediatezza del fatto, mentre nulla è stato prodotto con riferimento alle condizioni del veicolo antagonista.
teste è stato escusso per riferire in merito all'accadimento. Tes_2
Si ritiene conclusivamente che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi informatori della distribuzione dell'onere della prova a carico delle parti ex art. 2697 c.c. posto che, nel caso di specie, da un lato, il modulo CAI in quanto con completo, non poteva assurgere a presunzione iuris tantum della verificazione del sinistro con la dinamica ivi indicata, essendo dunque relegato a mero indizio e, dall'altro, l'attore non ha diversamente provato l'accadimento, né può sopperire a tal fine la CTU condotta in primo grado, che, come sopra rilevato, ha espresso un mero giudizio ipotetico di verosimiglianza data l'assenza di elementi probatori certi su cui compiere l'accertamento.
Infine, anche l'ultimo motivo d'appello va respinto.
pagina 14 di 16 Quanto all'ammissibilità della costituzione della Compagnia del danneggiato
( quale compagnia assicurativa del CP_1 Controparte_6 responsabile civile, anche nei giudizi azionati, come quello in esame, ex art. 144 CDA, in linea con l'orientamento maggioritario dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Ferrara, 20/03/2018, n. 193; Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739, Tribunale
Vasto, Sent., 22/04/2024; Tribunale Vicenza Sez. II, Sent., 25/07/2023, Tribunale
Milano Sez. X, Sent., 03/05/2023), si ritiene che il mandato conferito dalla sia CP_6 valido ed operante in qualsiasi caso in cui si sia verificato un sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art. 149 CDA), essendo irrilevante in quest'ultimo caso, il fatto che l'attore agisca ai sensi della procedura prevista dagli art. 144 e 148 o dell'art. 149 CDA.
Come condivisibilimente osservato in altre pronunce di questo Tribunale, “La formulazione del mandato in questi termini, induce a ritenere che oggetto del potere di rappresentanza conferito non sia la gestione delle controversie ex art. 149 codice delle assicurazioni, quanto piuttosto la gestione dei sinistri che, qualsiasi sia l'azione scelta dal danneggiato, comunque potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 149
CdA. Il richiamo all'articolo 149 del codice delle assicurazioni, dunque non fa riferimento al tipo di azione prescelto, ma al tipo di sinistro che dovrà essere gestito. In sostanza: se un sinistro rientra nelle ipotesi di cui all'art. 149 CdA e cioè se potrebbe anche solo astrattamente essere gestito con il risarcimento diretto, allora opera il mandato e la assicurazione mandataria può compiere ogni tipo di attività per gestire il sinistro”
(Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739 conf. Tribunale Torino Sez. IV, Sent.,
22/02/2023).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si può ritenere senz'altro ammissibile la costituzione di ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Controparte_1 nel giudizio di primo grado promosso dal danneggiato (in questo caso, dal cessione del credito asseritamente vantato dal danneggiato) ai sensi dell'art. 144 C.d.A. nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa ( Parte_2
, in quanto il sinistro per cui è causa rientra astrattamente nell'ambito di
[...] applicazione dell'art. 149 C.d.A.
pagina 15 di 16 L'appello è dunque complessivamente respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM
147/2022 per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore e tenuto conto del valore della domanda, determinato in base al criterio del disputatum e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi per tre fasi e con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 con riferimento alla parte appellante, essendo stata l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe:
▪ respinge l'appello promosso da Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di Pace di Torino n. 678/25,
[...] depositata in data 16.3.2025 nel proc. n. 12784/19 R.G.
▪ condanna a Parte_1 rimborsare a quale mandataria di Controparte_1 [...]
, le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre spese Parte_2 generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/02 da parte dell'appellante.
Così deciso in Torino, il 09/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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