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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/07/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2131 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Castrovillari ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cantinella di Corigliano – Rossano, alla via M. Buonarroti n. 92, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
(C.F. e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), P.IVA_2
pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Manghini e
Davide Sarina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Corrado in
Castrovillari, alla via Calabria n. 120, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 385/2022 (R.G. n. 1031/2022) del
05.07.2022, depositato in data 06.07.2022 ed emesso dell'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essi opponenti solidalmente il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 72.799,77, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del saldo negativo del conto corrente n. 05149/0744/57040113, il cui relativo contratto era stato stipulato in data
06.02.2003 tra e e del mancato pagamento delle rate derivanti Parte_1 Controparte_3 dal finanziamento n. 00506/6000/60293693, sottoscritto in data 12.01.2007 dal medesimo opponente e garantito dalla fideiussione rilasciata da Detti contratti venivano Parte_2 stipulati con la il cui credito per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 Controparte_3 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta
Gli opponenti, in particolare, eccepivano che la fideiussione rilasciata da Parte_2 non era riferita al contratto di finanziamento;
che era stata omessa la notifica ai debitori della cessione del credito per cui è causa;
che la cessione era illegittima, in quanto nel contratto era previsto che non era possibile cedere il credito nel caso di diminuzione delle tutele e dei diritti del cliente, sussistente nel caso di specie;
che la somma ingiunta era stata previamente saldata dalla compagnia assicurativa, con cui esso opponente aveva stipulato una polizza assicurativa;
che il quantum ingiunto era errato;
che il credito era prescritto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 8 3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 13.09.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 3 di 8 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto nei confronti di rende e solo parzialmente nei confronti di Pt_1
- producendo il contratto di conto corrente, il contratto di finanziamento, la Parte_2 sottoscrizione della fideiussione riferita al contratto di finanziamento, l'estratto conto relativo al rapporto negoziale, la Gazzetta Ufficiale n. 52 del 05.05.2018 attestante l'avvenuta cessione del credito all'odierna opposta e la lettera di diffida del 28.11.2016 ed essendo circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. l'erogazione del credito – e ha allegato l'inadempimento dei debitori.
Per completezza, si segnala che dalla documentazione in atti emerge che ha Parte_1 concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. un contratto di finanziamento, sottoscritto anche da Parte_2 come coobligata - avente le medesime clausole e le stesse condizioni del contratto, posto
[...] alla base del decreto ingiuntivo opposto, stipulato con - che non risulta Controparte_3 azionato nel presente procedimento.
Gli opponenti non hanno negato l'inadempimento, ma hanno contestato la pretesa creditoria per le ragioni viste in premessa.
6. Orbene, in primo luogo, dalla documentazione in atti risulta, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, che la fideiussione specifica rilasciata da è riferita al Parte_2 contratto di finanziamento, posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, atteso che detta garanzia pagina 4 di 8 espressamene menziona il “ N. 1797170, RICHIESTA PER Controparte_4
L'IMPORTO DI € 40.000 (DICONSI EUROQUARANTAMILA/OO) DI 96 MESI”.
Pertanto, la stessa è tenuta a corrispondere le somme derivanti dal solo contratto di finanziamento, rimanendo estranea al contratto di conto corrente.
7. Per quanto riguarda la intervenuta cessione del credito, si rileva che non sussiste alcuna irregolarità della stessa per omessa notificata ai debitori ceduti, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. Civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
Inoltre, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), prevede che la banca cessionaria può informare dell'avvenuta cessione anche tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il pagina 5 di 8 cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ., sez.
VI, sent. n. 20495/2020).
Inoltre, parte opposta ha comunicato la cessione con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1770/2014).
8. Per quanto riguarda l'asserito pregiudizio derivante dalla cessione e la conseguente illegittimità della stessa, si rileva che detto pregiudizio risulta allegato del tutto genericamente, essendosi parte opponente limitata a dedurre la mancata possibilità di interloquire sulle contestazioni già risolte con la cedente, senza indicare quali fossero la contestazioni già risolte;
detti pregiudizio risulta, ad ogni modo, non provato, tenuto conto anche che gli opponenti non hanno dimostrato che la cessionaria abbia violato gli asseriti accordi conclusi con la cedente.
9. In merito alla polizza assicurativa, gli opponenti, su cui grava il relativo onere della prova, non sono riusciti a dimostrare che la compagnia assicurativa abbia corrisposto alla creditrice le somme richieste.
Invero, in assenza della prova dell'avvenuto pagamento, l'esistenza dell'assicurazione non può costituire evento estintivo dell'obbligazione di pagamento. Né a tale scopo possono supplire le prodotte lettere di richiesta di attivazione della suddetta garanzia.
10. Del tutto generica è la contestazione del quantum, atteso che gli opponenti non hanno precisato la differenza tra la somma richiesta e la somma effettivamente dovuta e le motivazioni sottese alla diversa quantificazione.
11. Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
pagina 6 di 8 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Ebbene, nel caso in esame il credito sorge in virtù del contratto conto corrente nr
05149/0744/57040113 del 06.02.2003 e del contratto di finanziamento n. 00506/6000/60293693 del 12.01.2007, il cui termine di prescrizione decorre dal 23.02.2011 (data della revoca dell'affidamento e della chiusura dei conti) e al momento della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo non risultava maturato per la presenza di validi eventi interruttivi, come la lettera di diffida inviata in data 22.11.2016 e ritualmente ricevuta dagli opponenti (cfr. all. 2 della comparsa di costituzione e rispota).
12. Pertanto, alla luce della narrativa che precede, l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata e va rigettata.
Va, invece, parzialmente accolta l'opposizione, avanzata da e, pertanto, Parte_2 nei confronti della stessa va revocato il decreto ingiuntivo e la stessa va condannata a corrispondere, in virtù della fideiussione rilasciata dalla stessa, la sola somma derivante del mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento, pari a € 54.249,97, come in indicato nel ricorso monitorio e non specificamente contestato dagli opponenti. Detta somma risulta composta da € 28.617,56, quale importo delle rate impagate, e da € 25.632,41, come interessi moratori a cui la fideiussione si estende (cfr. in tal senso Corte d'appello di Campobasso, 14/01/2016, n. 6).
13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 7 di 8 Si compensano le spese nei confronti di in virtù dell'accoglimento Parte_2 parziale dell'opposizione, avanzata dalla stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, avanzata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 385/2022 (R.G. n. 1031/2022) del 05.07.2022, depositato in data 06.07.2022 ed emesso dell'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei confronti dello stesso;
2) revoca il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_2
3) condanna alla corresponsione, in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 54.249,97;
[...]
4) condanna alla refusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano nella somma di € 7.500,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
5) compensa le spese nei confronti di Parte_2
Castrovillari, 04.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2131 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Castrovillari ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cantinella di Corigliano – Rossano, alla via M. Buonarroti n. 92, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
(C.F. e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), P.IVA_2
pagina 1 di 8 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Manghini e
Davide Sarina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Corrado in
Castrovillari, alla via Calabria n. 120, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 385/2022 (R.G. n. 1031/2022) del
05.07.2022, depositato in data 06.07.2022 ed emesso dell'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essi opponenti solidalmente il pagamento, in favore di della somma Controparte_1 di € 72.799,77, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del saldo negativo del conto corrente n. 05149/0744/57040113, il cui relativo contratto era stato stipulato in data
06.02.2003 tra e e del mancato pagamento delle rate derivanti Parte_1 Controparte_3 dal finanziamento n. 00506/6000/60293693, sottoscritto in data 12.01.2007 dal medesimo opponente e garantito dalla fideiussione rilasciata da Detti contratti venivano Parte_2 stipulati con la il cui credito per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 Controparte_3 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta
Gli opponenti, in particolare, eccepivano che la fideiussione rilasciata da Parte_2 non era riferita al contratto di finanziamento;
che era stata omessa la notifica ai debitori della cessione del credito per cui è causa;
che la cessione era illegittima, in quanto nel contratto era previsto che non era possibile cedere il credito nel caso di diminuzione delle tutele e dei diritti del cliente, sussistente nel caso di specie;
che la somma ingiunta era stata previamente saldata dalla compagnia assicurativa, con cui esso opponente aveva stipulato una polizza assicurativa;
che il quantum ingiunto era errato;
che il credito era prescritto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 8 3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 13.09.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 3 di 8 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto nei confronti di rende e solo parzialmente nei confronti di Pt_1
- producendo il contratto di conto corrente, il contratto di finanziamento, la Parte_2 sottoscrizione della fideiussione riferita al contratto di finanziamento, l'estratto conto relativo al rapporto negoziale, la Gazzetta Ufficiale n. 52 del 05.05.2018 attestante l'avvenuta cessione del credito all'odierna opposta e la lettera di diffida del 28.11.2016 ed essendo circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. l'erogazione del credito – e ha allegato l'inadempimento dei debitori.
Per completezza, si segnala che dalla documentazione in atti emerge che ha Parte_1 concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. un contratto di finanziamento, sottoscritto anche da Parte_2 come coobligata - avente le medesime clausole e le stesse condizioni del contratto, posto
[...] alla base del decreto ingiuntivo opposto, stipulato con - che non risulta Controparte_3 azionato nel presente procedimento.
Gli opponenti non hanno negato l'inadempimento, ma hanno contestato la pretesa creditoria per le ragioni viste in premessa.
6. Orbene, in primo luogo, dalla documentazione in atti risulta, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, che la fideiussione specifica rilasciata da è riferita al Parte_2 contratto di finanziamento, posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, atteso che detta garanzia pagina 4 di 8 espressamene menziona il “ N. 1797170, RICHIESTA PER Controparte_4
L'IMPORTO DI € 40.000 (DICONSI EUROQUARANTAMILA/OO) DI 96 MESI”.
Pertanto, la stessa è tenuta a corrispondere le somme derivanti dal solo contratto di finanziamento, rimanendo estranea al contratto di conto corrente.
7. Per quanto riguarda la intervenuta cessione del credito, si rileva che non sussiste alcuna irregolarità della stessa per omessa notificata ai debitori ceduti, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. Civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
Inoltre, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), prevede che la banca cessionaria può informare dell'avvenuta cessione anche tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il pagina 5 di 8 cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ., sez.
VI, sent. n. 20495/2020).
Inoltre, parte opposta ha comunicato la cessione con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1770/2014).
8. Per quanto riguarda l'asserito pregiudizio derivante dalla cessione e la conseguente illegittimità della stessa, si rileva che detto pregiudizio risulta allegato del tutto genericamente, essendosi parte opponente limitata a dedurre la mancata possibilità di interloquire sulle contestazioni già risolte con la cedente, senza indicare quali fossero la contestazioni già risolte;
detti pregiudizio risulta, ad ogni modo, non provato, tenuto conto anche che gli opponenti non hanno dimostrato che la cessionaria abbia violato gli asseriti accordi conclusi con la cedente.
9. In merito alla polizza assicurativa, gli opponenti, su cui grava il relativo onere della prova, non sono riusciti a dimostrare che la compagnia assicurativa abbia corrisposto alla creditrice le somme richieste.
Invero, in assenza della prova dell'avvenuto pagamento, l'esistenza dell'assicurazione non può costituire evento estintivo dell'obbligazione di pagamento. Né a tale scopo possono supplire le prodotte lettere di richiesta di attivazione della suddetta garanzia.
10. Del tutto generica è la contestazione del quantum, atteso che gli opponenti non hanno precisato la differenza tra la somma richiesta e la somma effettivamente dovuta e le motivazioni sottese alla diversa quantificazione.
11. Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Invero, premesso che l'art. 2934 c.c. afferma che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il lasso di tempo determinato dalla legge”, in materia di contratto di mutuo la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifichi la natura unitaria del contratto. Pertanto, la prescrizione decennale delle rate insolute decorrerà dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
pagina 6 di 8 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18951/2013); ancora, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 17798/2011).
Ebbene, nel caso in esame il credito sorge in virtù del contratto conto corrente nr
05149/0744/57040113 del 06.02.2003 e del contratto di finanziamento n. 00506/6000/60293693 del 12.01.2007, il cui termine di prescrizione decorre dal 23.02.2011 (data della revoca dell'affidamento e della chiusura dei conti) e al momento della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo non risultava maturato per la presenza di validi eventi interruttivi, come la lettera di diffida inviata in data 22.11.2016 e ritualmente ricevuta dagli opponenti (cfr. all. 2 della comparsa di costituzione e rispota).
12. Pertanto, alla luce della narrativa che precede, l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata e va rigettata.
Va, invece, parzialmente accolta l'opposizione, avanzata da e, pertanto, Parte_2 nei confronti della stessa va revocato il decreto ingiuntivo e la stessa va condannata a corrispondere, in virtù della fideiussione rilasciata dalla stessa, la sola somma derivante del mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento, pari a € 54.249,97, come in indicato nel ricorso monitorio e non specificamente contestato dagli opponenti. Detta somma risulta composta da € 28.617,56, quale importo delle rate impagate, e da € 25.632,41, come interessi moratori a cui la fideiussione si estende (cfr. in tal senso Corte d'appello di Campobasso, 14/01/2016, n. 6).
13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 7 di 8 Si compensano le spese nei confronti di in virtù dell'accoglimento Parte_2 parziale dell'opposizione, avanzata dalla stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, avanzata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 385/2022 (R.G. n. 1031/2022) del 05.07.2022, depositato in data 06.07.2022 ed emesso dell'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei confronti dello stesso;
2) revoca il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_2
3) condanna alla corresponsione, in favore di Parte_2 CP_1
della somma di € 54.249,97;
[...]
4) condanna alla refusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano nella somma di € 7.500,00 (di cui € 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
5) compensa le spese nei confronti di Parte_2
Castrovillari, 04.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
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