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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1700/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1700 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 15.05.25 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1975 ed ivi residente alla C/da "S. Lazzaro", n.c.16, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv.to Francesco De Cicco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Pannarano (BN) alla Piazza D'Alessio n. 1;
-attore-
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Via Foro Bonaparte n. 31 (C.F. – P.IVA_1
P.IVA ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di P.IVA_2 costituzione, dall'Avv. Paolo Piazza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Paleopoli n. 21;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 e/o 2050 c.c./responsabilità da fatto lecito ex art. 44 T.U. espropri;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.05.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore , deducendo di essere Parte_1 proprietario di quattro appezzamenti di terreno contigui, siti in San GI La OL (Bn), alla
C.da “La Petrea”, censiti in Catasto Terreni al Foglio n. 16, plle n.64, 82, 84 e 175, ha citato in
1 giudizio la società chiedendo l'accertamento della responsabilità da fatto Controparte_2 illecito ex art. 2043 e 2050 c.c. o, in via subordinata, da fatto lecito ex art. 44 del d.lgs. 327/2001, dal momento che la convenuta aveva costruito un aerogeneratore a distanza non conforme rispetto a quanto previsto ai sensi delle linee guida di cui all'allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010, che regola l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, l'attore deduceva come il succitato regolamento ministeriale prescrivesse di rispettare una distanza minima che, in nessun caso, poteva essere inferiore a centocinquanta metri dalla strada e che, in violazione della distanza minima, detto aerogeneratore era stato collocato a circa ottanta metri dalla strada, rilevando, inoltre, il rischio “crash” che da ciò potrebbe derivarne.
Si costituiva regolarmente la convenuta , la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 proposto istanza di riunione del procedimento con altri giudizi intentati nei suoi confronti e aventi il medesimo oggetto della vicenda in esame.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione che, per le questioni vertenti in materia di diritti reali, era ritenuto obbligatorio e, in subordine, poiché la richiesta di pagamento concerneva una somma inferiore ad €
50.000,00, ne ha sostenuto l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Ancora, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito dell'attore.
Nel merito, invece, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto la pretesa risarcitoria risultava infondata per mancanza del danno e del profilo dell'antigiuridicità che caratterizzavano la responsabilità extracontrattuale, avendo la società rispettato le prescrizioni normative, mentre in ordine alla pretesa indennitaria a norma dell'art. 44 del d.lgs. 327/2001, ne ha chiesto il rigetto in quanto parte attorea non aveva dimostrato alcuna compromissione del diritto di proprietà inciso dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità.
All'udienza del 24.05.2022, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di mediazione, le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Senza necessità di attività istruttoria, ritenuta superflua dal G.I., fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda va rigettata giacché infondata.
Va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte in punto di effetti che la legittima esplicazione di un'attività di interesse pubblico ha sul terzo confinante (cfr. SS.UU. n.
24410/2011), l'esecuzione di un'opera pubblica, rappresentando l'esercizio di un servizio pubblico
2 (quale la rete elettrica nazionale), non può essere ricondotta ad un'attività realizzata “iure privatorum”, tale da essere suscettibile di tutela ripristinatoria per la parte in cui l'opus lede il regime (legale e regolamentare) delle distanze - e men che meno risarcitoria, presupponendo la tutela ex art. 2043 c.c. un fatto doloso o colposo della p.a. e non certamente un fatto lecito (cfr.
SS.UU. n. 9341/2003) -, con la conseguenza che la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e successivamente dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
Premesso, dunque, che alcuna pretesa risarcitoria, né ex art. 2043 c.c. né ex art. 2050 c.c, possa essere invocata dal proprietario di immobile confinante con quello in cui è insediata l'opera pubblica, occorre verificare se il godimento di tale bene risulti eventualmente compresso dalla struttura, con conseguente diritto di essere compensato dall'indennità di cui all'art. 44 del D.P.R. n.
327 del 2001 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Ebbene, detta norma stabilisce che: “
1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno”.
Sulla materia, la giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 9341/2003) ha avuto modo di affermare che ai fini del riconoscimento del predetto indennizzo debbano sussistere tre condizioni:
1) l'attività lecita della pubblica amministrazione;
2) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno avente carattere permanente che si concreti nella menomazione di qualcuna delle facoltà costituenti il nucleo essenziale del diritto dominicale;
3) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno che ne sia derivato.
Va altresì precisato che, con riferimento al requisito rappresentato dalla permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che: “Il parametro di valutazione è costituito dalla diminuzione di valore
(cui ha dato puntuale rilievo, ad es. Cass., n. 778/93), che costituisce l'oggettivo discrimine fra
3 pretese indennitarie fondate e pretese infondate. Non rileva tanto, dunque, che il pregiudizio arrecato dalla realizzazione dell'opera tocchi il nucleo essenziale del diritto di proprietà - peraltro indefinibile se si ha riguardo alle facoltà che competono al proprietario ed alle possibili modalità di godimento di un bene - oppure aspetti qualificabili come marginali delle citate facoltà e modalità; quanto invece che, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, la possibilità di godimento sia diminuita e che il valore di mercato del bene abbia, per tale ragione, subito un decremento oggettivo, economicamente apprezzabile e non irrisorio” (cfr. Cass. sent. n. 24266 del 30/11/2010).
In relazione al caso di specie, l'attore sostiene che dall'esecuzione dell'opera i fondi di sua proprietà avrebbero subito una permanente diminuzione di valore, da un lato, a causa della limitazione della capacità edificatoria dovuta al mancato rispetto delle distanze previste dall'Allegato n. 4 del d.m. 10 settembre 2010, dall'altro, per il rischio di incidenti che potrebbero verificarsi a causa del cedimento della torre eolica.
In riferimento al profilo relativo alla capacità edificatoria, occorre evidenziare come l'art.
5.3 dell'Allegato 4 del citato decreto faccia riferimento alla distanza “da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 metri”, mentre gli immobili di proprietà dell'attore sono identificati al catasto come terreni agricoli.
E ancora, l'art.
7.2 dell'Allegato 4 si riferisce alla distanza “da una strada provinciale o nazionale”, motivo per cui non spetta all'attore la legittimazione ad agire, bensì all'ente pubblico titolare della strada.
Non si comprende, dunque, quale sia la significativa compressione del diritto di proprietà e la diminuzione di valore del fondo che sarebbe stata subita da parte attrice a seguito della realizzazione dell'opera, difettando specifiche allegazioni probatorie al riguardo.
Quanto, invece, al potenziale rischio “crash”, si rileva come manchi un interesse concreto e attuale idoneo a fondare alcuna pretesa.
Sul punto, con un indirizzo costante, la giurisprudenza di legittimità, in relazione all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ha chiarito come esso “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cfr.
Cass. sez. lavoro, n. 4729/2022).
In altre parole, affinché il danno futuro sia risarcibile, non basta un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza, alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità, della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi, “trovi ragionevole fondamento in una lesione già
4 avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto” (cfr. Cass. civ. sez II, n. 40120/2021).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna indicazione in relazione al concreto risultato che intende conseguire, proponendo un'istanza che si riferisce ad un generico rischio di cedimento dell'aereogeneratore di titolarità della società convenuta.
Quanto alle spese di lite, considerata la particolarità delle questioni trattate, nonché la novità delle stesse e l'assenza di precedenti specifici sul punto (Cass. n. 25655/2021), sussistono, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., così come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 3.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1700 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 15.05.25 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1975 ed ivi residente alla C/da "S. Lazzaro", n.c.16, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv.to Francesco De Cicco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, Pannarano (BN) alla Piazza D'Alessio n. 1;
-attore-
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Via Foro Bonaparte n. 31 (C.F. – P.IVA_1
P.IVA ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di P.IVA_2 costituzione, dall'Avv. Paolo Piazza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Paleopoli n. 21;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 e/o 2050 c.c./responsabilità da fatto lecito ex art. 44 T.U. espropri;
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.05.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore , deducendo di essere Parte_1 proprietario di quattro appezzamenti di terreno contigui, siti in San GI La OL (Bn), alla
C.da “La Petrea”, censiti in Catasto Terreni al Foglio n. 16, plle n.64, 82, 84 e 175, ha citato in
1 giudizio la società chiedendo l'accertamento della responsabilità da fatto Controparte_2 illecito ex art. 2043 e 2050 c.c. o, in via subordinata, da fatto lecito ex art. 44 del d.lgs. 327/2001, dal momento che la convenuta aveva costruito un aerogeneratore a distanza non conforme rispetto a quanto previsto ai sensi delle linee guida di cui all'allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010, che regola l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, l'attore deduceva come il succitato regolamento ministeriale prescrivesse di rispettare una distanza minima che, in nessun caso, poteva essere inferiore a centocinquanta metri dalla strada e che, in violazione della distanza minima, detto aerogeneratore era stato collocato a circa ottanta metri dalla strada, rilevando, inoltre, il rischio “crash” che da ciò potrebbe derivarne.
Si costituiva regolarmente la convenuta , la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 proposto istanza di riunione del procedimento con altri giudizi intentati nei suoi confronti e aventi il medesimo oggetto della vicenda in esame.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione che, per le questioni vertenti in materia di diritti reali, era ritenuto obbligatorio e, in subordine, poiché la richiesta di pagamento concerneva una somma inferiore ad €
50.000,00, ne ha sostenuto l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Ancora, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito dell'attore.
Nel merito, invece, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto la pretesa risarcitoria risultava infondata per mancanza del danno e del profilo dell'antigiuridicità che caratterizzavano la responsabilità extracontrattuale, avendo la società rispettato le prescrizioni normative, mentre in ordine alla pretesa indennitaria a norma dell'art. 44 del d.lgs. 327/2001, ne ha chiesto il rigetto in quanto parte attorea non aveva dimostrato alcuna compromissione del diritto di proprietà inciso dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità.
All'udienza del 24.05.2022, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di mediazione, le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Senza necessità di attività istruttoria, ritenuta superflua dal G.I., fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda va rigettata giacché infondata.
Va osservato che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte in punto di effetti che la legittima esplicazione di un'attività di interesse pubblico ha sul terzo confinante (cfr. SS.UU. n.
24410/2011), l'esecuzione di un'opera pubblica, rappresentando l'esercizio di un servizio pubblico
2 (quale la rete elettrica nazionale), non può essere ricondotta ad un'attività realizzata “iure privatorum”, tale da essere suscettibile di tutela ripristinatoria per la parte in cui l'opus lede il regime (legale e regolamentare) delle distanze - e men che meno risarcitoria, presupponendo la tutela ex art. 2043 c.c. un fatto doloso o colposo della p.a. e non certamente un fatto lecito (cfr.
SS.UU. n. 9341/2003) -, con la conseguenza che la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e successivamente dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
Premesso, dunque, che alcuna pretesa risarcitoria, né ex art. 2043 c.c. né ex art. 2050 c.c, possa essere invocata dal proprietario di immobile confinante con quello in cui è insediata l'opera pubblica, occorre verificare se il godimento di tale bene risulti eventualmente compresso dalla struttura, con conseguente diritto di essere compensato dall'indennità di cui all'art. 44 del D.P.R. n.
327 del 2001 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
Ebbene, detta norma stabilisce che: “
1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno”.
Sulla materia, la giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 9341/2003) ha avuto modo di affermare che ai fini del riconoscimento del predetto indennizzo debbano sussistere tre condizioni:
1) l'attività lecita della pubblica amministrazione;
2) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno avente carattere permanente che si concreti nella menomazione di qualcuna delle facoltà costituenti il nucleo essenziale del diritto dominicale;
3) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno che ne sia derivato.
Va altresì precisato che, con riferimento al requisito rappresentato dalla permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che: “Il parametro di valutazione è costituito dalla diminuzione di valore
(cui ha dato puntuale rilievo, ad es. Cass., n. 778/93), che costituisce l'oggettivo discrimine fra
3 pretese indennitarie fondate e pretese infondate. Non rileva tanto, dunque, che il pregiudizio arrecato dalla realizzazione dell'opera tocchi il nucleo essenziale del diritto di proprietà - peraltro indefinibile se si ha riguardo alle facoltà che competono al proprietario ed alle possibili modalità di godimento di un bene - oppure aspetti qualificabili come marginali delle citate facoltà e modalità; quanto invece che, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, la possibilità di godimento sia diminuita e che il valore di mercato del bene abbia, per tale ragione, subito un decremento oggettivo, economicamente apprezzabile e non irrisorio” (cfr. Cass. sent. n. 24266 del 30/11/2010).
In relazione al caso di specie, l'attore sostiene che dall'esecuzione dell'opera i fondi di sua proprietà avrebbero subito una permanente diminuzione di valore, da un lato, a causa della limitazione della capacità edificatoria dovuta al mancato rispetto delle distanze previste dall'Allegato n. 4 del d.m. 10 settembre 2010, dall'altro, per il rischio di incidenti che potrebbero verificarsi a causa del cedimento della torre eolica.
In riferimento al profilo relativo alla capacità edificatoria, occorre evidenziare come l'art.
5.3 dell'Allegato 4 del citato decreto faccia riferimento alla distanza “da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 metri”, mentre gli immobili di proprietà dell'attore sono identificati al catasto come terreni agricoli.
E ancora, l'art.
7.2 dell'Allegato 4 si riferisce alla distanza “da una strada provinciale o nazionale”, motivo per cui non spetta all'attore la legittimazione ad agire, bensì all'ente pubblico titolare della strada.
Non si comprende, dunque, quale sia la significativa compressione del diritto di proprietà e la diminuzione di valore del fondo che sarebbe stata subita da parte attrice a seguito della realizzazione dell'opera, difettando specifiche allegazioni probatorie al riguardo.
Quanto, invece, al potenziale rischio “crash”, si rileva come manchi un interesse concreto e attuale idoneo a fondare alcuna pretesa.
Sul punto, con un indirizzo costante, la giurisprudenza di legittimità, in relazione all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ha chiarito come esso “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cfr.
Cass. sez. lavoro, n. 4729/2022).
In altre parole, affinché il danno futuro sia risarcibile, non basta un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza, alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità, della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi, “trovi ragionevole fondamento in una lesione già
4 avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto” (cfr. Cass. civ. sez II, n. 40120/2021).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna indicazione in relazione al concreto risultato che intende conseguire, proponendo un'istanza che si riferisce ad un generico rischio di cedimento dell'aereogeneratore di titolarità della società convenuta.
Quanto alle spese di lite, considerata la particolarità delle questioni trattate, nonché la novità delle stesse e l'assenza di precedenti specifici sul punto (Cass. n. 25655/2021), sussistono, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., così come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 3.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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