Art. 2.
I conferimenti di cui all'articolo precedente sono finalizzati al finanziamento dei programmi di investimenti in corso di esecuzione nell'anno 1978 ed alle esigenze della gestione relativa allo stesso anno.
In sede di compilazione dei programmi pluriennali previsti dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , sono specificate per ciascun ente di gestione, anche con riferimento all'impiego delle somme erogate per effetto della presente legge, le indicazioni di cui allo stesso articolo 12.
I conferimenti di cui all'articolo precedente sono finalizzati al finanziamento dei programmi di investimenti in corso di esecuzione nell'anno 1978 ed alle esigenze della gestione relativa allo stesso anno.
In sede di compilazione dei programmi pluriennali previsti dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , sono specificate per ciascun ente di gestione, anche con riferimento all'impiego delle somme erogate per effetto della presente legge, le indicazioni di cui allo stesso articolo 12.