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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8210 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 10.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 939/2023 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 25/B, presso lo studio Parte_1 dell' avv. Maurizio Santori, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, sia congiun- tamente che disgiuntamente con l'avv. Maria Paola Gentili.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Michele Sordillo, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Roma, via Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione trattamento pensionistico
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.1.2023 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l' , causa avente ad oggetto: CP_1
A. in via principale:
1. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pen- sionistico corrispostogli, con neutralizzazione del periodo riscattato e, quindi, con applica- zione del sistema di calcolo misto di cui all'art. 1, comma 12, L. n. 335/1995, nella misura non inferiore ad euro 148.563,20 annui (corrispondenti ad Euro 11.427,94 mensili) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a quella già liquidata dall' , in subordine, con disapplicazione dell'art. 1, comma 707, L. n. 190/2014; CP_1
2. per l'effetto, la condanna dell' a detta riliquidazione con decorrenza dal 1.10.2019 CP_1
(o da altra data, antecedente o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia) e, per conseguenza, a corrispondergli tutte le relative differenze sui ratei pensionistici maturati, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo;
B. in subordine: la sospensione del procedimento e la remissione degli atti alla Corte Costituzionale ex art. 23 L. n. 87/1953 con cui, previo accertamento dei requisiti di rilevanza e non manifesta in- fondatezza della questione di legittimità costituzionale in questa sede sollevata, venga sot- toposta alla Corte Costituzionale la suddetta questione di legittimità costituzionale, in rela- zione agli artt. 2, 3, comma 1, e 38, commi 1 e 2, Cost., dell'art. 1, commi 12 e ss., L. n.
335/1995 e dell'art. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, e s.m.i., nella parte in cui non consentono la neutralizzazione a fini pensionistici del periodo oggetto di riscatto, quando il suddetto periodo determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati, ovvero nella parte in cui non escludono l'applicazione del doppio calcolo di cui all'art. 1, comma 707, L. n. 190/2014, nel caso in cui la matura- zione dei 18 anni antecedenti al 31.12.1995 sia stata raggiunta mediante il perfezionamen- to di un procedimento di riscatto e tale anzianità determini un risultato sfavorevole nel cal- colo dell'importo della pensione spettante agli assicurati;
C. in ogni caso:
1. l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione della pensione già riconosciutagli, con eliminazione e correzione degli errori materiali di calcolo, nella misura non inferiore ad Euro 9.905,87 mensili lordi, corrispondenti ad Euro 128.776,31 lordi annui
2 (od all'importo, maggiore od inferiore, che dovesse essere ritenuto di giustizia), con decor- renza dal 1.10.2019 (o da altra data, antecedente o successiva, che dovesse essere rite- nuta di giustizia);
2. per l'effetto, la condanna dell' a detta riliquidazione ed alla corresponsione delle re- CP_1 lative differenze sui ratei arretrati, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo;
3. con vittoria delle spese di lite.
Deduceva il ricorrente a sostegno della pretesa azionata:
a. di avere riscattato il corso di studi universitari, pagando il relativo, sensibile onere all' , nel 1995, al fine di ottenere l'incremento della propria anzianità contributiva alla CP_1 data del 31.12.1995, così da raggiungere i 18 anni di contributi ed il conseguente assog- gettamento del proprio trattamento pensionistico al metodo di calcolo retributivo (L. n.
153/1969 e s.m.);
b. di avere continuato a svolgere attività lavorativa all'entrata in vigore dell'art. 24, comma
2, D.L. n. 201/2011 (conv. nella L. n. 214/2011), ossia previsione del metodo di calcolo contributivo in riferimento alle quote di pensione relative ai contributi versati a decorrere dal giorno 1.1.2012, allo scopo di incrementare il “quantum” del futuro trattamento pensio- nistico;
c. di avere presentato, in data 13.9.2019, domanda di pensione in Quota 100;
d. di avere constatato, alla liquidazione della stessa, che, in applicazione dell'art. 1, com- ma 707, L. n. 190/2014, che ha modificato il 2° comma dell'art. 24, D.L. n. 201/2011, conv. nella L. n. 214/2011 (ai sensi della quale, in ogni caso, in applicazione del metodo contributivo sulle quote di pensione relative alle anzianità successive al 1.1.2012, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato li- quidato applicando le regole di calcolo vigenti prima dell'entrata del D.L. n. 201/2011), il trattamento pensionistico del ricorrente è stato liquidato in applicazione del metodo retribu- tivo, connesso all'anzianità contributiva da esso posseduta alla data del 31.12.1995; che tale importo è risultato sensibilmente inferiore a quello che avrebbe conseguito ove non avesse esercitato il riscatto del corso di studi universitari;
che risulta contrario alla “ratio” dell'istituto del riscatto ed incompatibile con il pagamento del relativo onere economico che il trattamento pensionistico del riscattante venga ad ave-
3 re un importo inferiore a quello che avrebbe avuto ove tale riscatto non fosse stato eserci- tato e la liquidazione operata con il sistema di calcolo misto;
che la Corte Costituzionale ha in più occasioni esaminato la questione della neutralizza- zione dei contributi previdenziali in ipotesi nelle quali periodi assicurativi aggiuntivi deter- minavano un deteriore trattamento pensionistico, ritenendo l'illegittimità delle relative nor- me;
che comunque la liquidazione contestata risulta inficiata anche da errori materiali di calco- lo posti in essere dall' , nella quantificazione del trattamento pensionistico, che ne CP_1 hanno ridotto l'importo.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l' si costituiva, CP_1
I. contestando la fondatezza della pretesa in quanto:
1) l'indisponibilità dei contributi in ragione della natura pubblicistica e della funzione solida- ristica degli stessi, più volte ribadita dalla Corte Costituzionale costituisce limite alla riven- dicata interpretazione “costituzionalmente orientata” e argomento contro la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ventilata in subordine;
2) non è configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normati- va, ben potendo il legislatore intervenire con scelte discrezionali, anche sfavorevoli purché ciò non avvenga in modo irrazionale (Corte Cost., 17 dicembre 1985, n. 349 e, ex multis,
Corte Cost., 4 novembre 1999, n. 416; Corte Cost., 2 luglio 1997, n. 211; Corte Cost., 7 luglio 1986, n. 173).
3) l'impianto normativo censurato è pienamente legittimo, in quanto volto ad evitare che il
“pensionando” possa massimizzare il proprio trattamento usufruendo dei vantaggi di diver- si ed alternativi sistemi pensionistici;
II. chiedendo il rigetto del ricorso;
III. con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 25.10.2023 questo giudice - dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costi- tuzionale del combinato disposto degli e 1 comma 707 legge n.190/2014 nella parte in cui non prevede il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e la conseguen- te liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e dall'applicazione del sistema retributivo in luogo del
4 sistema misto (che avrebbe operato in assenza del riscatto) derivi un depauperamento del trattamento pensionistico - sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle suddette norme.
La Corte Costituzionale con sentenza n.112/2024 del 27.6.2024 ha dichiarato la questio- ne di legittimità costituzionale del “combinato disposto” degli artt. 1 comma 13 della legge
335/1995 e 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 inammissibile con rife- rimento all'art.38 Costituzione e non fondata con riferimento all'art.3 Costituzione.
Tale decisione e la conseguente corretta applicazione della relativa normativa da parte dell' esclude la fondatezza della censura principale di parte ricorrente in ordine CP_1 all'illegittimità della mancata neutralizzazione dei contributi oggetto del riscatto di laurea.
Residuava quindi esclusivamente la disamina della domanda subordinata di accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione - riconosciutagli nella misura di euro 9.220,94 lordi mensili - mediante eliminazione e correzione degli errori materiali di calcolo per un importo non inferiore ad euro 9.905,87 lordi mensili corrispondenti ad euro
128.776,31 annui lordi.
A tal fine questo giudice disponeva procedersi a CTU tecnico contabile, conferendo l'incarico peritale alla dott.ssa con formulazione del seguente quesito: Persona_1
“Accerti il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, chiesto alle parti ogni ulteriore documento necessario ed esperito ogni opportuno accertamento, tenuto conto delle con- testazioni al calcolo della pensione INPS sollevate da parte ricorrente, se il suddetto im- porto risulti correttamente determinato”.
All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico, sulla base di un'approfondita disa- mina delle eccezioni e fatta applicazione di retti criteri tecnici, ha concluso con adeguata motivazione, ritenendo corretti, addirittura in eccesso, i calcoli sottesi alla liquidazione ope- rata dall'istituto.
In specie nelle repliche alle osservazioni irrituali del consulente tecnico di parte ricorrente ha rilevato “Come specificatamente rappresentato in relazione, nell'ambito dello sviluppo peritale, dal confronto tra quanto calcolato dalle parti e il computo eseguito, sono emerse delle differenze di calcolo ed i conseguenti scostamenti. In particolare è stata riscontrata la coincidenza tra lo sviluppo del Flussi e quello dell' , di tutte le quote calcolate ad ec- CP_1 cezione del solo computo di una delle due quote che compongono la Quota A, cioè quella relativa ai contributi trasferiti CP_2
5 Dall'analisi dei dati esposti si è constatato che parte ricorrente nel calcolare tale quota non ha opportunamente tenuto in considerazione l'abbinamento ad un massimale contributivo del meccanismo di abbattimento dei rendimenti al di sopra della prima fascia, valori dei massimali indicati nelle diverse circolari annuali predisposte dall' (All. 5). CP_1
L'applicazione dei suddetti massimali è richiamata dalla circolare 107/2003, predisposta in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (fi- nanziaria 2003).
E' pertanto la mancata applicazione di detti massimali, che il CTP del ricorrente non rico- nosce, relativi alla retribuzione pensionabile, da utilizzare per il calcolo della quota A, che fa emergere un differenziale sul rateo pensionistico.
Sulla scorta di tali precisazioni è possibile puntualizzare che la non applicazione dei mas- simali citati comporta inevitabilmente il computo di un rateo pensionistico maggiore”.
A ciò deve altresì aggiungersi che non si verte in materia di “errori materiali di calcolo” co- me dedotto il ricorso, ma da quanto si evince dalle osservazioni svolte e ribadito in sede di discussione, di una diversa interpretazione giuridica della normativa sulla liquidazione, tale da introdurre una nuova e diversa “causa petendi” della domanda subordinata, prospettata per la prima volta appunto nelle osservazioni alla CTU ed in quanto tale inammissibile..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato perché infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 4.637,00.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE
6 Dott. Anna Baroncini
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