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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15088/2022 R.G. promossa da: in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore pro tempore del Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Tortora e Adele Sarnelli
Contro
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.8.20222 l'istante proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI 0000746406 – prot. CP_3
5105.08.07.2022.0376609 e n. OI 000746407 – prot. CP_3
5105.08.07.2022.0376610, notificate il 20.07.2022 , con le quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 27506,60 compresa la sanzione amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8».
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
All' esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., parte ricorrente dichiarava l'intervenuto pagamento delle sanzioni oggetto di giudizio come rideterminate dall' CP_3
L'ente resistente, tuttavia, ribadiva che le somme ingiunte con le ordinanze impugnate restano dovuta in quanto i pagamenti allegati dal ricorrente sono successivi ai termini previsti per Legge per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, che si sarebbero dovute versare interamente entro 3 mesi dalla notifica della diffida del 28/06/2021, poiché le dilazioni o la rottamazione annullano quanto richiesto con diffide per quote a carico solo nei casi in cui coprano interamente le quote dovute.
Tuttavia, occorre precisare che, come emerge dai documenti versati in atti da parte ricorrente, le somme dovute risultano già versate dall'opponente, poiché l'importo di quanto dovuto è stato oggetto della rottamazione, con pagamenti regolari, mentre la sanzione rimodulata è stata regolarmente pagata detraendo la somma relativa al contributo non versato, poiché oggetto di rottamazione.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Le spese, atteso il corretto comportamento delle parti , vanno compensate integralmente.
P.Q.M
.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in data 21.5.2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15088/2022 R.G. promossa da: in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore pro tempore del Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Tortora e Adele Sarnelli
Contro
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.8.20222 l'istante proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI 0000746406 – prot. CP_3
5105.08.07.2022.0376609 e n. OI 000746407 – prot. CP_3
5105.08.07.2022.0376610, notificate il 20.07.2022 , con le quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 27506,60 compresa la sanzione amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8».
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
All' esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., parte ricorrente dichiarava l'intervenuto pagamento delle sanzioni oggetto di giudizio come rideterminate dall' CP_3
L'ente resistente, tuttavia, ribadiva che le somme ingiunte con le ordinanze impugnate restano dovuta in quanto i pagamenti allegati dal ricorrente sono successivi ai termini previsti per Legge per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, che si sarebbero dovute versare interamente entro 3 mesi dalla notifica della diffida del 28/06/2021, poiché le dilazioni o la rottamazione annullano quanto richiesto con diffide per quote a carico solo nei casi in cui coprano interamente le quote dovute.
Tuttavia, occorre precisare che, come emerge dai documenti versati in atti da parte ricorrente, le somme dovute risultano già versate dall'opponente, poiché l'importo di quanto dovuto è stato oggetto della rottamazione, con pagamenti regolari, mentre la sanzione rimodulata è stata regolarmente pagata detraendo la somma relativa al contributo non versato, poiché oggetto di rottamazione.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Le spese, atteso il corretto comportamento delle parti , vanno compensate integralmente.
P.Q.M
.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in data 21.5.2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio