Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 655/2024 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 655/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a NAPOLI (NA) in [...] Parte_1 C.F._1
15/03/1963, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPARELLI EMANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a COSENZA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
23/03/1968, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPARELLI FABIOLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 contenute nella sentenza di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
181/2004, resa dal Tribunale di Castrovillari nel giudizio n. 664/2003. In particolare, il ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale in favore dei tre figli , e , sul Persona_1 Persona_2 Persona_3 presupposto dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e della raggiunta indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni;
ha, inoltre, chiesto al tribunale di accertare e dichiarare che egli non è tenuto a versare al coniuge alcuna somma a titolo di assegno divorzile. Instaurato il contraddittorio, la resistente si è costituita tardivamente in data 25/2/25, dopo che erano stati adottati, con ordinanza del 25/10/24, i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., ed era stato revocato provvisoriamente l'assegno di mantenimento in favore di e Persona_4
e precisato che, con riguardo all'assegno divorzile in favore del coniuge Persona_2
nulla era stato previsto in favore della stessa nella sentenza di divorzio. Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla domanda, ed ha precisato che i figli non erano più con lei conviventi, avendo costituito autonomi nuclei familiari;
dunque, all'udienza del 26/2/25, fissata per l'assunzione della prova, il difensore del ricorrente ha rinunciato alle richieste istruttorie ammesse dal Tribunale, in ragione dell'adesione alla domanda da parte della resistente. I difensori, quindi, hanno discusso oralmente la causa.
2. Nel merito
Rileva il tribunale che, essendo pacifico tra le parti che i tre figli maggiorenni hanno ormai raggiunto l'indipendenza economica costituendo autonomi nuclei familiari, deve essere accolta la domanda formulata dal ricorrente, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale in favore degli stessi con sentenza n. 181/2004; con riferimento, invece, al coniuge, va osservato che, come già chiarito con ordinanza del 25/10/24, nulla era stato previsto in favore della resistente nella sentenza di divorzio e, dunque, nessuna statuizione sul punto deve essere adottata.
3. Le spese di lite
Le spese, alla luce della difesa non oppositiva della resistente, vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Accoglie il ricorso e, a parziale modifica della sentenza di questo Tribunale n. 181/2004, resa nel giudizio n. 664/2003, revoca, a far dato dal mese successivo al deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento posto a carico del padre ed in favore dei figli , e;
Persona_4 Persona_2 Persona_3
➢ Dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 15/4/2024.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni