Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riesi e Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
− della Deliberazione n. -OMISSIS- del 28 giugno 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune a partire dal 1 luglio 2022 e comunicata agli odierni ricorrenti in data 7 luglio 2022;
− della nota n. -OMISSIS- del 30.04.2021 inviata dal Responsabile dell'Area dei Servizi, Lavori Pubblici e Ambientali alla Commissione Straordinaria, con cui si forniva una relazione istruttoria, resa nota a seguito di istanza di accesso del 21 luglio 2022;
− di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Riesi e della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa PP RA DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto l’impugnativa della deliberazione n. -OMISSIS-del 28 giugno 2022, con la quale la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi ha deciso « di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Riesi, per l’importo complessivo di € 138.983,96 », in relazione a tre procedure espropriative che hanno interessato il terreno di proprietà di parte ricorrente, accogliendola, in parte, in relazione al punto 2 dell’istanza della parte ricorrente, relativa a una delle tre procedure espropriative indicate.
1.1. I ricorrenti, premesso di essere eredi della sig.ra -OMISSIS-, hanno esposto che i terreni di interesse, nel corso degli anni, sono stati oggetto di provvedimenti di occupazione temporanea e d’urgenza, a cui ha fatto seguito la realizzazione delle seguenti opere pubbliche: 1) Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati “Giarratana” “Mariano” e “Cicione”; 2) Lavori di normalizzazione e completamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche; 3) Lavori di realizzazione della Scuola Media D’Antona.
1.2. Parte ricorrente ha esposto, in particolare, che:
- con riferimento ai superiori lavori, ai provvedimenti di occupazione temporanea e d’urgenza non ha fatto seguito un regolare procedimento espropriativo e che, in particolare, detta occupazione si è tradotta, in due procedure su tre, in occupazione abusiva delle aree di sedime su cui le opere insistono;
- il Comune di Riesi non avrebbe mai pagato (salvo in un caso) l’indennità di esproprio e le interlocuzioni instaurate con il Comune non avrebbero condotto ad alcun esito favorevole per la parte;
- essendo stato il Comune, nel 2020. interessato da una procedura di riequilibrio finanziario (art 243 TUEL), in data 28 novembre 2020, i ricorrenti formulavano alla competente commissione istanza volta a ottenere il pagamento delle indennità di esproprio in relazione alle tre procedure espropriative indicate;
- con nota n. -OMISSIS-, la Commissione Straordinaria comunicava il preavviso di rigetto, adducendo alcune criticità; in particolare, il Comune eccepiva l’intervenuta prescrizione dei debiti derivanti dagli espropri di cui ai nn.1 e 3 (cfr. supra ), mentre per il procedimento di cui al n.2 affermava che l’area occupata fosse inferiore rispetto a quella individuata, con conseguente riduzione della somma spettante; tale comunicazione confluiva nella nota n.-OMISSIS-, a cui seguiva l’emanazione della deliberazione oggetto di ricorso.
1.3. I ricorrenti, a sostegno delle pretese fatte valere con il presente ricorso, hanno dedotto quanto segue:
I) Premessa. Per una corretta ricostruzione dei procedimenti fin qui espletati ed in relazione ai quali l’amministrazione eccepisce la prescrizione decennale : l’Amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione dei debiti per il pagamento dell’indennità di esproprio per due dei tre procedimenti espropriativi che hanno interessato i terreni dei ricorrenti. Ricostruendo le tortuose vicende espropriative che hanno interessato i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati “Giarratana”, “Mariano” e “Cicione” e i lavori di realizzazione della Scuola Media D’Antona, parte ricorrente evidenzia la sussistenza di plurime cause di interruzione del termine di prescrizione, che avrebbero impedito la maturazione del termine decennale.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e ss. C.c. e dell’art. 42 bis dpr 327/2001 Violazione dell’art. 3 l. 241/1990-difetto di motivazione difetto di istruttoria : gli odierni ricorrenti affermano di essere ancora proprietari dei terreni, come sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni di successione, debitamente trascritte alla conservatoria dei registri immobiliari e dal fatto che il Comune di Riesi non risulta avere mai adottato alcun provvedimento traslativo della proprietà, in ogni caso mai notificato ai ricorrenti né trascritto.
A parere dei ricorrenti, il termine a cui fare riferimento non sarebbe il termine decennale di prescrizione, ma il termine ventennale del possesso ad usucapionem, che, comunque, non sarebbe mai decorso, stante la fitta attività amministrativa espletata ai fini della definizione del procedimento di esproprio.
L’amministrazione sarebbe tenuta, quindi, all’applicazione dell’art 42-bis TUE e, in conseguenza dell’avvenuta irreversibile trasformazione del terreno, la PA dovrebbe ormai acquisire il terreno al patrimonio indisponibile o restituirlo, previo ripristino dei luoghi e risarcimento, come quantificato.
III) In subordine e sempre in ordine ai due procedimenti di esproprio in merito a cui controparte eccepisce la prescrizione: violazione delle norme in materia di prescrizione di cui agli artt. 2934 e ss. C.c.; violazione dell’art 3 l. 241/1990- difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesta; insussistenza prescrizione.
Nell’ipotesi in cui si ritenesse che vi sia un atto che abbia determinato il passaggio di proprietà dei terreni in favore dell’amministrazione, in via subordinata, i ricorrenti sostengono che, comunque, non potrebbero considerarsi prescritti i crediti dagli stessi vantati in quanto, ai fini dell’interruzione della prescrizione, assume rilievo non solo la diffida inviata da parte del creditore, ma anche tutti i comportamenti del possessore che implicano il riconoscimento del diritto del dominus; le ripetute interlocuzioni volte alla definizione del procedimento di esproprio, infatti, non potrebbero che avere un effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Risulterebbe, inoltre, carente l’istruttoria espletata dalla PA, che avrebbe dovuto effettuare una ricognizione degli atti interruttivi, nonché la motivazione del provvedimento, che si è limitata ad affermare, in maniera del tutto apodittica, l’avvenuta prescrizione.
IV) In merito al procedimento relativo ai lavori di normalizzazione e completamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche violazione dell’art. 32 dpr 327/2001 violazione dell’art. 3 l. 241/1990 - difetto di motivazione difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti.
Per quanto attiene alla procedura espropriativa relativa ai lavori di normalizzazione e complemento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche, con determinazione n.1140/2006, il Comune ha acquisito la proprietà dei terreni, liquidando a titolo di indennità di esproprio la somma di euro 19.465,00, senza considerare gli interessi, che ammonterebbero a € 3.948,96, che il ricorrente ritiene dovuti, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui non li riconosce.
1.4. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto, nel merito, di annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto depositato in data 29 novembre 2022, eccependo la prescrizione del diritto di credito nonché l’avvenuta usucapione dei terreni in questione, in favore dell’amministrazione.
3. Con memoria ex art. 73 c.p.a., il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, vertendo il giudizio su questioni esclusivamente patrimoniali.
In subordine, ha eccepito: a) la tardività della domanda di ammissione alla massa passiva dei ricorrenti, presentata oltre il termine definito perentorio sia dall’art. 254 del tuel sia dall’avviso dell’OSL; b) l’intervenuta usucapione dei terreni in questione, essendo pacifico che il Comune resistente ha occupato i terreni di proprietà dei ricorrenti ben oltre 20 anni addietro; c) l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla parte ricorrente; con particolare riferimento ai terreni interessati dai lavori di realizzazione della Scuola Media D’Antona, il credito risulterebbe prescritto in quanto i terreni sono stati occupati nel 1986, è stato emesso il mandato di pagamento dell’acconto dell’80% dell’indennizzo nel 1989 e, nel successivo decennio, non risultano atti interruttivi della prescrizione; d) quanto al quarto motivo, con cui parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione degli interessi indicati, ha eccepito il difetto di giurisdizione.
4. Con memoria di replica depositata in data 19 novembre 2025, parte ricorrente ha riscontrato i rilievi del Comune.
5. Alla pubblica udienza straordinaria del 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato posto in decisione.
6. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ente resistente è solo parzialmente fondata, limitatamente al quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta il mancato pagamento degli interessi in relazione all’indennità liquidata dalla Commissione straordinaria di liquidazione con riferimento all’esproprio – l’unico conclusosi con decreto di esproprio – dei “ Lavori di normalizzazione e completamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche ”. Infatti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità di occupazione dovute in conseguenza di atti ablativi (Cons. st., sez. IV, n. 8473/2020; id. sez. IV, n. 5050/2023).
7. Con riferimento alle ulteriori procedure (lavori sub 1) e 3) di cui al superiore § 1.1.), l’eccezione va invece rigettata, a fronte di approvazione del progetto con dichiarazione (anche implicita) di pubblica utilità dell’opera non seguita da decreto di esproprio.
Soccorre al riguardo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (ispirato dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) secondo il quale, in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione dei casi in cui l'amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa (ipotesi attribuite alla giurisdizione ordinaria), sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche a fini risarcitori - di un'attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento all'interno del quale tale attività è stata posta in essere non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà; sicché sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in caso di (lamentati) danni conseguenti a contestati comportamenti di impossessamento del bene altrui, purché tali comportamenti siano pur sempre collegati all'esercizio di un pubblico potere.
Ne deriva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. g) c.p.a. in quanto chiaramente connessa e correlata all'esercizio di pubblici poteri, afferendo essa ad un'ipotesi non già di "occupazione usurpativa" (per mancanza ab origine della dichiarazione di pubblica utilità) del tutto svincolata dall'esercizio del potere amministrativo, bensì di mancata adozione di un successivo decreto di esproprio, nell'ambito di una procedura espropriativa di cui si contesta la legittimità (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2; Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2018, n. 2272; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 30 aprile 2025, n. 946).
7.1. Nel caso di specie, incontestata nelle ipotesi sub 1) e 3) è l’approvazione di progetti di opere per pubblica utilità (e quindi l’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità), l’occupazione di tali aree da parte dell’Amministrazione e la realizzazione delle opere pubbliche programmate, mai seguite, tuttavia, dall’emissione del necessario provvedimento di espropriazione (non prodotto nemmeno in corso di causa dal comune), sicché alla stregua dei superiori principi va riconosciuta, per le dette procedure, la giurisdizione del giudice amministrativo.
8. Va, a questo punto, esaminata l’eccezione di usucapione sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è infondata.
In linea generale, l’eccezione di usucapione sollevata dall'amministrazione in contenziosi in cui si contesti l’occupazione illegittima di aree del privato può trovare accoglimento solo nei ristretti limiti
individuati dal Consiglio di Stato, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia
di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della C.E.D.U. (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014).
Pertanto, l'usucapione può operare a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<... giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>".
Ne consegue che, a tutto concedere, (alla stregua dell'art. 2935 c.c. - secondo cui la prescrizione decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere") il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il che implica che il termine ventennale non era maturato al momento dell’introduzione del presente giudizio, essendo stato notificato il ricorso in esame in data 30 settembre 2022 e depositato in data 7 ottobre 2022.
Alla stregua dei riportati principi, condivisi da questo Tribunale, deve respingersi, pertanto, l’eccezione di usucapione.
9. Ciò posto, il ricorso in esame è, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione per quanto sopra esposto e, per il resto, fondato nei sensi e limiti che seguono.
9.1. Come chiarito in casi analoghi (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, n. 1592/2023, confermata in appello dal C.G.A. con sentenza n. 880/2025; cfr., anche sent. 2030 e 2033 del 2022), la fattispecie oggetto dell’odierna controversia soggiace all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, che “ ha definito in maniera esaustiva la disciplina della fattispecie, con una normativa autosufficiente, rispetto alla quale non trovano spazio elaborazioni giurisprudenziali che, se forse giustificate in assenza di una base legale, non si giustificano più una volta che intervenga un’esplicita disciplina normativa, ritenuta conforme al diritto europeo e alla Costituzione, che viene a costituire la base legale espressa della fattispecie in questione ” (cfr. Cons Stato, Ad. Pl. n. 2/2020).
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, « nel caso di occupazione non seguita da un tempestivo provvedimento di esproprio, e pertanto divenuta sine titulo (a decorrere dalla scadenza del termine quinquennale − e quindi della perdita di efficacia − del provvedimento di occupazione temporanea), l’illecito permanente dell’Autorità verrà meno solo nei casi da tale norma previsti (cioè in dipendenza dell’acquisizione del bene o della sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, anche a natura transattiva » (v. T.A.R. Catania, sez. II, sentenze n. 2030 e n. 2033 del 22 luglio 2022 cit.).
9.2. Ne consegue che, con riferimento alle procedure espropriative di cui sub 1) e 3) (§1.1.), il ricorso va accolto con obbligo del Comune di Riesi di:
a) restituire alla parte ricorrente i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima;
b) provvedere, in alternativa all’ipotesi di cui alla superiore lett. a), all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto (nelle forme opportune, quindi mediante atto di acquisto a seguito di accordo bonario con il proprietario) ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con la corresponsione delle somme meglio ivi previste.
Dal momento che, per effetto della condizione di possesso senza titolo del bene da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell’area o la sua acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, è nell’ambito di tale procedimento che dovrà essere accertato – nel contraddittorio tra le parti e dunque assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente – il valore di mercato dell’area (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 1323/2021), a cui andrà detratto quanto eventualmente già anticipato dal Comune a titolo di indennità provvisoria.
Nel caso in cui il Comune ritenga di fare applicazione del citato art. 42-bis, esso dovrà, ovviamente, attenersi alla relativa disciplina, ma ogni questione in ordine al quantum in tal caso dovuto resta sottratta alla giurisdizione di questo Tribunale, essendo devoluta alla Corte di appello in unico grado, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore come unicum non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa ed autonoma natura e funzione a ciascuna di esse (Cass. SSUU 20 luglio 2021, n. 20691).
Laddove il Comune si determini alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, dovrà anche risarcire il danno da occupazione illegittima. In tal caso, conformemente a consolidata giurisprudenza in materia (T.A.R. Roma, sez. II bis, sent. n. 5915/2022 e n. 4437/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 934 del 2022; cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 3428 del 2019, n. 897 del 2017 e n. 3929 del 2016), il danno per illegittima occupazione dei suoli – in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova di diversi ulteriori profili di danno – può quantificarsi in via equitativa nell’interesse del 5% annuo sul valore di mercato del bene (da accertare come sopra indicato), in linea con il parametro già fatto proprio dall’all’art. 42 bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, oltre interessi legali; con la precisazione che tale risarcimento è dovuto nei limiti della prescrizione quinquennale (cfr. C.g.a.r.s., sent. n. 573/2024: « per costante giurisprudenza, in caso di illegittima occupazione di un fondo (che dà luogo ad un illecito permanente), il diritto al risarcimento del danno per mancato godimento del bene occupato soggiace alla prescrizione quinquennale, decorrente dalla singola annualità (C.g.a.r.s. n. 255 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 9483 del 2022; id. n. 5262 del 2017; id., n. 5084 del 2017; id. n. 4636 del 2016 )»).
9.3. Consegue a quanto sopra che, in tale ultima evenienza (laddove il Comune si determini alla restituzione delle aree illegittimamente occupate), l’eccezione di prescrizione delle Amministrazioni merita accoglimento, con riferimento al risarcimento da mancato godimento dell’immobile, limitatamente alle annualità risarcitorie (e relativi accessori) correlate all’occupazione abusiva che sono maturate fino al quinquennio antecedente la proposizione della presente azione (C.G.A.R.S. n. 255/2019).
10. Conclusivamente, il ricorso in esame:
a ) è parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione, laddove il ricorrente si duole del mancato pagamento degli interessi in relazione all’indennità liquidata dalla Commissione straordinaria di liquidazione con riferimento all’esproprio - conclusosi con il decreto di esproprio – dei “Lavori di normalizzazione e completamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche” (v. quarto motivo del ricorso);
b ) va accolto nei sensi e limiti anzidetti per il resto ai sensi dell’art. 42-bis cit., sicché è opportuno, ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., disporre che l’ente intimato provveda alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente, con le determinazioni conseguenti, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.
È, infine, opportuno specificare che dagli importi dovuti dovranno essere detratte somme che, in ipotesi, siano già state corrisposte.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto;
- in parte, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento alle richieste connesse ai “Lavori di normalizzazione e completamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche”;
- per il resto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, ordina al Comune intimato di provvedere secondo quanto indicato in motivazione; per l’effetto, dispone che la determinazione in ordine alla restituzione o all’acquisizione del bene sia assunta entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato al proprietario e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.
Condanna il Comune di Riesi al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), da suddividere in parti uguali tra i ricorrenti, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
PP RA DO, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RA DO | AN EN |
IL SEGRETARIO