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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2179/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5347/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104343712000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104343712000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5347/7/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRAP per l'anno di imposta 2018.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e quella della Riscossione, Direzione Provinciale
Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973, con la quale venivano recuperate imposte Irap dichiarate e non versate per l'anno
2018, lamentando la decadenza dell'accertamento e la prescrizione del tributo.
Il giudice di primo grado riteneva infondate le doglianze e rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le questioni già dedotte in primo grado. Dagli atti emerge che la cartella impugnata è stata notificata, a mani proprie del contribuente, in data 19 settembre 2023 tramite il servizio postale.
Effettivamente per l'anno di imposta 2018 i termini di decadenza, secondo la regola generale, scadevano il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, dunque, per la dichiarazione presentata nell'anno 2019 il termine ultimo era quello previsto dal 31 dicembre 2022.
Occorre considerare, però, che a seguito dell'emergenza covid è stata emanata una normativa che ha introdotto delle proroghe a tutti i termini di prescrizione e decadenza intercorrenti nel periodo emergenziale.
In particolare, il termine di decadenza per le dichiarazioni presentate nel 2019 è stato prorogato di un anno e, pertanto, il nuovo termine di decadenza ai fini della notifica delle cartelle è quello del 31 dicembre
2023.
Si deve ritenere, quindi, che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata entro i termini di decadenza.
Non sussiste alcuna prescrizione del tributo stante la applicazione dell'ordinario termine decennale, trattandosi di un tributo di natura erariale.
Solo per inciso si osserva che non era necessaria alcuna comunicazione preventiva, trattandosi di controllo automatizzato, che la motivazione della cartella è corrispondente a quella delle disposizioni ministeriali e che il calcolo degli interessi e delle sanzioni è stato applicato in base alle vigenti disposizioni di legge.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2179/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5347/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104343712000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104343712000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5347/7/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRAP per l'anno di imposta 2018.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e quella della Riscossione, Direzione Provinciale
Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973, con la quale venivano recuperate imposte Irap dichiarate e non versate per l'anno
2018, lamentando la decadenza dell'accertamento e la prescrizione del tributo.
Il giudice di primo grado riteneva infondate le doglianze e rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le questioni già dedotte in primo grado. Dagli atti emerge che la cartella impugnata è stata notificata, a mani proprie del contribuente, in data 19 settembre 2023 tramite il servizio postale.
Effettivamente per l'anno di imposta 2018 i termini di decadenza, secondo la regola generale, scadevano il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, dunque, per la dichiarazione presentata nell'anno 2019 il termine ultimo era quello previsto dal 31 dicembre 2022.
Occorre considerare, però, che a seguito dell'emergenza covid è stata emanata una normativa che ha introdotto delle proroghe a tutti i termini di prescrizione e decadenza intercorrenti nel periodo emergenziale.
In particolare, il termine di decadenza per le dichiarazioni presentate nel 2019 è stato prorogato di un anno e, pertanto, il nuovo termine di decadenza ai fini della notifica delle cartelle è quello del 31 dicembre
2023.
Si deve ritenere, quindi, che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata entro i termini di decadenza.
Non sussiste alcuna prescrizione del tributo stante la applicazione dell'ordinario termine decennale, trattandosi di un tributo di natura erariale.
Solo per inciso si osserva che non era necessaria alcuna comunicazione preventiva, trattandosi di controllo automatizzato, che la motivazione della cartella è corrispondente a quella delle disposizioni ministeriali e che il calcolo degli interessi e delle sanzioni è stato applicato in base alle vigenti disposizioni di legge.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate