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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1665/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1665/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA COLLI, 10 TORINO presso lo studio dell'avv. GRASSO
VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: nata il [...], e nati l'8.04.2008. Per_1 Per_2 Per_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e sono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2
carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 27/01/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data
[...]
2.02.2018, relativamente alla revoca del mantenimento disposto in favore della figlia ora Per_1
maggiorenne e parzialmente autosufficiente.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 2.02.2018:
DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. in favore Parte_1 della figlia Per_1
PRENDE ATTO che entrambi i genitori, si impegnano a versare direttamente alla figlia la Per_1 somma di €. 125,00 ciascuno sino alla data del 30 giugno 2025.
CONFERMA nel resto tutte le disposizioni previste dal precedente decreto nei confronti di ed Arianna. Per_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1665/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA COLLI, 10 TORINO presso lo studio dell'avv. GRASSO
VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai figli: nata il [...], e nati l'8.04.2008. Per_1 Per_2 Per_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e sono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2
carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 27/01/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data
[...]
2.02.2018, relativamente alla revoca del mantenimento disposto in favore della figlia ora Per_1
maggiorenne e parzialmente autosufficiente.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 2.02.2018:
DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. in favore Parte_1 della figlia Per_1
PRENDE ATTO che entrambi i genitori, si impegnano a versare direttamente alla figlia la Per_1 somma di €. 125,00 ciascuno sino alla data del 30 giugno 2025.
CONFERMA nel resto tutte le disposizioni previste dal precedente decreto nei confronti di ed Arianna. Per_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento