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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 1316/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg.
1316/2019, vertente:
TRA
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall' avv. Ferdinando Serapiglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terracina, alla via Roma, n.104;
- OPPONENTE -
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Agostino Chianese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grumo Nevano, alla via Vittorio Veneto, n. 11;
- OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 20/2019
CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 1 r.g. n. 1316/2019
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 20/2019, ha ingiunto alla società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità ) il pagamento Pt_1
in favore della in persona del legale rappresentante p.t. (in Controparte_1 prosieguo per brevità ”) della somma complessiva di euro 12.179,89, oltre CP_1
interessi e spese di procedimento, costituente il corrispettivo della vendita di prodotti di vario genere fabbricati da quest'ultima (pentole, coperchi, tegami, etc)
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione la R.C.G, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola
e nel merito ha negato l'esistenza dei rapporti obbligatori e del credito azionato, contestando per l'effetto ogni documento prodotto dall'opposta teso a provare l'esistenza degli stessi.
Si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la revoca dello stesso per tutte le ragioni illustrate. Ha concluso per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 cpc e vittoria delle spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando le avverse CP_1
difese e ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Ha chiesto inoltre la condanna per l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 02.10.2019, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa è stata istruita con l'ascolto del teste e all'udienza del 05.10.2023, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.11.2024, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, né è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un breve differimento alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 2 r.g. n. 1316/2019
Motivi della decisione
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
R.C.G.., atteso che la , agendo in giudizio per debito avente ad oggetto una somma CP_1
determinata, ha correttamente incardinato il giudizio presso il Tribunale del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili.
In base a quanto stabilito dalle Suprema Corte si può ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
Nel caso di specie, i documenti allegati già dalla fase monitoria (cfr. conferma ordine, fatture, D.D.T.) consentono di ritenere con tranquillità che la somma per cui si agisce sia liquida.
Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa (cfr Cass.
Civ. n. 26835/2022).
Donde, la competenza è stata correttamente radicata presso questo Tribunale.
2. Sgomberato il campo da tale eccezione preliminare, prima di tutto è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 3 r.g. n. 1316/2019
essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n. 15659; idem, Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Indi, “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cass. civ. sentenza. n. 23174/2014), ne consegue che spetta alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre la CP_1
R.C.G. è tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 4 r.g. n. 1316/2019
3.1. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la società opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente producendo in giudizio, copie dell'ordine, fatture, copia dell'estratto conto libro giornale -validati dal notaio-, documenti di trasporto, e la corrispondenza avvenuta con dipendenti della società opposta ( e . Tes_1 Testimone_2
A fronte di tanto, l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto e di conseguenza ha negato l'esistenza del credito, disconoscendo genericamente i documenti di trasporto, le e-mail in cui si fa riferimento alla vendita dei prodotti per cui è causa (cfr. documenti produzione attorea n. 5-6-7-11-12) e sostenendo che e non Testimone_2 Tes_1
sono mai state alle dipendenze della R.C.G.
A tal riguardo, deve immediatamente precisarsi che, quantunque l'opponente abbia contestato (quasi tutte) le numerose prove fornite dalla a sostengo del proprio CP_1
credito, non può non rilevarsi che una così corposa produzione documentale avrebbe richiesto di essere confutata in maniera altrettanto precisa e dettagliata, mentre l'opponente ha disconosciuto tali documenti in via del tutto generica e, dunque, inefficace e comunque infondata.
3.1.1. Con riferimento al disconoscimento ex art 214 c.c. dei documenti di trasporto sottoscritti dal solo vettore, è opportuno evidenziare come la Suprema Corte di recente ha ribadito il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. civ. sez. lav., 14/8/2001, n. 11105), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici.
Nel caso di specie, tale documento è stato corroborato dalla deposizione resa dal teste
, il quale, escusso all'udienza del 17.06.2021, ha confermato che Testimone_3
“all'esito di ogni consegna di merci presso i punti vendita indicati dalla Parte_2
CP_
avvenuta tramite spedizioniere incaricato dalla , riceveva dalla
[...] Parte_1 una telefonata di conferma dell'avvenuta consegna di quanto dovuto”( capo 11 seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.), precisando che la telefonata “veniva effettuata dalla sig. e dalla sig. ” (cfr. verbale d'udienza). Tes_1 Per_1
3.1.2. Inoltre, la R.C.G. al fine di negare l'esistenza del rapporto ha disconosciuto le e- mail prodotte dall'opposta assumendo che le dipendenti -da cui esse provenivano- non avessero mai svolto un'attività lavorativa per la società.
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 5 r.g. n. 1316/2019
Le contestazioni relative alle e-mail si palesano del tutto pretestuose. Posto che il supremo organo di nomofilachia ha, anche di recente, sostenuto che “Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. Se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve - in forza del disposto dell'art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del
d.lgs. 82/2005 - valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità” (cfr., Cass.
Civ. sent. n.14046/2024).
Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, questo Giudice ritiene che tale valutazione di attendibilità delle e-mail in esame non possa essere negata alla luce dei molteplici riscontri di seguito analizzati.
Con riferimento alla circostanza che le e-mail provenissero da soggetti estranei alla società si rileva che tale assunto è stato sconfessato dal teste che ha dichiarato “la
[...]
ordinava dei prodotti per il tramite di e ” e tale Pt_1 Testimone_2 CP_2
circostanza è confermata anche dal curriculum vitae di prodotto in giudizio Tes_1
dalla con la prima memoria ex comma 6 art 183 c.p.c. (cfr. all. n. 13) da cui CP_1 risulta che quest'ultima ha prestato lavoro presso la per il periodo Parte_1
Maggio 1999- Agosto 2015.
Sfornito di prova è anche il tentativo dell'opposta di attribuire il rapporto de quo ai diversi punti vendita cui la merce è stata consegnata, in quanto dagli ordini (cfr. allegati n. 5-7-8) emerge chiaramente che i punti vendita sono meri destinatari rispetto all'accordo raggiunto a monte tra venditore ( ) e acquirente (R.C.G.). Nello CP_1
specifico, la loro qualità di meri destinatari è stata confermata dal teste che ha precisato
“la fatturazione andava fatta alla mentre la consegna ai punti vendita Parte_1 indicati nella e-mail”, talaltro allegate in atti (cfr. allegato n. 6).
Non può a tal proposito trascurarsi che dei rapporti tra la R.C.G. e i destinatari della merce (anch'essi contestati) vi è traccia nel Bilancio della R.C.G. in cui si fa proprio riferimento a un debito di tali società- destinatarie nei confronti dell'opposta (cfr
Bilancio R.C.G. allegato n. 18).
Alla luce di tutto quanto esposto, non avendo la società opponente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, e per i motivi illustrati, l'opposizione va rigettata, con
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 6 r.g. n. 1316/2019
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Al rigetto della domanda, segue, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la condanna di R.C.G. alla rifusione delle spese processuali in favore della
. CP_1
La liquidazione delle stesse spese viene operata, in assenza del deposito di specifica notula, come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e del modello decisorio adottato.
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute alla devono essere distratte in CP_1 favore dell'avv. Agostino Chianese, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. Ritiene, infine, il Tribunale che l'infondatezza dell'opposizione promossa dalla reca con sé il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. dalla Pt_1
stessa formulata, in quanto presupposto per l'accoglimento di tale domanda è la soccombenza integrale.
6. Tuttavia, nonostante l'integrale soccombenza della R.C.G., questo Tribunale non ritiene che perché si possa far luogo - come da richiesta vicendevole della a CP_1 pronunce di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un.
20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del legale Parte_3
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 7 r.g. n. 1316/2019
rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2019, emesso da questo
Tribunale in data 04.01.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore Parte_2
del difensore della in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Controparte_3
Agostino Chianese le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata da
[...]
nei confronti dell'opposta, Parte_3
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata CP_3
ei confronti dell'opponente.
[...]
Così deciso in Nola, il 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg.
1316/2019, vertente:
TRA
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall' avv. Ferdinando Serapiglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terracina, alla via Roma, n.104;
- OPPONENTE -
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Agostino Chianese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grumo Nevano, alla via Vittorio Veneto, n. 11;
- OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 20/2019
CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 1 r.g. n. 1316/2019
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 20/2019, ha ingiunto alla società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità ) il pagamento Pt_1
in favore della in persona del legale rappresentante p.t. (in Controparte_1 prosieguo per brevità ”) della somma complessiva di euro 12.179,89, oltre CP_1
interessi e spese di procedimento, costituente il corrispettivo della vendita di prodotti di vario genere fabbricati da quest'ultima (pentole, coperchi, tegami, etc)
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione la R.C.G, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola
e nel merito ha negato l'esistenza dei rapporti obbligatori e del credito azionato, contestando per l'effetto ogni documento prodotto dall'opposta teso a provare l'esistenza degli stessi.
Si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la revoca dello stesso per tutte le ragioni illustrate. Ha concluso per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 cpc e vittoria delle spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando le avverse CP_1
difese e ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Ha chiesto inoltre la condanna per l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 02.10.2019, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa è stata istruita con l'ascolto del teste e all'udienza del 05.10.2023, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.11.2024, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, né è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un breve differimento alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 2 r.g. n. 1316/2019
Motivi della decisione
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
R.C.G.., atteso che la , agendo in giudizio per debito avente ad oggetto una somma CP_1
determinata, ha correttamente incardinato il giudizio presso il Tribunale del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili.
In base a quanto stabilito dalle Suprema Corte si può ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
Nel caso di specie, i documenti allegati già dalla fase monitoria (cfr. conferma ordine, fatture, D.D.T.) consentono di ritenere con tranquillità che la somma per cui si agisce sia liquida.
Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa (cfr Cass.
Civ. n. 26835/2022).
Donde, la competenza è stata correttamente radicata presso questo Tribunale.
2. Sgomberato il campo da tale eccezione preliminare, prima di tutto è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 3 r.g. n. 1316/2019
essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n. 15659; idem, Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Indi, “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cass. civ. sentenza. n. 23174/2014), ne consegue che spetta alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre la CP_1
R.C.G. è tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
N. 1316/2019 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 4 r.g. n. 1316/2019
3.1. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la società opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente producendo in giudizio, copie dell'ordine, fatture, copia dell'estratto conto libro giornale -validati dal notaio-, documenti di trasporto, e la corrispondenza avvenuta con dipendenti della società opposta ( e . Tes_1 Testimone_2
A fronte di tanto, l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto e di conseguenza ha negato l'esistenza del credito, disconoscendo genericamente i documenti di trasporto, le e-mail in cui si fa riferimento alla vendita dei prodotti per cui è causa (cfr. documenti produzione attorea n. 5-6-7-11-12) e sostenendo che e non Testimone_2 Tes_1
sono mai state alle dipendenze della R.C.G.
A tal riguardo, deve immediatamente precisarsi che, quantunque l'opponente abbia contestato (quasi tutte) le numerose prove fornite dalla a sostengo del proprio CP_1
credito, non può non rilevarsi che una così corposa produzione documentale avrebbe richiesto di essere confutata in maniera altrettanto precisa e dettagliata, mentre l'opponente ha disconosciuto tali documenti in via del tutto generica e, dunque, inefficace e comunque infondata.
3.1.1. Con riferimento al disconoscimento ex art 214 c.c. dei documenti di trasporto sottoscritti dal solo vettore, è opportuno evidenziare come la Suprema Corte di recente ha ribadito il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. civ. sez. lav., 14/8/2001, n. 11105), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici.
Nel caso di specie, tale documento è stato corroborato dalla deposizione resa dal teste
, il quale, escusso all'udienza del 17.06.2021, ha confermato che Testimone_3
“all'esito di ogni consegna di merci presso i punti vendita indicati dalla Parte_2
CP_
avvenuta tramite spedizioniere incaricato dalla , riceveva dalla
[...] Parte_1 una telefonata di conferma dell'avvenuta consegna di quanto dovuto”( capo 11 seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.), precisando che la telefonata “veniva effettuata dalla sig. e dalla sig. ” (cfr. verbale d'udienza). Tes_1 Per_1
3.1.2. Inoltre, la R.C.G. al fine di negare l'esistenza del rapporto ha disconosciuto le e- mail prodotte dall'opposta assumendo che le dipendenti -da cui esse provenivano- non avessero mai svolto un'attività lavorativa per la società.
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Le contestazioni relative alle e-mail si palesano del tutto pretestuose. Posto che il supremo organo di nomofilachia ha, anche di recente, sostenuto che “Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. Se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve - in forza del disposto dell'art. 21 (oggi art. 20 comma 1-bis) del
d.lgs. 82/2005 - valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità” (cfr., Cass.
Civ. sent. n.14046/2024).
Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, questo Giudice ritiene che tale valutazione di attendibilità delle e-mail in esame non possa essere negata alla luce dei molteplici riscontri di seguito analizzati.
Con riferimento alla circostanza che le e-mail provenissero da soggetti estranei alla società si rileva che tale assunto è stato sconfessato dal teste che ha dichiarato “la
[...]
ordinava dei prodotti per il tramite di e ” e tale Pt_1 Testimone_2 CP_2
circostanza è confermata anche dal curriculum vitae di prodotto in giudizio Tes_1
dalla con la prima memoria ex comma 6 art 183 c.p.c. (cfr. all. n. 13) da cui CP_1 risulta che quest'ultima ha prestato lavoro presso la per il periodo Parte_1
Maggio 1999- Agosto 2015.
Sfornito di prova è anche il tentativo dell'opposta di attribuire il rapporto de quo ai diversi punti vendita cui la merce è stata consegnata, in quanto dagli ordini (cfr. allegati n. 5-7-8) emerge chiaramente che i punti vendita sono meri destinatari rispetto all'accordo raggiunto a monte tra venditore ( ) e acquirente (R.C.G.). Nello CP_1
specifico, la loro qualità di meri destinatari è stata confermata dal teste che ha precisato
“la fatturazione andava fatta alla mentre la consegna ai punti vendita Parte_1 indicati nella e-mail”, talaltro allegate in atti (cfr. allegato n. 6).
Non può a tal proposito trascurarsi che dei rapporti tra la R.C.G. e i destinatari della merce (anch'essi contestati) vi è traccia nel Bilancio della R.C.G. in cui si fa proprio riferimento a un debito di tali società- destinatarie nei confronti dell'opposta (cfr
Bilancio R.C.G. allegato n. 18).
Alla luce di tutto quanto esposto, non avendo la società opponente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, e per i motivi illustrati, l'opposizione va rigettata, con
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conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Al rigetto della domanda, segue, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la condanna di R.C.G. alla rifusione delle spese processuali in favore della
. CP_1
La liquidazione delle stesse spese viene operata, in assenza del deposito di specifica notula, come in dispositivo in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e del modello decisorio adottato.
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute alla devono essere distratte in CP_1 favore dell'avv. Agostino Chianese, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. Ritiene, infine, il Tribunale che l'infondatezza dell'opposizione promossa dalla reca con sé il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. dalla Pt_1
stessa formulata, in quanto presupposto per l'accoglimento di tale domanda è la soccombenza integrale.
6. Tuttavia, nonostante l'integrale soccombenza della R.C.G., questo Tribunale non ritiene che perché si possa far luogo - come da richiesta vicendevole della a CP_1 pronunce di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un.
20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del legale Parte_3
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rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2019, emesso da questo
Tribunale in data 04.01.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore Parte_2
del difensore della in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Controparte_3
Agostino Chianese le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata da
[...]
nei confronti dell'opposta, Parte_3
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata CP_3
ei confronti dell'opponente.
[...]
Così deciso in Nola, il 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
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