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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7259 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3098/2025
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 11:00
Presidente Dott. AN PE
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LA BELLA ANTONIO
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
Nessuno compare per l'appellante alle ore 12.04, in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc, trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
AN PE
MA RI AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AN PE Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3098 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. , in persona del l.r.p.t. domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso il difensore avv. LA BELLA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.18878/2024 resa in data 10/12/2024 dal Tribunale di
Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 5.06.2025 Parte_1 ha proposto appello contro la sentenza n.18878/2024 pubblicata in data 10/12/2024 dal
Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado avente r.g.n.9575/2024 introdotto da in opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.40/2024 emesso in data 2.01.2024 in favore di sentenza con Controparte_1 cui il giudice di primo grado ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 9575/2024, e vertente tra le parti di cui in
2 epigrafe, così provvede: - Rigetta l'opposizione; - condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 4.217,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
§ 2. - Alla prima udienza del 26.11.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 3.12.2025.
§ 3. - Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite, ossia alla sola . Parte_1
§ 4. - All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente l'appello è stato posto in decisione ex art.281 sexies c.p.c. dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c..
Si versa infatti nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. - Nulla per le spese.
§ 6. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
[...] impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.18878/2024 resa in data 10/12/2024 dal Parte_1
Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Nulla per le spese.
3) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 3.12.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. AN PE 3