TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 288/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DEL CORE VALENTINA
FRANCESCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 14/09/2013.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.02.2013 e il 07.12.2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative alla salute, all'istruzione, alla educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre in Torino alla via Carrera n. 40, int. 6.
DISPONE che l'altro coniuge possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - nelle settimane in cui la Sig.ra è di Parte_2 turno a lavoro il mattino: il Sig. terrà con sé i figli minori il lunedì, mercoledì e Parte_1 giovedì dalle h. 18,00 in poi con pernottamento pressò di sé e li accompagnerà a scuola mentre nel weekend staranno con la madre;
- nelle settimane in cui la Sig.ra è di turno a lavoro Parte_2 il pomeriggio: il Sig. terrà con sé i figli minori il martedì o mercoledì e giovedì Parte_1 dalle h. 18,00 in poi con pernottamento pressò di sé e li accompagnerà a scuola mentre nel weekend a partire dal venerdì sera staranno con il padre che li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
DISPONE che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento di Parte_1 entrambi figli, l'assegno periodico di € 500,00.= (Euro cinquecento/00), da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
DISPONE che tale importo sopra specificato sub n. 5 del ricorso, pari ad € 500,00.= (Euro cinquecento/00) mensili sia da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che la Signora percepirà altresì l'Assegno Unico di ciascun figlio Parte_2 minore sempre per far fronte al di loro mantenimento.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sono: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. Le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sono : a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/9/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 288/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DEL CORE VALENTINA
FRANCESCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Parte_2 il 14/09/2013.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09.02.2013 e il 07.12.2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative alla salute, all'istruzione, alla educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre in Torino alla via Carrera n. 40, int. 6.
DISPONE che l'altro coniuge possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - nelle settimane in cui la Sig.ra è di Parte_2 turno a lavoro il mattino: il Sig. terrà con sé i figli minori il lunedì, mercoledì e Parte_1 giovedì dalle h. 18,00 in poi con pernottamento pressò di sé e li accompagnerà a scuola mentre nel weekend staranno con la madre;
- nelle settimane in cui la Sig.ra è di turno a lavoro Parte_2 il pomeriggio: il Sig. terrà con sé i figli minori il martedì o mercoledì e giovedì Parte_1 dalle h. 18,00 in poi con pernottamento pressò di sé e li accompagnerà a scuola mentre nel weekend a partire dal venerdì sera staranno con il padre che li accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
DISPONE che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento di Parte_1 entrambi figli, l'assegno periodico di € 500,00.= (Euro cinquecento/00), da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
DISPONE che tale importo sopra specificato sub n. 5 del ricorso, pari ad € 500,00.= (Euro cinquecento/00) mensili sia da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che la Signora percepirà altresì l'Assegno Unico di ciascun figlio Parte_2 minore sempre per far fronte al di loro mantenimento.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sono: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sono: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. Le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sono: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sono : a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/9/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.