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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5402/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5402/2017 promossa da:
, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonietta Colantuoni, elett.te domiciliato presso la Casa
Comunale in Sant'Anastasia (Na), alla Piazza Siano n. 2;
-appellante contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Danilo Vocca, Controparte_1 presso il cui studio è elett.te domiciliata in Sant'Anastasia (Na) alla via G.Porzio n.69;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale d'udienza del 29 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato il ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1325/2017, depositata in data 19.05.2017 e notificata in data 22.06.2017, con la quale il Giudice di
Pace di Sant'Anastasia ha condannato il al pagamento, in favore di , dell' Pt_1 Controparte_1 importo di euro 2.975,14 a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro occorso in data 11.09.2014, alle ore 10.00 circa, in Sant'Anastasia, alla Via Giacomo Ramarro, allorquando l'attrice, nel percorrere a piedi la predetta strada, rovinava al suolo per la presenza di “un basolo non adeguatamente fissato al suolo”, riportando le lesioni meglio descritte in atti.
Il ha impugnato la predetta sentenza lamentando la erronea interpretazione Parte_1 del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado, assumendo la insufficienza delle prove offerte in primo grado (dichiarazioni rese da un teste, figlia dell'attrice), ai fini dell' accoglimento della domanda;
in via gradata, ha contestato la determinazione del quantum risarcibile, concludendo per la pagina 1 di 5 integrale riforma della sentenza di primo grado ovvero, in via gradata, per la riduzione del risarcimento, anche previo riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata.
Si è costituita in giudizio l'appellata e ha contestato l'avverso gravame, insistendo Controparte_1 per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovata la ctu medico – legale, la causa è stata assegnata in decisione all' udienza del 29.5.2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. tra la notificazione della sentenza, avvenuta in data 22.06.2017 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 19.07.2017.
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito espressi.
In ordine all' an della pretesa risarcitoria, occorre condividere la delibazione di fondatezza della domanda compiuta dal giudice di pace atteso che, sulla base degli elementi probatori offerti dagli attori in primo grado, può ritenersi fornita la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
In particolare, il giudice di pace è pervenuto all' accoglimento della domanda sulla base della valutazione della testimonianza resa dal teste , escussa all' udienza dell' 8.7.2016, la Testimone_1 quale ha riportato la dinamica del sinistro in maniera coerente con quanto indicato dall' attrice in citazione, rappresentando che lo stesso si verificava secondo le modalità descritte: “ eravamo uscite dal dentista e procedevamo lungo via Ramarro con direzione Sant'AN (…) Preciso che mia Per_1 madre mi precedeva e camminavamo in fila indiana “, quando ha assistito alla caduta a terra della attrice: “a causa di un basolo che a prima vista sembra integro ma quando mia mamma è passata si è mosso perché non era ben fissata al suolo” (verbale del 08.07.2016) … “Preciso che mia madre è caduta al suolo in avanti battendo con il viso per terra (…) Se ben ricordo cadeva con il viso sul lato sinistro(…) a causa di tale caduta a mia mamma si è immediatamente formato un ematoma sul viso ed in particolare zigomo sinistro e sotto l'occhio sinistro”; il dislivello della pavimentazione stradale, peraltro, trova riscontro nella documentazione fotografica allegata agli atti, riconosciuta dal teste al quale è stata sottoposta in visione;
inoltre, anche nel referto di Pronto Soccorso rilasciato dall'Ospedale
“Santa Maria della Pietà” (fascicolo di primo grado produzione parte appellata- referto n. 2014/36162)
è riportata, quale causa della caduta riferita dalla paziente al personale del pronto soccorso, “ caduta a causa del dissesto del manto stradale” .
Ciò posto, apparendo le deposizioni rese dal teste dettagliate e precise, non può ritenersi che il solo rapporto di parentela con la attrice costituisca elemento idoneo a comprometterne la attendibilità, secondo quanto eccepito dall' appellante.
pagina 2 di 5 Alla luce della istruttoria compiuta, pertanto, appare condivisibile la valutazione di sussistenza della responsabilità dell' ente ex art. 2051 c.c., non avendo la convenuta fornito la prova della ricorrenza di elementi impeditivi, modificativi o estintivi della avversa pretesa e non essendo, peraltro, emersi nel corso dell' istruttoria espletata elementi dai quali sia possibile ravvisare un concorso colposo della danneggiata.
Ciò premesso in ordine all'an, è da rilevarsi che le censure di parte appellante risultano parzialmente fondate con riferimento al quantum della avversa pretesa.
In particolare, non apparendo adeguatamente motivata la consulenza espletata in primo grado, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali nel giudizio di appello;
il ctu nominato, con accertamenti integralmente condivisibili in quanto sorretti da adeguata motivazione e coerenti con le premesse metodologiche esplicate, dopo aver accertato la compatibilità causale tra il sinistro e le lesioni è pervenuto alla quantificazione di una percentuale di invalidità permanente pari al 1% (in luogo del 3% riconosciuto in primo grado), oltre I.T.T. in 4 giorni ed I.T.P. al 50% per 15 giorni ed al 25% per 20 giorni.
Ciò premesso, può ritenersi condivisibile la quantificazione del danno effettuata dal ctu, dovendosi pertanto pervenire ad una rideterminazione del risarcimento in ragione della percentuale di invalidità riconosciuta e dell' età della danneggiata al momento del sinistro (76 anni), facendo applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024 (non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la complessiva somma di 2.768,50, calcolata alla attualità, di cui euro 871,00 per l'invalidità permanente ed euro 1.897,50 per l'invalidità temporanea
(di cui euro 460,00 per ITT, euro 862,50 per ITP al 50% per 15 giorni ed euro 575,00 per ITP al 25% per 20 giorni ).
Nessun importo può, invece, riconoscersi a titolo di danno morale, avendo il giudice di pace riconosciuto immotivatamente tale voce in totale carenza di allegazione e prova sul punto, dovendosi ricordare che il cd. danno morale conseguente alla lesione (da intendersi, più propriamente, quale personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale) va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione, da parte del pagina 3 di 5 giudice, di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 14364/2019). Inoltre, specifica la Corte, “la personalizzazione è un'operazione che consente al Giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggioritaria in base ai criteri tabellari ”( Cass. 21939/2017).
Il giudice deve, quindi, individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico;
si può, dunque, affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018).
Nel caso di specie, in primo grado l' appellata non ha né adeguatamente allegato né fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello già ricompreso nella liquidazione del danno biologico, idoneo a fondare il riconoscimento della richiesta personalizzazione.
Da tali motivazioni deriva l' accoglimento parziale dell' appello e la rideterminazione del risarcimento nella misura indicata.
Le somme indicate sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (11 settembre 2014),e di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Vanno, viceversa, confermati i restanti capi della sentenza di primo grado, con particolare riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, posto che tale liquidazione appare congrua rispetto alla nuova determinazione del quantum risarcitorio.
L' esito del giudizio , con accoglimento parziale dell' appello e conseguente parziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite dell' appello ex art. 92 c.p.c..
Le spese della ctu espletata nel giudizio di appello seguono la soccombenza e si pone a carico dell' appellante. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- accoglie l' appello nei limiti di cui in parte motiva e per l' effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina il risarcimento dovuto in favore di in misura pari ad euro Controparte_1
2.768,50, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- conferma per i restanti capi la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- pone le spese della ctu espletata nel giudizio di appello a carico dell' appellante.
Nola, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5402/2017 promossa da:
, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonietta Colantuoni, elett.te domiciliato presso la Casa
Comunale in Sant'Anastasia (Na), alla Piazza Siano n. 2;
-appellante contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Danilo Vocca, Controparte_1 presso il cui studio è elett.te domiciliata in Sant'Anastasia (Na) alla via G.Porzio n.69;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale d'udienza del 29 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato il ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1325/2017, depositata in data 19.05.2017 e notificata in data 22.06.2017, con la quale il Giudice di
Pace di Sant'Anastasia ha condannato il al pagamento, in favore di , dell' Pt_1 Controparte_1 importo di euro 2.975,14 a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro occorso in data 11.09.2014, alle ore 10.00 circa, in Sant'Anastasia, alla Via Giacomo Ramarro, allorquando l'attrice, nel percorrere a piedi la predetta strada, rovinava al suolo per la presenza di “un basolo non adeguatamente fissato al suolo”, riportando le lesioni meglio descritte in atti.
Il ha impugnato la predetta sentenza lamentando la erronea interpretazione Parte_1 del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado, assumendo la insufficienza delle prove offerte in primo grado (dichiarazioni rese da un teste, figlia dell'attrice), ai fini dell' accoglimento della domanda;
in via gradata, ha contestato la determinazione del quantum risarcibile, concludendo per la pagina 1 di 5 integrale riforma della sentenza di primo grado ovvero, in via gradata, per la riduzione del risarcimento, anche previo riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata.
Si è costituita in giudizio l'appellata e ha contestato l'avverso gravame, insistendo Controparte_1 per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovata la ctu medico – legale, la causa è stata assegnata in decisione all' udienza del 29.5.2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. tra la notificazione della sentenza, avvenuta in data 22.06.2017 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 19.07.2017.
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito espressi.
In ordine all' an della pretesa risarcitoria, occorre condividere la delibazione di fondatezza della domanda compiuta dal giudice di pace atteso che, sulla base degli elementi probatori offerti dagli attori in primo grado, può ritenersi fornita la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
In particolare, il giudice di pace è pervenuto all' accoglimento della domanda sulla base della valutazione della testimonianza resa dal teste , escussa all' udienza dell' 8.7.2016, la Testimone_1 quale ha riportato la dinamica del sinistro in maniera coerente con quanto indicato dall' attrice in citazione, rappresentando che lo stesso si verificava secondo le modalità descritte: “ eravamo uscite dal dentista e procedevamo lungo via Ramarro con direzione Sant'AN (…) Preciso che mia Per_1 madre mi precedeva e camminavamo in fila indiana “, quando ha assistito alla caduta a terra della attrice: “a causa di un basolo che a prima vista sembra integro ma quando mia mamma è passata si è mosso perché non era ben fissata al suolo” (verbale del 08.07.2016) … “Preciso che mia madre è caduta al suolo in avanti battendo con il viso per terra (…) Se ben ricordo cadeva con il viso sul lato sinistro(…) a causa di tale caduta a mia mamma si è immediatamente formato un ematoma sul viso ed in particolare zigomo sinistro e sotto l'occhio sinistro”; il dislivello della pavimentazione stradale, peraltro, trova riscontro nella documentazione fotografica allegata agli atti, riconosciuta dal teste al quale è stata sottoposta in visione;
inoltre, anche nel referto di Pronto Soccorso rilasciato dall'Ospedale
“Santa Maria della Pietà” (fascicolo di primo grado produzione parte appellata- referto n. 2014/36162)
è riportata, quale causa della caduta riferita dalla paziente al personale del pronto soccorso, “ caduta a causa del dissesto del manto stradale” .
Ciò posto, apparendo le deposizioni rese dal teste dettagliate e precise, non può ritenersi che il solo rapporto di parentela con la attrice costituisca elemento idoneo a comprometterne la attendibilità, secondo quanto eccepito dall' appellante.
pagina 2 di 5 Alla luce della istruttoria compiuta, pertanto, appare condivisibile la valutazione di sussistenza della responsabilità dell' ente ex art. 2051 c.c., non avendo la convenuta fornito la prova della ricorrenza di elementi impeditivi, modificativi o estintivi della avversa pretesa e non essendo, peraltro, emersi nel corso dell' istruttoria espletata elementi dai quali sia possibile ravvisare un concorso colposo della danneggiata.
Ciò premesso in ordine all'an, è da rilevarsi che le censure di parte appellante risultano parzialmente fondate con riferimento al quantum della avversa pretesa.
In particolare, non apparendo adeguatamente motivata la consulenza espletata in primo grado, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali nel giudizio di appello;
il ctu nominato, con accertamenti integralmente condivisibili in quanto sorretti da adeguata motivazione e coerenti con le premesse metodologiche esplicate, dopo aver accertato la compatibilità causale tra il sinistro e le lesioni è pervenuto alla quantificazione di una percentuale di invalidità permanente pari al 1% (in luogo del 3% riconosciuto in primo grado), oltre I.T.T. in 4 giorni ed I.T.P. al 50% per 15 giorni ed al 25% per 20 giorni.
Ciò premesso, può ritenersi condivisibile la quantificazione del danno effettuata dal ctu, dovendosi pertanto pervenire ad una rideterminazione del risarcimento in ragione della percentuale di invalidità riconosciuta e dell' età della danneggiata al momento del sinistro (76 anni), facendo applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024 (non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la complessiva somma di 2.768,50, calcolata alla attualità, di cui euro 871,00 per l'invalidità permanente ed euro 1.897,50 per l'invalidità temporanea
(di cui euro 460,00 per ITT, euro 862,50 per ITP al 50% per 15 giorni ed euro 575,00 per ITP al 25% per 20 giorni ).
Nessun importo può, invece, riconoscersi a titolo di danno morale, avendo il giudice di pace riconosciuto immotivatamente tale voce in totale carenza di allegazione e prova sul punto, dovendosi ricordare che il cd. danno morale conseguente alla lesione (da intendersi, più propriamente, quale personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale) va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione, da parte del pagina 3 di 5 giudice, di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. n. 14364/2019). Inoltre, specifica la Corte, “la personalizzazione è un'operazione che consente al Giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggioritaria in base ai criteri tabellari ”( Cass. 21939/2017).
Il giudice deve, quindi, individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico;
si può, dunque, affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018).
Nel caso di specie, in primo grado l' appellata non ha né adeguatamente allegato né fornito alcuna prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello già ricompreso nella liquidazione del danno biologico, idoneo a fondare il riconoscimento della richiesta personalizzazione.
Da tali motivazioni deriva l' accoglimento parziale dell' appello e la rideterminazione del risarcimento nella misura indicata.
Le somme indicate sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (11 settembre 2014),e di anno in anno rivalutato secondo gli indici
ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Vanno, viceversa, confermati i restanti capi della sentenza di primo grado, con particolare riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, posto che tale liquidazione appare congrua rispetto alla nuova determinazione del quantum risarcitorio.
L' esito del giudizio , con accoglimento parziale dell' appello e conseguente parziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite dell' appello ex art. 92 c.p.c..
Le spese della ctu espletata nel giudizio di appello seguono la soccombenza e si pone a carico dell' appellante. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- accoglie l' appello nei limiti di cui in parte motiva e per l' effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina il risarcimento dovuto in favore di in misura pari ad euro Controparte_1
2.768,50, oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- conferma per i restanti capi la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- pone le spese della ctu espletata nel giudizio di appello a carico dell' appellante.
Nola, 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5