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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
V^ Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott. BI GI NZ Nitto de' Rossi presidente dott.ssa ES EN consigliere rel. dott.ssa Beatrice Marrani consigliere
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1156 R.G. dell'anno 2025 vertente tra
, con l'avv. Andrea Occhione giusta procura in atti, Parte_1 appellante e in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Laura Loreni e CP_1
Anna Paola Ciarelli come da procura in atti, appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 24/2025 del 10/01/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali. ~ 2 ~
Fatto e diritto Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 25.7.2024, Pt_1 adiva il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, al fine di
[...] sentir affermare il proprio diritto al percepimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, a decorrere dal 1.5.2023, con conseguente condanna dell' a corrisponderle i relativi ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre accessori e spese, da distrarsi. A sostegno della domanda osservava che: - con decreto di omologa ex art. 445 bis del 21.02.2024 il Tribunale di Latina aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1 della L. 18/80, a decorrere dal maggio 2023; - l'omologa veniva notificata all' il 21.03.2024; - in data CP_1
14.03.2024 veniva inviato telematicamente il modello AP70 con indicazione dei requisiti socio-economici, ai fini della erogazione della prestazione riconosciuta;
- era decorso il termine di 120 giorni, previsto per l'espletamento della procedura amministrativa, senza che l' avesse Controparte_2 provveduto a liquidare la prestazione. Si costituiva in giudizio l' chiedendo che fosse dichiarata la cessata CP_1 materia del contendere con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite stante la liquidazione da parte dell'ente dell'indennità di accompagnamento e il pagamento dei relativi ratei arretrati nonché degli interessi legali.
Il Tribunale, quindi, dichiarava cessata la materia del contendere con condanna dell' “al pagamento di 2/3 delle spese di lite pari a € 1.242,00 in favore CP_1 di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.863,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante 1/3 sull'intero sopra determinato”. La parziale compensazione delle spese veniva così motivata: “Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente che l' con CP_1 provvedimento del 05.08.2024 ha provveduto a disporre la liquidazione del dovuto in favore della parte ricorrente per l'importo di € 8.883,70. Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso (31.07.2024), di talché si ritiene opportuno compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i CP_1 restanti 2/3 liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del
2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione ~ 3 ~
della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206)”. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo che l'adito Collegio: “1) condanni l' al pagamento del residuo 1/3 CP_1 delle spese di lite di primo grado, pari a 621,00 euro, oltre alle spese di lite relative al presente grado di appello, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
L'appellante, pertanto, chiede la riforma della sentenza limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state compensate in violazione del principio della soccombenza, in quanto la stessa era risultata totalmente vittoriosa, lamentando l'erronea applicazione del principio della soccombenza virtuale previsto dall'art. 91 c.p.c. e della motivazione sulla disposta compensazione.
Resiste l' domandando il rigetto dell'appello avversario in quanto CP_1 infondato ed inammissibile e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa, con sentenza contestuale.
L'appello è fondato nei termini che seguono. Si premette che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il ~ 4 ~
legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico.
Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n.
14546/2015). Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione, dedotto dall'appellante, stante il tenore della parte motiva, sopra richiamata, che non può assurgere a valida giustificazione della statuizione, con la conseguenza che il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art.92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento integrale CP_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate nella misura già riconosciuta dal Tribunale che non è stata oggetto di censura.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' va CP_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata. Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, trova applicazione il CP_1 seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad €
1.242,00, rispetto all'importo di euro € 1.863,00, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 621,00 che si assume a valore del presente gravame.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ~ 5 ~
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado CP_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € CP_1
247,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ES EN BI GI NZ Nitto de' Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
V^ Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott. BI GI NZ Nitto de' Rossi presidente dott.ssa ES EN consigliere rel. dott.ssa Beatrice Marrani consigliere
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1156 R.G. dell'anno 2025 vertente tra
, con l'avv. Andrea Occhione giusta procura in atti, Parte_1 appellante e in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Laura Loreni e CP_1
Anna Paola Ciarelli come da procura in atti, appellato ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 24/2025 del 10/01/2025.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note conclusionali. ~ 2 ~
Fatto e diritto Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 25.7.2024, Pt_1 adiva il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, al fine di
[...] sentir affermare il proprio diritto al percepimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, a decorrere dal 1.5.2023, con conseguente condanna dell' a corrisponderle i relativi ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre accessori e spese, da distrarsi. A sostegno della domanda osservava che: - con decreto di omologa ex art. 445 bis del 21.02.2024 il Tribunale di Latina aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1 della L. 18/80, a decorrere dal maggio 2023; - l'omologa veniva notificata all' il 21.03.2024; - in data CP_1
14.03.2024 veniva inviato telematicamente il modello AP70 con indicazione dei requisiti socio-economici, ai fini della erogazione della prestazione riconosciuta;
- era decorso il termine di 120 giorni, previsto per l'espletamento della procedura amministrativa, senza che l' avesse Controparte_2 provveduto a liquidare la prestazione. Si costituiva in giudizio l' chiedendo che fosse dichiarata la cessata CP_1 materia del contendere con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite stante la liquidazione da parte dell'ente dell'indennità di accompagnamento e il pagamento dei relativi ratei arretrati nonché degli interessi legali.
Il Tribunale, quindi, dichiarava cessata la materia del contendere con condanna dell' “al pagamento di 2/3 delle spese di lite pari a € 1.242,00 in favore CP_1 di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.863,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante 1/3 sull'intero sopra determinato”. La parziale compensazione delle spese veniva così motivata: “Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente che l' con CP_1 provvedimento del 05.08.2024 ha provveduto a disporre la liquidazione del dovuto in favore della parte ricorrente per l'importo di € 8.883,70. Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso (31.07.2024), di talché si ritiene opportuno compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i CP_1 restanti 2/3 liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del
2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione ~ 3 ~
della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206)”. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo che l'adito Collegio: “1) condanni l' al pagamento del residuo 1/3 CP_1 delle spese di lite di primo grado, pari a 621,00 euro, oltre alle spese di lite relative al presente grado di appello, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”.
L'appellante, pertanto, chiede la riforma della sentenza limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state compensate in violazione del principio della soccombenza, in quanto la stessa era risultata totalmente vittoriosa, lamentando l'erronea applicazione del principio della soccombenza virtuale previsto dall'art. 91 c.p.c. e della motivazione sulla disposta compensazione.
Resiste l' domandando il rigetto dell'appello avversario in quanto CP_1 infondato ed inammissibile e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa, con sentenza contestuale.
L'appello è fondato nei termini che seguono. Si premette che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il ~ 4 ~
legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico.
Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n.
14546/2015). Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione, dedotto dall'appellante, stante il tenore della parte motiva, sopra richiamata, che non può assurgere a valida giustificazione della statuizione, con la conseguenza che il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art.92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento dei compensi. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento integrale CP_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate nella misura già riconosciuta dal Tribunale che non è stata oggetto di censura.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' va CP_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata. Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, trova applicazione il CP_1 seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad €
1.242,00, rispetto all'importo di euro € 1.863,00, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 621,00 che si assume a valore del presente gravame.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ~ 5 ~
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado CP_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € CP_1
247,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ES EN BI GI NZ Nitto de' Rossi