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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6691/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ZUNICA ANTONIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CARLESSO MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. Parte_1
in BRASILE il 09/06/1981) e (n. a PADOVA il 14/01/1972), matrimonio Parte_2
contratto il 05/09/2015 e iscritto al n. 22, Parte I, Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
2) La casa coniugale sita a RB (Treviso), Largo Molino n. 34 interno 5 condotta in locazione verrà assegnata, con tutti i mobili che la compongono, alla IG , la quale ci vivrà con il figlio e Parte_1 Per_1
si obbliga a far data da dicembre 2025 a corrispondere integralmente il canone ed ogni onere accessorio.
La signora si impegna, a propria cura e spesa, a modificare l'intestazione del contratto Parte_1
di locazione affinché Lei sola sia indicata quale parte conduttrice ed a volturare tutte le utenze della residenza familiare entro il 30 novembre 2025. Le parti concordano che al momento della cessazione del rapporto di locazione la signora Pt_1
2 corrisponderà al signor l'importo di Euro 1.050,00 corrispondente alla metà Parte_1 Parte_2
del deposito cauzionale corrisposto al locatore.
3) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. La Per_1
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse afferenti all'istruzione,
l'educazione e la salute del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1
amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
Il padre potrà vedere il figlio e potrà tenerlo con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore previo accordo con la madre e comunque:
- il martedì dall'uscita di scuola o dalle 9,00 di mattina nel periodo non scolastico sino al mercoledì con riaccompagnamento a scuola o presso la residenza materna nel periodo non scolastico,
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la residenza materna nel periodo non scolastico;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ogni anno, trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale Per_1
con il genitore che li terrà con sé dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, a rotazione, un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori;
- due settimane consecutive, durante le vacanze scolastiche estive secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
a rotazione le festività ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e dell'1 maggio, le festività ovvero i ponti dell'1 novembre e dell'8 dicembre. Le vacanze di carnevale a rotazione di anno in anno con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i genitori.
Considerato che il lavoro di commessa impone alla signora signora i seguenti turni settimanali: Parte_1
Turno “A”: lunedì: mattina a casa, 15.00 – 19.30;
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.30;
3 sabato: 10.00 - 14.00 e 15.00 - 19.30; domenica a casa.
Turno “B”: lunedì: 10.00 - 12.30; pomeriggio a casa martedì, mercoledì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.30; giovedì: a casa venerdì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.30; sabato: 10.00 - 14.00 e 15.00 - 19.30; domenica: 09.00 - 12.30 e 15.00 – 19.30.
Il padre si impegna a tenere con sè, a seguire nei compiti e nelle attività sportive anche negli altri pomeriggi ( compreso Per_1
sabato e domenica nel week end di competenza della madre) quando la signora è Parte_1
impegnata al lavoro e ciò al fine di fare il miglior interesse del minore e sollevare i genitori dall'affidarsi ad una baby sitter.
4) A far data da dicembre 2025 il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 500,00 (cinquecentoeuro/00) rivalutabile Pt_1
annualmente in base agli indici ISTAT nazionali. Il pagamento del suddetto assegno dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese mediate accredito sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
in essere presso la Banca Unicredit IBAN: [...];
[...]
5) Le spese straordinarie del figlio per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Treviso, Per_1
resteranno a carico dei genitori nella misura dell'50% ciascuno ad eccezione delle spese afferenti la scuola di calcio (rata annuale e l'abbigliamento) il cui costo verrà sostenuto interamente al 100% dal Signor Parte_2
Tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa, sostenute sino al deposito del presente atto restano totalmente a carico del Signor il quale dichiara di nulla avere a pretendere a qualsiasi titolo dalla signora Parte_2 Parte_1
.
[...]
6) Le spese afferenti la baby sitter per il figlio resteranno a carico nella misura del 50% e i ricorrenti concordano e Per_1
si danno reciprocamente atto sin d'ora che verrà fissato un massimo di 12 ore mensili di utilizzo della baby sitter.
7) L'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre , mentre le Parte_1
4 detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
8) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che l'autovettura AN SI targata FW802HL intestata alla signora rimane in uso esclusivo a quest'ultima mentre l'autovettura Kia Sportage Parte_1
targata GZ012KL intestata al signor rimane in uso esclusivo a quest'ultimo. Parte_2
9) Le parti si danno atto che il finanziamento afferente all'autovettura AN SI tg FW802HL intestata alla signora prevede l'addebito delle rate e delle spese (attualmente di euro 157,00 mensili) sul Parte_1
conto corrente presso Unicredit intestato al signor (codice IBAN: [...]) Parte_2
e che non è conveniente individuare un nuovo conto corrente per l'addebito di tali pagamenti. Di conseguenza le parti concordano che la signora continui a versare mensilmente il corrispettivo di ciascuna Parte_1
rata e delle spese e degli oneri afferenti al finanziamento della propria autovettura sul conto corrente sopra indicato e che, con tale provvista, il Signor paghi la società finanziaria sino al saldo definitivo. Parte_2
10) Poiché entrambi sono economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, e di voler definire i reciproci rapporti economici così come indicato al punto successivo.
11) Nell'ambito dell'assetto dei rapporti economici-patrimoniali conseguenti il matrimonio ed a definizione degli stessi, i coniugi hanno convenuto che il signor corrisponderà entro il 30 novembre 2025 alla signora Parte_2 [...]
l'importo di Euro 1.000,00 a tacitazione della pretesa da parte della coniuge sul saldo afferente Parte_1
il conto corrente in essere presso la Banca Unicredit IBAN: [...] intestato al medesimo signor Parte_2
La signora si impegna a rinunciare e/o rimuovere entro il 30 novembre 2025 Parte_1
l'autorizzazione a suo favore per operare su tale c/c bancario. Con la definizione di dette partite nulla più i coniugi avranno a pretendere l'uno dall'altra e viceversa per qualsiasi ragione, titolo o causa.
5 12) Il Signor si impegna ad uscire dalla residenza familiare con i soli effetti personali entro e non oltre il Parte_2
20 novembre 2025 e si impegna altresì a corrispondere per intero il canone di locazione afferente la mensilità di novembre
2025 , l'importo delle forniture di elettricità e gas sino al 30 novembre 2025 e la fattura di Contarina per la tariffa dei rifiuti con scadenza novembre 2025. Ogni altro importo per utenze, tariffe e servizi vari sarà a carico della signora
[...]
. Parte_1
13) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche del figlio minore Per_2
14) Le spese legali e giudiziarie sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.
n. 36/1934.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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