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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 24/4/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Parte_1
GI De CE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale delle
Milizie 108
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n .1882/2023 pubblicata in data 22/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava, con condanna alle spese di lite, il ricorso presentato da al fine di fare accertare Parte_1 CP_ e dichiarare l'insussistenza dell'indebito richiestole dall' con le note del 13/10/2020 e del 31/03/2021, per l'importo di € 3.767,40, a titolo di somme indebitamente percepite sull'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971 (INVCIV n. 07673465) a seguito della revoca definitiva delle CP_ prestazioni collegate al reddito adottata nei suoi confronti dell' ai sensi dell'art. 13, comma
6, l. 122/2010, a seguito, quindi, di mancata comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2015.
L'odierna appellante aveva contestato l'illegittimità di tale provvedimento sostenendo che le lettere di sollecito per la comunicazione dei redditi erano state inviate ad un indirizzo errato e quindi mai pervenutele e rilevando altresì che i suoi redditi non erano comunque superiori ai limiti di legge previsti per la prestazione in suo godimento.
Il Tribunale, a fondamento della sua pronuncia di rigetto, premesso, in particolare, il contenuto dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 (introdotto dall'art. 13, comma 6, del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010), norma in base alla quale era stata disposta la contestata revoca della prestazione in godimento dell'odierna appellante e il recupero delle somme percepite a tale titolo nell'anno 2015, e rilevato come il provvedimento di revoca fosse motivato in ragione delle omesse dichiarazioni reddituali dell'anno 2014 e non del superamento del limite reddituale, rilevava come l'obbligo di comunicazione dei redditi derivasse direttamente dalla legge con conseguente impossibilità per la parte di invocare a propria discolpa la mancata ricezione dei solleciti da parte dell'ente.
Rilevava inoltre come l'ente avesse documentato la comunicazione del provvedimento di sospensione in data 06/10/2015 e quella di revoca inviata in data 23/10/2017 ad un indirizzo (via
IG PU 7-Fonte Nuova) corrispondente alla residenza anagrafica dell'odierno appellante in tale periodo rilevando come la stessa avesse trasferito la propria residenza in via Guidonia 21 soltanto in data 25/10/2017.
Premessa inoltre l'inapplicabilità al caso di specie della normativa di cui all'art. 52 della l. 88/1989 e dell'art. 13 della l. 412/1991 (che evidenziava essere stata invocata dall'odierna appellante con la comparsa conclusionale presentata nella precedente fase di giudizio) in quanto relativa esclusivamente all'indebito pensionistico, rilevava inoltre come il provvedimento di revoca e il recupero delle somme fosse imposto direttamente dall'art. 35, comma 10 bis, del d.l.
207/2008 e come la sospensione dell'erogazione della prestazione fosse intervenuta nel 2015 (con termine alla ricorrente per trasmettere la propria dichiarazione reddituale omessa entro il
29/02/2016) e quindi, così come previsto da tale norma, “nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appellante contesta la gravata sentenza con più motivi per:
1)- violazione dell'art. 35 comma 10 bis del Dl 207/2008 – travisamento dei fatti-onere della prova del giudizio di accertamento negativo.
Contesta in particolare la sussistenza dell'obbligo di comunicazione previsto da tale norma nell'ipotesi, quale quella di specie, di mancata percezione di alcun reddito imponibile evidenziando come la ratio di tale norma fosse quella di imporre tale obbligo solo nel caso in cui si verifichino mutamenti sostanziali nella situazione altrimenti conoscibili dall'ente, mutamenti che nel presente caso di specie non vi erano stati.
2)- violazione dell'art. 115 c.p.c. – errore e travisamento dei fatti;
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato che il provvedimento di revoca era motivato in ragione delle omesse dichiarazioni reddituali dell'anno 2014 (in relazione all'anno
2013) e non del superamento del limite di reddito, evidenziando come il provvedimento impugnato era relativo all'asserito limite dell'anno 2013
3)- violazione delle disposizioni in materia di indebito assistenziale – art. 38 Cost.
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso, evidenziando i principi giurisprudenziali in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale nel caso di erogazione non dovuta e non addebitabile all'accipiens in situazioni idonee a generare affidamento e rilevando come fosse documentalmente comprovata la mancata percezione di reddito con realizzabilità del relativo requisito reddituale.
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione, non possono trovare accoglimento alla stregua delle motivazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto alle questioni complessivamente prospettate all'appellante.
Così come dato atto dal giudice di prime cure e così come risulta in atti, l'indebito oggetto di CP_ recupero, rappresentato nelle note del 13/10/2020 e del 31/3/2021, consegue alla revoca CP_ dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971, già fruito dall'appellante, disposto dall' con lettera in data 23/10/2017 con conseguente recupero delle somme percepite nell'anno 2015 per il complessivo importo di € 3.767,40.
Il provvedimento di revoca del 23/10/2017 risulta essere stato emesso ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009 (comma introdotto dall'art. 13, comma 6, CP_ d.l. 78/2010 conv. in l. 122 2010) a seguito della mancata comunicazione all' da parte della CP_ odierna appellante della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 (all. 5 del fascicolo di primo grado).
CP_ Così come risulta pacifico in causa e desumibile dalla documentazione prodotta in atti, l' aveva infatti, con lettera in data 6/10/2015, a fronte della mancata comunicazione da parte dell'appellante nell'anno 2014 dei propri dati reddituali relativi all'anno 2013, disposto la sospensione della prestazione, invitando quest'ultima a comunicare, entro il 29/2/2016, per evitare di incorrere nella revoca della prestazione, le informazioni relative alla sua situazione reddituale CP_ CP_ per tale anno (all. 4 fascicolo di primo grado), revoca poi effettivamente disposta dall'
Trattasi comunicazione che, al pari di quella di revoca del 23/10/2017, deve intendersi ritualmente comunicata all'odierno appellante presso il suo indirizzo sito alla via IG PU 7 del Comune di Fonte Nuova.
Non risulta infatti essere stato oggetto di specifica impugnazione quanto accertato in proposito dal giudice di prime cure in ordine alla regolarità della comunicazione di tali provvedimenti presso tale indirizzo, in quanto corrispondente alla residenza anagrafica dell'odierna appellante in tale periodo risultando il mutamento all'indirizzo di via Guidonia 21 stato effettuato solo successivamente, in data 25/10/2017.
Tanto premesso intende il Collegio dare continuità a quanto già affermato, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto della presente controversia, da questa stessa Corte, in particolare, con le sentenze e n. 1185 del 22/03/2022 e n. 251 del 14/02/2023.
Il comma 10 bis dell'art. 35 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”
Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione. Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma
1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta
(non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art. 2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019
Nel presente caso di specie non risulta contestata la mancata comunicazione da parte CP_ dell'appellante, nonostante l'espresso invito effettuato in tal senso da parte dell' con la lettera 6/10/2015, dei dati reddituali, con conseguente violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 di comunicare la propria situazione reddituale nei termini stabiliti dall'ente previdenziale.
CP_ Ne consegue che, così come affermato dal Tribunale, correttamente l' ha provveduto, ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008 dapprima alla sospensione e poi alla revoca della prestazione oggetto di controversia con conseguente recupero delle somme erogate a tale titolo nell'anno 2015. Trattasi, si osserva, di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito e, pertanto, non assoggettabile alla medesima disciplina avendo la disposizione di legge in questione, carattere chiaramente sanzionatorio ed essendo ricollegata automaticamente alla mancata ottemperanza da parte dell'assistito all'invito di comunicare la propria situazione reddituale.
Il recupero della prestazione risulta pertanto, così come rilevato dal giudice di prime cure, conseguenza automatica espressamente prevista dal legislatore a titolo sanzionatorio, senza che possa ritenersi l'irripetibilità dell'indebito e che possa pertanto attribuirsi rilievo al mancato superamento del limite reddituale ex lege.
Inammissibili, in ragione della loro tardività, in quanto effettuate per la prima volta nella presente fase di impugnazione risultano le doglianze relative alla irripetibilità dell'indebito per non essere lo stesso addebitabile all'appellante e in ragione della sua condizione di buona fede e di affidamento incolpevole (con conseguente inapplicabilità nel presente caso di specie dei principi giurisprudenziali invocati, specificamente in materia di indebito assistenziale dall'appellante), considerazioni alle quali, anche in questo caso, non potrebbe comunque attribuirsi rilievo ai fini della decisione stante l'obbligatorietà, imposta dal legislatore, del recupero dell'indebito ex art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008.
Tali i motivi della presente decisione.
CP_ Spese del grado irripetibili stante la mancata costituzione dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Irripetibili le spese del grado
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 24.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 24/4/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Parte_1
GI De CE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale delle
Milizie 108
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n .1882/2023 pubblicata in data 22/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava, con condanna alle spese di lite, il ricorso presentato da al fine di fare accertare Parte_1 CP_ e dichiarare l'insussistenza dell'indebito richiestole dall' con le note del 13/10/2020 e del 31/03/2021, per l'importo di € 3.767,40, a titolo di somme indebitamente percepite sull'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971 (INVCIV n. 07673465) a seguito della revoca definitiva delle CP_ prestazioni collegate al reddito adottata nei suoi confronti dell' ai sensi dell'art. 13, comma
6, l. 122/2010, a seguito, quindi, di mancata comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2015.
L'odierna appellante aveva contestato l'illegittimità di tale provvedimento sostenendo che le lettere di sollecito per la comunicazione dei redditi erano state inviate ad un indirizzo errato e quindi mai pervenutele e rilevando altresì che i suoi redditi non erano comunque superiori ai limiti di legge previsti per la prestazione in suo godimento.
Il Tribunale, a fondamento della sua pronuncia di rigetto, premesso, in particolare, il contenuto dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 (introdotto dall'art. 13, comma 6, del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010), norma in base alla quale era stata disposta la contestata revoca della prestazione in godimento dell'odierna appellante e il recupero delle somme percepite a tale titolo nell'anno 2015, e rilevato come il provvedimento di revoca fosse motivato in ragione delle omesse dichiarazioni reddituali dell'anno 2014 e non del superamento del limite reddituale, rilevava come l'obbligo di comunicazione dei redditi derivasse direttamente dalla legge con conseguente impossibilità per la parte di invocare a propria discolpa la mancata ricezione dei solleciti da parte dell'ente.
Rilevava inoltre come l'ente avesse documentato la comunicazione del provvedimento di sospensione in data 06/10/2015 e quella di revoca inviata in data 23/10/2017 ad un indirizzo (via
IG PU 7-Fonte Nuova) corrispondente alla residenza anagrafica dell'odierno appellante in tale periodo rilevando come la stessa avesse trasferito la propria residenza in via Guidonia 21 soltanto in data 25/10/2017.
Premessa inoltre l'inapplicabilità al caso di specie della normativa di cui all'art. 52 della l. 88/1989 e dell'art. 13 della l. 412/1991 (che evidenziava essere stata invocata dall'odierna appellante con la comparsa conclusionale presentata nella precedente fase di giudizio) in quanto relativa esclusivamente all'indebito pensionistico, rilevava inoltre come il provvedimento di revoca e il recupero delle somme fosse imposto direttamente dall'art. 35, comma 10 bis, del d.l.
207/2008 e come la sospensione dell'erogazione della prestazione fosse intervenuta nel 2015 (con termine alla ricorrente per trasmettere la propria dichiarazione reddituale omessa entro il
29/02/2016) e quindi, così come previsto da tale norma, “nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appellante contesta la gravata sentenza con più motivi per:
1)- violazione dell'art. 35 comma 10 bis del Dl 207/2008 – travisamento dei fatti-onere della prova del giudizio di accertamento negativo.
Contesta in particolare la sussistenza dell'obbligo di comunicazione previsto da tale norma nell'ipotesi, quale quella di specie, di mancata percezione di alcun reddito imponibile evidenziando come la ratio di tale norma fosse quella di imporre tale obbligo solo nel caso in cui si verifichino mutamenti sostanziali nella situazione altrimenti conoscibili dall'ente, mutamenti che nel presente caso di specie non vi erano stati.
2)- violazione dell'art. 115 c.p.c. – errore e travisamento dei fatti;
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato che il provvedimento di revoca era motivato in ragione delle omesse dichiarazioni reddituali dell'anno 2014 (in relazione all'anno
2013) e non del superamento del limite di reddito, evidenziando come il provvedimento impugnato era relativo all'asserito limite dell'anno 2013
3)- violazione delle disposizioni in materia di indebito assistenziale – art. 38 Cost.
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso, evidenziando i principi giurisprudenziali in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale nel caso di erogazione non dovuta e non addebitabile all'accipiens in situazioni idonee a generare affidamento e rilevando come fosse documentalmente comprovata la mancata percezione di reddito con realizzabilità del relativo requisito reddituale.
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione, non possono trovare accoglimento alla stregua delle motivazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto alle questioni complessivamente prospettate all'appellante.
Così come dato atto dal giudice di prime cure e così come risulta in atti, l'indebito oggetto di CP_ recupero, rappresentato nelle note del 13/10/2020 e del 31/3/2021, consegue alla revoca CP_ dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971, già fruito dall'appellante, disposto dall' con lettera in data 23/10/2017 con conseguente recupero delle somme percepite nell'anno 2015 per il complessivo importo di € 3.767,40.
Il provvedimento di revoca del 23/10/2017 risulta essere stato emesso ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009 (comma introdotto dall'art. 13, comma 6, CP_ d.l. 78/2010 conv. in l. 122 2010) a seguito della mancata comunicazione all' da parte della CP_ odierna appellante della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 (all. 5 del fascicolo di primo grado).
CP_ Così come risulta pacifico in causa e desumibile dalla documentazione prodotta in atti, l' aveva infatti, con lettera in data 6/10/2015, a fronte della mancata comunicazione da parte dell'appellante nell'anno 2014 dei propri dati reddituali relativi all'anno 2013, disposto la sospensione della prestazione, invitando quest'ultima a comunicare, entro il 29/2/2016, per evitare di incorrere nella revoca della prestazione, le informazioni relative alla sua situazione reddituale CP_ CP_ per tale anno (all. 4 fascicolo di primo grado), revoca poi effettivamente disposta dall'
Trattasi comunicazione che, al pari di quella di revoca del 23/10/2017, deve intendersi ritualmente comunicata all'odierno appellante presso il suo indirizzo sito alla via IG PU 7 del Comune di Fonte Nuova.
Non risulta infatti essere stato oggetto di specifica impugnazione quanto accertato in proposito dal giudice di prime cure in ordine alla regolarità della comunicazione di tali provvedimenti presso tale indirizzo, in quanto corrispondente alla residenza anagrafica dell'odierna appellante in tale periodo risultando il mutamento all'indirizzo di via Guidonia 21 stato effettuato solo successivamente, in data 25/10/2017.
Tanto premesso intende il Collegio dare continuità a quanto già affermato, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto della presente controversia, da questa stessa Corte, in particolare, con le sentenze e n. 1185 del 22/03/2022 e n. 251 del 14/02/2023.
Il comma 10 bis dell'art. 35 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”
Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione. Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma
1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta
(non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art. 2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019
Nel presente caso di specie non risulta contestata la mancata comunicazione da parte CP_ dell'appellante, nonostante l'espresso invito effettuato in tal senso da parte dell' con la lettera 6/10/2015, dei dati reddituali, con conseguente violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008 di comunicare la propria situazione reddituale nei termini stabiliti dall'ente previdenziale.
CP_ Ne consegue che, così come affermato dal Tribunale, correttamente l' ha provveduto, ai sensi dell'art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008 dapprima alla sospensione e poi alla revoca della prestazione oggetto di controversia con conseguente recupero delle somme erogate a tale titolo nell'anno 2015. Trattasi, si osserva, di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito e, pertanto, non assoggettabile alla medesima disciplina avendo la disposizione di legge in questione, carattere chiaramente sanzionatorio ed essendo ricollegata automaticamente alla mancata ottemperanza da parte dell'assistito all'invito di comunicare la propria situazione reddituale.
Il recupero della prestazione risulta pertanto, così come rilevato dal giudice di prime cure, conseguenza automatica espressamente prevista dal legislatore a titolo sanzionatorio, senza che possa ritenersi l'irripetibilità dell'indebito e che possa pertanto attribuirsi rilievo al mancato superamento del limite reddituale ex lege.
Inammissibili, in ragione della loro tardività, in quanto effettuate per la prima volta nella presente fase di impugnazione risultano le doglianze relative alla irripetibilità dell'indebito per non essere lo stesso addebitabile all'appellante e in ragione della sua condizione di buona fede e di affidamento incolpevole (con conseguente inapplicabilità nel presente caso di specie dei principi giurisprudenziali invocati, specificamente in materia di indebito assistenziale dall'appellante), considerazioni alle quali, anche in questo caso, non potrebbe comunque attribuirsi rilievo ai fini della decisione stante l'obbligatorietà, imposta dal legislatore, del recupero dell'indebito ex art. 35, comma 10 bis, del d.l. 207/2008.
Tali i motivi della presente decisione.
CP_ Spese del grado irripetibili stante la mancata costituzione dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Irripetibili le spese del grado
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 24.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa