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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17291/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti bancari, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Firenze presso lo studio dell'avv. Andrea Esposito, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonino Piro, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vettori che lo rappresenta e difende come da procura apposta alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: dopo aver in ogni caso accertato la mancata partecipazione di Controparte_1 al procedimento di mediazione e valutato il suo contegno ex art. 116, comma 2, c.p.c. ai fini
[...] del decidere e disposto la sua condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e, soprattutto, alle spese del giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. - accertare i profili di illegittimità denunciati o quelli eventualmente rilevati d'ufficio emergenti ex actis e per l'effetto: in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità e la risoluzione del contratto di swap “cap running”
“interest rate swap floating-floating acquisto 1.156.855,62 scadenza: 01/01/2024” per i vizi indicati nell'atto di citazione (in particolare per difetto di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto, ovvero annullarlo per dolo e/o errore o risolverlo per grave inadempimento della per la CP_2 violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 26-30 Reg. CONSOB n. 11522/1998, ora artt. 27-42 del Reg. CONSOB n. 16190/2007) e per quelli emergenti ex actis e per l'effetto condannare
[...]
, a prescindere dall'esito delle altre domande, alla restituzione di tutti gli importi a Controparte_1 qualsiasi titolo pagati che ammontano ad euro 28.173,22, come accertati dalla CTU, o la maggiore somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui alle
1 Sezioni Unite n. 19499/2008 il tutto, ex art. 1283 c.c., con capitalizzazione semestrale dal giorno di ogni singolo addebito fino alla data di effettivo saldo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la domanda principale (si rammenta che la società esponente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 09/12/2020, a seguito dell'intervento delle SU con sentenza n. 19597 del 18/09/2020, ha rinunciato alla domanda principale in punto di usura), accertare la violazione degli artt. 1427 e segg. c.c. (per avere la indotto in “errore” la società CP_2 Pt_1 avendo artatamente rappresentato condizioni economiche meno onerose di quelle effettivamente applicate) e della normativa sulla trasparenza bancaria di cui al D. Lgs. n. 385/1993 atteso che l'ISC (TAEG) dichiarato dalla sia nel contratto di mutuo del 16/05/2008 che nell'atto di modifica CP_2 del 26/01/2017, è palesemente difforme rispetto a quello pubblicizzato ed effettivamente applicato e per l'effetto dichiarare rispettivamente l'annullamento o la nullità parziale del contratto di mutuo e del suo atto di modifica con contestuale e collegato swap cap running nella parte in cui vengono disciplinati costi e interessi a qualsiasi titolo a carico della ed ordinare la riformulazione Pt_1 dell'originario piano di ammortamento al tasso minimo dei bot emessi nei 12 mesi precedenti la sua stipula (tasso 3,412%) e rideterminare la quota interessi delle rate semestrali al tasso minimo dei bot emessi nei 12 mesi precedenti la scadenza di ciascuna delle rate condannando Controparte_1 alla restituzione del differenziale interessi non dovuti compresi quelli relativi al collegato
[...] contratto di swap cap running per l'importo, quantificato alla data del 22/06/2018, di euro 766.814,16, oltre spese di consulenza per swap pari ad euro 3.999,16 (o nell'importo minore o maggiore di giustizia) unitamente a quelli che saranno ulteriormente versati fino alla definizione del giudizio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui alle SU n. 19499/2008 il tutto, ex art. 1283 c.c., con capitalizzazione semestrale dal dovuto fino al saldo ed accertare, infine, che è tenuta a corrispondere a per la Parte_1 Controparte_1 quota interessi delle rate non ancora scadute gli interessi al tasso minimo bot emessi nei 12 mesi precedenti la scadenza di ciascuna delle rate unitamente alla quota capitale residua, per ciascuna rata, come da piano di ammortamento riformulato;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la domanda subordinata, accertare la violazione degli artt. 1427 e segg. c.c. (per avere la indotto in “errore” avendo artatamente rappresentato CP_2 Pt_1 condizioni economiche meno onerose di quelle effettivamente applicate) e della normativa sulla trasparenza bancaria di cui al D. Lgs. n. 385/1993 atteso che l'ISC (TAEG) dichiarato dalla CP_2 sia nel contratto di mutuo del 16/05/2008 che nell'atto di modifica del 26/01/2017, è palesemente difforme rispetto a quello pubblicizzato ed effettivamente applicato e per l'effetto dichiarare rispettivamente l'annullamento o la nullità parziale del contratto di mutuo e del suo atto di modifica con contestuale e collegato swap cap running nella parte in cui vengono disciplinati costi e interessi a qualsiasi titolo a carico della ed ordinare la riformulazione dell'originario piano di Pt_1 ammortamento ed il ricalcolo della quota interessi relativa a ciascuna delle rate semestrali al tasso minimo dei bot emessi nei 12 mesi precedenti la sua stipula (tasso 3,412%) fino alla data della stipula dell'atto di modifica del 26/01/2017 e poi, prevedendo l'atto di modifica un tasso variabile, con quelli emessi nei 12 mesi precedenti la scadenza di ciascuna rata condannando
[...]
alla restituzione del differenziale interessi non dovuti compresi quelli relativi al Controparte_1 collegato contratto di swap cap running per l'importo, quantificato alla data del 22/06/2018, di euro 435.521,85, oltre spese per swap pari ad euro 3.999,16 (o nell'importo minore o maggiore di giustizia) unitamente a quelli che saranno ulteriormente versati fino alla definizione del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui a SU n. 19499/2008 il tutto, ex
2 art. 1283 c.c., con capitalizzazione semestrale dal dovuto al saldo ed accertare, infine, che Parte_1
è tenuta a corrispondere a per la quota interessi delle rate non
[...] Controparte_1 ancora scadute gli interessi al tasso minimo bot emessi nei 12 mesi precedenti la scadenza di ciascuna delle rate unitamente alla quota capitale residua, per ciascuna rata, come da piano di ammortamento riformulato;
- in via ancora ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la domanda principale e le subordinate che precedono, accertare la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria di cui al D. Lgs. n. 385/1993 atteso che l'ISC (TAEG) dichiarato dalla sia nel contratto di mutuo del 16/05/2008 che nell'atto di modifica del CP_2
26/01/2017, è palesemente difforme rispetto a quello pubblicizzato ed effettivamente applicato e per l'effetto condannare comunque al risarcimento danni a titolo di Controparte_1 responsabilità precontrattuale per le informazioni erronee, da quantificarsi nell'importo riconducibile alla differenza tra gli interessi effettivamente applicati dalla e quelli risultanti CP_2 dall'applicazione dei tassi minimi Bot emessi nei 12 mesi precedenti la scadenza di ciascuna delle rate come sopra alternativamente indicato, ovvero nella misura minore o maggiore di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui alle SU n. 19499/2008 il tutto, ex art. 1283 c.c., con capitalizzazione semestrale dal dovuto al saldo. Si precisa che per “interessi legali”, richiesti in tutte le domande formulate, ci si riferisce a quelli di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. come mod. dal D.L. n. 4 132/2014 conv. da L. n. 162/2014, che si applicano a tutti i procedimenti iniziati dal 11/12/2014. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte convenuta: 1) In via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Siena;
- dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
2) nel merito: - dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande svolte verso la Comparente, in quanto prescritte e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere, ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare;
3) In via istruttoria respingere tutte le richieste istruttorie di parte attrice e dichiarare inammissibili perché nuove e tardivamente introdotte le domande ed eccezioni contenute nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di controparte;
in ipotesi, ritenerle infondate;
dichiarare altresì inammissibili perché tardive le produzioni documentali sub n. 27 e 28 di cui alla terza memoria;
in ipotesi, ritenerle inconferenti o comunque irrilevanti. Con il favore delle spese e competenze di causa nonché CTU.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio esponendo Parte_1 CP_3 di aver stipulato con quest'ultima in data 16/05/2008 un contratto di mutuo fondiario (n. 1800- 741396803/01), per l'importo di € 2.000.000,00 con tasso annuale fisso pari al 6.12%, rimborsabile in 30 rate semestrali. Il tasso di mora era stato fissato nella misura del 9,060%, che coincideva con il tasso soglia antiusura per il II° trimestre 2008. Il TAEG dichiarato nel contratto era pari al 6,23%.
In data 26/01/2017 era stato altresì stipulato un “atto di modifica di contratto di mutuo fondiario” con il quale, esclusa ogni efficacia novativa, si conveniva di mantenere inalterate tutte le condizioni già stabilite ad eccezione del tasso di interesse corrispettivo, modificato al 2,780%, oltre euribor a 6 mesi e spread 3,00%, nonché del tasso di mora da calcolare al tasso convenzionale maggiorato di 2,94%. Contestualmente all'atto di modifica la aveva imposto anche la sottoscrizione di un CP_2
3 contratto swap strutturato con il piano di ammortamento del mutuo, con il fine di salvaguardia dalle oscillazioni del tasso di interesse del mutuo.
La società attrice si era tuttavia rivolta ad un consulente di parte, il quale aveva accertato che l'ISC - TAEG dichiarato in contratto era difforme da quello indicato, con conseguente indeterminatezza del parametro e falsa rappresentazione dei costi, tale da indurre il cliente in errore;
e che il tasso soglia era stato superato fin dall'inizio del rapporto per cui, in ragione di tale violazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 comma 7 d.lgs. n. 385/1993, si era provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento e le rate applicando il tasso minimo dei Bot dei 12 mesi precedenti.
In particolare, quanto al primo profilo, la difformità tra i tassi dichiarati e applicati emergeva già dal fatto che nel piano di ammortamento, per il calcolo della quota interessi, era stato utilizzato come divisore l'anno commerciale di 360 giorni, nonostante il contratto di mutuo prevedesse espressamente che gli interessi andavano calcolati secondo l'anno civile. Ulteriore violazione si era avuta anche per effetto del meccanismo di arrotondamento del tasso di interessi effettivo, tramite il quale era stato applicato un illegittimo incremento pari al 0,002 in ragione d'anno.
Quanto, invece, al secondo profilo affermava che il TAEG al momento della sottoscrizione del contratto, per il cui calcolo andavano anche considerati i compensi dovuti dal mutuatario in caso di rimborso anticipato del capitale, era pari al 9,664% (con una simulazione di estinzione anticipata del mutuo alla prima rata), a fronte di un tasso-soglia nel periodo pari al 9,06%; e che, anche con l'atto di modifica del mutuo, simulando una estinzione anticipata alla prima rata (la n. 17 del mutuo originario), si giungeva ad un TAEG del 8,421%, superiore al tasso soglia vigente del 7,150%. Il superamento del tasso soglia sarebbe emerso con ancora più evidenza ipotizzando l'estinzione del mutuo a seguito di inadempimento fin dalla prima rata: in tali casi nel mutuo originario il superamento del tasso soglia si verificava già a partire dalla prima rata, determinando un tasso effettivo pari al 12,120%. Anche con applicazione dei parametri modificati con l'atto di modifica, si determinava il superamento del tasso soglia alla prima rata, con un tasso effettivo pari al 7,780, superiore a quello consentito del 7,150%. Addirittura, il tasso soglia sarebbe stato superato anche applicando il solo tasso di mora in ipotesi di inadempimento alla rata n. 11 (tasso effettivo del 9,314, con sforamento del 0,254% rispetto al consentito).
La prima violazione avrebbe determinato, quindi, il diritto della società attrice ad ottenere rispettivamente l'annullamento e la nullità parziale del contratto di mutuo e dell'atto di modifica, oltre alla ripetizione delle somme indebitamente richieste e già corrisposte, quantificate in € 766.814,16 applicando il tasso minimo Bot variabile o, alternativamente, in € 435.521,85 applicando il tasso minimo Bot fisso. La seconda violazione avrebbe invece determinato l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente gratuità del mutuo e obbligo della convenuta al rimborso di quanto illecitamente percepito a titolo di spese e interessi, importo pari ad
€ 904.598,13.
Quanto al collegato contratto di swap esso prevedeva, al fine di attenuare le conseguenze delle oscillazioni dei tassi variabili, che la banca si impegnava al pagamento di un “Euribor 6m” ricevendo in cambio un “Euribor 6m + 0,63000% con massimo 0,63000%”, con la previsione di un meccanismo tale per cui, con una oscillazione inferiore allo 0,63%, la banca lucrava comunque un importo pari al 0,63%. Considerando che già con il contratto originario il mutuatario pagava ad
4 Contr un tasso corrispettivo del 6,12%, e che con l'atto di modifica tale tasso era mutato nella misura del “Euribor a 6 mesi + spread 3,00%”, in sostanza l'attrice andava a pagare a partire dal 26/01/2017, a valle dell'operazione mutuo/swap, ogni semestre il tasso Euribor + lo spread del 3,63% (3,00 + 0,63%), ossia un tasso effettivo superiore a quello nominato nel contratto. Il contratto swap avrebbe, quindi, illegittimamente incrementato i costi effettivi collegati all'erogazione del credito.
Tale contratto, inoltre, sarebbe invalido poiché estraneo all'attività di impresa della società attrice (attività alberghiera), la quale mai aveva svolto operazioni finanziarie di tale tipo sui tassi d'interesse, chiaramente configuranti un contratto di natura aleatoria a fronte del quale, tuttavia, nel contratto non era stato indicato il valore “MTM” (mark to market), che insieme al differenziale di probabilità rappresentava una imprescindibile informazione, funzionale alla comprensione del rischio da parte del cliente.
Sul pianto procedimentale evidenziava che aveva attivato la procedura di mediazione, alla Pt_1 Contr Contr quale la non aveva partecipato. Tale condotta ingiustificata della era tale da violare i principi di buona fede, la condotta di buon banchiere e il giusto processo, per cui chiedeva di valutare tale aspetto ai fini della decisione e, comunque, della condanna al versamento a titolo di penale ad una somma pari al contributo unificato a favore dell'erario, delle spese di lite ed ai fini dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Si costituiva eccependo innanzitutto la nullità dell'atto introduttivo per il Controparte_1 suo contenuto generico e privo di allegazioni specifiche;
quindi, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in quanto non corrispondente al foro generale del convenuto ex art. 19 c.p.c., in mancanza di alcun accordo derogatorio tra le parti domicili o contrattualmente eletto, o di un criterio di connessione ex art. 31 c.p.c.; infine, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle pretese posto che la citazione era stata notificata in data 19 dicembre 2018, con conseguente estinzione delle pretese fino al 19 dicembre 2008 per cui, rispetto ad esse, ne sarebbe stata esclusa la possibilità di ripetizione ex art. 2033 c.c..
Osservava, nel merito, che l'attore che agisce in ripetizione era gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere di provare il suo diritto, prova che non avrebbe potuto essere sopperita tramite una CTU contabile che, in quanto tale, sarebbe stata meramente esplorativa e dilatoria. In ogni caso, tutte le violazioni indicate dal consulente di parte attrice erano state confutate da quello della banca, che aveva accertato la correttezza del piano d'ammortamento con la corretta determinazione degli interessi corrispettivi, utilizzando il tasso del 6,12% (T.A.N.) indicato in contratto.
Precisava, nel merito, che gli oneri assicurativi dovevano essere esclusi dal calcolo del TAEG. Infatti, il contratto di mutuo era stato stipulato in data 16 maggio 2008 e la normativa di riferimento era il DM 8 luglio del 1992, che all'art. 2 comma 3 lett. d) prevedeva che nel calcolo del TAEG dovessero essere incluse solo le spese assicurative tese a garantire il rimborso totale o parziale del credito, con esclusione delle spese per assicurazioni o garanzie diverse. Come risultava dall'art. 3 del capitolato allegato al contratto, la polizza assicurativa stipulata da aveva per Parte_1 oggetto solo i danni materiali causati da incendio, fulmine, scoppio, tutte ipotesi estranee a quelle indicate nel D.M., per cui la banca non aveva preso in considerazione tali spese ai fini del calcolo del TAEG. Quanto alle altre spese amministrative, le spese di invio rata costituivano oneri
5 meramente eventuali, da considerare come un servizio accessorio che il cliente può non richiedere e, come tali, non avrebbero potuto essere considerate tra quelle rilevanti ai fini del calcolo dell' Pt_2
Stesso discorso valeva per la penale di estinzione anticipata, che la Banca d'Italia non aveva mai ricompreso tra gli importi da inserire ai fini della determinazione dell' Pt_2
Par In ogni caso, evidenziava che la pretesa difformità tra negoziale e applicato non potesse comportare la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB. Infatti, tale parametro non costituiva un tasso di interesse o una condizione economica da applicare svolgendo unicamente una funzione informativa, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, laddove l'art. 117 comma 6 TUB si riferisce alla non corretta indicazione dei tassi di interesse, prezzi e condizioni contrattuali. Nel caso di specie i costi e i tassi erano stati chiaramente e specificatamente pattuiti per iscritto e non vi era stata applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'applicazione dell'art. 125 bis TUB, il quale sancisce la nullità delle clausole determinative degli interessi e la loro sostituzione ex lege, era poi esclusa per i contratti relativi ai finanziamenti destinati per l'acquisto di un diritto di proprietà su un bene immobile o per spese di restauro o di miglioramento sui medesimi beni, come previsto dall'art. 122 primo comma lett. e) TUB).
In merito al dedotto superamento del tasso soglia evidenziava che gli interessi corrispettivi e di mora, singolarmente considerati, non superavano tale tasso, laddove il tentativo di ricorrere a illegittime sommatorie ai fini del suo superamento era del tutto illegittimo, avendo i due tassi finalità diverse ed eterogenee. Contestava, in relazione ad altro profilo, l'inserimento della penale di estinzione anticipata del mutuo nel calcolo del tasso soglia usura, in quanto tali commissioni avevano solo natura eventuale e non costituivano un corrispettivo del finanziamento concesso.
In ogni caso l'art. 644 c.p., nonché l'art. l comma 1 DL 394/2000, non sarebbero applicabili agli interessi moratori, i quali non sono menzionati nel comma 4 del suddetto articolo, trattandosi di oneri eventuali e accidentali. Anche a voler ritenere il tasso in questione compreso nella verifica per la normativa anti-usura, in assenza di una previsione legislativa il confronto non sarebbe potuto avvenire tra tassi disomogenei individuati nei singoli contratti, ma adottando il criterio enunciato dalle SU, sentenza n. 16303 del 2018. Applicando tali parametri al caso di specie, il tasso di mora contrattualmente previsto era counque inferiore al tasso soglia di mora.
In merito alla dedotta usura sopravvenuta rilevava la non configurabilità di tale tipologia di usura;
tutte le contestazioni in merito alla modifica contrattuale del 2017, trattandosi di modifiche successive al contratto, integrerebbero appunto un'ipotesi di usura sopravvenuta.
Evidenziava che, anche a voler ritenere superata la soglia del tasso usurario, ciò comunque non avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'art. 1815 comma II c.c.. La sanzione della nullità, infatti, era riferita alla clausola asseritamente illegale mentre non riguarderebbe le altre clausole, che rimarrebbero valide ed efficaci. In particolare, nel caso in cui gli interessi moratori risultassero superiori al tasso soglia, la clausola relativa alla misura degli interessi moratori verrebbe ricondotta, ex art. 1284 comma 3 c.c., alla misura degli interessi legali.
Ribadiva, infine, che il piano di ammortamento alla francese era non solo era legittimo in astratto, senza che si potesse determinare anatocismo illegittimo, ma anche che la banca lo aveva correttamente applicato in concreto, secondo i parametri stabiliti nel contratto. In ordine alla 6 doglianza relativa all'illegittimo effetto anatocistico, dovuto al calcolo del tasso di mora sull'intera rata comprensiva di capitale e interessi, osservava che sia l'art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000 che l'art. 120 comma 2 T.U.B. escludevano in generale per gli interessi già maturati la produzione sugli stessi di ulteriori interessi, tranne che per quelli di mora.
Circa il contratto di swap osservava che tale strumento era previsto a copertura del rischio di oscillazione dei tassi relativi ad una situazione d'indebitamento. Con esso il debitore accetta di pagare un certo differenziale in cambio della pattuizione di un meccanismo che ponga un limite al lievitare dei tassi dell'indebitamento. Nel caso di specie vi era stato un corretto rapporto sinallagmatico tra i due contraenti, nel quadro della finalità assicurativa che il derivato intendeva assicurare. Si trattava dunque, in sostanza, di un'assicurazione che ha certamente un costo, ma facilmente preventivabile e previsto in circa € 7.000 l'anno, a fronte di un indebitamento di oltre 1 milione di euro per il mutuatario. Data l'esiguità del costo in proporzione al finanziamento, esso non avrebbe dovuto essere considerato ai fini del calcolo dell' Pt_2
La lamentata estraneità all'oggetto sociale della società attrice di tale operazione sugli interessi, non sarebbe stata, comunque, opponibile alla banca che aveva agito in buona fede, posto che l'art. 2384 bis c.c. prevede che la società che contesti la buona fede del terzo ha l'onere di dimostrare la consapevolezza del terzo in ordine alla estraneità dell'operazione dal suo fine sociale.
Del tutto infondata era, poi, la doglianza in ordine alla presunta mancanza, nel contratto in oggetto, dell'indicazione del c.d. mark to market, atteso che tale indicazione era contenuta nella scheda riepilogativa allegata al contratto (pagina 2 del doc. 7 attore).
Ammessa ed espletata CTU, all'udienza del 3/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. L'eccezione di nullità della citazione per genericità.
Tale eccezione è infondata essendo l'atto introduttivo sufficientemente specifico, pur nell'ambito della sovrabbondanza e non sinteticità delle allegazioni, tanto è vero che la parte convenuta ha ampiamente replicato, in modo puntuale (e pur sempre sovrabbondante e non sintetico) alle singole doglianze proposte dalla controparte.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale.
Tale eccezione è inammissibile, in quanto non formulata in modo completo, cioè contestando tempestivamente, in comparsa di costituzione, tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge (art. 20 c.p.c.). Essa è, comunque, anche infondata nel merito, poiché la relativa valutazione va effettuata con riferimento all'obbligazione nell'ambito della quale è stata eseguita la prestazione indebita, e il contratto di mutuo prevede che in caso di controversie giudiziarie sarà competente il foro previsto dalla legge, compreso, quindi, quello facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., in relazione dunque anche al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ebbene, come risulta pacifico tra le parti, il contratto di mutuo e l'atto di modifica sono stati conclusi presso Contr i locali a Firenze (doc. 1 e 2). Va, inoltre, rilevato che il contratto di swap, concluso sempre a
7 Firenze e collegato e contestuale all'atto di modifica del 26/01/2017 (doc. 7), prevede all'art. 18 che per “per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente, che non rivesta qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e la il foro competente, oltre a quelli previsti per legge, è anche CP_2 Contr quello di Firenze”. Tra l'altro, con tale contratto la ha anche eletto domicilio in Firenze alla via de' Pecori 6/8 (art. 24 doc. 4) ed prevede, altresì, in caso di controversia, la competenza del giudice del luogo nel quale la controparte ha la residenza o il domicilio elettivo (art. 23 doc. 4 cit.).
3. L'eccezione di prescrizione.
Anche tale eccezione è infondata. La prescrizione del diritto al rimborso dei ratei di mutuo già corrisposti inizia infatti a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, poichè il mutuo è un contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Per cui il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto e non esistono tanti termini prescrizionali quante sono le rate del mutuo, ma bensì un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 4232/23; Cass. n. 17798/11; Cass. n. 2301/04), avvenuta nel caso di specie in data 1/07/2024.
4. Rinuncia da parte attrice alla domanda di accertamento sulla esistenza di usura.
Nel merito va, innanzitutto, rilevato che la parte attrice ha rinunciato al capo di domanda volto all'accertamento della natura usuraria del mutuo, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, assumendo il profilo ormai rilievo, dunque, solo con riferimento alla regolamentazione delle spese di giudizio, con rinvio dunque al relativo paragrafo della motivazione.
5. L'assolvimento dell'onere probatorio e la CTU.
L'ulteriore doglianza della parte convenuta in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice è stata formulata in modo teorico e generico, salvo il riferimento all'onere di allegare i modi, i tempi e la misurazione del tasso soglia, che non assume tuttavia più rilievo stante la citata rinuncia della parte attrice al relativo capo di domanda.
In ogni caso il ricorso, nel caso di specie, ad una consulenza d'ufficio cd. “percipiente” non è affatto esplorativo, tanto più in presenza di una consulenza di parte depositata dall'attrice, trattandosi di profili aventi natura strettamente tecnica, in quanto tali suscettibili di accertamento solo tramite l'utilizzo di tale strumento. Anche il consulente d'ufficio nominato ha, del resto, rilevato “...che la documentazione depositata (tutte le rate del mutuo pagate e tutti i flussi generati dallo swap) ha consentito un'analisi completa ed esaustiva sia del mutuo che dello swap e di rispondere quindi compiutamente al quesito...Infine, si precisa che nel corso delle operazioni peritali sono stati acquisite le ultime rate pagate del mutuo fondiario e gli ulteriori “flussi” generati dallo swap fino alla conclusione del contratto, ragione per cui si può affermare che l'indagine svolta è completa e definitiva” (pag. 9, 13).
6. Il contratto di mutuo.
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6.1.Violazione degli obblighi di trasparenza bancaria e conseguenze dell'errata indicazione del TAEG/ISC
Sostiene parte attrice che risulti per tabulas, e confermato dallo stesso CTU, che la banca abbia indicato in contratto e nel piano d'ammortamento un capitale superiore a quello erogato, impedendo alla società attrice di correttamente rappresentarsi il reale ammontare delle somme per interessi e per capitale da restituire, violando il disposto di cui al comma 6 dell'art. 117 TUB. Sostiene inoltre che la banca, sia nel contratto di mutuo del 16/05/2008 che nel successivo atto di modifica del 26/01/2017, abbia pubblicizzato un tasso annuo nominale e un indicatore sintetico di costo inferiore a quello effettivamente applicato per non aver considerato nella sua determinazione, in spregio al principio di onnicomprensività, le spese di invio rata e i costi della polizza di assicurazione obbligatoria. In tali casi, quindi, vertendo in ipotesi di violazione della trasparenza bancaria, si verrebbe ad integrare un'ipotesi di nullità, che comporterebbe come conseguenza, ex art. 117 comma 7 TUB, l'applicazione del tasso sostitutivo minimo dei Bot per la rettifica e ricostruzione del piano di ammortamento.
Tale doglianza è tuttavia infondata. Premesso che nel caso in esame non può trovare applicazione l'art. 125 bis TUB, non risulta in ogni caso applicabile l'art. 117 c. 6 TUB, il quale riguarda le clausole che prevedono l'indicazione dei tassi di interesse laddove il TAEG non è un tasso di interesse, bensì un indicatore sintetico di costo che non incide in concreto sulla onerosità del finanziamento. Le eventuali conseguenze dell'indicazione nel contratto di finanziamento di un TAEG/ISC in ipotesi difforme rispetto a quello effettivo sono, dunque, di carattere meramente risarcitorio, non comportando invece un'ipotesi di nullità – e conseguente applicazione del tasso sostitutivo, come da pretesa della attrice -, trattandosi di violazione di una norma di comportamento (v. al riguardo Cass. SU n. 26724 del 2007). Sebbene nel caso di specie sia stata proposta una domanda risarcitoria, in via ulteriormente subordinata, essa tende pur sempre ad ottenere un danno
“da quantificarsi nell'importo riconducibile alla differenza tra gli interessi effettivamente applicati dalla e quelli risultanti dall'applicazione dei tassi minimi Bot emessi nei 12 mesi precedenti CP_2 la scadenza di ciascuna delle rate”. Il che non rappresenta tuttavia, all'evidenza, il danno effettivamente subito dalla parte attrice per effetto della lamentata violazione. Il pregiudizio in ipotesi subito sarebbe, in realtà, rappresentato infatti – come dalla stessa parte attrice del resto evidenziato – non da una maggiore onerosità del mutuo in sé, ma dalla impossibilità di correttamente rappresentarsi le condizioni contrattuali ed i conseguenti esborsi da effettuare, rispetto alle altre possibilità offerte dal mercato. Il conseguente danno sarebbe, dunque, in ipotesi costituito dalla eventuale differenza pagata in eccesso rispetto alle migliori occasioni di mercato, perdute per effetto della distorta rappresentazione effettuata dalla parte convenuta;
danno che non solo non è stato provato dalla parte ma, a ben vedere, neppure da essa allegato.
6.2.La dedotta minore erogazione da parte della banca
Contr Come risulta dagli atti di causa (e dalla disposta CTU), ha accreditato alla società non Pt_1
l'importo di € 2.000.000,00, indicato nel contratto, ma l'importo minore effettivo di euro 1.990.430,59, in quanto sono state addebitate e detratte una serie di spese, in particolare quelle indicate all'art. 10 del contratto (di istruttoria, tecniche e legali inerenti il finanziamento).
9 La parte convenuta ha lamentato (genericamente) innanzitutto la tardività di tale doglianza, ma essa era stata già prospettata, sia pure solo con un accenno, nell'atto di citazione, ed è stata poi esplicitata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., il che è ben possibile essendo, appunto, la predetta memoria destinata anche al fine indicato.
Vi è tuttavia da osservare che, nella sede da ultimo indicata, la doglianza è stata posta al fine di ulteriormente confermare “la discrasia tra l'ISC (Taeg) dichiarato dalla in contratto rispetto a CP_2 quello effettivamente applicato” e dunque le relative domande a tal riguardo proposte, che si è detto però essere infondate.
Il profilo in questione non può, pertanto, assumere rilievo al fine della pretesa applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB né, tanto meno, con riferimento ad una pretesa invalidità del contratto di mutuo che da tale minore erogazione deriverebbe bensì, al più, se e nei limiti in cui la banca abbia in ipotesi trattenuto, e dunque addebitato, importi in ipotesi non dovuti, in quanto tali da restituire essendo stata, comunque, formulata una domanda di ripetizione di indebito ed avendo la società attrice, nella citata memoria n. 1, lamentato la mancata documentazione di “tutte le voci di spesa che hanno determinato l'accredito dell'importo effettivo di euro 1.990.430,59 anziché di quello di euro 2.000.000,00 previsto nel contratto”.
Sul punto la banca, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., ha indicato quali erano state le voci di spesa oggetto di addebito e, cioè, € 5.000,00 per imposte, € 2.516,45 per spese istruttorie ed € 2.052,96 per “recupero spese varie” (v. doc. 14).
In merito alle imposte non vi è stata alcuna tempestiva (vale a dire nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.) replica e/o contestazione da parte della attrice, per cui può affermarsi che esse fossero certamente dovute, come del resto indicato nel contratto. Le spese di istruttoria sono espressamente indicate all'art. 10 del contratto, per cui anche su tale punto non può esservi in realtà discussione. Anche, infine, con riferimento alle spese relative alla perizia tecnico-estimativa vi è prova che esse fossero a carico della parte mutuataria, persino nel caso di non accoglimento della domanda di mutuo (v. doc. 15, sottoscritto da ). Infondata è la capziosa interpretazione data dalla parte Pt_1 attrice, negli scritti difensivi finali, all'inciso “la fattura del vs. tecnico sarà emessa a nostro nome essendo voi esonerati da qualsiasi obbligo di pagamento”, poiché essa vuol semplicemente intendere che il pagamento del tecnico sarebbe avvenuto da parte della banca, per poi però essere riversato a carico del mutuatario. Il doc. 15 contiene anche la notula emessa dal perito, per € 1.723,96, per cui rimarrebbe una differenza di circa € 300,00 in relazione alla quale, comunque, trattandosi di azione di ripetizione di indebito, sarebbe stato in effetti onere della parte attrice dimostrare che si fosse trattato di un importo non dovuto a causa dell'inesistenza delle relative spese, prova non fornita.
Poco comprensibile, infine, ed in ogni caso poco conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte contrattuale, appare la doglianza della parte attrice in merito alle modalità di recupero delle suddette somme da parte della banca, nel senso che essa parrebbe dolersi del fatto che gli importi siano stati indebitamente trattenuti dalla banca in sede di erogazione dell'importo mutuato, modalità tra l'altro non autorizzata dalla società attrice. Quest'ultima avrebbe dovuto però, in ogni caso, pagare tali importi e non risulta averlo altrimenti fatto, per cui non si vede come simili doglianze possano giovare ai fini della domanda di ripetizione di indebito.
10 Le domande proposte dalla parte attrice, comunque connesse alla lamentata minore erogazione delle somme mutuate, vanno dunque complessivamente respinte.
6.3.Il divisore inferiore (anno commerciale di 360 giorni, anzichè anno civile di 365 giorni).
Parte attrice lamenta inoltre che la banca, nel calcolo del piano di ammortamento, abbia utilizzato un divisore inferiore ossia l'anno commerciale a 360 giorni anziché l'anno civile di365 giorni, come previsto in contratto (art. 2 lett. c: “Tanto nel periodo di preammortamento che di ammortamento del mutuo, gli interessi saranno calcolati secondo l'anno civile. Nei mutui regolati esclusivamente a tasso fisso, allo scopo di mantenere costante l'importo delle singole rate, gli interessi sulle rate con scadenza mensile, trimestrale o semestrale, saranno calcolati per periodi di uguale durata indipendentemente dalla durata effettiva del mese, del trimestre o del semestre solare, considerando il mese di 30,4166 giorni (compreso l'anno bisestile) secondo la formula: 30,4166 x 12 = 365”. Pertanto, applicando al divisore la formula dell'anno civile la banca avrebbe dovuto addebitare per la prima rata del mutuo originario a tasso fisso la somma di € 61.199,87, mentre invece ha addebitato la somma di € 61.200,00.
Anche in questo caso, tuttavia, la doglianza è stata posta al fine di confermare “la discrasia tra l'ISC (Taeg) dichiarato dalla in contratto rispetto a quello effettivamente applicato” e dunque le CP_2 relative domande a tal riguardo proposte, che si è detto però essere infondate anche nell'ipotesi in cui la predetta discrasia fosse, in effetti, configurabile.
Anche a considerare, invece, il profilo in relazione ad una eventuale ripetizione di indebito, a parte il rilievo (effettuato anche dal CTU nominato) che si tratta di importi davvero minimali (pag. 10/11), lo stesso perito ha in realtà rilevato che diversamente da quanto sostenuto dall'attrice
“...l'analisi documentale ha fatto emergere come il calcolo originario sia stato eseguito già considerando al divisore i giorni effettivi (365/366 gg) e non i giorni del calendario commerciale (360 giorni). Viceversa, al numeratore sono stati considerati non i giorni effettivi di calendario, bensì, per ogni mese, quelli calcolati dividendo i giorni del semestre per i mesi (182,5 / 6 = 30,4167)”. Non vi sono, dunque, importi indebitamente applicati e da restituire.
Si lamenta, poi, che anche a partire dalla prima rata dell'atto di modifica, che lo ha trasformato in mutuo a tasso variabile, la banca abbia applicato la formula dell'anno commerciale a 360 giorni, addebitando a titolo di interessi la somma di € 16.080,29, in luogo della minor somma di € 15.948,13 che si sarebbe ottenuta applicando al denominatore la formula dell'anno civile, in violazione dell'art. 2 lett. c) del capitolato che limitava l'uso dell'anno commerciale ai mutui a tasso fisso. Anche su tale punto, tuttavia, il perito d'ufficio ha condivisibilmente accertato che “...le quote interessi sono state determinate in aderenza al contenuto del punto c), articolo 2, del capitolato Contr allegato al rogito notarile. Infatti…nel calcolo degli interessi corrispettivi ha utilizzato una misura costante di giorni mensili, ottenuti dalla divisione dell'anno solare per dodici (365/12=30,4166). Conseguentemente se ne ottengono due semestri di identica durata (182,50 giorni a semestre). Al denominatore è sempre stata usato l'anno civile (365), indipendentemente dal fatto che l'anno di ammortamento fosse “normale” o bisestile, ovvero, in altri termini, il calcolo è stato eseguito in conformità al punto c) richiamato ed al contenuto del piano di ammortamento (all. B al rogito), dove si legge: “rate semestrali T.F. (ovvero tasso fisso) 365/365 (mese di 30,4166)”.
11 La modifica contrattuale dell'anno 2017 è intervenuta unicamente sulla misura del tasso d'interesse (da fisso a variabile, parametrato sulle rilevazioni Euribor), ma non ha variato la modalità di calcolo degli interessi, che è rimasta analoga a quanto convenuto originariamente” (pag. 39, 40). Lo stesso CTU evidenzia tali conclusioni con le tabelle indicate a pag. 40.
Anche le doglianze mosse da parte attrice sul punto vanno, pertanto, complessivamente respinte.
7.Il contratto di interest rate swap.
Parte attrice lamenta la nullità del contratto in oggetto per mancata indicazione del mark to market, non essendo sufficiente la sua indicazione solo in termini percentuali ma occorrendo, invece, quale elemento essenziale del contratto, che il suo valore fosse espresso in termini numerici. Tale elemento, inoltre, costituirebbe il fair value da iscrivere obbligatoriamente in bilancio ai sensi dell'art. 2427 bis c.c., a pena di violazione dei criteri di iscrizione delle poste in bilancio. Pertanto, il contratto di swap privo della chiara indicazione del mark to market e dei criteri di calcolo per la sua quantificazione sarebbe affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, e comunque per mancanza di causa in concreto.
Parte convenuta afferma, invece, che l'informazione fornita nella documentazione contrattuale sarebbe stata dettagliata e puntuale e che l'importo a pareggio dei flussi attivi e passivi (market value 1,02969% del nominale in EUR), e quindi l'importo a pareggio, sarebbe stato chiaramente rappresentato nella scheda riepilogativa a pagina 2 del doc. 7 parte attrice. Evidenzia, in ogni caso, che l'eventuale omissione di tale parametro non avrebbe potuto comportare la nullità del contratto, in presenza della perfetta corrispondenza temporale di durata tra il rapporto di finanziamento e il contratto di swap, e della accertata finalità di copertura ed efficienza del piano concreto.
Al riguardo occorre premettere che sebbene l'oggetto di tali tipi di contratto sia uno scambio di differenziali a determinate scadenze, la sua causa risiede in una scommessa che le parti assumono, la quale per essere meritevole di tutela deve essere conoscibile e razionale per entrambe le parti, a prescindere dalla funzione di copertura a cui esse in ipotesi miravano. È necessario, in sostanza, che le conseguenze degli eventi presi in considerazione (nel caso di specie, la fluttuazione dei tassi) siano definite e conosciute ex ante e con certezza da entrambe le parti e che siano, dunque, esplicitati nel contratto il valore del derivato, gli eventuali costi impliciti, i criteri con cui determinare le penalità in caso di recesso. In difetto di tali elementi il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa, “poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell'alea e, quindi, nella sua misurabilità” (cfr. Corte di appello di Milano, n. 3459/2013).
In questa prospettiva, non potrebbe ritenersi meritevole di tutela un contratto nel quale la razionalità dell'alea rimanga non conosciuta, in quanto oggetto di unilaterale determinazione secondo criteri privi di trasparenza. Infatti, la validità del derivato IRS non discende dal rispetto dalle regole di comportamento come specificate dalla in attuazione del T.U.F. o dal rispetto dei principi di CP_4 cui all'art. 21 T.U.F., ma dalla razionalità delle contrattazioni, che evitino al contraente un sacrificio ingiustificato in presenza di un contratto derivato concluso senza che una delle parti ne possa correttamente valutare il rischio.
La suddetta impostazione è stata avallata da SU n. 8770 del 2020, la quale ha confermato che ai fini della validità del contratto occorre accertare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed
12 investitore sulla misura, “qualitativa e quantitativa”, dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Solo in tal caso, infatti, si sarebbe in presenza di una “scommessa razionale”, in quanto tale ammessa dall'ordinamento ex art. 1322 c.c., dovendo altrimenti considerarsi il contratto nullo per difetto di causa (o, per taluni altri, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto). Tale accordo, come pure precisato dalla Suprema Corte, non potrebbe limitarsi al mark to market, la cui indicazione deve essere presente dunque nel contratto, ma deve investire altresì gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea, nonché, la misura dei costi, pur se impliciti. La pronuncia in questione non si pone in contrasto con Cass. SU n. 26725 del 2007, la quale ha precisato che l'eventuale violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità dell'intermediario, ma non a nullità del contratto di intermediazione finanziaria o dei singoli atti negoziali conseguenti, ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Ciò attesa la diversa struttura delle operazioni (non semplice operazione di negoziazione titoli ma scommessa finanziaria differenziale) e la diversità della loro causa, che pone dunque l'alea – e dunque la sua condivisione tra le parti –, almeno in alcuni casi, sul piano del profilo strutturale del negozio, e non di quello funzionale.
Orbene dalla CTU espletata in corso di causa emerge che nel complesso lo strumento in oggetto abbia effettivamente svolto la funzione di copertura voluta dalle parti (v. pag. 21 – 23 e pag. 28 – 31 della relazione peritale). Tuttavia ciò come si è detto non è sufficiente poichè, come pure accertato dal perito, “...il MTM risulta indicato nel contratto di stipula dello swap del 26/01/27 solo in termini percentuali sul nozionale e non anche in valori numerici. Il valore che è stato indicato è esattamente pari a “-1,02969% del nominale in Euro...a pagina 3 del contratto viene specificato che per “valore nominale” deve intendersi “l'importo nozionale come indicato nella conferma”. Come anticipato al paragrafo precedente, non è precisato a quale valore del nozionale si faccia riferimento, ancorché è plausibile che si tratti del valore assunto dal parametro alla data della stipula (1.156.855,62). Oltre a quanto sopra il contratto non contiene ulteriori precisazioni al riguardo” (pag. 34). Inoltre “in nessun documento contrattuale esaminato viene indicata la modalità di calcolo del MTM, ovvero non sono indicate le formule matematiche utilizzate per giungere alla determinazione della percentuale indicata nel contratto” (pag. 33 e pag. 50).
Nella fattispecie di causa, la ha omesso di indicare le metodologie di calcolo del Mark to CP_2
Market sia il valore di mercato del prodotto derivato al momento della conclusione dell'operazione. Non risultano, inoltre, chiariti i criteri di pricing seguiti, né sono stati presentati gli scenari probabilistici relativi all'andamento atteso del tasso Euribor, tanto è vero che è stato poi lo stesso perito a stimarlo (v. pag. 28-29), al fine di rispondere ai quesiti posti. In assenza dei predetti elementi, che siano stati resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile (Cass. S.U. cit). Pertanto, va dichiarata la nullità del contratto IRS concluso fra le parti in data 26 gennaio 2017, per difetto di causa ex art. 1418 comma 2 c.c. e comunque per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c..
Poiché il derivato in questione, come si è detto (pag. 30 e 50 della relazione peritale) ha generato un totale di 12 flussi differenziali pagati da alla banca per euro 28.173,22, a seguito della Pt_1
13 dichiarazione di nullità del contratto la società attrice ha diritto alla ripetizione di tali importi, ormai privi di giustificazione causale.
La medesima carenza di giustificazione causale sussiste, all'evidenza, con riferimento ai due flussi differenziali ricevuti in pagamento dalla società attrice per euro 3.737,70, tuttavia in questo caso la banca non ha formulato in questa sede una domanda di ripetizione, per il caso di accertata nullità del contratto.
8.Le spese di giudizio.
Tenuto conto dell'evidente soccombenza reciproca (da valutarsi anche con riferimento all'avvenuta rinuncia da parte dell'attrice ad una parte delle domande, in quanto in sostanza ammesso che fossero infondate), sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Assume inoltre rilievo, a questo riguardo, il mancato rispetto, da entrambe le parti, del principio di sinteticità degli atti difensivi posto dalla legge.
Sulla scorta del medesimo criterio le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta e della società attrice, in parti uguali. CP_2
Visto l'art. 12 bis c. 2 d.lgs. 28/10 la parte convenuta, non avendo partecipato senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria (doc. 3), va infine condannata al pagamento in favore dell'erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la nullità del contratto derivato del 26/01/2017 e, per l'effetto, condanna
[...] alla restituzione della somma di € 24.435,52, oltre interessi legali dalla Controparte_1 data dei pagamenti al saldo;
b) Rigetta per il resto le domande;
c) Compensa tra le parti le spese di lite;
d) Pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della CP_2 convenuta e della società attrice in parti uguali;
e) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Firenze, il 7/12/2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso 14 15