Decreto cautelare 8 agosto 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 1 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2025REG.PROV.COLL.
N. 07352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7352 del 2024, proposto da
Il RZ Stabile CO Scarl - RZ Stabile CO Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio Mario Caliendo in Roma, via del Trullo n.6;
contro
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17002/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 28 settembre 2021, al n. 69880, la stazione appaltante Comune di Cuccaro Vetere ha riferito all’ANAC che, nell’ambito delle verifiche svolte in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto la “ Sistemazione versanti a rischio frana in località Madonna di Novi – Pendima a rischio instabilità a monte dell’abitato – Progetto finanziato con Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 – Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e
del territorio anno 2020 – C.I.G. 86247519AC – Importo appalto € 693.993,56 ”, era emerso che i mezzi dichiarati dal RZ Stabile CO s.c.a r.l. (ausiliaria della concorrente Radano Costruzioni s.r.l.) nel contratto di avvalimento prodotto alla s.a. non erano di proprietà « né del RZ, né delle sue consorziate », e che la ditta effettivamente titolare delle attrezzature (la OL TI s.r.l.) non aveva « mai dato disposizioni ai fini dell’utilizzo delle medesime da parte di soggetti terzi ».
Con nota 27 dicembre 2021, prot. n. 93160, l’ANAC ha quindi comunicato al RZ Stabile CO s.c.a r.l. (d’ora in poi anche “il RZ”) e alla stazione appaltante l’avvio del procedimento sanzionatorio ex artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. 50/2016 nei confronti del predetto operatore economico.
All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale il RZ ha spiegato le proprie difese, con delibera ANAC 13 luglio 2022, n. 343, l’Autorità ha irrogato all’odierna appellante una sanzione pecuniaria di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché una sanzione pari a giorni 15 di interdizione ex art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016.
1.1. A sostegno della propria decisione l’Autorità ha evidenziato che:
- era incontestato che « i mezzi indicati nel contratto di avvalimento non risultano essere nella disponibilità dell’ausiliaria RZ Stabile CO s.c.a r.l. né di altra consorziata » e che risultava acquisita agli atti del procedimento « una comunicazione resa dalla OL TI s.r.l. (titolare delle attrezzature) a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dalla stazione appaltante, in cui viene chiarito che i macchinari di cui trattasi non sono stati resi disponibili in favore dell’ausiliaria … non essendo mai stato sottoscritto alcun tipo di documento che ne autorizzasse l’utilizzo da parte del RZ »;
- la responsabilità del RZ per la dichiarazione non veritiera contenuta nel contratto di avvalimento non veniva meno per il fatto che la disponibilità dei predetti mezzi era stata dichiarata da una delle imprese consorziate (la EO AN) in sede di adesione al RZ, e ciò in quanto « il RZ avrebbe dovuto preventivamente accertare la titolarità o almeno la disponibilità dei macchinari messi a disposizione delle consorziate, così da evitare di indicare nel contratto di avvalimento mezzi in relazione ai quali né lo stesso RZ … né altra consorziata, vantano alcuna possibilità di utilizzo »;
- l’omissione di diligenza addebitabile al RZ Stabile CO s.c.ar.l. era « connotata dal requisito di gravità in considerazione del comportamento concretamente tenuto dal medesimo in occasione della partecipazione all’affidamento indicato ».
1.2. Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il RZ GECO ha impugnato la predetta delibera ANAC 13 luglio 2022, n. 343 e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo in particolare che:
- l’Autorità non aveva tenuto conto del fatto che « all’atto della stipulazione del contratto di avvalimento con la Radano, il CO non poteva minimamente sospettare la mancata disponibilità dei mezzi in capo alla EO AN s.r.l. »;
- al RZ GECO non potevano essere richieste ulteriori verifiche sulla disponibilità dei mezzi dichiarata da EO AN oltre a quelle effettuate al momento della sua adesione al RZ;
- l’Autorità non aveva tenuto conto della buona fede del RZ, omettendo di considerare che lo stesso in sede di contratto di avvalimento aveva indicato « esattamente e specificamente i mezzi, i numeri di targa, matricole, ed anche il nominativo del Consorziato a cui i mezzi facevano riferimento», ovvero aveva fornito alla s.a. «tutte le notizie esatte, corrette e complete per poter effettuare tutti i controlli necessari »;
- l’Autorità aveva omesso di valutare il comportamento complessivo tenuto dall’operatore economico, non considerando che il RZ aveva « escluso la EO AN immediatamente dopo aver subito il provvedimento di esclusione da parte del Comune di Cuccaro »;
- la OL TI s.r.l. non aveva mai contestato né disconosciuto “ il rapporto di noleggio con la Consorziata EO AN [ma si era limitata] a disconoscere solo il rapporto con il CO [riconoscendo] implicitamente … la esistenza del rapporto con la EO AN ”.
1.3. Costituitasi in giudizio, l’ANAC ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.4. Con sentenza n. 17002/24 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
1.5. Avverso tale statuizione giudiziale il RZ ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in procedendo e in iudicando ; violazione degli artt. 97 Cost e 213 d. lgs. n. 50/16; violazione del d.P.R. n. 207/10; eccesso di potere; 2) error in procedendo e in iudicando ; violazione degli artt. 97 Cost. e 47 d. lgs. n. 50/16; eccesso di potere; 3) error in procedendo e in iudicando ; violazione degli artt. 97 Cost. e del d. lgs. n. 50/16; eccesso di potere; 4) error in procedendo e in iudicando ; violazione dell’art. 97 Cost; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.6. Costituitasi in giudizio, l’ANAC ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.7. All’udienza pubblica del 30.1.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato, per le ragioni che seguono.
3. Ai sensi dell’art. 80 co. 12 d. lgs. n. 50/16 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame): “ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia ”.
4. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16/2020, ha chiarito che la falsità di una dichiarazione o di un documento è predicabile “ rispetto ad un dato di realtà ”, ovvero ad una “ situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l'alternativa logica vero/falso, rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall'operatore economico ”.
Ne consegue che le condotte oggettivamente estrinsecantesi nella produzione di documenti o nel rilascio di dichiarazioni che contengano una rappresentazione della realtà non corrispondente a quella reale, rilevano ai sensi degli artt. 80, comma 12 e 213, comma 13, d. lgs. n. 50/2016.
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, costituiscono circostanze pacifiche che:
- con il contratto di avvalimento in atti l’odierna appellante si è impegnata a mettere a disposizione della società Radano Costruzioni s.r.l. – tra l’altro – due camion ribaltabili 4 assi (un Volvo Track FM 12R84 e un Man 41.480F) rispettivamente targati CD153JH e DS868XB, un trattore per semirimorchio AH000118 Volvo Fmx 500 64T targato DL 969 XS e un furgone cassonato Iveco 50C13 targato CY733BT;
- nell’ambito delle istruttorie di competenza (al fine di verificare la veridicità della dichiarazione di disponibilità di detti beni presupposta all’impegno sottoscritto con il contratto di avvalimento), il Comune di Cuccaro Vetere, prima, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, poi, hanno acquisito una dichiarazione della OL TI s.r.l. che ha riferito che gli “ autocarri ribaltabili targati AC153JH e DS868XB, [i] trattori con semirimorchio targati DL969XS e AH00118 [e] l’autocarro cassonato targato CY733BT, sono di nostra proprietà e … alla data di scadenza della gara del 22 marzo 2021, non sono stati resi disponibili … al RZ stabile G.E.C.O. e che tra le parti la scrivente non ha mai sottoscritto nessun tipo di atto o documento legale che autorizza l’utilizzo e l’uso dei mezzi sopra indicati ”.
6. Orbene, alla luce di tali emergenze processuali, è evidente il dato oggettivo della falsità della dichiarazione di disponibilità dei suddetti mezzi da parte del RZ appellante, in quanto tali mezzi pacificamente non erano nella disponibilità della propria consorziata EO AN, la quale in sede di adesione al RZ aveva invece dichiarato di avere la disponibilità dei suddetti mezzi.
In particolare, non rileva in questa sede indagare la volontà o meno dell’appellante di esercitare azioni di rivalsa nei confronti della propria consorziata. Ciò che conta – quoad litem – è che all’esito dell’istruttoria condotta dalla S.A. e dall’ANAC sia emersa la prova dell’assenza di disponibilità dei suddetti mezzi da parte del RZ appellante.
7. In particolare, tali conclusioni non sono smentite dal contratto di noleggio fornito dalla EO AN in sede di adesione al RZ. Ciò in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’adesione della consorziata EO AN al consorzio risale al 2016, nel mentre il contratto di noleggio risulta datato 5.10.2020.
Tale discrasia tra la data di presunta acquisizione dei suddetti beni (2016) e quella del titolo astrattamente legittimante il relativo possesso (2020) è tale da revocare in dubbio la stessa genuinità del prodotto contratto, sicché del tutto correttamente l’Amministrazione non ne ha tenuto conto ai fini dell’emanazione degli atti odiernamente impugnati.
Per tali ragioni, reputa il Collegio senz’altro integrato l’elemento oggettivo della falsità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico in sede di gara.
8. Venendo ora all’elemento soggettivo, la cennata previsione di cui all’art. 80 co. 12 d. lgs. n. 50/16 richiede alternativamente il “ dolo o colpa grave ”.
Non è dunque necessaria la coscienza e volontà della falsità delle dichiarazioni, essendo invece sufficiente accertare la colpa dell’operatore economico, da accertarsi alla stregua del parametro della diligenza professionale richiesta in ragione della tipologia di attività concretamente svolta.
Tale precisione si impone al fine di confutare le argomentazioni di parte appellante, in ordine alla sua “ lealtà e buona fede ”, che l’avrebbe indotta a fornire “ alla S.A. tutte le notizie esatte, corrette e complete per poter effettuare tutti i controlli necessari per verificare la regolare stipulazione del contratto di avvalimento ” (cfr. atto di appello, pp. 16-17), nonché ad adottare nei confronti della propria consorziata – una volta appresa la falsità delle dichiarazioni di disponibilità dei suddetti mezzi – il provvedimento di esclusione dal RZ, con riserva di future azioni risarcitorie (cfr. atto di appello, pp. 18 ss.).
Trattasi, all’evidenza, di censure del tutto inconferenti ai fini di causa, unico requisito soggettivo normativamente richiesto ai fini dell’applicazione delle irrogate sanzioni essendo quello della colpa grave.
9. Tanto premesso, e venendo alla fattispecie in esame, è ben vero che la dichiarazione falsa resa dall’odierna appellante in sede di gara è stata originata dalla dichiarazione parimenti falsa resa dalla propria consorziata EO AN in sede di adesione al RZ.
Nondimeno, nel momento in cui il RZ ha garantito in sede di gara la disponibilità di mezzi messi a disposizione dalla propria consorziata esso ha fatto proprie le dichiarazioni di quest’ultima, le quali sono dunque giuridicamente imputabili al RZ. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante (cfr. atto di appello, pp. 19-25), la falsità delle dichiarazioni rese dalla consorziata – e sulle quali il RZ non abbia effettuato le dovute verifiche – si ripercuote “a cascata” sul RZ, il quale ne assume la paternità giuridica nei confronti dei terzi.
10. Ciò chiarito, reputa il Collegio che incombeva sul RZ l’onere di verifica – preliminarmente alla delibera di adesione di una consorziata al RZ – della genuinità delle dichiarazioni rese dalla propria aspirante consorziata. E nel caso di specie, una verifica siffatta, ove effettivamente condotta, avrebbe consentito di acclarare l’assenza di disponibilità dei suddetti mezzi da parte della consorziata EO AN, posto che il presunto contratto di noleggio risale al 2020, nel mentre l’adesione della suddetta consorziata al RZ rimonta al 2016.
Per tali ragioni, è evidente l’assenza del parametro minimo di diligenza richiesto in capo al RZ nella fattispecie in esame, la qual cosa consente senz’altro di ritenere integrato l’elemento soggettivo della colpa grave, richiesto dalla cennata previsione di cui all’art. 80 co. 12 d. lgs. n. 50/16.
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la pronuncia appellata – che ha fatto applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche – deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
11. Infine, la pronuncia appellata va confermata anche in relazione alla statuizione di rigetto dell’ultimo motivo di gravame, con il quale l’odierna appellante ha contestato la commisurazione delle sanzioni inflitte dall’ANAC.
Sul punto, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 213 co. 13 d. lgs. n. 50/16: “ ... Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli
operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. ... ”.
12. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’ANAC ha irrogato all’appellante la sanzione di € 1.000, come tale prossima al livello minimo edittale (€ 500), oltre a gg. 15 di interdizione dalle gare.
Orbene, avuto riguardo alla fattispecie in esame – caratterizzata da grave negligenza professionale del RZ nella verifica della genuinità delle dichiarazioni rese da una propria consorziata – reputa il Collegio che l’irrogata sanzione debba senz’altro ritenersi rispettosa del principio di proporzionalità, sicché anche sotto tale profilo le censure di parte appellante (cfr. atto di appello, pp. 25-32) non colgono nel segno, e vanno dunque disattese.
13. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione appellata, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO